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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/10/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2600/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. GI SANFRATELLO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. ES GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2600/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICERNI ANTONIO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. PICERNI ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLIN Controparte_1 C.F._2
RA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. BELLIN RA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica di condizioni di regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni di parte attrice:
“Preliminarmente ci si rimette alla decisione del Giudice al fine raggiungere il miglior interesse per
, tuttavia per quanto fin emerso si propone che sia collocata presso il padre dando Per_1 Per_1 incarico ai servi sociali di monitorare il nucleo famigliare per ulteriori mesi 6 con, in ogni caso, indicazione dell'esigenza che inizi un percorso psicoterapeutico, la cui eventuale spesa dovrà Per_1 essere posta a carico dei genitori al 50%.
pagina 1 di 9 Nel caso in cui il giudice ritenga che possa essere assegnata al padre ci si riporta alla Per_1 conclusioni del ricorso rappresentando la necessità che sia previsto un contributo economico al mantenimento di non inferiore ad € 250,00. Per_1
Nel caso di accoglimento della formulata riconvenzionale di controparte per l'ottenimento di un assegno di mantenimento per pari ad € 250,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, si chiede Per_1 che il Giudice condanni la al versamento al di un assegno per il mantenimento di CP_1 Pt_1 pari ad € 250,00 oltre il 50% delle spese straordinarie”. Per_2
Conclusioni di parte convenuta:
“CONCLUSIONI
In via principale:
- Rigettarsi la domanda del ricorrente così come formulata non ricorrendone i presupposti e conseguentemente confermarsi quanto già disposto dalla Sentenza del Tribunale di Vicenza n.
1795/2022 circa il collocamento e affido della figlia presso la madre. Persona_3
- Disporsi un assegno di mantenimento a favore della figlia di non meno di €uro 250,00.= oltre Per_1 alle spese straordinarie al 50%.
- Spese di lite rifuse oltre al rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge con l'aumento del
30% ai sensi del comma 1bis, art. 4 del D.M. n. 55/2014”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “conclude – ferma la necessità dell'attivazione di un percorso di sostegno alla relazione madre/figlia in regime di beneficità - per la conferma delle attuali condizioni di affidamento della minore, apparendo le stesse adeguate, con il collocamento presso la resistente, segnalando la possibilità, come indicato dai Servizi Sociali, di modificare parzialmente i tempi di permanenza della minore presso il padre con l'aumento dei pernotti settimanali e fine settimanali”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/6/2024, chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1 esercizio della responsabilità genitoriale della minore nata il [...] dalla relazione con Per_1
di cui alla sentenza n. 1795 del Tribunale di Vicenza del 26/10/2022 emessa Controparte_1 nell'ambito del procedimento consensuale rubricato al n. vg 3038/2019, che stabiliva l'affidamento condiviso ai genitori dei figli minori (nato il [...]) e (nata il [...]), con Per_2 Per_1 collocamento di presso il padre e di presso la madre e diritti di visita a weekend alternati Per_2 Per_1 in favore dell'altro genitore. Oltre al mantenimento diretto dei rispettivi figli a carico delle parti, ivi incluso il pagamento del 100% delle spese straordinarie e percezione integrale dell'assegno unico. esponeva che: (i) sin da subito la gestione di da parte della madre si dimostrava Pt_1 Per_1 inadeguata, con continue richieste della minore di andare a vivere con il padre;
(ii) la figlia lamentava pagina 2 di 9 Per_ di essere spesso lasciata a casa sola con il nuovo compagno della madre e con la sorellina nata dalla relazione di con il nuovo compagno (iii) la madre non avrebbe quasi mai CP_1 Persona_5 preparato la cena alla figlia, che quindi doveva provvedere da sola, e nemmeno provvedeva a comprarle dei vestiti;
(iv) a fronte di siffatta situazione aveva posto in essere comportamenti di Per_1 autolesionismo, a causa della vessazione psicologica patita dalla madre, che avrebbe portato la minore in un'occasione, dopo una lite con la stessa, a rivolgersi al pronto soccorso per un attacco di panico;
(v) era in cura per disturbi alimentari da uno psichiatra infantile dell' da febbraio 2024, il quale Per_1 Pt_2 avrebbe riscontrato nella bambina problemi di ansia e fragilità, che lei stessa avrebbe ricondotto al rapporto con la madre.
In conclusione, chiedeva di consentire il cambio di collocamento della minore Pt_1 Per_1 presso di sé con previsione di un contributo al mantenimento ordinario a carico della madre di euro
250,00 mensili, rivalutabile secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico in favore del padre.
Altresì chiedeva al Tribunale ogni eventuale provvedimento ex art. 473 bis 39 c.p.c. nei confronti della madre.
Con memoria depositata in data 13/8/2024 si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto della chiesta modifica di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1 esponeva che: (i) la rappresentazione dei fatti proposta ex adverso era inveritiera, pur CP_1 condividendo preoccupazione per la figlia (ii) l'attore aveva sottaciuto al Tribunale di aver Per_1 ricevuto condanna definitiva per il reato di maltrattamenti commesso ai danni dell'ex compagna davanti ai figli, come da sentenza della Corte d'Appello di Venezia dell'8/3/2024, che ha irrogato la condanna ad anni 2 di reclusione ed euro 8.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
(iii) la bambina era divenuta in realtà destinataria di insulti da parte di osì come lo era stata prima di lei la Pt_1 madre;
(iv) la figlia invero era sempre stata seguita nel rendimento scolastico dalla madre, nonché accudita e sostenuta economicamente dalla stessa, con l'aiuto del nuovo marito;
(v) le regole imposte a in casa riguardavano l'impegno nello studio e il tenere in ordine le proprie cose, al contrario di Per_1 ciò che avveniva durante i soggiorni presso il padre, il quale nei suoi confronti era totalmente accondiscendente, sia per le uscite di casa, sia per lo studio, senza esercitare alcun efficace controllo e sorveglianza sulla minore;
(vi) la preoccupazione per i disagi manifestati dalla figlia era alta, anche alla luce dei disegni ritrovati che raffiguravano la morte della ragazza;
(vii) aveva necessità di Per_1 intraprendere un percorso neuropsicologico, per la verità già iniziato, ma interrotto perché il padre lo considerava una inutile perdita di tempo;
(viii) le scelte educative paterne si erano rivelate fallimentari pagina 3 di 9 anche con il figlio più grande, bocciato per due anni consecutivi a scuola, dalla quale era stato a Per_2 casa senza far nulla in numerose occasioni e maturando sospensioni, tutte nascoste alla madre;
(ix) la bambina aveva iniziato a procurarsi graffi e pseudo tagli;
(x) il padre era solito fare acquisti costosi per la figlia e concederle qualsiasi cosa volesse, anche se ciò era stato appositamente controindicato dagli specialisti sentiti (con riferimento alle abitudini alimentari sregolate).
Alla udienza del 22 agosto 2024 il Giudice Relatore rinviava la causa per sentire la minore Per_1
Alla successiva udienza del 10 settembre 2024 la minore così dichiarava: “ADR: adesso abito con la mamma. Il papà lo vedo un weekend sì e uno no e il martedì sera. Mio fratello lo vedo quando vado dal papà, altrimenti quando vuole lui viene dalla mamma.
ADR: vorrei cambiare perché con la mamma e il suo compagno non ho un buon rapporto, questi problemi sono iniziati da quando la mamma sta col nuovo compagno. Il problema è il compagno.
Vorrei andare dal papà. Il compagno della mamma si chiama . Per esempio quando litigo Persona_5 con la mamma lui spesso si mette in mezzo e questo mi da fastidio. ADR: non riesco proprio a parlare con la mamma, penso sia inutile parlare di questo con la mamma. ADR: rimarrei da papà anche se
andasse via. ADR: col papà adesso abbiamo iniziato ad avere un bel rapporto, lui non mi sgrida Per_5 ogni giorno come fa la mamma, mio papà lo ascolto di più, lui mi sgrida ma non tantissimo, la mamma, invece, non la ascolto tanto. ADR: la mamma è un po' più dura, è troppo severa, il papà non si arrabbia per tutto. ADR: vorrei comunque vedere la mamma”.
Con ordinanza del 17/9/2024, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudice Relatore incaricava i Servizi Sociali di esprimersi in ordine al miglior regime di affido, collocamento e visite per il genitore non collocatario di con segnalazione di quali interventi da intraprendere per il Per_1 benessere della minore.
I Servizi Sociali depositavano la relazione in data 10/3/2025 così concludendo:
“a) di confermare le attuali condizioni di affidamento della minore che appaiono già adeguate;
b) di mantenere l'attuale luogo di residenza presso la madre;
c) di modificare parzialmente i tempi di permanenza di presso il padre visita aumentando i Per_1 pernotti settimanali che potrebbero avvenire dal mercoledì sera prima di cena fino al venerdì mattina
e, nella settimana in cui trascorre il weekend presso di lui, dal giovedì alla domenica sera;
d) di mettere a disposizione un percorso di sostegno alla relazione madre/figlia in regime di beneficità, su richiesta delle stesse all'Equipe del Consultorio Familiare”.
Con la seconda memoria istruttoria la convenuta chiedeva altresì a proprio favore un assegno di mantenimento per la figlia di euro 250,00 mensili, oltre al pagamento del padre del 50% delle spese straordinarie. pagina 4 di 9 In replica, nella terza memoria istruttoria, l'attore chiedeva, in caso di accoglimento della richiesta di mantenimento avversaria, altresì il mantenimento per il figlio a carico della madre nella misura Per_2 di euro 250,00 mensili, oltre al pagamento della madre del 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza del 15 aprile 2025 venivano sentite le parti, dalle quali dichiarazioni (della madre) emergeva che la figlia avrebbe confidato alla cuginetta di essere stata toccata in modo Per_1 inadeguato dallo zio;
il Giudice Relatore chiedeva spiegazioni alle parti ed il procuratore attoreo chiariva che la minore, dopo essere stata coinvolta in un confronto diretto con i genitori, aveva ritrattato. I procuratori rinunciavano alle proprie istanze istruttorie.
Il Giudice Relatore, a scioglimento della riserva assunta, riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per remissione al Collegio previa concessione dei massimi termini per il deposito di scritti conclusivi e trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza. Successivamente, alla udienza del 9 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Negli scritti conclusivi la convenuta dava atto che la minore era stata sentita in forma protetta nell'ambito di procedimento aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza e che la conflittualità madre/figlia si era decisamente attenuata.
* * *
La causa giunge in decisione a seguito dell'istruttoria svoltasi per il tramite dell'osservazione, esame e monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, che hanno redatto una relazione psicosociale depositata in data 10/3/2025 ed alle quali conclusioni il Tribunale intende pienamente aderire, essendo il frutto di un esame attento e scrupoloso delle capacità genitoriali delle parti, dei rispettivi vissuti familiari e del rapporto coltivato da entrambi con la figlia di anni dodici al Per_1 deposito del ricorso.
Fermo l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, ciò che effettivamente non è mai stato oggetto di contestazione tra le parti, va prescelto il collocamento della bambina presso la madre, come allo stato già in essere, con previsione di un ampliamento dei pernotti a favore del padre.
In effetti, i Servizi Sociali hanno chiarito che la figura materna rappresenta il miglior punto di riferimento per esercitando un ruolo genitoriale adeguato nel controllo delle attività e Per_1 predisponendo efficaci strumenti di supporto per il superamento delle difficoltà scolastiche incontrate:
“la madre esercita un'adeguata funzione di supervisione e di controllo educativo delle attività e delle frequentazioni di . Inoltre, la signora si è dimostrata consapevole delle difficoltà scolastiche Per_1 della figlia ed ha previsto la presenza di uno studente universitario per sostenerla nell'esecuzione dei compiti e dell'apprendimento. La permanenza di presso la madre è caratterizzata da una buona Per_1
pagina 5 di 9 routine” (cfr. relazione del 10/3/2025).
Dai colloqui avvenuti con la minore è emerso che la situazione di conflittualità madre-figlia, pur confermata per quanto riguarda il passato recente, è poi divenuta progressivamente in miglioramento, a detta della stessa, la quale ha rappresentato alle assistenti sociali una sofferenza legata alla fine della relazione tra i due genitori ed all'inizio di una nuova relazione da parte della madre con una nuova persona (sig. ) che a suo dire avrebbe comportato un forte cambiamento nel rapporto con il Persona_5 genitore, privandola di attenzioni invece dedicate al nuovo partner.
E' stato rilevato in miglioramento anche il rapporto di con il nuovo marito della madre, nonché Per_1
Per_ è stato evidenziato il profondo legame che la minore nutre con la sorellina più piccola con lei convivente, di anni cinque.
E' emerso, in buona sostanza, un generale quadro di fragilità della minore, già sottoposta a visita neuropsichiatrica da parte del servizio NPI nel giugno 2024, con valutazione esitata in uno stato di ansia e disregolazione del comportamento alimentare in un quadro di fragilità emotiva, tuttavia in fase di ricomposizione con specifico riferimento al rapporto madre-figlia.
Di contro, la valutazione delle capacità genitoriali del padre è risultata meno adeguata e confacente alle attuali esigenze di Per_1
I Servizi Sociali hanno messo in netta evidenza che l'esigenza manifestata dalla minore anche davanti al Giudice Relatore in sede di ascolto di andare a vivere con il padre (cfr. verbale d'udienza del
10/9/2024) nasce in realtà dall'approccio decisamente più blando e permissivo di lui con i figli, stile genitoriale che peraltro con riguardo alla formazione e crescita dell'altro figlio della coppia, ha Per_2 invece suscitato forte preoccupazione nelle assistenti sociali. Il ragazzo, in effetti, è emerso non essere attualmente (al momento dell'osservazione) impegnato in alcuna attività, né lavorativa né di studio, privo di obiettivi, ciononostante alla preoccupazione manifestata dai Servizi il padre ha restituito risposte semplicistiche che hanno invece rivelato la sua incapacità di fattivamente comprendere ed intercettare le reali necessità del minore, anche nella fase di crescita verso l'età adulta, per il tramite di un più efficace controllo del suo tempo e delle frequentazioni, incapace di motivarlo ed indirizzarlo:
“Lo stile genitoriale del signor con è caratterizzato da una buon capacità di relazionarsi Pt_1 Per_2 con lui, ma anche nel contempo da una scarsa attenzione alla dimensione della supervisione e del controllo delle attività e frequentazioni del figlio. Emerge infatti che il ragazzo, dopo la seconda bocciatura, durante il giorno non sia impegnato in alcuna attività e non abbia progetti di vita oltre all'intenzione, molto generica, di trovare un lavoro, non sostenuta da un accompagnamento del padre nella sua ricerca. Gli operatori esprimono la loro preoccupazione per la situazione di vita di A Per_2 queste, il signor risponde in modo sbrigativo: “E' felice!”, mostrando un atteggiamento ancora Pt_1
pagina 6 di 9 una volta semplificatorio. Il signor non ha accolto la riflessione, introdotta dagli operatori, sulle Pt_1 difficoltà che i ragazzi potrebbero incontrare nel dividere la sua attenzione con la nuova moglie, che lo ha raggiunto in Italia da poche settimane, in quanto secondo lui non ci sarà alcun problema. Infine, è presente un giudizio denigratorio nei confronti della signora e del nuovo nucleo familiare da CP_1 lei costruito. In particolare emerge la tendenza ad attribuire in toto a lei la responsabilità delle difficoltà manifestate dalla figlia e a non prendere in considerazione le proprie responsabilità” Per_1
(cfr. relazione del 10/3/2025).
Va poi altresì considerato che al colloquio con le operatrici ha rivelato l'esistenza di un rapporto Per_6 conflittuale con il fratello maggiore, con cui però dovrebbe condividere la stanza qualora il Tribunale decidesse di cambiare il suo collocamento, ciò che costituisce ulteriore controindicazione alla modifica richiesta.
In conclusione, dall'attività istruttoria svolta è emersa effettivamente l'esistenza di un rapporto conflittuale , da inserirsi tuttavia in un contesto di fragilità della minore coltivato anche in CP_2 relazione all'ingresso del nuovo marito, sig. nella vita di Il rapporto conflittuale Persona_5 CP_1
è stato alimentato anche dalle modalità spiccatamente normative e rigorose con cui la madre approccia il suo ruolo di genitore sotto il profilo educazionale, tuttavia, le operatrici del Servizio hanno messo in evidenza che la situazione di conflitto nel corso dei colloqui della minore (a detta della stessa, ma anche della madre negli scritti conclusivi) è andata via via attenuandosi.
Per tutte queste ragioni, nonostante le dichiarazioni rese da davanti al Giudice Relatore, il Per_1
Tribunale ritiene che allo stato costituisca soluzione nel suo maggior interesse la conservazione dell'attuale collocamento presso la madre. Il padre, come detto, ha mostrato all'osservazione molteplici criticità date dall'incapacità di intercettare efficacemente i bisogni del figlio maggiore Per_2 rivelando un profilo di inadeguatezza genitoriale che non va certamente sottovalutato anche ai fini della presente decisione, al fine di non aggravare ulteriormente le fragilità della figlia più piccola di Per_1 qualche anno ancora più giovane.
Ritiene comunque il Collegio condivisibile la proposta dei Servizi Sociali di ampliare i pernotti della figlia presso il padre, andando così sostanzialmente incontro all'esigenza e volontà manifestata dalla stessa in corso di causa, anche se è emerso trattarsi di volontà perlopiù determinata dallo stile genitoriale eccessivamente permissivo del padre che da un maggior attaccamento alla figura paterna autenticamente maturato per differenti ragioni.
Vanno dunque ampliati i tempi di visita padre-figlia con i pernotti nel modo seguente: dal mercoledì sera prima di cena fino al venerdì mattina e, nella settimana in cui ella trascorre il weekend presso il padre, dal giovedì alla domenica sera. pagina 7 di 9 Va altresì condivisa la proposta di far intraprendere alla minore un percorso di sostegno alla relazione madre-figlia presso l'Equipe del consultorio, a richiesta delle stesse, in regime di beneficità, su cui pure il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Quanto alle questioni economiche delle parti, vanno confermate le medesime di cui al provvedimento oggetto della chiesta modifica.
In effetti, pur avendo ambo i genitori introdotto nuova domanda (ancorché l'attore in via subordinata), in sede di memorie istruttorie, volta ad ottenere un contributo al mantenimento a favore del minore di cui sono genitori collocatari, va messo in evidenza che dette domande non sono state efficacemente sorrette né in punto di allegazione né in punto di prova da circostanze di fatto tali da rivelare l'intervenuto mutamento in peius delle rispettive condizioni economiche e reddituali rispetto al tempo del precedente provvedimento giurisdizionale. Per tali ragioni, le domande vanno respinte.
Alcune ultime considerazioni.
Il Tribunale dà atto, quanto alle gravi allegazioni emerse circa l'episodio di cui a verbale del 15/4/2025 per cui la minore sarebbe stata toccata in modo inopportuno dallo zio (supra), che la convenuta ha evidenziato negli scritti conclusivi che è stata sentita in sede protetta a scuola nell'ambito di un Per_1 autonomo procedimento attivato dalla Procura della Repubblica, evidentemente verso terzi.
Quanto ai messaggi che si sarebbe scambiata con un'amica relativamente al fatto di essere stata Per_1 picchiata dal padre durante la permanenza in Kosovo nell'inverno scorso (cfr. doc. 15 convenuta) v'è da precisare che nessuna domanda viene svolta da n merito, al punto che comunque in sede di CP_1 precisazione delle conclusioni ella ha insistito per il regime di frequentazione padre – figlia già in essere, che non vede particolari limitazioni.
Osserva comunque il Collegio, che anche ha prodotto copia della chat whatsapp con la Pt_1 figlia in cui lei si duole del fatto che la madre l'avrebbe presa per i capelli e schiaffeggiata durante un litigio (cfr. docc. 12 e 13 attore), sicché pare documentato, anche ammettendo provate entrambe le circostanze, ciò che allo stato non può comunque affermarsi, che entrambi i genitori abbiano dimostrato intemperanza e mancata regolazione emotiva durante i litigi con la figlia. La relazione dei Servizi
Sociali non ha fatto menzione di nessuno dei due episodi.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali vanno compensate tra le parti per reciproca soccombenza;
in effetti, da un lato,
l'attore perde in relazione al cambio di collocamento della figlia ed alla consequenziale richiesta di mantenimento per essa, pur vedendo ampliati in parte i diritti di visita mentre, dall'altro lato, la convenuta vince sul collocamento della minore, ma perde sulla richiesta di modifica volta ad ottenere un contributo al mantenimento ordinario per la stessa. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda rigettata e respinta:
1. DISPONE che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla figlia di cui alla sentenza n. 1795 del Tribunale di Vicenza del 26/10/2022 vengano Persona_3 modificate come segue:
- confermato l'affidamento condiviso della minore ai genitori e collocamento della stessa presso la madre, i diritti di visita e frequentazione con il padre vanno ampliati con i seguenti pernotti settimanali e infrasettimanali: dal mercoledì sera prima di cena fino al venerdì mattina e, nella settimana in cui la figlia trascorre il weekend presso il padre, dal giovedì alla domenica sera.
Fermo il resto.
2. RIGETTA la richiesta di volta ad ottenere un contributo al mantenimento per la Controparte_1 figlia.
3. DISPONE che i Servizi Sociali territorialmente competenti intraprendano un percorso di sostegno a tutela della relazione madre-figlia presso l'Equipe del consultorio, su richiesta delle medesime, in regime di beneficità.
4. DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
5. SI COMUNICHI, anche ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Vicenza nella Camera di Consiglio del 14/10/2025.
Il GIUDICE EST.
ES AS
Il PRESIDENTE
GI RA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. GI SANFRATELLO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. ES GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2600/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICERNI ANTONIO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. PICERNI ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLIN Controparte_1 C.F._2
RA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. BELLIN RA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica di condizioni di regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni di parte attrice:
“Preliminarmente ci si rimette alla decisione del Giudice al fine raggiungere il miglior interesse per
, tuttavia per quanto fin emerso si propone che sia collocata presso il padre dando Per_1 Per_1 incarico ai servi sociali di monitorare il nucleo famigliare per ulteriori mesi 6 con, in ogni caso, indicazione dell'esigenza che inizi un percorso psicoterapeutico, la cui eventuale spesa dovrà Per_1 essere posta a carico dei genitori al 50%.
pagina 1 di 9 Nel caso in cui il giudice ritenga che possa essere assegnata al padre ci si riporta alla Per_1 conclusioni del ricorso rappresentando la necessità che sia previsto un contributo economico al mantenimento di non inferiore ad € 250,00. Per_1
Nel caso di accoglimento della formulata riconvenzionale di controparte per l'ottenimento di un assegno di mantenimento per pari ad € 250,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, si chiede Per_1 che il Giudice condanni la al versamento al di un assegno per il mantenimento di CP_1 Pt_1 pari ad € 250,00 oltre il 50% delle spese straordinarie”. Per_2
Conclusioni di parte convenuta:
“CONCLUSIONI
In via principale:
- Rigettarsi la domanda del ricorrente così come formulata non ricorrendone i presupposti e conseguentemente confermarsi quanto già disposto dalla Sentenza del Tribunale di Vicenza n.
1795/2022 circa il collocamento e affido della figlia presso la madre. Persona_3
- Disporsi un assegno di mantenimento a favore della figlia di non meno di €uro 250,00.= oltre Per_1 alle spese straordinarie al 50%.
- Spese di lite rifuse oltre al rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge con l'aumento del
30% ai sensi del comma 1bis, art. 4 del D.M. n. 55/2014”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “conclude – ferma la necessità dell'attivazione di un percorso di sostegno alla relazione madre/figlia in regime di beneficità - per la conferma delle attuali condizioni di affidamento della minore, apparendo le stesse adeguate, con il collocamento presso la resistente, segnalando la possibilità, come indicato dai Servizi Sociali, di modificare parzialmente i tempi di permanenza della minore presso il padre con l'aumento dei pernotti settimanali e fine settimanali”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/6/2024, chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1 esercizio della responsabilità genitoriale della minore nata il [...] dalla relazione con Per_1
di cui alla sentenza n. 1795 del Tribunale di Vicenza del 26/10/2022 emessa Controparte_1 nell'ambito del procedimento consensuale rubricato al n. vg 3038/2019, che stabiliva l'affidamento condiviso ai genitori dei figli minori (nato il [...]) e (nata il [...]), con Per_2 Per_1 collocamento di presso il padre e di presso la madre e diritti di visita a weekend alternati Per_2 Per_1 in favore dell'altro genitore. Oltre al mantenimento diretto dei rispettivi figli a carico delle parti, ivi incluso il pagamento del 100% delle spese straordinarie e percezione integrale dell'assegno unico. esponeva che: (i) sin da subito la gestione di da parte della madre si dimostrava Pt_1 Per_1 inadeguata, con continue richieste della minore di andare a vivere con il padre;
(ii) la figlia lamentava pagina 2 di 9 Per_ di essere spesso lasciata a casa sola con il nuovo compagno della madre e con la sorellina nata dalla relazione di con il nuovo compagno (iii) la madre non avrebbe quasi mai CP_1 Persona_5 preparato la cena alla figlia, che quindi doveva provvedere da sola, e nemmeno provvedeva a comprarle dei vestiti;
(iv) a fronte di siffatta situazione aveva posto in essere comportamenti di Per_1 autolesionismo, a causa della vessazione psicologica patita dalla madre, che avrebbe portato la minore in un'occasione, dopo una lite con la stessa, a rivolgersi al pronto soccorso per un attacco di panico;
(v) era in cura per disturbi alimentari da uno psichiatra infantile dell' da febbraio 2024, il quale Per_1 Pt_2 avrebbe riscontrato nella bambina problemi di ansia e fragilità, che lei stessa avrebbe ricondotto al rapporto con la madre.
In conclusione, chiedeva di consentire il cambio di collocamento della minore Pt_1 Per_1 presso di sé con previsione di un contributo al mantenimento ordinario a carico della madre di euro
250,00 mensili, rivalutabile secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico in favore del padre.
Altresì chiedeva al Tribunale ogni eventuale provvedimento ex art. 473 bis 39 c.p.c. nei confronti della madre.
Con memoria depositata in data 13/8/2024 si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto della chiesta modifica di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1 esponeva che: (i) la rappresentazione dei fatti proposta ex adverso era inveritiera, pur CP_1 condividendo preoccupazione per la figlia (ii) l'attore aveva sottaciuto al Tribunale di aver Per_1 ricevuto condanna definitiva per il reato di maltrattamenti commesso ai danni dell'ex compagna davanti ai figli, come da sentenza della Corte d'Appello di Venezia dell'8/3/2024, che ha irrogato la condanna ad anni 2 di reclusione ed euro 8.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
(iii) la bambina era divenuta in realtà destinataria di insulti da parte di osì come lo era stata prima di lei la Pt_1 madre;
(iv) la figlia invero era sempre stata seguita nel rendimento scolastico dalla madre, nonché accudita e sostenuta economicamente dalla stessa, con l'aiuto del nuovo marito;
(v) le regole imposte a in casa riguardavano l'impegno nello studio e il tenere in ordine le proprie cose, al contrario di Per_1 ciò che avveniva durante i soggiorni presso il padre, il quale nei suoi confronti era totalmente accondiscendente, sia per le uscite di casa, sia per lo studio, senza esercitare alcun efficace controllo e sorveglianza sulla minore;
(vi) la preoccupazione per i disagi manifestati dalla figlia era alta, anche alla luce dei disegni ritrovati che raffiguravano la morte della ragazza;
(vii) aveva necessità di Per_1 intraprendere un percorso neuropsicologico, per la verità già iniziato, ma interrotto perché il padre lo considerava una inutile perdita di tempo;
(viii) le scelte educative paterne si erano rivelate fallimentari pagina 3 di 9 anche con il figlio più grande, bocciato per due anni consecutivi a scuola, dalla quale era stato a Per_2 casa senza far nulla in numerose occasioni e maturando sospensioni, tutte nascoste alla madre;
(ix) la bambina aveva iniziato a procurarsi graffi e pseudo tagli;
(x) il padre era solito fare acquisti costosi per la figlia e concederle qualsiasi cosa volesse, anche se ciò era stato appositamente controindicato dagli specialisti sentiti (con riferimento alle abitudini alimentari sregolate).
Alla udienza del 22 agosto 2024 il Giudice Relatore rinviava la causa per sentire la minore Per_1
Alla successiva udienza del 10 settembre 2024 la minore così dichiarava: “ADR: adesso abito con la mamma. Il papà lo vedo un weekend sì e uno no e il martedì sera. Mio fratello lo vedo quando vado dal papà, altrimenti quando vuole lui viene dalla mamma.
ADR: vorrei cambiare perché con la mamma e il suo compagno non ho un buon rapporto, questi problemi sono iniziati da quando la mamma sta col nuovo compagno. Il problema è il compagno.
Vorrei andare dal papà. Il compagno della mamma si chiama . Per esempio quando litigo Persona_5 con la mamma lui spesso si mette in mezzo e questo mi da fastidio. ADR: non riesco proprio a parlare con la mamma, penso sia inutile parlare di questo con la mamma. ADR: rimarrei da papà anche se
andasse via. ADR: col papà adesso abbiamo iniziato ad avere un bel rapporto, lui non mi sgrida Per_5 ogni giorno come fa la mamma, mio papà lo ascolto di più, lui mi sgrida ma non tantissimo, la mamma, invece, non la ascolto tanto. ADR: la mamma è un po' più dura, è troppo severa, il papà non si arrabbia per tutto. ADR: vorrei comunque vedere la mamma”.
Con ordinanza del 17/9/2024, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudice Relatore incaricava i Servizi Sociali di esprimersi in ordine al miglior regime di affido, collocamento e visite per il genitore non collocatario di con segnalazione di quali interventi da intraprendere per il Per_1 benessere della minore.
I Servizi Sociali depositavano la relazione in data 10/3/2025 così concludendo:
“a) di confermare le attuali condizioni di affidamento della minore che appaiono già adeguate;
b) di mantenere l'attuale luogo di residenza presso la madre;
c) di modificare parzialmente i tempi di permanenza di presso il padre visita aumentando i Per_1 pernotti settimanali che potrebbero avvenire dal mercoledì sera prima di cena fino al venerdì mattina
e, nella settimana in cui trascorre il weekend presso di lui, dal giovedì alla domenica sera;
d) di mettere a disposizione un percorso di sostegno alla relazione madre/figlia in regime di beneficità, su richiesta delle stesse all'Equipe del Consultorio Familiare”.
Con la seconda memoria istruttoria la convenuta chiedeva altresì a proprio favore un assegno di mantenimento per la figlia di euro 250,00 mensili, oltre al pagamento del padre del 50% delle spese straordinarie. pagina 4 di 9 In replica, nella terza memoria istruttoria, l'attore chiedeva, in caso di accoglimento della richiesta di mantenimento avversaria, altresì il mantenimento per il figlio a carico della madre nella misura Per_2 di euro 250,00 mensili, oltre al pagamento della madre del 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza del 15 aprile 2025 venivano sentite le parti, dalle quali dichiarazioni (della madre) emergeva che la figlia avrebbe confidato alla cuginetta di essere stata toccata in modo Per_1 inadeguato dallo zio;
il Giudice Relatore chiedeva spiegazioni alle parti ed il procuratore attoreo chiariva che la minore, dopo essere stata coinvolta in un confronto diretto con i genitori, aveva ritrattato. I procuratori rinunciavano alle proprie istanze istruttorie.
Il Giudice Relatore, a scioglimento della riserva assunta, riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per remissione al Collegio previa concessione dei massimi termini per il deposito di scritti conclusivi e trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza. Successivamente, alla udienza del 9 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Negli scritti conclusivi la convenuta dava atto che la minore era stata sentita in forma protetta nell'ambito di procedimento aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza e che la conflittualità madre/figlia si era decisamente attenuata.
* * *
La causa giunge in decisione a seguito dell'istruttoria svoltasi per il tramite dell'osservazione, esame e monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, che hanno redatto una relazione psicosociale depositata in data 10/3/2025 ed alle quali conclusioni il Tribunale intende pienamente aderire, essendo il frutto di un esame attento e scrupoloso delle capacità genitoriali delle parti, dei rispettivi vissuti familiari e del rapporto coltivato da entrambi con la figlia di anni dodici al Per_1 deposito del ricorso.
Fermo l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, ciò che effettivamente non è mai stato oggetto di contestazione tra le parti, va prescelto il collocamento della bambina presso la madre, come allo stato già in essere, con previsione di un ampliamento dei pernotti a favore del padre.
In effetti, i Servizi Sociali hanno chiarito che la figura materna rappresenta il miglior punto di riferimento per esercitando un ruolo genitoriale adeguato nel controllo delle attività e Per_1 predisponendo efficaci strumenti di supporto per il superamento delle difficoltà scolastiche incontrate:
“la madre esercita un'adeguata funzione di supervisione e di controllo educativo delle attività e delle frequentazioni di . Inoltre, la signora si è dimostrata consapevole delle difficoltà scolastiche Per_1 della figlia ed ha previsto la presenza di uno studente universitario per sostenerla nell'esecuzione dei compiti e dell'apprendimento. La permanenza di presso la madre è caratterizzata da una buona Per_1
pagina 5 di 9 routine” (cfr. relazione del 10/3/2025).
Dai colloqui avvenuti con la minore è emerso che la situazione di conflittualità madre-figlia, pur confermata per quanto riguarda il passato recente, è poi divenuta progressivamente in miglioramento, a detta della stessa, la quale ha rappresentato alle assistenti sociali una sofferenza legata alla fine della relazione tra i due genitori ed all'inizio di una nuova relazione da parte della madre con una nuova persona (sig. ) che a suo dire avrebbe comportato un forte cambiamento nel rapporto con il Persona_5 genitore, privandola di attenzioni invece dedicate al nuovo partner.
E' stato rilevato in miglioramento anche il rapporto di con il nuovo marito della madre, nonché Per_1
Per_ è stato evidenziato il profondo legame che la minore nutre con la sorellina più piccola con lei convivente, di anni cinque.
E' emerso, in buona sostanza, un generale quadro di fragilità della minore, già sottoposta a visita neuropsichiatrica da parte del servizio NPI nel giugno 2024, con valutazione esitata in uno stato di ansia e disregolazione del comportamento alimentare in un quadro di fragilità emotiva, tuttavia in fase di ricomposizione con specifico riferimento al rapporto madre-figlia.
Di contro, la valutazione delle capacità genitoriali del padre è risultata meno adeguata e confacente alle attuali esigenze di Per_1
I Servizi Sociali hanno messo in netta evidenza che l'esigenza manifestata dalla minore anche davanti al Giudice Relatore in sede di ascolto di andare a vivere con il padre (cfr. verbale d'udienza del
10/9/2024) nasce in realtà dall'approccio decisamente più blando e permissivo di lui con i figli, stile genitoriale che peraltro con riguardo alla formazione e crescita dell'altro figlio della coppia, ha Per_2 invece suscitato forte preoccupazione nelle assistenti sociali. Il ragazzo, in effetti, è emerso non essere attualmente (al momento dell'osservazione) impegnato in alcuna attività, né lavorativa né di studio, privo di obiettivi, ciononostante alla preoccupazione manifestata dai Servizi il padre ha restituito risposte semplicistiche che hanno invece rivelato la sua incapacità di fattivamente comprendere ed intercettare le reali necessità del minore, anche nella fase di crescita verso l'età adulta, per il tramite di un più efficace controllo del suo tempo e delle frequentazioni, incapace di motivarlo ed indirizzarlo:
“Lo stile genitoriale del signor con è caratterizzato da una buon capacità di relazionarsi Pt_1 Per_2 con lui, ma anche nel contempo da una scarsa attenzione alla dimensione della supervisione e del controllo delle attività e frequentazioni del figlio. Emerge infatti che il ragazzo, dopo la seconda bocciatura, durante il giorno non sia impegnato in alcuna attività e non abbia progetti di vita oltre all'intenzione, molto generica, di trovare un lavoro, non sostenuta da un accompagnamento del padre nella sua ricerca. Gli operatori esprimono la loro preoccupazione per la situazione di vita di A Per_2 queste, il signor risponde in modo sbrigativo: “E' felice!”, mostrando un atteggiamento ancora Pt_1
pagina 6 di 9 una volta semplificatorio. Il signor non ha accolto la riflessione, introdotta dagli operatori, sulle Pt_1 difficoltà che i ragazzi potrebbero incontrare nel dividere la sua attenzione con la nuova moglie, che lo ha raggiunto in Italia da poche settimane, in quanto secondo lui non ci sarà alcun problema. Infine, è presente un giudizio denigratorio nei confronti della signora e del nuovo nucleo familiare da CP_1 lei costruito. In particolare emerge la tendenza ad attribuire in toto a lei la responsabilità delle difficoltà manifestate dalla figlia e a non prendere in considerazione le proprie responsabilità” Per_1
(cfr. relazione del 10/3/2025).
Va poi altresì considerato che al colloquio con le operatrici ha rivelato l'esistenza di un rapporto Per_6 conflittuale con il fratello maggiore, con cui però dovrebbe condividere la stanza qualora il Tribunale decidesse di cambiare il suo collocamento, ciò che costituisce ulteriore controindicazione alla modifica richiesta.
In conclusione, dall'attività istruttoria svolta è emersa effettivamente l'esistenza di un rapporto conflittuale , da inserirsi tuttavia in un contesto di fragilità della minore coltivato anche in CP_2 relazione all'ingresso del nuovo marito, sig. nella vita di Il rapporto conflittuale Persona_5 CP_1
è stato alimentato anche dalle modalità spiccatamente normative e rigorose con cui la madre approccia il suo ruolo di genitore sotto il profilo educazionale, tuttavia, le operatrici del Servizio hanno messo in evidenza che la situazione di conflitto nel corso dei colloqui della minore (a detta della stessa, ma anche della madre negli scritti conclusivi) è andata via via attenuandosi.
Per tutte queste ragioni, nonostante le dichiarazioni rese da davanti al Giudice Relatore, il Per_1
Tribunale ritiene che allo stato costituisca soluzione nel suo maggior interesse la conservazione dell'attuale collocamento presso la madre. Il padre, come detto, ha mostrato all'osservazione molteplici criticità date dall'incapacità di intercettare efficacemente i bisogni del figlio maggiore Per_2 rivelando un profilo di inadeguatezza genitoriale che non va certamente sottovalutato anche ai fini della presente decisione, al fine di non aggravare ulteriormente le fragilità della figlia più piccola di Per_1 qualche anno ancora più giovane.
Ritiene comunque il Collegio condivisibile la proposta dei Servizi Sociali di ampliare i pernotti della figlia presso il padre, andando così sostanzialmente incontro all'esigenza e volontà manifestata dalla stessa in corso di causa, anche se è emerso trattarsi di volontà perlopiù determinata dallo stile genitoriale eccessivamente permissivo del padre che da un maggior attaccamento alla figura paterna autenticamente maturato per differenti ragioni.
Vanno dunque ampliati i tempi di visita padre-figlia con i pernotti nel modo seguente: dal mercoledì sera prima di cena fino al venerdì mattina e, nella settimana in cui ella trascorre il weekend presso il padre, dal giovedì alla domenica sera. pagina 7 di 9 Va altresì condivisa la proposta di far intraprendere alla minore un percorso di sostegno alla relazione madre-figlia presso l'Equipe del consultorio, a richiesta delle stesse, in regime di beneficità, su cui pure il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Quanto alle questioni economiche delle parti, vanno confermate le medesime di cui al provvedimento oggetto della chiesta modifica.
In effetti, pur avendo ambo i genitori introdotto nuova domanda (ancorché l'attore in via subordinata), in sede di memorie istruttorie, volta ad ottenere un contributo al mantenimento a favore del minore di cui sono genitori collocatari, va messo in evidenza che dette domande non sono state efficacemente sorrette né in punto di allegazione né in punto di prova da circostanze di fatto tali da rivelare l'intervenuto mutamento in peius delle rispettive condizioni economiche e reddituali rispetto al tempo del precedente provvedimento giurisdizionale. Per tali ragioni, le domande vanno respinte.
Alcune ultime considerazioni.
Il Tribunale dà atto, quanto alle gravi allegazioni emerse circa l'episodio di cui a verbale del 15/4/2025 per cui la minore sarebbe stata toccata in modo inopportuno dallo zio (supra), che la convenuta ha evidenziato negli scritti conclusivi che è stata sentita in sede protetta a scuola nell'ambito di un Per_1 autonomo procedimento attivato dalla Procura della Repubblica, evidentemente verso terzi.
Quanto ai messaggi che si sarebbe scambiata con un'amica relativamente al fatto di essere stata Per_1 picchiata dal padre durante la permanenza in Kosovo nell'inverno scorso (cfr. doc. 15 convenuta) v'è da precisare che nessuna domanda viene svolta da n merito, al punto che comunque in sede di CP_1 precisazione delle conclusioni ella ha insistito per il regime di frequentazione padre – figlia già in essere, che non vede particolari limitazioni.
Osserva comunque il Collegio, che anche ha prodotto copia della chat whatsapp con la Pt_1 figlia in cui lei si duole del fatto che la madre l'avrebbe presa per i capelli e schiaffeggiata durante un litigio (cfr. docc. 12 e 13 attore), sicché pare documentato, anche ammettendo provate entrambe le circostanze, ciò che allo stato non può comunque affermarsi, che entrambi i genitori abbiano dimostrato intemperanza e mancata regolazione emotiva durante i litigi con la figlia. La relazione dei Servizi
Sociali non ha fatto menzione di nessuno dei due episodi.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali vanno compensate tra le parti per reciproca soccombenza;
in effetti, da un lato,
l'attore perde in relazione al cambio di collocamento della figlia ed alla consequenziale richiesta di mantenimento per essa, pur vedendo ampliati in parte i diritti di visita mentre, dall'altro lato, la convenuta vince sul collocamento della minore, ma perde sulla richiesta di modifica volta ad ottenere un contributo al mantenimento ordinario per la stessa. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda rigettata e respinta:
1. DISPONE che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla figlia di cui alla sentenza n. 1795 del Tribunale di Vicenza del 26/10/2022 vengano Persona_3 modificate come segue:
- confermato l'affidamento condiviso della minore ai genitori e collocamento della stessa presso la madre, i diritti di visita e frequentazione con il padre vanno ampliati con i seguenti pernotti settimanali e infrasettimanali: dal mercoledì sera prima di cena fino al venerdì mattina e, nella settimana in cui la figlia trascorre il weekend presso il padre, dal giovedì alla domenica sera.
Fermo il resto.
2. RIGETTA la richiesta di volta ad ottenere un contributo al mantenimento per la Controparte_1 figlia.
3. DISPONE che i Servizi Sociali territorialmente competenti intraprendano un percorso di sostegno a tutela della relazione madre-figlia presso l'Equipe del consultorio, su richiesta delle medesime, in regime di beneficità.
4. DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
5. SI COMUNICHI, anche ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Vicenza nella Camera di Consiglio del 14/10/2025.
Il GIUDICE EST.
ES AS
Il PRESIDENTE
GI RA
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