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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/04/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3835/2021, avente ad oggetto: risarcimento danno da lesione personale, vertente
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1 citazione, dall'avv. Luigi Guarnacci, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Latina via E. Filiberto n. 9
ATTORE
E
, residente come in atti CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio , affinché, accertata la responsabilità del convenuto CP_1
nella causazione dell'evento, fosse condannato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di euro 157.877,75 ovvero di ritenuta giustizia.
A tal fine deduceva che, in data 29.10.2016, alle ore 3.30 circa, all'esterno del locale denominato “I Gufi” presso il Centro Commerciale
“L'Orologio” l'attore, veniva aggredito prima verbalmente e poi fisicamente, con un pugno al volto da uno sconosciuto;
in seguito, nel corso della colluttazione che ne scaturiva, era morso dapprima al fianco destro e successivamente all'orecchio destro. In conseguenza di tanto il riportava Pt_1
lesioni personali gravissime consistenti in una ferita al fianco destro ed altra al padiglione auricolare destro, con asportazione parziale dello stesso, oltre ad escoriazioni e tumefazioni multiple sul resto del corpo.
Non si costituiva l'odierno convenuto ritualmente citato in giudizio e non comparso.
Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale, disposta ctu sulla persona dell'attore, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del
10.10.2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., era riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
Preliminarmente va dichiara la contumacia di CP_1
ritualmente citato e non comparso.
Nel merito la domanda è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Parte attrice ha dedotto di essere stata aggredita dal convenuto durante una rissa all'esterno del locale “I Gufi”.
Per l'occorso l'odierno convenuto a seguito di querela CP_1 sporta dalla vittima, nonché dell'acquisizione delle S.I.T. rese da CP_2
e - presenti al momento dei fatti - veniva deferito
[...] Controparte_3 all'A.G. con successiva applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari eseguita dai Carabinieri di Latina il 05/11/2016; misura attenuata - nelle more del procedimento penale scaturito dai fatti di cui innanzi - in quella degli obblighi di P.G. sino alla celebrazione del processo (doc. 2).
- 2 - Con sentenza n. 18/2017 del 17/01/2017 resa ex art. 444 cpp il Tribunale di Latina, a definizione del procedimento penale n. 7313/16 RGNR - n. 7884/16
GIP, condannava il alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione CP_1
(pena sospesa) relativamente al seguente capo di imputazione: “ … imputato del reato p. e p. dagli artt. 582 e 583 perché aggrediva con un pugno al volto il e quindi, una volta che questi cadeva a terra, lo mordeva prima Parte_1 al fianco e poi sull'orecchio destro cagionandogli lesioni personali gravissime per lo sfregio permanente del viso consistite in una ferita al padiglione auricolare destro con asportazione parziale dello stesso oltre ad escoriazioni sul corpo. In Latina il 29/10/2016”.
Detta sentenza diveniva irrevocabile il 24/03/2017 (doc. 3).
Orbene secondo costante giurisprudenza la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, pur non avendo vincolo di giudicato, costituisce un indizio utilizzabile unitamente alle ulteriori risultanze probatorie. (cfr. Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n. 16838).
La dinamica del sinistro, per come allegata in citazione, ha trovato riscontro nell'istruttoria espletata sia documentale che testimoniale nel presente giudizio.
Il teste , escusso all'udienza del 13.12.2022, della cui Controparte_3
attendibilità non sussistono particolari ragioni per dubitare, avendo reso dichiarazioni dettagliate e coerenti sulla dinamica del sinistro cui assisteva personalmente riferiva “eravamo stati in un locale. Non ricordo di aver visto il convenuto nel locale, anzi credo di non aver mai visto il prima di CP_1 quell'occasione. Si è avvicinato in uno stato alterato. Mi sembrava ubriaco ed aveva un atteggiamento di chi cerca un litigio. È arrivato direttamente verso di noi e si è scagliato contro . Inizialmente era solo poi è stato seguito Pt_1 da altre persone. (…) Inizialmente non mi ero accorto, quando mi ha CP_1
chiamato ho visto il che gli sferrava un pungo al volto. Dopo il pungo CP_1
è iniziata una colluttazione e sono caduti a terra e durante la colluttazione il ha dato un morso al fianco ad e poi quando entrambi erano CP_1 Pt_1
- 3 - rialzati anche all'orecchio mi pare il destro. Finita la colluttazione un ragazzo che era lì che ci ha accompagnato in macchina al pronto soccorso.”
Del medesimo tenore sono le dichiarazioni rese dal teste CP_2 che riferiva: “ricordo un battibecco verbale con insulti e poi ne è
[...] scaturita una colluttazione. Non conosco il e non l'avevo mai visto. Si CP_1
è avvicinato da solo. Il era in uno stato di alterazione ed agitazione. CP_1
Prima il diverbio è stato solo verbale. ha cercato di mediare ma poi Pt_1
gli ha sferrato un pugno al volto. Poi si è lanciato addosso ad CP_1 Pt_1
e l'ha morso sul fianco. Poi sono caduti, erano momenti molto concitati per cui non ricordo bene tutto il susseguirsi degli eventi. Posso dire di aver visto il momento del morso dell'orecchio ... Siamo intervenuti io e per CP_3 separarli. Siamo stati gli unici. C'erano molte persone ma nessuno è intervenuto oltre noi.”
Le prove testimoniali hanno confermato la dinamica dei fatti esposta dall'attore nel presente giudizio e l'esclusiva responsabilità del convenuto nel fatto illecito.
Tali testimonianze risultano, inoltre, coerenti anche con le valutazioni espresse dal CTU circa l'eziologia delle lesioni subita dall'attore.
La CTU medico-legale espletata dal dott. ha accertato Persona_1
che il in conseguenza dei fatti, riportava: “un politrauma policontusivo- Pt_1
lacerativo - con ferita lacero-contusa e parziale perdita di sostanza del padiglione auricolare destro, nonché ferita lacero-contusa fianco omolaterale
-, trattato mediante molteplici interventi di chirurgia plasticaricostruttiva, riposo funzionale e terapia medica come conseguenza di una lesione da morso interumano.”
L'analisi medico-legale alle cui conclusioni il Tribunale aderisce in quanto adeguatamente motivate ed argomentate, escludeva altresì che vi fossero altre cause della lesione, preesistenti e/o sopravvenute.
Pertanto, alla luce di quanto sopra si può affermare il nesso eziologico tra l'amputazione parziale della parte esterna dell'orecchio destro ed il morso
- 4 - umano, che è risultato provato essere stato inferto dal convenuto.
A conferma di quanto detto, il facendo istanza di applicazione CP_1
della pena, in occasione del procedimento penale n. 7313/16 RGNR 7884/16
GIP si riconosceva sostanzialmente responsabile per i fatti allo stesso addebitati. Riconosceva, in particolare, di aver amputato con un morso di orecchio del e, quindi, di aver commesso i reati di cui agli artt. 582 e 583. Pt_1
(cfr. doc. 3, fasc. attore).
In ordine alla quantificazione dei danni non patrimoniali a seguito di tale evento traumatico, sono derivati degli esiti stabilizzati e permanenti, consistenti “politrauma policontusivo-lacerativo - con ferita lacero-contusa e parziale perdita di sostanza del padiglione auricolare destro, nonché ferita lacero-contusa del fianco omolaterale -, trattato mediante molteplici interventi di chirurgia plasticaricostruttiva, riposo funzionale e terapia medica” nella misura del 18%.
A carico dell'attore conseguì un'invalidità temporanea assoluta al 100% di giorni 40, un'invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 40 .
La liquidazione del danno in via equitativa può essere eseguita secondo i criteri individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Si richiama, all'uopo, il recente indirizzo della Suprema Corte, secondo cui è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per “personalizzare”, in presenza di alcune particolari condizioni
- 5 - soggettive, la valutazione standardizzata operata dalla tabella. In coerente risposta al richiamo operato dal Giudice di legittimità, le citate Tabelle propongono la “liquidazione congiunta” dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo di cd “danno biologico standard” e di cd. “danno morale”, prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di cd “personalizzazione”, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico. In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.
Le conseguenze dannose da ritenersi indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, avendo il ctu già valutato nella predetta percentuale il danno derivante dal pregiudizio estetico ed il danno psicologico.
(Cassazione civile, sez. III, 27 Marzo 2018, n. 7513).
Quanto invece alla richiesta di danno da perdita di chance lavorativa come modello, va osservato che, costituendo un'autonoma categoria di pregiudizio, di natura patrimoniale, rispetto a quella non patrimoniale da menomazione dell'integrità psico-fisica, non può essere quantificata in una percentuale del danno non patrimoniale, bensì postula la prova di una diminuzione patrimoniale.
Il ctu nella perizia descrive i postumi invalidanti come incidenti sulla capacità lavorativa specifica relativamente all'attività di modello del periziando, nella misura del 20% invero non escludendola del tutto.
Orbene in ordine alla capacità lavorativa specifica, Cass. civ. n.
4390/2018, ha affermato “si ha lesione della capacità lavorativa specifica solo quando i postumi residuati al danno abbiano determinato una contrazione del reddito del danneggiato, anche se futura e ragionevolmente prevedibile,
- 6 - costituendo esso una voce del danno patrimoniale da quantificarsi secondo gli ordinari criteri di liquidazione del danno patrimoniale sul presupposto del lucro cessante che dovrà essere sempre provato”. Pertanto, “al danneggiato che deduce una riduzione della propria capacità di lavoro quale conseguenza di un danno alla persona, incombe l'onere di dimostrare” da un lato
“l'esistenza di una contrazione del reddito” e dall'altro “l'insistenza di un valido nesso causale tra la contrazione e la menomazione fisica sofferta”.
Nel caso di specie l'attore non ha fornito prova dell'esercizio continuativo dell'attività professionale di modello e della regolare percezione di introiti dalla stessa.
Invero in atti non vi è prova dell'effettivo svolgimento della detta attività professionale da parte dell'attore, né elementi da cui presumere ragionevolmente che fosse concretamente iniziato a detta carriera. Non vi sono infatti documenti attestanti la presenza a shooting, il book di un'agenzia specializzata in materia, la rappresentanza da parte di specialisti del settore, contratti o proposte contrattuali.
Ne consegue che era onere dell'attore documentare una effettiva e concreta contrazione del proprio reddito o delle occasioni professionali perdute per effetto della incapacità lavativa specifica parziale derivante dall'evento.
Nel caso di specie l' attore non ha assolto tale onere probatorio atteso che non ha prodotto documentazione attestante i redditi percepiti ante causa per il suddetto lavoro omettendo inoltre di produrre documentazione relativa alle dichiarazioni dei redditi post evento, non consentendo quindi alcuna valutazione in merito alla concreta ed effettiva incidenza della parziale perdita di capacità lavorativa specifica sulle concrete capacità di guadagno della vittima ciò ai fini della quantificazione del relativo danno patrimoniale.
Pertanto, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (anni
20), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, e delle tabelle sopra menzionate, può liquidarsi il seguente danno:
€ 77.934,00 per danno biologico permanente nella misura del 18%,
- 7 - comprensivo dell'incremento per sofferenza morale;
€ 4. 600,00 per invalidità temporanea assoluta (100%) di gg. 40;
€ 2.300,00 per invalidità temporanea parziale (50%) di gg. 40;
€ 3.825,00 per spese mediche documentate in atti.
In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata di € 73.030,48 di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, per totali euro 97.697,30.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, il convenuto CP_1
deve essere condannato al pagamento, in favore di della
[...] Parte_1 somma di € 97.697,30 per i danni non patrimoniali.
Su tale somma, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto
- 8 - dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Le spese di lite (ivi comprese quelle di ctu) seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale ispirandosi ai valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, in accoglimento della domanda in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_1
b) accerta l'esclusiva responsabilità di nella determinazione CP_1
delle lesioni per cui è causa e, per l'effetto, condanna al CP_1
pagamento in favore di della somma complessiva di € Parte_1
97.697,30 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
c) condanna alla refusione delle spese di lite in favore CP_1
dell'attore che si liquidano in complessivi € 7.597,00 di cui € 545,00 per spese € 7.052,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% se dovute come per legge;
d) pone definitivamente le spese di CTU a carico di . CP_1
Così deciso in Latina il 28.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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