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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/07/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N.RG. 4519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4519 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. SIMONE Parte_1
GENTILI
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
NZ PO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.07.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
19.08.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 18.09.2023, con CP_ conseguente condanna dell' convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge, in forza del decreto di omologa del 22.1.2024 emesso all'esito del procedimento di atp iscritto al n.rg.
5598/22, comunicato all' via PEC, in data 14.3.2024, unitamente al modello CP_1
AP70.
Nel costituirsi in giudizio, l'ente convenuto ha rappresentato che “la sede CP_1
territorialmente competente in data 30/09/2024 ha provveduto alla liquidazione dei ratei (vedi Te08 allegato), relativi alle prestazioni in oggetto. Dai calcoli effettuati, si evincono arretrati calcolati, ammontanti ad euro 6.894,48. Detto importo è stato accreditato correttamente all'utente con data valuta 21/10/2024”; ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 3.07.2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore della ricorrente ha chiesto la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, evidenziando come “l'asserito adempimento sia comunque avvenuto il 30.9.2024 ovvero successivamente sia al termine di 120 giorni ex art. 445bis c. 5 cpc (scaduto il 12.7.2024 atteso che la domanda AP70 veniva inviata via PEC il 14.3.2024 unitamente a e CTU Pt_2
doc. 5) che alla notifica del presente ricorso (19.8.2024)”.
Ebbene, alla luce di quanto affermato dalle parti e della documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' (modello Te08 e cedolino pagamento CP_1
arretrati) non può che ritenersi integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta in questa sede.
Per quanto concerne le spese di lite, peraltro, si ritiene che le stesse debbano essere interamente compensate tra le parti, non essendo imputabile all'Ente il ritardo nella liquidazione della prestazione. Non può infatti ritenersi valida la notifica del decreto di omologa presso la sede territoriale dell'ente convenuto (agenzia , allegata e documentata Email_1
in ricorso, in quanto dell'art. 10, comma 6, del d.l. 203/2005, tutti gli atti in materia di invalidità civile devono essere notificati alle sedi provinciali dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Tivoli, 03/07/2025
Il Giudice
IO Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4519 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. SIMONE Parte_1
GENTILI
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
NZ PO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.07.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
19.08.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 18.09.2023, con CP_ conseguente condanna dell' convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge, in forza del decreto di omologa del 22.1.2024 emesso all'esito del procedimento di atp iscritto al n.rg.
5598/22, comunicato all' via PEC, in data 14.3.2024, unitamente al modello CP_1
AP70.
Nel costituirsi in giudizio, l'ente convenuto ha rappresentato che “la sede CP_1
territorialmente competente in data 30/09/2024 ha provveduto alla liquidazione dei ratei (vedi Te08 allegato), relativi alle prestazioni in oggetto. Dai calcoli effettuati, si evincono arretrati calcolati, ammontanti ad euro 6.894,48. Detto importo è stato accreditato correttamente all'utente con data valuta 21/10/2024”; ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 3.07.2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore della ricorrente ha chiesto la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, evidenziando come “l'asserito adempimento sia comunque avvenuto il 30.9.2024 ovvero successivamente sia al termine di 120 giorni ex art. 445bis c. 5 cpc (scaduto il 12.7.2024 atteso che la domanda AP70 veniva inviata via PEC il 14.3.2024 unitamente a e CTU Pt_2
doc. 5) che alla notifica del presente ricorso (19.8.2024)”.
Ebbene, alla luce di quanto affermato dalle parti e della documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' (modello Te08 e cedolino pagamento CP_1
arretrati) non può che ritenersi integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta in questa sede.
Per quanto concerne le spese di lite, peraltro, si ritiene che le stesse debbano essere interamente compensate tra le parti, non essendo imputabile all'Ente il ritardo nella liquidazione della prestazione. Non può infatti ritenersi valida la notifica del decreto di omologa presso la sede territoriale dell'ente convenuto (agenzia , allegata e documentata Email_1
in ricorso, in quanto dell'art. 10, comma 6, del d.l. 203/2005, tutti gli atti in materia di invalidità civile devono essere notificati alle sedi provinciali dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Tivoli, 03/07/2025
Il Giudice
IO Busoli