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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/12/2025, n. 3355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3355 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 512/2020
Tribunale Ordinario di Nola
Prima sezione civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e
281 sexies c.p.c.
Il Giudice,
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
PQM
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
Nola, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 512/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, in persona del Sindaco l.r. p.t., rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Antonio Tanzillo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nola (NA), alla via San Paolino n. 68;
ATTORE
E
, Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il esponeva che con decreto Parte_1
di assegnazione provvisorio n. 6905 del 22.03.1995 l'Ente assegnava a Controparte_2
l'alloggio di sua proprietà sito in alla via Circumvallazione n. 5bis (ora n. 38), Pt_1
Parco delle Mimose, int. 7, ad uso esclusivo di civile abitazione della conduttrice.
L'attore deduceva che, in seguito al decesso della subentrava la figlia CP_2 [...]
la quale non ha mai sottoscritto un regolare contratto di locazione e, sin dal CP_1
pagina 2 di 8 momento dell'assegnazione, non ha provveduto a versare tutte le somme dovute a titolo di indennità di occupazione.
L'Ente, quindi, agiva in giudizio onde sentir accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte della , chiedendone la condanna alla riconsegna del CP_1
bene, alla corresponsione delle somme dovute per l'occupazione dal momento dell'assegnazione sino al rilascio a titolo risarcitorio e, in subordine, ex art. 2041 c.c., nonché alla restituzione di tutti i frutti prodotti e producibili dall'indicato cespite.
sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore precisava che l'immobile occupato dalla
è ubicato al piano 1 dello stabile indicato. CP_1
La causa veniva istruita con prova documentale e testimoniale;
all'esito veniva rinviata per conclusioni e successivamente veniva fissata per l'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta ritualmente citata in Controparte_1
giudizio e non costituita.
Venendo al merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
È necessario, in via del tutto preliminare, procedere alla qualificazione giuridica dell'azione proposta dal risultando dirimente la qualificazione della Parte_1
stessa come azione di rivendicazione od azione di restituzione.
Com'è noto, entrambe le azioni risultano accomunate dal petitum poiché tese ad ottenere la disponibilità materiale di un bene di cui si è privi, mentre risultano divergenti in ordine alla causa petendi, che si rinviene nel diritto di proprietà per l'azione di rivendicazione, caratterizzata, dunque, da realità ed assolutezza, e in un rapporto obbligatorio per l'azione di restituzione, che si connota, invece, per la personalità e la relatività.
pagina 3 di 8 In particolare “nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione
o dell'unione dei possessi). Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio” (Cass., SS.
UU., sent. n. 7305/2014).
Le Sezioni Unite della Corte di ZI, con la sentenza n. 7305 del 28.03.2014, hanno chiarito che “[…] poiché l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare
l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo”.
Orbene, tutto ciò premesso in diritto, l'azione proposta dal va Parte_1
qualificata come azione personale di restituzione in quanto l'istante ha domandato l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittima occupazione di un immobile di sua proprietà da parte di sul presupposto del venir meno della efficacia Controparte_1
pagina 4 di 8 del decreto di assegnazione in favore della madre convivente (poi deceduta), CP_2
- titolo legittimante il possesso almeno inziale del cespite -, in mancanza di
[...]
rituale stipula del contratto di locazione.
Così qualificata la domanda attorea, la medesima è fondata e merita accoglimento.
Ed invero, parte attrice ha provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda: in particolare, la stessa ha fornito la prova di aver temporaneamente assegnato, l'immobile oggetto di causa con decreto di assegnazione prot. n. 6905 del
22.03.1995 (v. all. produzione cartacea attore) a madre dell'odierna Controparte_2
convenuta, con la quale già all'epoca viveva la figlia ed il suo Controparte_1
nucleo familiare;
ha provato di aver effettivamente consegnato tale immobile ad CP_3
, marito della e genero della (v. all. 14 alla I memoria ex art.
[...] CP_1 CP_2
183 c.p.c. attore), come risulta dal verbale di consegna del 27.03.1995 (v. all. 13 alla I memoria ex art. 183 c.p.c. attore), limitandosi, poi, ad allegare la mancata stipula del contratto di locazione nel termine assegnato.
Ha, altresì, provato la permanenza di all'interno dell'immobile di Controparte_1
cui è causa, posto che i numerosi atti di diffida e messa in mora venivano notificati alla stessa e, prima ancora alla madre presso l'indirizzo ove è ubicato Controparte_2
l'alloggio in questione (v. all. da 2 a 12 alla I memoria ex art. 183 c.p.c. attore), che dal certificato dello stato di famiglia (all. 14 alla I memoria ex art. 183 c.p.c. attore) risulta la residenza della presso l'immobile in esame e che la notifica dell'atto di CP_1
citazione introduttivo del presente giudizio è stata effettuata presso l'immobile in oggetto (v. agli atti avviso di ricevimento).
La perdurante occupazione dell'immobile in questione da parte dell'odierna convenuta ha trovato inoltre riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
Difatti, e hanno dichiarato che nel periodo in cui Controparte_4 Controparte_5
svolgevano la funzione di responsabili del settore patrimonio presso il Comune di Pt_1
(la prima fino al 2018, il secondo dal 2020 al 2022), la occupava l'immobile CP_1
oggetto di causa (v. udienza del 28.03.2024) e che probabilmente tale occupazione pagina 5 di 8 perdurava anche all'attualità “perché quando lasciano gli immobili consegnano le chiavi
e non mi risulta che ciò sia avvenuto” (cfr. teste ). CP_5
A fronte di tale prova dei fatti costitutivi della domanda, la convenuta, rimasta contumace, non ha fornito la prova di fatti modificativi, impeditivi ovvero estintivi della avversa pretesa.
Sul punto, inoltre, è pacifico che non essendosi la richiamata assegnazione provvisoria cristallizzata in un contratto di locazione ovvero in un'assegnazione definitiva fondata su altro titolo, la detenzione dell'immobile da parte di vada Controparte_1
qualificata come sine titulo, atteso che “in assenza della forma scritta, richiesta per tutti
i contratti in cui sia parte una pubblica amministrazione, il rapporto di locazione deve considerarsi nullo e la detenzione dell'immobile sine titulo” (v. Cass. n. 9137/2013).
Da ciò consegue l'accoglimento della domanda di rilascio dell'immobile.
Quanto alla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo, vanno richiamati i principi di diritto espressi di recente dalle Sezioni Unite della Corte di
ZI (sentenza n. 33645 del 2022), le quali hanno affermato che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; quanto alla quantificazione del pregiudizio, le Sezioni Unite hanno affermato che, “se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Ciò posto, nella fattispecie il detto danno può dirsi provato in via presuntiva.
Nel caso di alloggi comunali costituisce fatto notorio l'elevata richiesta di assegnazione e la penuria degli stessi in rapporto alla domanda;
è perciò del tutto ragionevole ritenere che, qualora fosse stato libero, l'alloggio occupato sarebbe stato agevolmente assegnato ad un nucleo familiare, avente esigenza abitativa, a fronte di un corrispettivo negoziale.
pagina 6 di 8 Ai fini della liquidazione del danno si reputa opportuno, in via equitativa, fare riferimento alla documentazione prodotta da parte attrice e comprovante un canone mensile ricompreso tra lire 297.382, ovvero euro 153,58, alla data 22.04.1997 (v. all. 7 I memoria ex art. 183 c.p.c. attore), euro 150,00 mensili dal 20.05.2005 (v. all. 8 e 10 I memoria ex art. 183 c.p.c. attore) ed euro 117,92 mensili dal 12.10.2010 (v. all. 4, 5 e 9 I memoria ex art. 183 c.p.c. attore), nonché al “prospetto equo canone” depositato in atti e redatto dal comune (v. all. 15 memoria ex art. 183 c.p.c. attore), che indica un canone mensile di lire 339.120, ovvero euro 175,14.
Si reputa ancora necessario tenere conto del fatto che l'Ente attore non ha compiutamente quantificato la pretesa risarcitoria e, anzi, ha dedotto che la convenuta
“non ha provveduto a versare tutte le somme dovute a titolo di indennità in favore di esso , così implicitamente ammettendo che in parte sono state corrisposte, ma Pt_1
senza indicare specificamente gli importi ricevuti. Pertanto, si ritiene di fissare equitativamente l'importo dovuto a titolo indennitario nella misura di euro 70,00 mensili, con la precisazione che, trattandosi di indennità e non già di corrispettivo contrattuale, l'importo non deve coincidere con il presumibile canone di locazione che la parte avrebbe potuto ottenere in caso di regolare rapporto di locazione.
Considerato inoltre che il Comune era consapevole sin dall'epoca del decreto di assegnazione (22.03.1995) del fatto che la , con la sua famiglia, occupasse CP_1
l'alloggio in questione insieme alla madre assegnataria (v. all. Controparte_2
produzione cartacea comune) e che vi erano pregresse morosità già da parte di CP_2
(v. all. 6, 7, 8, 10 alla I memoria ex art. 183 c.p.c. attore), e ciononostante si è
[...]
attivato nei confronti dell'odierna convenuta diffidandola soltanto nell'ottobre 2010 (cfr. nota prot. N. 7454 del 14.10.2010, all. 4 alla I memoria ex art. 183 c.p.c. attore) - per poi agire in giudizio addirittura 10 anni più tardi -, si ritiene che vada Controparte_1
condannata a corrispondere il detto importo di euro 70,00 mensili a partire dal mese di ottobre 2010 e sino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi al tasso di mora legale dalla data della notifica dell'atto di citazione e sino al soddisfo.
pagina 7 di 8 Null'altro può essere riconosciuto al Comune, con particolare riferimento alla restituzione di “tutti i frutti prodotti e comunque producibili dai precisati cespiti”, esaurendo l'indennità su liquidata il pregiudizio subito dal proprietario per il mancato godimento dell'immobile.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al rilascio Controparte_1
immediato, in favore di parte attrice, dell'immobile sito in Nola (NA), alla via
Circumvallazione n. 38 (già n. 5bis), P.co delle Mimose, scala A, int.7, piano 1;
3) Condanna la convenuta al pagamento, in favore del Comune di Controparte_1
per l'occupazione del detto immobile, della somma di euro 70,00 mensili dal mese Pt_1
di ottobre 2010 e sino alla data di rilascio del bene, oltre interessi nella misura indicata in motivazione;
4) Condanna la convenuta al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del
[...]
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2014 e ss. mod., in euro 1.278,00 per compensi, oltre euro 125,00 per spese, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
Tribunale Ordinario di Nola
Prima sezione civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e
281 sexies c.p.c.
Il Giudice,
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
PQM
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
Nola, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 512/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, in persona del Sindaco l.r. p.t., rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Antonio Tanzillo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nola (NA), alla via San Paolino n. 68;
ATTORE
E
, Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il esponeva che con decreto Parte_1
di assegnazione provvisorio n. 6905 del 22.03.1995 l'Ente assegnava a Controparte_2
l'alloggio di sua proprietà sito in alla via Circumvallazione n. 5bis (ora n. 38), Pt_1
Parco delle Mimose, int. 7, ad uso esclusivo di civile abitazione della conduttrice.
L'attore deduceva che, in seguito al decesso della subentrava la figlia CP_2 [...]
la quale non ha mai sottoscritto un regolare contratto di locazione e, sin dal CP_1
pagina 2 di 8 momento dell'assegnazione, non ha provveduto a versare tutte le somme dovute a titolo di indennità di occupazione.
L'Ente, quindi, agiva in giudizio onde sentir accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte della , chiedendone la condanna alla riconsegna del CP_1
bene, alla corresponsione delle somme dovute per l'occupazione dal momento dell'assegnazione sino al rilascio a titolo risarcitorio e, in subordine, ex art. 2041 c.c., nonché alla restituzione di tutti i frutti prodotti e producibili dall'indicato cespite.
sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore precisava che l'immobile occupato dalla
è ubicato al piano 1 dello stabile indicato. CP_1
La causa veniva istruita con prova documentale e testimoniale;
all'esito veniva rinviata per conclusioni e successivamente veniva fissata per l'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta ritualmente citata in Controparte_1
giudizio e non costituita.
Venendo al merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
È necessario, in via del tutto preliminare, procedere alla qualificazione giuridica dell'azione proposta dal risultando dirimente la qualificazione della Parte_1
stessa come azione di rivendicazione od azione di restituzione.
Com'è noto, entrambe le azioni risultano accomunate dal petitum poiché tese ad ottenere la disponibilità materiale di un bene di cui si è privi, mentre risultano divergenti in ordine alla causa petendi, che si rinviene nel diritto di proprietà per l'azione di rivendicazione, caratterizzata, dunque, da realità ed assolutezza, e in un rapporto obbligatorio per l'azione di restituzione, che si connota, invece, per la personalità e la relatività.
pagina 3 di 8 In particolare “nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione
o dell'unione dei possessi). Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio” (Cass., SS.
UU., sent. n. 7305/2014).
Le Sezioni Unite della Corte di ZI, con la sentenza n. 7305 del 28.03.2014, hanno chiarito che “[…] poiché l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare
l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo”.
Orbene, tutto ciò premesso in diritto, l'azione proposta dal va Parte_1
qualificata come azione personale di restituzione in quanto l'istante ha domandato l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittima occupazione di un immobile di sua proprietà da parte di sul presupposto del venir meno della efficacia Controparte_1
pagina 4 di 8 del decreto di assegnazione in favore della madre convivente (poi deceduta), CP_2
- titolo legittimante il possesso almeno inziale del cespite -, in mancanza di
[...]
rituale stipula del contratto di locazione.
Così qualificata la domanda attorea, la medesima è fondata e merita accoglimento.
Ed invero, parte attrice ha provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda: in particolare, la stessa ha fornito la prova di aver temporaneamente assegnato, l'immobile oggetto di causa con decreto di assegnazione prot. n. 6905 del
22.03.1995 (v. all. produzione cartacea attore) a madre dell'odierna Controparte_2
convenuta, con la quale già all'epoca viveva la figlia ed il suo Controparte_1
nucleo familiare;
ha provato di aver effettivamente consegnato tale immobile ad CP_3
, marito della e genero della (v. all. 14 alla I memoria ex art.
[...] CP_1 CP_2
183 c.p.c. attore), come risulta dal verbale di consegna del 27.03.1995 (v. all. 13 alla I memoria ex art. 183 c.p.c. attore), limitandosi, poi, ad allegare la mancata stipula del contratto di locazione nel termine assegnato.
Ha, altresì, provato la permanenza di all'interno dell'immobile di Controparte_1
cui è causa, posto che i numerosi atti di diffida e messa in mora venivano notificati alla stessa e, prima ancora alla madre presso l'indirizzo ove è ubicato Controparte_2
l'alloggio in questione (v. all. da 2 a 12 alla I memoria ex art. 183 c.p.c. attore), che dal certificato dello stato di famiglia (all. 14 alla I memoria ex art. 183 c.p.c. attore) risulta la residenza della presso l'immobile in esame e che la notifica dell'atto di CP_1
citazione introduttivo del presente giudizio è stata effettuata presso l'immobile in oggetto (v. agli atti avviso di ricevimento).
La perdurante occupazione dell'immobile in questione da parte dell'odierna convenuta ha trovato inoltre riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
Difatti, e hanno dichiarato che nel periodo in cui Controparte_4 Controparte_5
svolgevano la funzione di responsabili del settore patrimonio presso il Comune di Pt_1
(la prima fino al 2018, il secondo dal 2020 al 2022), la occupava l'immobile CP_1
oggetto di causa (v. udienza del 28.03.2024) e che probabilmente tale occupazione pagina 5 di 8 perdurava anche all'attualità “perché quando lasciano gli immobili consegnano le chiavi
e non mi risulta che ciò sia avvenuto” (cfr. teste ). CP_5
A fronte di tale prova dei fatti costitutivi della domanda, la convenuta, rimasta contumace, non ha fornito la prova di fatti modificativi, impeditivi ovvero estintivi della avversa pretesa.
Sul punto, inoltre, è pacifico che non essendosi la richiamata assegnazione provvisoria cristallizzata in un contratto di locazione ovvero in un'assegnazione definitiva fondata su altro titolo, la detenzione dell'immobile da parte di vada Controparte_1
qualificata come sine titulo, atteso che “in assenza della forma scritta, richiesta per tutti
i contratti in cui sia parte una pubblica amministrazione, il rapporto di locazione deve considerarsi nullo e la detenzione dell'immobile sine titulo” (v. Cass. n. 9137/2013).
Da ciò consegue l'accoglimento della domanda di rilascio dell'immobile.
Quanto alla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo, vanno richiamati i principi di diritto espressi di recente dalle Sezioni Unite della Corte di
ZI (sentenza n. 33645 del 2022), le quali hanno affermato che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; quanto alla quantificazione del pregiudizio, le Sezioni Unite hanno affermato che, “se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Ciò posto, nella fattispecie il detto danno può dirsi provato in via presuntiva.
Nel caso di alloggi comunali costituisce fatto notorio l'elevata richiesta di assegnazione e la penuria degli stessi in rapporto alla domanda;
è perciò del tutto ragionevole ritenere che, qualora fosse stato libero, l'alloggio occupato sarebbe stato agevolmente assegnato ad un nucleo familiare, avente esigenza abitativa, a fronte di un corrispettivo negoziale.
pagina 6 di 8 Ai fini della liquidazione del danno si reputa opportuno, in via equitativa, fare riferimento alla documentazione prodotta da parte attrice e comprovante un canone mensile ricompreso tra lire 297.382, ovvero euro 153,58, alla data 22.04.1997 (v. all. 7 I memoria ex art. 183 c.p.c. attore), euro 150,00 mensili dal 20.05.2005 (v. all. 8 e 10 I memoria ex art. 183 c.p.c. attore) ed euro 117,92 mensili dal 12.10.2010 (v. all. 4, 5 e 9 I memoria ex art. 183 c.p.c. attore), nonché al “prospetto equo canone” depositato in atti e redatto dal comune (v. all. 15 memoria ex art. 183 c.p.c. attore), che indica un canone mensile di lire 339.120, ovvero euro 175,14.
Si reputa ancora necessario tenere conto del fatto che l'Ente attore non ha compiutamente quantificato la pretesa risarcitoria e, anzi, ha dedotto che la convenuta
“non ha provveduto a versare tutte le somme dovute a titolo di indennità in favore di esso , così implicitamente ammettendo che in parte sono state corrisposte, ma Pt_1
senza indicare specificamente gli importi ricevuti. Pertanto, si ritiene di fissare equitativamente l'importo dovuto a titolo indennitario nella misura di euro 70,00 mensili, con la precisazione che, trattandosi di indennità e non già di corrispettivo contrattuale, l'importo non deve coincidere con il presumibile canone di locazione che la parte avrebbe potuto ottenere in caso di regolare rapporto di locazione.
Considerato inoltre che il Comune era consapevole sin dall'epoca del decreto di assegnazione (22.03.1995) del fatto che la , con la sua famiglia, occupasse CP_1
l'alloggio in questione insieme alla madre assegnataria (v. all. Controparte_2
produzione cartacea comune) e che vi erano pregresse morosità già da parte di CP_2
(v. all. 6, 7, 8, 10 alla I memoria ex art. 183 c.p.c. attore), e ciononostante si è
[...]
attivato nei confronti dell'odierna convenuta diffidandola soltanto nell'ottobre 2010 (cfr. nota prot. N. 7454 del 14.10.2010, all. 4 alla I memoria ex art. 183 c.p.c. attore) - per poi agire in giudizio addirittura 10 anni più tardi -, si ritiene che vada Controparte_1
condannata a corrispondere il detto importo di euro 70,00 mensili a partire dal mese di ottobre 2010 e sino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi al tasso di mora legale dalla data della notifica dell'atto di citazione e sino al soddisfo.
pagina 7 di 8 Null'altro può essere riconosciuto al Comune, con particolare riferimento alla restituzione di “tutti i frutti prodotti e comunque producibili dai precisati cespiti”, esaurendo l'indennità su liquidata il pregiudizio subito dal proprietario per il mancato godimento dell'immobile.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al rilascio Controparte_1
immediato, in favore di parte attrice, dell'immobile sito in Nola (NA), alla via
Circumvallazione n. 38 (già n. 5bis), P.co delle Mimose, scala A, int.7, piano 1;
3) Condanna la convenuta al pagamento, in favore del Comune di Controparte_1
per l'occupazione del detto immobile, della somma di euro 70,00 mensili dal mese Pt_1
di ottobre 2010 e sino alla data di rilascio del bene, oltre interessi nella misura indicata in motivazione;
4) Condanna la convenuta al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del
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pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2014 e ss. mod., in euro 1.278,00 per compensi, oltre euro 125,00 per spese, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi