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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/07/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2381/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Manuela Velotti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2381/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STRAFACE BARBARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DE NITTIS
FOGGIApresso il difensore avv. STRAFACE BARBARA
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASSIMEI GIANLUCA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. PADOVANI STEFANO ( ) VIA BEVERARA 19 C.F._2
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA C/O NEXTLEGAL SOCIETA TRA
AVVOCATI PER AZIONI VIA DELLA BEVERARA19 BOLOGNApresso il difensore avv.
MASSIMEI GIANLUCA
APPELLATO
CON L'INTERVENTO DI
e per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_2 [...] rappresentata e difesa, giusta procura da considerarsi allegata al Parte_2 presente atto, dagli avvocati Stefano Padovani ( ) del Foro di CodiceFiscale_3
Milano e Gianluca Massimei ( ) del Foro di Roma, in qualità di CodiceFiscale_4
pagina 1 di 8 Soci di NEXTLEGALSOCIETA' TRA (C.F. , con elezione Parte_3 P.IVA_2 di domicilio digitale alla pec epresso lo studio Email_1
NextLegal con sede in Bologna, via Della Beverara 19.
In punto a: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc emessa dal Tribunale di Parma n.
2368 del 2021, pubblicata 24.11.2021.
Conclusioni come da note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. evocava in giudizio per sentirlo condannare al pagamento CP_1 Parte_1 della somma di euro 9786,00 oltre accessori, in dipendenza del contratto di finanziamento del
9 marzo 1992, concesso da e per il quale l'attrice risultava cessionaria da IF CP_3 SP, a sua volta cessionaria da che era subentrata nel credito per Controparte_4 incorporazione con . CP_3
2. Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione Parte_1 del diritto azionato, il difetto di legittimazione attiva di parte attrice e l'applicazione al rapporto di interessi usurari ed anatocistici.
3. Il Tribunale così statuiva:
- condanna a pagare ad la somma di E. 9.786,06 oltre interessi Parte_1 CP_1 legali dal 11 dicembre 1995 al saldo;
- condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in E. 145,00 Parte_1 per spese ed E. 3100,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA
4. Secondo il tribunale, l'eccezione preliminare di prescrizione era infondata.
5. Il contratto di finanziamento veniva concluso in data 9 marzo 1992 ed il termine prescrizionale era stato interrotto dallo svolgimento della procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. 321/92), nella quale figurava quale creditore procedente e che si era conclusa in data 8 CP_3 giugno 2010 ed ancora dall'intimazione di pagamento del 17 aprile 2019 da parte di
[...] su mandato di Parte_2 CP_1
6. Ulteriore eccezione riguardava il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, che aveva provato l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione e non anche il relativo contratto di cessione e l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Tale contratto di cessione del credito da ad IFIM S.p.A. era stato tuttavia prodotto da CP_4 parte attrice sub doc.13.
pagina 2 di 8 7. Quanto alla dedotta applicazione di interessi usurari ed anatocistici, la allegazione si poneva in termini di totale genericità.
8. Parte attrice aveva fornito la prova dell'esistenza del credito azionato e dell'ammontare dello stesso mediante la produzione documentale in atti (copia del contratto e della scheda contabile), mentre parte convenuta non aveva fornito la prova dell'esistenza di elementi modificativi ovvero estintivi della propria obbligazione di pagamento.
9. La domanda, volta ad ottenere, previo accertamento della nullità parziale del contratto,
l'accertamento dell'avvenuto indebito versamento di somme sulla base di tale rapporto, era qualificabile come ripetizione di indebito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c: il relativo onere probatorio incombeva pacificamente sul correntista (v. da ultimo Cass. 2418/2020 che affermava che, in tema di ripetizione di indebito, operava il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, era tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustificasse;
Cass. 27 novembre 2018, n. 30713; con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario: Cass. 23 ottobre 2017,
n. 24948).
10. Il principio trovava applicazione, anche ove si facesse questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla asserita nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allegasse di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponesse nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, avrebbe avuto l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assumeva non dovuta (Cass. 14 maggio 2012, n. 7501).
Ciò implicava che il correntista, agendo in ripetizione, avesse l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziassero le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948).
11. La domanda doveva pertanto essere accolta.
12. Proponeva appello Parte_1
13. Col primo motivo di gravame parte appellante deduceva “1. OMESSA E/O INSUFFICIENTE
MOTIVAZIONE ED ECCESSIVA GENERICITA DELLE MOTIVAZIONI ESPLICATE”.
pagina 3 di 8 Secondo parte appellante, l'atto interruttivo indicato da risaliva alla data del 13 maggio CP_1
2008 (intimazione di IF SP al del pagamento del credito ceduto pari a Parte_1 euro 9.786,06) e dunque nelle more il credito si era prescritto.
Il Tribunale aveva ritenuto che la prescrizione fosse stata interrotta dall'inizio del processo esecutivo alla data di definizione del medesimo (“il contratto di finanziamento venne concluso il 9 marzo 1992 e il termine prescrizionale è stato interrotto dallo svolgimento della procedura esecutiva immobiliare nella quale figurava quale creditore procedente e che si CP_3
è conclusa in data 8 giugno 2010”).
Peraltro, nel predetto processo esecutivo, recante n. R.G.E. 321/1992, il giudice dell'esecuzione così statuiva: “vista l'ordinanza del 21/10/2009; osservato che nonostante sia stato concesso un congruo termine per la integrazione documentale, nessun creditore ha provveduto agli adempimenti richiesti;
ritenuto che
il termine non possa essere prorogato;
sicchè la procedura deve essere dichiarata improcedibile;
dichiara l'improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare n. 321/1992 R.G.E……”.
Secondo l'appellante, l'improcedibilità era stata dichiarata a seguito della inattività delle parti, avendo queste ultime omesso di produrre la documentazione richiesta dal giudice e per la produzione della quale era stato concesso congruo termine e quindi per consentire il prosieguo della procedura espropriativa.
In base all'art. 2945 secondo comma c.c., la prescrizione non correva fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di definizione del giudizio introdotto con atto interruttivo, ma in base al terzo comma, se il processo si fosse estinto, sarebbe rimasto fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione sarebbe cominciato dalla data dell'atto interruttivo.
Nel caso di processo esecutivo, l'efficacia interruttiva permanente della prescrizione andava riconosciuta all'atto con il quale veniva iniziata la procedura esecutiva e tale effetto si protraeva fino al momento in cui detta procedura giungesse ad uno stadio equipollente a ciò che l'art. 2945 secondo comma c.c. individuava nel passaggio in giudicato della sentenza definitiva, ossia allorché il processo esecutivo avesse fatto conseguire al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto, ovvero quando la realizzazione della pretesa esecutiva non fosse stata conseguita per motivi diversi dalla estinzione del processo, quali ad esempio la mancanza o pagina 4 di 8 l'insufficienza del ricavato della vendita, la perdita successiva del bene pignorato e simili
(Cass. N. 4203/2002).
Nel caso di specie, peraltro, l'improcedibilità del procedimento esecutivo era stata pronunciata dal giudice dell'esecuzione quale conseguenza della inattività delle parti, le quali non avevano compiuto gli atti di impulso necessari perché l'esecuzione potesse procedere, avendo omesso di produrre la documentazione richiesta. Tale inattività era espressamente sanzionata dall'articolo 592 c.p.c. con l'estinzione del processo esecutivo.
Nel caso in esame, il processo esecutivo si era concluso senza che il creditore avesse conseguito l'attuazione coattiva del suo diritto: la realizzazione della pretesa esecutiva non era stata conseguita, in forza di un provvedimento con effetti assimilabili all'estinzione, in quanto fondato sull'inattività delle parti nell'obbligo di produrre la documentazione. Pertanto, doveva trovare applicazione l'articolo 2945 terzo comma c.c.
14. Col secondo motivo di gravame veniva dedotta “2. OMESSA O SCARSA MOTIVAZIONE,
ERRONEITA' DELLA DECISIONE DI RITENERE LA CONTROVERSIA SUSCETTIBILE DI ESSERE
DECISA CON ISTRUTTORIA SOMMARIA, ERRONEITA' DELLA DECISIONE IN ORDINE ALLA
MANCATA CONVERSIONE DEL RITO”.
15. Col terzo motivo di gravame veniva dedotta “3.OMESSA O SCARSA MOTIVAZIONE IN ORDINE
ALLA ECCEPITA CARENZA DI PROVE FORNITE DAL RICORRENTE”.
16. Col quarto motivo di gravame veniva dedotta “4. OMESSA O SCARSA MOTIVAZIONE IN
ORDINE ALL'ECCEPITO DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE”.
17. Parte appellante rassegnava le seguenti conclusioni:
“- IN VIA PRINCIPALE, nel merito accogliere integralmente lo spiegato appello per i motivi tutti innanzi argomentati in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare sempre in via preliminare che alcun importo è dovuto dal signor alla per intervenuta prescrizione del diritto di Parte_1 CP_1 credito.
- Sempre in via preliminare, in rito accertato che la fattispecie richiede un'attività istruttoria non sommaria, fissare, ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma c.p.c. con ordinanza non impugnabile,
l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa.
- Nel merito respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa. - In via subordinata, nel caso di mancato accoglimento delle richieste avanzate in via principale, accertare e dichiarare che sono stati praticati e applicati: a) tassi di interesse ultralegale
e/o non pattuiti e comunque non predeterminati in violazione dell'articolo 1284 c.c. e dell'articolo 117
Tub; b) tassi di interesse usurari in violazione dell'articolo 644 cp nonché della legge 108/96 con le
pagina 5 di 8 conseguenze di cui all'articolo 1815 c.c.; c) anatocismo in contrasto con l'articolo 1283 c.c. -
Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono. - Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e con condanna della ricorrente a rifondere il danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
18. Si costituiva parte appellata, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e il rigetto dell'appello.
Quanto all'eccezione di prescrizione, deduceva la novità in appello della questione della natura meramente istantanea dell'atto interruttivo rappresentato dalla introduzione del processo esecutivo.
19. Successivamente interveniva in giudizio ex art. 111 cpc, e, per essa, la Controparte_2 procuratrice speciale nella qualità di cessionaria pro Parte_2 soluto e in blocco dei crediti pecuniari di titolarità di derivanti da finanziamenti CP_1 concessi sotto varie forme.
20. L'appello è fondato e deve essere accolto.
21. È fondata l'eccezione di prescrizione.
Essa non è inammissibile per novità in appello, in quanto parte appellante in atto di costituzione e risposta di primo grado aveva già eccepito tempestivamente la prescrizione, deducendo in giudizio il fatto processuale rappresentato dalla ordinanza definitoria del processo esecutivo con contenuto di estinzione del medesimo per inattività dei creditori e producendo in allegato a tale comparsa il provvedimento medesimo.
Secondo sez. L - , Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021, “L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte”.
Nel caso di specie, dunque, tutti gli elementi costitutivi dell'eccezione di prescrizione, fondata sulla natura meramente istantanea dell'atto interruttivo, rappresentato dalla introduzione del processo esecutivo, erano già stati compiutamente dedotti e comprovati già nel giudizio di primo grado, in sede di costituzione di parte (oggi) appellante.
Il termine di prescrizione è stato interrotto con l'atto di intervento nel processo esecutivo a carico di coobbligata, compiuto da in data 27 febbraio 1996. Controparte_5 CP_3
pagina 6 di 8 Successivamente è stato compiuto altro atto interruttivo del corso della prescrizione in data 13 maggio 2008 atto con cui IF SP intimava al il pagamento del credito Parte_1 ceduto pari a euro 9.786,06.
In data 8 giugno 2010 nel predetto processo esecutivo recante n. R.G.E. 321/1992 il giudice dell'esecuzione così statuiva: “vista l'ordinanza del 21/10/2009; osservato che nonostante sia stato concesso un congruo termine per la integrazione documentale, nessun creditore ha provveduto agli adempimenti richiesti;
ritenuto che
il termine non possa essere prorogato;
sicchè la procedura deve essere dichiarata improcedibile;
dichiara l'improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare n. 321/1992 R.G.E……”.
La fattispecie estintiva è stata determinata da una condotta di inerzia o comunque omissiva e inattiva da parte dei creditori, come si evince al contenuto del provvedimento.
Pertanto, si sono verificati gli effetti delineati da cass. sez. 6 -
3, Ordinanza n. 8217 del 24/03/2021: “In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito formulata dal fideiussore, attribuendo efficacia "interruttiva-sospensiva" a due procedure esecutive, per essere la prima ancora pendente e la seconda "fisiologicamente" conclusa con la distribuzione del ricavato). Massime precedenti Conformi: N. 12239 del 2019 Rv. 653778 - 01
Pertanto, l'estinzione del procedimento esecutivo ha fatto sì che l'effetto interruttivo, determinato dalla sua introduzione, fosse meramente istantaneo.
Il processo esecutivo fu intrapreso nel 1992 ed a esso risultano riuniti processi esecutivi con numero di RG non successivo al 1995.
Come si è detto poc'anzi, il 27 febbraio 1996 fu compiuto altro atto interruttivo.
pagina 7 di 8 Il successivo atto interruttivo è stato compiuto soltanto successivamente al decorso del termine prescrizionale decennale, decorrente dal 27 febbraio 1996 e cioè in data 13 maggio 2008.
22. Il credito è dunque estinto per prescrizione.
23. Ogni altro motivo di gravame resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
24. L'esito del giudizio di appello fa sì che debba rimborsare a parte appellante le CP_1 spese di entrambi i gradi, e che debba rimborsare in solido con le spese del CP_2 CP_1 grado di appello, spese tutte liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in accoglimento dell'appello, dichiara che nulla è dovuto da ad Parte_1
e a per i titoli dedotti in giudizio;
CP_1 Controparte_2
II – condanna alla refusione in favore di delle spese CP_1 Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 3100,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, e quanto al grado di appello, in euro 5.000,00 per compenso, oltre c.u., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III – condanna in solido con , alla refusione in favore di Controparte_2 CP_1 delle spese del grado di appello, liquidate come sopra. Parte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 luglio
2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Manuela Velotti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2381/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STRAFACE BARBARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DE NITTIS
FOGGIApresso il difensore avv. STRAFACE BARBARA
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASSIMEI GIANLUCA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. PADOVANI STEFANO ( ) VIA BEVERARA 19 C.F._2
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA C/O NEXTLEGAL SOCIETA TRA
AVVOCATI PER AZIONI VIA DELLA BEVERARA19 BOLOGNApresso il difensore avv.
MASSIMEI GIANLUCA
APPELLATO
CON L'INTERVENTO DI
e per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_2 [...] rappresentata e difesa, giusta procura da considerarsi allegata al Parte_2 presente atto, dagli avvocati Stefano Padovani ( ) del Foro di CodiceFiscale_3
Milano e Gianluca Massimei ( ) del Foro di Roma, in qualità di CodiceFiscale_4
pagina 1 di 8 Soci di NEXTLEGALSOCIETA' TRA (C.F. , con elezione Parte_3 P.IVA_2 di domicilio digitale alla pec epresso lo studio Email_1
NextLegal con sede in Bologna, via Della Beverara 19.
In punto a: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc emessa dal Tribunale di Parma n.
2368 del 2021, pubblicata 24.11.2021.
Conclusioni come da note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. evocava in giudizio per sentirlo condannare al pagamento CP_1 Parte_1 della somma di euro 9786,00 oltre accessori, in dipendenza del contratto di finanziamento del
9 marzo 1992, concesso da e per il quale l'attrice risultava cessionaria da IF CP_3 SP, a sua volta cessionaria da che era subentrata nel credito per Controparte_4 incorporazione con . CP_3
2. Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione Parte_1 del diritto azionato, il difetto di legittimazione attiva di parte attrice e l'applicazione al rapporto di interessi usurari ed anatocistici.
3. Il Tribunale così statuiva:
- condanna a pagare ad la somma di E. 9.786,06 oltre interessi Parte_1 CP_1 legali dal 11 dicembre 1995 al saldo;
- condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in E. 145,00 Parte_1 per spese ed E. 3100,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA
4. Secondo il tribunale, l'eccezione preliminare di prescrizione era infondata.
5. Il contratto di finanziamento veniva concluso in data 9 marzo 1992 ed il termine prescrizionale era stato interrotto dallo svolgimento della procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. 321/92), nella quale figurava quale creditore procedente e che si era conclusa in data 8 CP_3 giugno 2010 ed ancora dall'intimazione di pagamento del 17 aprile 2019 da parte di
[...] su mandato di Parte_2 CP_1
6. Ulteriore eccezione riguardava il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, che aveva provato l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione e non anche il relativo contratto di cessione e l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Tale contratto di cessione del credito da ad IFIM S.p.A. era stato tuttavia prodotto da CP_4 parte attrice sub doc.13.
pagina 2 di 8 7. Quanto alla dedotta applicazione di interessi usurari ed anatocistici, la allegazione si poneva in termini di totale genericità.
8. Parte attrice aveva fornito la prova dell'esistenza del credito azionato e dell'ammontare dello stesso mediante la produzione documentale in atti (copia del contratto e della scheda contabile), mentre parte convenuta non aveva fornito la prova dell'esistenza di elementi modificativi ovvero estintivi della propria obbligazione di pagamento.
9. La domanda, volta ad ottenere, previo accertamento della nullità parziale del contratto,
l'accertamento dell'avvenuto indebito versamento di somme sulla base di tale rapporto, era qualificabile come ripetizione di indebito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c: il relativo onere probatorio incombeva pacificamente sul correntista (v. da ultimo Cass. 2418/2020 che affermava che, in tema di ripetizione di indebito, operava il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, era tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustificasse;
Cass. 27 novembre 2018, n. 30713; con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario: Cass. 23 ottobre 2017,
n. 24948).
10. Il principio trovava applicazione, anche ove si facesse questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla asserita nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allegasse di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponesse nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, avrebbe avuto l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assumeva non dovuta (Cass. 14 maggio 2012, n. 7501).
Ciò implicava che il correntista, agendo in ripetizione, avesse l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziassero le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948).
11. La domanda doveva pertanto essere accolta.
12. Proponeva appello Parte_1
13. Col primo motivo di gravame parte appellante deduceva “1. OMESSA E/O INSUFFICIENTE
MOTIVAZIONE ED ECCESSIVA GENERICITA DELLE MOTIVAZIONI ESPLICATE”.
pagina 3 di 8 Secondo parte appellante, l'atto interruttivo indicato da risaliva alla data del 13 maggio CP_1
2008 (intimazione di IF SP al del pagamento del credito ceduto pari a Parte_1 euro 9.786,06) e dunque nelle more il credito si era prescritto.
Il Tribunale aveva ritenuto che la prescrizione fosse stata interrotta dall'inizio del processo esecutivo alla data di definizione del medesimo (“il contratto di finanziamento venne concluso il 9 marzo 1992 e il termine prescrizionale è stato interrotto dallo svolgimento della procedura esecutiva immobiliare nella quale figurava quale creditore procedente e che si CP_3
è conclusa in data 8 giugno 2010”).
Peraltro, nel predetto processo esecutivo, recante n. R.G.E. 321/1992, il giudice dell'esecuzione così statuiva: “vista l'ordinanza del 21/10/2009; osservato che nonostante sia stato concesso un congruo termine per la integrazione documentale, nessun creditore ha provveduto agli adempimenti richiesti;
ritenuto che
il termine non possa essere prorogato;
sicchè la procedura deve essere dichiarata improcedibile;
dichiara l'improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare n. 321/1992 R.G.E……”.
Secondo l'appellante, l'improcedibilità era stata dichiarata a seguito della inattività delle parti, avendo queste ultime omesso di produrre la documentazione richiesta dal giudice e per la produzione della quale era stato concesso congruo termine e quindi per consentire il prosieguo della procedura espropriativa.
In base all'art. 2945 secondo comma c.c., la prescrizione non correva fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di definizione del giudizio introdotto con atto interruttivo, ma in base al terzo comma, se il processo si fosse estinto, sarebbe rimasto fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione sarebbe cominciato dalla data dell'atto interruttivo.
Nel caso di processo esecutivo, l'efficacia interruttiva permanente della prescrizione andava riconosciuta all'atto con il quale veniva iniziata la procedura esecutiva e tale effetto si protraeva fino al momento in cui detta procedura giungesse ad uno stadio equipollente a ciò che l'art. 2945 secondo comma c.c. individuava nel passaggio in giudicato della sentenza definitiva, ossia allorché il processo esecutivo avesse fatto conseguire al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto, ovvero quando la realizzazione della pretesa esecutiva non fosse stata conseguita per motivi diversi dalla estinzione del processo, quali ad esempio la mancanza o pagina 4 di 8 l'insufficienza del ricavato della vendita, la perdita successiva del bene pignorato e simili
(Cass. N. 4203/2002).
Nel caso di specie, peraltro, l'improcedibilità del procedimento esecutivo era stata pronunciata dal giudice dell'esecuzione quale conseguenza della inattività delle parti, le quali non avevano compiuto gli atti di impulso necessari perché l'esecuzione potesse procedere, avendo omesso di produrre la documentazione richiesta. Tale inattività era espressamente sanzionata dall'articolo 592 c.p.c. con l'estinzione del processo esecutivo.
Nel caso in esame, il processo esecutivo si era concluso senza che il creditore avesse conseguito l'attuazione coattiva del suo diritto: la realizzazione della pretesa esecutiva non era stata conseguita, in forza di un provvedimento con effetti assimilabili all'estinzione, in quanto fondato sull'inattività delle parti nell'obbligo di produrre la documentazione. Pertanto, doveva trovare applicazione l'articolo 2945 terzo comma c.c.
14. Col secondo motivo di gravame veniva dedotta “2. OMESSA O SCARSA MOTIVAZIONE,
ERRONEITA' DELLA DECISIONE DI RITENERE LA CONTROVERSIA SUSCETTIBILE DI ESSERE
DECISA CON ISTRUTTORIA SOMMARIA, ERRONEITA' DELLA DECISIONE IN ORDINE ALLA
MANCATA CONVERSIONE DEL RITO”.
15. Col terzo motivo di gravame veniva dedotta “3.OMESSA O SCARSA MOTIVAZIONE IN ORDINE
ALLA ECCEPITA CARENZA DI PROVE FORNITE DAL RICORRENTE”.
16. Col quarto motivo di gravame veniva dedotta “4. OMESSA O SCARSA MOTIVAZIONE IN
ORDINE ALL'ECCEPITO DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE”.
17. Parte appellante rassegnava le seguenti conclusioni:
“- IN VIA PRINCIPALE, nel merito accogliere integralmente lo spiegato appello per i motivi tutti innanzi argomentati in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare sempre in via preliminare che alcun importo è dovuto dal signor alla per intervenuta prescrizione del diritto di Parte_1 CP_1 credito.
- Sempre in via preliminare, in rito accertato che la fattispecie richiede un'attività istruttoria non sommaria, fissare, ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma c.p.c. con ordinanza non impugnabile,
l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa.
- Nel merito respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa. - In via subordinata, nel caso di mancato accoglimento delle richieste avanzate in via principale, accertare e dichiarare che sono stati praticati e applicati: a) tassi di interesse ultralegale
e/o non pattuiti e comunque non predeterminati in violazione dell'articolo 1284 c.c. e dell'articolo 117
Tub; b) tassi di interesse usurari in violazione dell'articolo 644 cp nonché della legge 108/96 con le
pagina 5 di 8 conseguenze di cui all'articolo 1815 c.c.; c) anatocismo in contrasto con l'articolo 1283 c.c. -
Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono. - Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e con condanna della ricorrente a rifondere il danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
18. Si costituiva parte appellata, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e il rigetto dell'appello.
Quanto all'eccezione di prescrizione, deduceva la novità in appello della questione della natura meramente istantanea dell'atto interruttivo rappresentato dalla introduzione del processo esecutivo.
19. Successivamente interveniva in giudizio ex art. 111 cpc, e, per essa, la Controparte_2 procuratrice speciale nella qualità di cessionaria pro Parte_2 soluto e in blocco dei crediti pecuniari di titolarità di derivanti da finanziamenti CP_1 concessi sotto varie forme.
20. L'appello è fondato e deve essere accolto.
21. È fondata l'eccezione di prescrizione.
Essa non è inammissibile per novità in appello, in quanto parte appellante in atto di costituzione e risposta di primo grado aveva già eccepito tempestivamente la prescrizione, deducendo in giudizio il fatto processuale rappresentato dalla ordinanza definitoria del processo esecutivo con contenuto di estinzione del medesimo per inattività dei creditori e producendo in allegato a tale comparsa il provvedimento medesimo.
Secondo sez. L - , Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021, “L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte”.
Nel caso di specie, dunque, tutti gli elementi costitutivi dell'eccezione di prescrizione, fondata sulla natura meramente istantanea dell'atto interruttivo, rappresentato dalla introduzione del processo esecutivo, erano già stati compiutamente dedotti e comprovati già nel giudizio di primo grado, in sede di costituzione di parte (oggi) appellante.
Il termine di prescrizione è stato interrotto con l'atto di intervento nel processo esecutivo a carico di coobbligata, compiuto da in data 27 febbraio 1996. Controparte_5 CP_3
pagina 6 di 8 Successivamente è stato compiuto altro atto interruttivo del corso della prescrizione in data 13 maggio 2008 atto con cui IF SP intimava al il pagamento del credito Parte_1 ceduto pari a euro 9.786,06.
In data 8 giugno 2010 nel predetto processo esecutivo recante n. R.G.E. 321/1992 il giudice dell'esecuzione così statuiva: “vista l'ordinanza del 21/10/2009; osservato che nonostante sia stato concesso un congruo termine per la integrazione documentale, nessun creditore ha provveduto agli adempimenti richiesti;
ritenuto che
il termine non possa essere prorogato;
sicchè la procedura deve essere dichiarata improcedibile;
dichiara l'improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare n. 321/1992 R.G.E……”.
La fattispecie estintiva è stata determinata da una condotta di inerzia o comunque omissiva e inattiva da parte dei creditori, come si evince al contenuto del provvedimento.
Pertanto, si sono verificati gli effetti delineati da cass. sez. 6 -
3, Ordinanza n. 8217 del 24/03/2021: “In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito formulata dal fideiussore, attribuendo efficacia "interruttiva-sospensiva" a due procedure esecutive, per essere la prima ancora pendente e la seconda "fisiologicamente" conclusa con la distribuzione del ricavato). Massime precedenti Conformi: N. 12239 del 2019 Rv. 653778 - 01
Pertanto, l'estinzione del procedimento esecutivo ha fatto sì che l'effetto interruttivo, determinato dalla sua introduzione, fosse meramente istantaneo.
Il processo esecutivo fu intrapreso nel 1992 ed a esso risultano riuniti processi esecutivi con numero di RG non successivo al 1995.
Come si è detto poc'anzi, il 27 febbraio 1996 fu compiuto altro atto interruttivo.
pagina 7 di 8 Il successivo atto interruttivo è stato compiuto soltanto successivamente al decorso del termine prescrizionale decennale, decorrente dal 27 febbraio 1996 e cioè in data 13 maggio 2008.
22. Il credito è dunque estinto per prescrizione.
23. Ogni altro motivo di gravame resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
24. L'esito del giudizio di appello fa sì che debba rimborsare a parte appellante le CP_1 spese di entrambi i gradi, e che debba rimborsare in solido con le spese del CP_2 CP_1 grado di appello, spese tutte liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in accoglimento dell'appello, dichiara che nulla è dovuto da ad Parte_1
e a per i titoli dedotti in giudizio;
CP_1 Controparte_2
II – condanna alla refusione in favore di delle spese CP_1 Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 3100,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, e quanto al grado di appello, in euro 5.000,00 per compenso, oltre c.u., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III – condanna in solido con , alla refusione in favore di Controparte_2 CP_1 delle spese del grado di appello, liquidate come sopra. Parte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 luglio
2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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