TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/11/2025, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3630/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Garzone con i quali elettivamente Parte_1 domiciliano in Acerra (NA) al Corso Garibaldi n. 72, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 dall'Avv. Francesco Trovato presso il cui studio è domiciliata in Isernia alla Via Umbria, int. B/24, giusta procura alle liti in atti NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Rosaria Messina, Bianca Lombardi e Gianmarco Miele, congiuntamente ai quali elegge domicilio in Napoli, Viale John Fitzgerald Kennedy n. 25, giusta procura alle liti in atti RESISTENTI FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 23.5.2022, il ricorrente in epigrafe indicato deduceva di aver lavorato alle dipendenze della dal 26.4.2021 al 30.9.2021 in virtù di contratto a tempo Controparte_1 determinato e successiva proroga con orario full time pari a 40 ore settimanali con inquadramento nel livello 3 CCNL Edilizia e mansioni di operaio manutentore di ponti e viadotti presso i vari cantieri appaltati alla società datrice di lavoro. Esponeva in particolare di essere stato impiegato, dal 26.4.2021 al 12.6.2021, presso il cantiere appaltato alla dalla per il rifacimento di viadotti e/o ponti e/o manto Controparte_1 CP_3 stradale sul tratto SS 647 Fondo Valle Biferno Lucito (CB) e, dal 12.6.2021 al 30.9.2021, presso il cantiere appaltato alla dalla , per il rifacimento di viadotti e/o ponti e/o Controparte_1 CP_2 manto stradale nonché lavori di risanamento corticale e riparazione delle travi in c.a.p. ammalorate della SS 130, in Cagliari, lavorando in entrambi i casi dal lunedì al sabato, dalle ore 6.30 alle ore 18:30 circa, con un'ora di pausa dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e, presso il cantiere appaltato dall' anche di CP_2 domenica sempre secondo il predetto orario. Lamentava tuttavia di non aver ricevuto mai la retribuzione commisurata all'orario di lavoro effettivamente prestato, nulla a titolo di ferie e festività, né i ratei di tredicesima, il TFR e le competenze
1 di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto, per un importo complessivo di euro 12.938,05, oltre interessi legali e rivalutazione. Deduceva il ricorrente la sussistenza di una responsabilità solidale della e Controparte_1 dell' ai sensi dell'art.1676 c.c., e dell'art.29 comma II del D. Lgs. n. 276/2003 con CP_2 riferimento al periodo in cui lo stesso aveva lavorato presso il cantiere appaltato dall' CP_2
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di sentir condannare le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spettanze retributive rivendicate. Vinte le spese di lite con distrazione. Si costituiva in giudizio la eccependo di aver corrisposto al lavoratore tutte le Controparte_1 somme di cui alle buste paga incluso il TFR e le competenze di fine rapporto come da bonifici versati in atti e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Si costituiva in giudizio l eccependo principalmente l'inapplicabilità nei propri confronti CP_2 dell'art.1676 c.c. e l'infondatezza del richiamo all'art.29 D. Lgs 276/03, attesa la sua inapplicabilità alle Pubbliche Amministrazioni, concludendo per il rigetto della domanda proposta nei propri confronti. Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale con i testi citati dalla dichiarata parte ricorrente decaduta dal diritto di escutere i propri testi, la causa Controparte_1 viene decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter e delle note depositate in sostituzione dell'udienza mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Si rappresenta che in corso di causa, l'avv. Arcangelo Giacinto codifensore del ricorrente, rinunciava al mandato come da rinuncia depositata telematicamente (cfr. dep. telem. del 27.5.2023).
******* Il Tribunale osserva. L'oggetto della presente causa attiene al riconoscimento di differenze retributive a vario titolo, con richiesta di condanna in solido anche dell ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e art. 1676 CP_2
c.c. per le spettanze vantate in relazione al periodo dal 12.6.2021 al 30.9.2021. Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.). Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003; Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353). Orbene, pacifici oltre che documentalmente provati sono la durata del rapporto e l'inquadramento del ricorrente. Tuttavia, quanto alle spettanze pretese a titolo di straordinario, ferie e festivi, oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, parte ricorrente non ha provato lo svolgimento di un CP_4 orario superiore a quello contrattualmente previsto, come dedotto nella parte in fatto, né il mancato
2 godimento di ferie e permessi, essendo decaduta dal diritto di escutere i propri testi (cfr. verbale d'udienza del 9.5.2024), mancando altresì qualsiasi elemento di natura documentale in tal proposito. Invero, la domanda avente a oggetto la condanna di parte convenuta al pagamento del lavoro straordinario, domenicale e festivo va rigettata, in mancanza di prova dello svolgimento di un orario di lavoro oltre quello pattiziamente previsto: nel caso in questione, la documentazione in atti non è tale da fondare un giudizio di accertamento della quantità di lavoro straordinario, asseritamente prestato, mancando elementi precisi in base ai quali dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa oltre le ore contrattualmente previste. Deve ricordarsi che per consolidato orientamento della Suprema Corte invero, la prova del lavoro straordinario è molto rigorosa ed infatti la Cassazione, in materia di rapporto di lavoro straordinario del lavoratore afferma: “il lavoratore che agisca per ottenere compenso per lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, e ove deduca una insufficienza della retribuzione è tenuto a provare il numero effettivo delle ore lavorate, senza che eventuali o non decisive circostanze siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova”(cfr. Cass. 3717/2009). Del pari, va respinta la domanda relativa alla corresponsione della indennità sostitutiva delle festività e ferie non godute. Sul punto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (cfr. Cass. sez. lav. sent. n. 8521 del 27.4.2015). Anzi con riferimento a quest'ultima pretesa la ha eccepito e allegato che il Controparte_1 ricorrente ha integralmente goduto delle ferie maturate, di cui ha fruito dal 17 al 31 agosto 2021 (cfr. doc. 2, busta paga dello stesso mese). Peraltro, i testi della escussi all'udienza del 9.5.2024 hanno fermamente negato lo Controparte_1 svolgimento di lavoro straordinario o festivo da parte del ricorrente (cfr. dichiarazioni testimoniali, ud. 9.5.2024). Pertanto, in assenza di prova anche di natura documentale, la domanda in parte qua va rigettata. Quanto alle altre spettanze pretese, va detto quanto segue. È noto che una volta provato o, come nel caso in esame, pacifica tra le parti la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, spetta a parte convenuta, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire piena dimostrazione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione (cfr. SS.UU n. 13533 del 2001; Cass 3373/2010) e tale principio vale sia per la retribuzione mensile e la tredicesima, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro). Ebbene, non può trovare accoglimento la domanda di condanna al versamento dei ratei di tredicesima mensilità. Sul punto, occorre tener conto della specificità del settore edile, nel quale l'impresa è tenuta ad effettuare, a tale titolo, degli appositi accantonamenti presso la . Parte_2
La giurisprudenza pone l'accento sul rapporto di delegazione titolata esistente tra , impresa, Parte_2 lavoratore e, quindi, la sussistenza dell'obbligo di erogazione in capo alla presuppone il previo Pt_2 versamento. Noto è l'orientamento secondo il quale le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla cassa edile quali accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e 3 festività infrasettimanali costituiscono somme spettanti a titolo retributivo ai lavoratori, i quali, in mancanza di pagamento da parte del datore di lavoro alla cassa e quindi del sorgere dell'obbligazione di quest'ultima a titolo di delegazione, possono agire nei confronti del datore per il pagamento delle relative somme;
in tali casi l'onere di provare l'avvenuto pagamento incombe sul datore di lavoro. (cfr. Cass. sez. lavoro n. 16014 del 14/07/2006) Nel caso di specie, dalle buste paga emerge che il datore di lavoro abbia effettuato la ritenuta per gli accantonamenti;
né tale circostanza è stata negata dal ricorrente;
pertanto, non sussiste il presupposto omissivo, costituivo del diritto del ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento Pt_1 diretto. Per quanto concerne il pagamento del TFR e delle spettanze di fine rapporto, la Controparte_1 processualmente onerata, ha fornito la prova di aver corrisposto al ricorrente solo parzialmente il trattamento di fine rapporto e, pertanto, va condannata al pagamento della differenza tra l'importo di euro 762,24 risultante a tale titolo dalla busta paga versata in atti dalla stessa società (cfr. busta paga TFR, all.2 prod. e la somma di cui al bonifico di pagamento di euro 452, 24 effettuato il Controparte_1
18.3.2022 recante imputazione di pagamento “saldo TFR” (cfr. bonifico del 18.3.2022 all.3 prod.
[...]
. Invero, nella produzione di parte resistente non si rinviene, infatti, alcun pagamento con Controparte_1 causale imputata o imputabile a TFR, essendo tutti riferiti ad acconti, saldi o pagamenti delle retribuzioni mensili. Spetterà al ricorrente pertanto euro 310, 00, a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti al soddisfo. Quanto alla invocata responsabilità solidale dell' per il pagamento delle differenze CP_2 retributive, limitatamente al credito accertato, come è noto, l'art. 1676 c. c. prevede che “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. Ebbene, nella previsione dell'art. 1676 c.c. il committente soddisfa un debito altrui, in virtù di una legittimazione sostitutiva eccezionalmente concessa agli ausiliari dell'appaltatore (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11753 del 20/11/1998), purché concorrano le seguenti condizioni: a) l'esistenza di un rapporto di appalto;
b) la sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della società appaltatrice e la prestazione lavorativa avvenuta in ragione dell'appalto stesso;
c) l'esistenza di crediti di lavoro in favore del ricorrente;
d) l'esistenza, nel tempo in cui il lavoratore propone la domanda, di un debito effettivo del committente nei confronti dell'appaltatore a titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte in esecuzione dell'appalto (di modo che la responsabilità solidale diretta dell'appaltante opera sino a concorrenza di tale debito). Dalla natura eccezionale dell'art. 1676 c.c. e dalla formulazione letterale (nei limiti del debito che sussiste al momento della domanda), si evince con chiarezza che è onere del lavoratore provare la consistenza del debito della committente nei confronti dell'appaltatore. Nella specie, non vi è prova documentale della consistenza della debitoria dell nei CP_2 Cont confronti della alla data del deposito del ricorso non essendo stati prodotti atti Controparte_1 formali dell' che comprovino la circostanza. CP_2
Ne consegue che, in assenza di prova documentale dell'elemento costitutivo rappresentato dalla esistenza di un credito dell'appaltatore verso il committente in relazione al compimento del servizio commissionatogli attestante una persistenza debitoria dell' nei confronti dell'appaltatore del CP_2 servizio al momento del deposito del ricorso, la domanda di condanna in solido dell'amministrazione convenuta non può trovare accoglimento. 4 Infine, l'invocata responsabilità solidale ex art. 29 del d.lgs. 276/2003, non può trovare applicazione nella fattispecie in esame in quanto, per espressa previsione normativa, non opera in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs. n. 165 del 2001, e appare pacifica la natura pubblicistica dell' (cfr. Statuto e Corte di Cassazione n. 6264 del CP_2
04/03/2019). NE consegue l'accoglimento parziale della domanda nei limiti di cui sopra e il rigetto di ogni ulteriore istanza, restando assorbita ogni ulteriore questione ivi inclusa quella dell'integrazione del contraddittorio con il atteso che il ricorrente era pacificamente alle Controparte_5 dipendenze della impresa esecutrice dei lavori (come dedotto dall nella Controparte_1 CP_2 memoria di costituzione, cfr. pag. 3) e agisce in solido nei confronti della stazione appaltante non apparendo necessaria, nemmeno nella prospettazione della società, la sua partecipazione al giudizio rispetto alla quale non è stata dedotta alcuna obbligazione diretta di pagamento. Le spese di lite tra la parte ricorrente e la sono compensate tenuto conto Controparte_1 dell'accoglimento parziale della domanda. Del pari vanno compensate le spese tra parte ricorrente e l' tenuto conto della posizione CP_2 processuale della stessa, della complessità della questione esaminata e della oggettiva difficoltà in capo al lavoratore di provare la sussistenza della posizione debitoria del nei riguardi della società CP_2 appaltante.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, eccezione e deduzione così provvede: 1) condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma Controparte_1 di euro 310,00 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti al soddisfo;
3) rigetta la domanda nei confronti dell' CP_2
4) compensa le spese tra la parte ricorrente e la società Controparte_1
5) compensa le spese processuali tra la parte ricorrente e l' CP_2
Si comunichi. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro
dott.ssa Fabiana Iorio
5
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Garzone con i quali elettivamente Parte_1 domiciliano in Acerra (NA) al Corso Garibaldi n. 72, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 dall'Avv. Francesco Trovato presso il cui studio è domiciliata in Isernia alla Via Umbria, int. B/24, giusta procura alle liti in atti NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Rosaria Messina, Bianca Lombardi e Gianmarco Miele, congiuntamente ai quali elegge domicilio in Napoli, Viale John Fitzgerald Kennedy n. 25, giusta procura alle liti in atti RESISTENTI FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 23.5.2022, il ricorrente in epigrafe indicato deduceva di aver lavorato alle dipendenze della dal 26.4.2021 al 30.9.2021 in virtù di contratto a tempo Controparte_1 determinato e successiva proroga con orario full time pari a 40 ore settimanali con inquadramento nel livello 3 CCNL Edilizia e mansioni di operaio manutentore di ponti e viadotti presso i vari cantieri appaltati alla società datrice di lavoro. Esponeva in particolare di essere stato impiegato, dal 26.4.2021 al 12.6.2021, presso il cantiere appaltato alla dalla per il rifacimento di viadotti e/o ponti e/o manto Controparte_1 CP_3 stradale sul tratto SS 647 Fondo Valle Biferno Lucito (CB) e, dal 12.6.2021 al 30.9.2021, presso il cantiere appaltato alla dalla , per il rifacimento di viadotti e/o ponti e/o Controparte_1 CP_2 manto stradale nonché lavori di risanamento corticale e riparazione delle travi in c.a.p. ammalorate della SS 130, in Cagliari, lavorando in entrambi i casi dal lunedì al sabato, dalle ore 6.30 alle ore 18:30 circa, con un'ora di pausa dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e, presso il cantiere appaltato dall' anche di CP_2 domenica sempre secondo il predetto orario. Lamentava tuttavia di non aver ricevuto mai la retribuzione commisurata all'orario di lavoro effettivamente prestato, nulla a titolo di ferie e festività, né i ratei di tredicesima, il TFR e le competenze
1 di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto, per un importo complessivo di euro 12.938,05, oltre interessi legali e rivalutazione. Deduceva il ricorrente la sussistenza di una responsabilità solidale della e Controparte_1 dell' ai sensi dell'art.1676 c.c., e dell'art.29 comma II del D. Lgs. n. 276/2003 con CP_2 riferimento al periodo in cui lo stesso aveva lavorato presso il cantiere appaltato dall' CP_2
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di sentir condannare le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spettanze retributive rivendicate. Vinte le spese di lite con distrazione. Si costituiva in giudizio la eccependo di aver corrisposto al lavoratore tutte le Controparte_1 somme di cui alle buste paga incluso il TFR e le competenze di fine rapporto come da bonifici versati in atti e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Si costituiva in giudizio l eccependo principalmente l'inapplicabilità nei propri confronti CP_2 dell'art.1676 c.c. e l'infondatezza del richiamo all'art.29 D. Lgs 276/03, attesa la sua inapplicabilità alle Pubbliche Amministrazioni, concludendo per il rigetto della domanda proposta nei propri confronti. Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale con i testi citati dalla dichiarata parte ricorrente decaduta dal diritto di escutere i propri testi, la causa Controparte_1 viene decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter e delle note depositate in sostituzione dell'udienza mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Si rappresenta che in corso di causa, l'avv. Arcangelo Giacinto codifensore del ricorrente, rinunciava al mandato come da rinuncia depositata telematicamente (cfr. dep. telem. del 27.5.2023).
******* Il Tribunale osserva. L'oggetto della presente causa attiene al riconoscimento di differenze retributive a vario titolo, con richiesta di condanna in solido anche dell ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e art. 1676 CP_2
c.c. per le spettanze vantate in relazione al periodo dal 12.6.2021 al 30.9.2021. Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.). Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003; Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353). Orbene, pacifici oltre che documentalmente provati sono la durata del rapporto e l'inquadramento del ricorrente. Tuttavia, quanto alle spettanze pretese a titolo di straordinario, ferie e festivi, oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, parte ricorrente non ha provato lo svolgimento di un CP_4 orario superiore a quello contrattualmente previsto, come dedotto nella parte in fatto, né il mancato
2 godimento di ferie e permessi, essendo decaduta dal diritto di escutere i propri testi (cfr. verbale d'udienza del 9.5.2024), mancando altresì qualsiasi elemento di natura documentale in tal proposito. Invero, la domanda avente a oggetto la condanna di parte convenuta al pagamento del lavoro straordinario, domenicale e festivo va rigettata, in mancanza di prova dello svolgimento di un orario di lavoro oltre quello pattiziamente previsto: nel caso in questione, la documentazione in atti non è tale da fondare un giudizio di accertamento della quantità di lavoro straordinario, asseritamente prestato, mancando elementi precisi in base ai quali dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa oltre le ore contrattualmente previste. Deve ricordarsi che per consolidato orientamento della Suprema Corte invero, la prova del lavoro straordinario è molto rigorosa ed infatti la Cassazione, in materia di rapporto di lavoro straordinario del lavoratore afferma: “il lavoratore che agisca per ottenere compenso per lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, e ove deduca una insufficienza della retribuzione è tenuto a provare il numero effettivo delle ore lavorate, senza che eventuali o non decisive circostanze siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova”(cfr. Cass. 3717/2009). Del pari, va respinta la domanda relativa alla corresponsione della indennità sostitutiva delle festività e ferie non godute. Sul punto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (cfr. Cass. sez. lav. sent. n. 8521 del 27.4.2015). Anzi con riferimento a quest'ultima pretesa la ha eccepito e allegato che il Controparte_1 ricorrente ha integralmente goduto delle ferie maturate, di cui ha fruito dal 17 al 31 agosto 2021 (cfr. doc. 2, busta paga dello stesso mese). Peraltro, i testi della escussi all'udienza del 9.5.2024 hanno fermamente negato lo Controparte_1 svolgimento di lavoro straordinario o festivo da parte del ricorrente (cfr. dichiarazioni testimoniali, ud. 9.5.2024). Pertanto, in assenza di prova anche di natura documentale, la domanda in parte qua va rigettata. Quanto alle altre spettanze pretese, va detto quanto segue. È noto che una volta provato o, come nel caso in esame, pacifica tra le parti la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, spetta a parte convenuta, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire piena dimostrazione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione (cfr. SS.UU n. 13533 del 2001; Cass 3373/2010) e tale principio vale sia per la retribuzione mensile e la tredicesima, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro). Ebbene, non può trovare accoglimento la domanda di condanna al versamento dei ratei di tredicesima mensilità. Sul punto, occorre tener conto della specificità del settore edile, nel quale l'impresa è tenuta ad effettuare, a tale titolo, degli appositi accantonamenti presso la . Parte_2
La giurisprudenza pone l'accento sul rapporto di delegazione titolata esistente tra , impresa, Parte_2 lavoratore e, quindi, la sussistenza dell'obbligo di erogazione in capo alla presuppone il previo Pt_2 versamento. Noto è l'orientamento secondo il quale le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla cassa edile quali accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e 3 festività infrasettimanali costituiscono somme spettanti a titolo retributivo ai lavoratori, i quali, in mancanza di pagamento da parte del datore di lavoro alla cassa e quindi del sorgere dell'obbligazione di quest'ultima a titolo di delegazione, possono agire nei confronti del datore per il pagamento delle relative somme;
in tali casi l'onere di provare l'avvenuto pagamento incombe sul datore di lavoro. (cfr. Cass. sez. lavoro n. 16014 del 14/07/2006) Nel caso di specie, dalle buste paga emerge che il datore di lavoro abbia effettuato la ritenuta per gli accantonamenti;
né tale circostanza è stata negata dal ricorrente;
pertanto, non sussiste il presupposto omissivo, costituivo del diritto del ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento Pt_1 diretto. Per quanto concerne il pagamento del TFR e delle spettanze di fine rapporto, la Controparte_1 processualmente onerata, ha fornito la prova di aver corrisposto al ricorrente solo parzialmente il trattamento di fine rapporto e, pertanto, va condannata al pagamento della differenza tra l'importo di euro 762,24 risultante a tale titolo dalla busta paga versata in atti dalla stessa società (cfr. busta paga TFR, all.2 prod. e la somma di cui al bonifico di pagamento di euro 452, 24 effettuato il Controparte_1
18.3.2022 recante imputazione di pagamento “saldo TFR” (cfr. bonifico del 18.3.2022 all.3 prod.
[...]
. Invero, nella produzione di parte resistente non si rinviene, infatti, alcun pagamento con Controparte_1 causale imputata o imputabile a TFR, essendo tutti riferiti ad acconti, saldi o pagamenti delle retribuzioni mensili. Spetterà al ricorrente pertanto euro 310, 00, a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti al soddisfo. Quanto alla invocata responsabilità solidale dell' per il pagamento delle differenze CP_2 retributive, limitatamente al credito accertato, come è noto, l'art. 1676 c. c. prevede che “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. Ebbene, nella previsione dell'art. 1676 c.c. il committente soddisfa un debito altrui, in virtù di una legittimazione sostitutiva eccezionalmente concessa agli ausiliari dell'appaltatore (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11753 del 20/11/1998), purché concorrano le seguenti condizioni: a) l'esistenza di un rapporto di appalto;
b) la sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della società appaltatrice e la prestazione lavorativa avvenuta in ragione dell'appalto stesso;
c) l'esistenza di crediti di lavoro in favore del ricorrente;
d) l'esistenza, nel tempo in cui il lavoratore propone la domanda, di un debito effettivo del committente nei confronti dell'appaltatore a titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte in esecuzione dell'appalto (di modo che la responsabilità solidale diretta dell'appaltante opera sino a concorrenza di tale debito). Dalla natura eccezionale dell'art. 1676 c.c. e dalla formulazione letterale (nei limiti del debito che sussiste al momento della domanda), si evince con chiarezza che è onere del lavoratore provare la consistenza del debito della committente nei confronti dell'appaltatore. Nella specie, non vi è prova documentale della consistenza della debitoria dell nei CP_2 Cont confronti della alla data del deposito del ricorso non essendo stati prodotti atti Controparte_1 formali dell' che comprovino la circostanza. CP_2
Ne consegue che, in assenza di prova documentale dell'elemento costitutivo rappresentato dalla esistenza di un credito dell'appaltatore verso il committente in relazione al compimento del servizio commissionatogli attestante una persistenza debitoria dell' nei confronti dell'appaltatore del CP_2 servizio al momento del deposito del ricorso, la domanda di condanna in solido dell'amministrazione convenuta non può trovare accoglimento. 4 Infine, l'invocata responsabilità solidale ex art. 29 del d.lgs. 276/2003, non può trovare applicazione nella fattispecie in esame in quanto, per espressa previsione normativa, non opera in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs. n. 165 del 2001, e appare pacifica la natura pubblicistica dell' (cfr. Statuto e Corte di Cassazione n. 6264 del CP_2
04/03/2019). NE consegue l'accoglimento parziale della domanda nei limiti di cui sopra e il rigetto di ogni ulteriore istanza, restando assorbita ogni ulteriore questione ivi inclusa quella dell'integrazione del contraddittorio con il atteso che il ricorrente era pacificamente alle Controparte_5 dipendenze della impresa esecutrice dei lavori (come dedotto dall nella Controparte_1 CP_2 memoria di costituzione, cfr. pag. 3) e agisce in solido nei confronti della stazione appaltante non apparendo necessaria, nemmeno nella prospettazione della società, la sua partecipazione al giudizio rispetto alla quale non è stata dedotta alcuna obbligazione diretta di pagamento. Le spese di lite tra la parte ricorrente e la sono compensate tenuto conto Controparte_1 dell'accoglimento parziale della domanda. Del pari vanno compensate le spese tra parte ricorrente e l' tenuto conto della posizione CP_2 processuale della stessa, della complessità della questione esaminata e della oggettiva difficoltà in capo al lavoratore di provare la sussistenza della posizione debitoria del nei riguardi della società CP_2 appaltante.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, eccezione e deduzione così provvede: 1) condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma Controparte_1 di euro 310,00 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti al soddisfo;
3) rigetta la domanda nei confronti dell' CP_2
4) compensa le spese tra la parte ricorrente e la società Controparte_1
5) compensa le spese processuali tra la parte ricorrente e l' CP_2
Si comunichi. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro
dott.ssa Fabiana Iorio
5