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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/03/2024, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIANA
UDIENZA DEL 06/03/2024, ore 12.24
Sono comparsi per parte opponente l'avv.to Ciriaco Pileri il quale si richiama agli atti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, anche istruttorie.
L'avv.to Cugiolu, per parte opposta, conferma le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Le parti chiedono di essere esonerati dal presenziare per la lettura del dispositivo.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio
Dott.ssa Daniela Schintu
Si da atto che la camera di consiglio è interrotta dalle ore 14.45 alle ore 15.10.
Daniela Schintu
All'esito della camera di consiglio decide, alle ore 15.27, ex art. 281 sexies cpc, come da sotto estesa sentenza, che costituisce parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Daniela Schintu N. R.G. 1452/2020
RE BBLICA ANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1452/2020 promossa da:
Parte 1 P.IVA 1 rappresentato e difeso dall'avv.to PILERI CIRIACO C.F. 1
ATTORE
Contro
Controparte 1 P.IVA 2
convenuta contumace rappresentato e difeso dall'avv.to CUGIOLU GIANCARLO CP 2 P.IVA 3 "
C.F. 2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo" stabilendosi che la sentenza deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
[...]Con atto di citazione notificato in data 14.10.2020 ed iscritto a ruolo il 22.10.2020,
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.Parte 1 584/2020 del 3.07.2020, con il quale questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento in favore di
Controparte 1 la somma di € 35.366,21, oltre interessi e spese di lite.
,
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società opposta, cessionaria di Controparte_1 '
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per la tardività della stessa e nel merito contestando tutti i motivi di opposizione, in quanto destituiti di fondamento fattuale.
Si rileva che l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, così come formulata dall'opposta e sulla quale la causa è stata rimessa alla fase decisoria è fondata e deve, pertanto, essere accolta, con la conseguente conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.
Invero, si evidenzia, come risulti dai documenti di causa, che il decreto ingiuntivo sia stato notificato alla società opposta, in persona del suo legale rappresentante, in data 24.07.2020.
Considerato, che la notifica è stata effettuata poco prima del periodo feriale di sospensione dei termini processuali, il termine di cui all'art.641, comma 1, c.p.c., - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1, della L.742/1969 - scadeva il 3.10.2020.
Rilevato che l'opposizione è stata notificata il 14 ottobre 2020 la stessa deve essere dichiarata tardiva.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, per le sole fasi di studio, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)-Dichiara improcedibile l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.584/2020 del
3.07.2020, dichiarandone la definitiva esecutorietà;
2)-Condanna l'opponente Parte 1 P.IVA 1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore al
[...] '
delle spese del giudiziopagamento in favore della parte opposta CP_2
, P.IVA_3
che si liquidano in complessivi €1800,00, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 6.03.2024
Il Giudice onorario
Dott.ssa Daniela Schintu
UDIENZA DEL 06/03/2024, ore 12.24
Sono comparsi per parte opponente l'avv.to Ciriaco Pileri il quale si richiama agli atti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, anche istruttorie.
L'avv.to Cugiolu, per parte opposta, conferma le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Le parti chiedono di essere esonerati dal presenziare per la lettura del dispositivo.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio
Dott.ssa Daniela Schintu
Si da atto che la camera di consiglio è interrotta dalle ore 14.45 alle ore 15.10.
Daniela Schintu
All'esito della camera di consiglio decide, alle ore 15.27, ex art. 281 sexies cpc, come da sotto estesa sentenza, che costituisce parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Daniela Schintu N. R.G. 1452/2020
RE BBLICA ANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1452/2020 promossa da:
Parte 1 P.IVA 1 rappresentato e difeso dall'avv.to PILERI CIRIACO C.F. 1
ATTORE
Contro
Controparte 1 P.IVA 2
convenuta contumace rappresentato e difeso dall'avv.to CUGIOLU GIANCARLO CP 2 P.IVA 3 "
C.F. 2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo" stabilendosi che la sentenza deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
[...]Con atto di citazione notificato in data 14.10.2020 ed iscritto a ruolo il 22.10.2020,
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.Parte 1 584/2020 del 3.07.2020, con il quale questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento in favore di
Controparte 1 la somma di € 35.366,21, oltre interessi e spese di lite.
,
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società opposta, cessionaria di Controparte_1 '
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per la tardività della stessa e nel merito contestando tutti i motivi di opposizione, in quanto destituiti di fondamento fattuale.
Si rileva che l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, così come formulata dall'opposta e sulla quale la causa è stata rimessa alla fase decisoria è fondata e deve, pertanto, essere accolta, con la conseguente conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.
Invero, si evidenzia, come risulti dai documenti di causa, che il decreto ingiuntivo sia stato notificato alla società opposta, in persona del suo legale rappresentante, in data 24.07.2020.
Considerato, che la notifica è stata effettuata poco prima del periodo feriale di sospensione dei termini processuali, il termine di cui all'art.641, comma 1, c.p.c., - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1, della L.742/1969 - scadeva il 3.10.2020.
Rilevato che l'opposizione è stata notificata il 14 ottobre 2020 la stessa deve essere dichiarata tardiva.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, per le sole fasi di studio, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)-Dichiara improcedibile l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.584/2020 del
3.07.2020, dichiarandone la definitiva esecutorietà;
2)-Condanna l'opponente Parte 1 P.IVA 1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore al
[...] '
delle spese del giudiziopagamento in favore della parte opposta CP_2
, P.IVA_3
che si liquidano in complessivi €1800,00, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 6.03.2024
Il Giudice onorario
Dott.ssa Daniela Schintu