Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile nr. 622/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to Lucrezia Nadia Salemi) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1 resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.02.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad ottenere il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dello status di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, comma. 3, L. 104/92, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lui sfavorevole.
L' non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato, sicché ne va dichiarata la CP_1 contumacia.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.02.2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente è soggetto portatore di handicap lieve ex art. 3 comma 1 della legge 104/92 e non possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (cfr. Ctu in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite (della sola fase dell'ATP, stante la mancata costituzione in giudizio dell' nella presente fase di opposizione) si CP_1 compensano integralmente tra le parti e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
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P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che non è in possesso del requisito sanitario Parte_1 per avere diritto alla prestazione richiesta e non è da ritenere soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 104/1992; compensa interamente le spese di lite tra le parti della fase di ATP;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto;
CP_1 nulla sulle spese di lite della presente fase di opposizione;
Termini Imerese, 26.02.2025
Il Giudice
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