Art. 25.
L'indennita' speciale di disoccupazione di cui al precedente articolo e' attribuita per la durata massima di sei mesi, a decorrere dal 9 ottobre 1963 o dalla data del rimpatrio, ed e' corrisposta a rate mensili anticipate.
L'indennita' speciale sostituisce ed assorbe le integrazioni salariali e l'indennita' ordinaria di disoccupazione.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano all'indennita', speciale le vigenti disposizioni sull'indennita' ordinaria di disoccupazione.
L'indennita' speciale di disoccupazione di cui al precedente articolo e' attribuita per la durata massima di sei mesi, a decorrere dal 9 ottobre 1963 o dalla data del rimpatrio, ed e' corrisposta a rate mensili anticipate.
L'indennita' speciale sostituisce ed assorbe le integrazioni salariali e l'indennita' ordinaria di disoccupazione.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano all'indennita', speciale le vigenti disposizioni sull'indennita' ordinaria di disoccupazione.