Articolo 25 della Legge 4 novembre 1963, n. 1457
Articolo 24Articolo 19 bis
Versione
9 novembre 1963
Art. 25.
L'indennita' speciale di disoccupazione di cui al precedente articolo e' attribuita per la durata massima di sei mesi, a decorrere dal 9 ottobre 1963 o dalla data del rimpatrio, ed e' corrisposta a rate mensili anticipate.
L'indennita' speciale sostituisce ed assorbe le integrazioni salariali e l'indennita' ordinaria di disoccupazione.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano all'indennita', speciale le vigenti disposizioni sull'indennita' ordinaria di disoccupazione.
Entrata in vigore il 9 novembre 1963