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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 4773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4773 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 118/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 118 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 24/09/2025.
TRA
, (C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Battipaglia, alla via Domodossola, n. 69/f, presso lo studio dell'avv. Rosanna Bello
(cod. fisc. , dalla quale è rappresentato e difes0in virtù di C.F._2
mandato in atti, pec: .salerno.it. Email_1 CP_1
APPELLANTE
E
pagina 1 di 7 (C.F. ) nato il [...] a [...] Controparte_2 C.F._3
(Sa) ed ivi residente a[...], rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni
CL (c.f.: ) presso il quale elett.te domicilia in Eboli (SA) C.F._4
al Viale Amendola, 84 in virtù di mandato in atti, indirizzo Pec:
Email_2
APPELLATO
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 461/2023 emessa dal giudice di pace di Eboli.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da comparse conclusionali in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 18/05/2022, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 191/2022 emesso dal giudice di pace di
Eboli, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 2.800,00 in favore di . Controparte_2
Il credito monitorio era fondato sulla pretesa di di ottenere la rifusione della CP_2
somma di € 2.800,00, corrispondente alle spese di CTU (Ing. liquidate Persona_1
in un precedente giudizio pendente inter partes (R.G. n. 20006360/2009), e poste a carico del dalla sentenza n. 1807/2018 del Tribunale di Salerno. Pt_1
L'opponente oltre a chiedere la revoca del D.I., spiegava domanda Pt_1
riconvenzionale con cui chiedeva l'accertamento di un proprio credito e la condanna del al pagamento di € 3.102,46, asseritamente pagati indebitamente al in CP_2 CP_2
data 10/12/2021, a seguito di notifica di un atto di precetto basato sulla medesima sentenza n. 1807/2018.
Tali somme indebite erano dovute, secondo l'opponente, a due voci: € 2.543,00 a titolo di rimborso spese generali del 15% (non dovuto a un non avvocato) e € 559,46 (risultato pagina 2 di 7 della differenza di calcolo) a titolo di IVA erroneamente computata. In via gradata, chiedeva la compensazione tra i crediti.
Si costituiva l'opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione, la concessione CP_2
della provvisoria esecutorietà del D.I. e il rigetto della domanda riconvenzionale, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le domande.
Il giudice di pace di Eboli, dott.ssa Ornella Turco, con sentenza n. 461/2023 pubblicata il 29/05/2023 rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n.
191/22; rigettava la domanda riconvenzionale;
condannava l'opponente al Pt_1
pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate in € 633,00.
A fondamento della decisione, il giudice onorario riteneva che la domanda riconvenzionale, vertendo su somme pagate in sede esecutiva, avrebbe dovuto essere proposta con apposita opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. e che, in ogni caso, non competeva a quel giudicante la disamina della compensazione del credito.
Avverso tale decisione, il dott. ha proposto tempestivo appello con Parte_1
atto di citazione del 18/05/2022, ribadendo le domande già avanzate in primo grado: revoca del D.I., accoglimento della domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito
(€ 3.102,45), compensazione dei crediti e condanna ex art. 96 c.p.c.
Si è costituito in giudizio l'ing. in data 27/02/2024 chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. e comunque l'infondatezza nel merito, insistendo sulla correttezza della pronuncia di primo grado.
Con decreto emesso fuori udienza il giudicante disponeva la trattazione della prima udienza del 24/06/2024 in modalità telematica e all'esito, lette le note depositate telematicamente, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del
22/09/2025 e concedeva i termini di cui all'art 352 cpc per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
In detta udienza, la casa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7 Sulla preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc, si rileva l'infondatezza della medesima. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo chiarito che l'onere di specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342 c.p.c., non richiede la formulazione di un progetto alternativo di sentenza o la riproduzione integrale degli atti difensivi di primo grado, ma è sufficiente che l'atto di impugnazione individui in maniera chiara ed univoca le statuizioni della sentenza di primo grado che si intendono censurare, le ragioni di tali censure e il risultato auspicato (cfr. ex multis Cass.
Civ., S.U., n. 27199/2017). Nel caso di specie, l'appellante ha distintamente impugnato il rigetto dell'opposizione al D.I. e, soprattutto, il rigetto della domanda riconvenzionale, con argomentazioni che, pur ripercorrendo le difese iniziali, contrastano analiticamente le ragioni giuridiche poste a base della decisione del Giudice di Pace.
L'appello è, dunque, ammissibile.
Il credito azionato in via monitoria, pari a € 2.800,00, è relativo alle spese di CTU poste a carico del dott. dalla sentenza n. 1807/2018 del Tribunale di Salerno. Tale Pt_1
sentenza costituisce titolo giudiziale idoneo a fondare l'azione monitoria. L'appellante non ha contestato l'esistenza o la quantificazione di tale debito, ma ha subordinato la revoca del D.I. all'accoglimento del proprio controcredito in compensazione.
Il giudice di pace ha rigettato la domanda riconvenzionale ritenendo che la contestazione delle somme pagate a seguito di precetto dovesse avvenire esclusivamente con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e che la questione della compensazione non fosse di sua competenza. Tale motivazione non può essere condivisa e il relativo motivo di appello è fondato.
Il dott. ha eseguito il pagamento delle somme intimate con l'atto di precetto Pt_1
notificato il 17/11/2021, inclusa la parte che riteneva non dovuta. L'avvenuto adempimento, anche se parziale o solvendi causa, trasforma la contestazione sulla somma in una richiesta di ripetizione dell'indebito oggettivo (condictio indebiti), ai sensi dell'art. 2033 c.c. (Cass. Civ. n. 20038/2016).
pagina 4 di 7 La domanda di ripetizione dell'indebito è autonoma rispetto all'opposizione all'esecuzione, non essendo più diretta a paralizzare l'azione esecutiva in corso, ma a recuperare quanto indebitamente versato. Essa può essere legittimamente proposta in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché sussiste una stretta connessione per titolo (ex art. 36 c.p.c.), essendo entrambi i crediti (quello ingiunto e quello in ripetizione) derivanti o comunque correlati alle vicende esecutive fondate sulla medesima sentenza n. 1807/2018.
Il rigetto per ragioni di rito è, quindi, erroneo.
Nel merito, la domanda riconvenzionale è fondata per l'importo di € 3.102,46.
La contestazione principale riguarda la richiesta e riscossione, da parte dell'ing. , CP_2
di € 2.543,00 a titolo di rimborso spese generali forfetarie del 15% sull'onorario liquidate in sentenza.
Secondo la normativa vigente (in particolare il D.M. n. 55/2014, che regola i parametri forensi), la previsione del rimborso forfetario delle spese generali (attualmente il 15%) costituisce un elemento accessorio al compenso professionale dovuto all'avvocato per la sua attività difensiva (art. 2, comma 2, D.M. 55/2014) e viene riconosciuto solo se l'attività è svolta da un difensore iscritto all'albo. L'ing. parte Controparte_2
personalmente costituita e non avvocato, non ha titolo per richiedere né riscuotere tale compenso, che non è attribuibile alle parti non professionali, neppure a titolo di risarcimento del danno (Cass. Civ. n. 23783/2019).
Pertanto, la somma di € 2.543,00 è stata riscossa sine titulo e costituisce indebito oggettivo soggetto a ripetizione.
Analogamente, l'ulteriore differenza di € 559,46 relativa all'IVA discende dalla non imponibilità delle spese generali (non dovute) e deve essere anch'essa ripetuta. La somma totale indebitamente versata è, dunque, € 3.102,46.
Accertata l'esistenza del credito liquido ed esigibile del per € 2.800,00 e del CP_2
controcredito liquido ed esigibile del per € 3.102,46 (ripetizione dell'indebito), Pt_1
sussistono i presupposti per la compensazione legale ex art. 1243 c.c.
pagina 5 di 7 La sentenza di primo grado ha erroneamente ritenuto la domanda di compensazione non di sua competenza. Al contrario, il giudice adito ha il potere-dovere di esaminare in via incidentale l'eccezione o la domanda di compensazione, nella specie, la domanda riconvenzionale fungeva da eccezione di compensazione lato sensu.
Applicando la compensazione:
- Credito Quaglia (Causa Riconvenzionale): € 3.102,46
- Credito ES (Causa Monitoria): € 2.800,00
- Saldo a favore di € 3.102,46 - € 2.800,00 = € 302,46 Pt_1
La sentenza del giudice di pace va, quindi, riformata in accoglimento della domanda riconvenzionale, con revoca del d.i. opposto, e con l'applicazione della compensazione legale, con conseguente condanna dell'ing. al pagamento della differenza CP_2
residua in favore del dott. oltre interessi legali dalla data della domanda Pt_1
giudiziale (18/05/2022).
Le spese del doppio grado di giudizio fra le parti possono essere integralmente compensate, le spese liquidate nel d.i. opposto, revocato in applicazione della compensazione, devono essere comunque liquidate a favore della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2760/21 e per l'effetto
1. Accoglie l'appello proposto dal dott. e, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, accerta e dichiara che il dott. è creditore nei Parte_1
confronti dell'ing. della somma di € 3.102,46 a titolo di Controparte_2
ripetizione dell'indebito, revocato il d.i. opposto n. 191/2022.
2. Dichiara la compensazione tra il credito dell'ing. (€ 2.800,00) e il credito CP_2
del dott. (€ 3.102,46). Pt_1
3. Per l'effetto, condanna l'ing. al pagamento in favore del dott. Controparte_2
della somma residua di € 302,46, oltre interessi legali dalla data Parte_1
della domanda (18/05/2022) al saldo effettivo.
pagina 6 di 7 4. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
5. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
delle spese del procedimento monitorio pari ad euro 76,00 per esborsi ed
[...]
euro 280,00 per onorario, oltre accessori come per legge e regolamento.
Così deciso in Salerno, lì 25 novembre 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 118 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 24/09/2025.
TRA
, (C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Battipaglia, alla via Domodossola, n. 69/f, presso lo studio dell'avv. Rosanna Bello
(cod. fisc. , dalla quale è rappresentato e difes0in virtù di C.F._2
mandato in atti, pec: .salerno.it. Email_1 CP_1
APPELLANTE
E
pagina 1 di 7 (C.F. ) nato il [...] a [...] Controparte_2 C.F._3
(Sa) ed ivi residente a[...], rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni
CL (c.f.: ) presso il quale elett.te domicilia in Eboli (SA) C.F._4
al Viale Amendola, 84 in virtù di mandato in atti, indirizzo Pec:
Email_2
APPELLATO
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 461/2023 emessa dal giudice di pace di Eboli.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da comparse conclusionali in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 18/05/2022, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 191/2022 emesso dal giudice di pace di
Eboli, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 2.800,00 in favore di . Controparte_2
Il credito monitorio era fondato sulla pretesa di di ottenere la rifusione della CP_2
somma di € 2.800,00, corrispondente alle spese di CTU (Ing. liquidate Persona_1
in un precedente giudizio pendente inter partes (R.G. n. 20006360/2009), e poste a carico del dalla sentenza n. 1807/2018 del Tribunale di Salerno. Pt_1
L'opponente oltre a chiedere la revoca del D.I., spiegava domanda Pt_1
riconvenzionale con cui chiedeva l'accertamento di un proprio credito e la condanna del al pagamento di € 3.102,46, asseritamente pagati indebitamente al in CP_2 CP_2
data 10/12/2021, a seguito di notifica di un atto di precetto basato sulla medesima sentenza n. 1807/2018.
Tali somme indebite erano dovute, secondo l'opponente, a due voci: € 2.543,00 a titolo di rimborso spese generali del 15% (non dovuto a un non avvocato) e € 559,46 (risultato pagina 2 di 7 della differenza di calcolo) a titolo di IVA erroneamente computata. In via gradata, chiedeva la compensazione tra i crediti.
Si costituiva l'opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione, la concessione CP_2
della provvisoria esecutorietà del D.I. e il rigetto della domanda riconvenzionale, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le domande.
Il giudice di pace di Eboli, dott.ssa Ornella Turco, con sentenza n. 461/2023 pubblicata il 29/05/2023 rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n.
191/22; rigettava la domanda riconvenzionale;
condannava l'opponente al Pt_1
pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate in € 633,00.
A fondamento della decisione, il giudice onorario riteneva che la domanda riconvenzionale, vertendo su somme pagate in sede esecutiva, avrebbe dovuto essere proposta con apposita opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. e che, in ogni caso, non competeva a quel giudicante la disamina della compensazione del credito.
Avverso tale decisione, il dott. ha proposto tempestivo appello con Parte_1
atto di citazione del 18/05/2022, ribadendo le domande già avanzate in primo grado: revoca del D.I., accoglimento della domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito
(€ 3.102,45), compensazione dei crediti e condanna ex art. 96 c.p.c.
Si è costituito in giudizio l'ing. in data 27/02/2024 chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. e comunque l'infondatezza nel merito, insistendo sulla correttezza della pronuncia di primo grado.
Con decreto emesso fuori udienza il giudicante disponeva la trattazione della prima udienza del 24/06/2024 in modalità telematica e all'esito, lette le note depositate telematicamente, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del
22/09/2025 e concedeva i termini di cui all'art 352 cpc per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
In detta udienza, la casa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7 Sulla preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc, si rileva l'infondatezza della medesima. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo chiarito che l'onere di specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342 c.p.c., non richiede la formulazione di un progetto alternativo di sentenza o la riproduzione integrale degli atti difensivi di primo grado, ma è sufficiente che l'atto di impugnazione individui in maniera chiara ed univoca le statuizioni della sentenza di primo grado che si intendono censurare, le ragioni di tali censure e il risultato auspicato (cfr. ex multis Cass.
Civ., S.U., n. 27199/2017). Nel caso di specie, l'appellante ha distintamente impugnato il rigetto dell'opposizione al D.I. e, soprattutto, il rigetto della domanda riconvenzionale, con argomentazioni che, pur ripercorrendo le difese iniziali, contrastano analiticamente le ragioni giuridiche poste a base della decisione del Giudice di Pace.
L'appello è, dunque, ammissibile.
Il credito azionato in via monitoria, pari a € 2.800,00, è relativo alle spese di CTU poste a carico del dott. dalla sentenza n. 1807/2018 del Tribunale di Salerno. Tale Pt_1
sentenza costituisce titolo giudiziale idoneo a fondare l'azione monitoria. L'appellante non ha contestato l'esistenza o la quantificazione di tale debito, ma ha subordinato la revoca del D.I. all'accoglimento del proprio controcredito in compensazione.
Il giudice di pace ha rigettato la domanda riconvenzionale ritenendo che la contestazione delle somme pagate a seguito di precetto dovesse avvenire esclusivamente con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e che la questione della compensazione non fosse di sua competenza. Tale motivazione non può essere condivisa e il relativo motivo di appello è fondato.
Il dott. ha eseguito il pagamento delle somme intimate con l'atto di precetto Pt_1
notificato il 17/11/2021, inclusa la parte che riteneva non dovuta. L'avvenuto adempimento, anche se parziale o solvendi causa, trasforma la contestazione sulla somma in una richiesta di ripetizione dell'indebito oggettivo (condictio indebiti), ai sensi dell'art. 2033 c.c. (Cass. Civ. n. 20038/2016).
pagina 4 di 7 La domanda di ripetizione dell'indebito è autonoma rispetto all'opposizione all'esecuzione, non essendo più diretta a paralizzare l'azione esecutiva in corso, ma a recuperare quanto indebitamente versato. Essa può essere legittimamente proposta in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché sussiste una stretta connessione per titolo (ex art. 36 c.p.c.), essendo entrambi i crediti (quello ingiunto e quello in ripetizione) derivanti o comunque correlati alle vicende esecutive fondate sulla medesima sentenza n. 1807/2018.
Il rigetto per ragioni di rito è, quindi, erroneo.
Nel merito, la domanda riconvenzionale è fondata per l'importo di € 3.102,46.
La contestazione principale riguarda la richiesta e riscossione, da parte dell'ing. , CP_2
di € 2.543,00 a titolo di rimborso spese generali forfetarie del 15% sull'onorario liquidate in sentenza.
Secondo la normativa vigente (in particolare il D.M. n. 55/2014, che regola i parametri forensi), la previsione del rimborso forfetario delle spese generali (attualmente il 15%) costituisce un elemento accessorio al compenso professionale dovuto all'avvocato per la sua attività difensiva (art. 2, comma 2, D.M. 55/2014) e viene riconosciuto solo se l'attività è svolta da un difensore iscritto all'albo. L'ing. parte Controparte_2
personalmente costituita e non avvocato, non ha titolo per richiedere né riscuotere tale compenso, che non è attribuibile alle parti non professionali, neppure a titolo di risarcimento del danno (Cass. Civ. n. 23783/2019).
Pertanto, la somma di € 2.543,00 è stata riscossa sine titulo e costituisce indebito oggettivo soggetto a ripetizione.
Analogamente, l'ulteriore differenza di € 559,46 relativa all'IVA discende dalla non imponibilità delle spese generali (non dovute) e deve essere anch'essa ripetuta. La somma totale indebitamente versata è, dunque, € 3.102,46.
Accertata l'esistenza del credito liquido ed esigibile del per € 2.800,00 e del CP_2
controcredito liquido ed esigibile del per € 3.102,46 (ripetizione dell'indebito), Pt_1
sussistono i presupposti per la compensazione legale ex art. 1243 c.c.
pagina 5 di 7 La sentenza di primo grado ha erroneamente ritenuto la domanda di compensazione non di sua competenza. Al contrario, il giudice adito ha il potere-dovere di esaminare in via incidentale l'eccezione o la domanda di compensazione, nella specie, la domanda riconvenzionale fungeva da eccezione di compensazione lato sensu.
Applicando la compensazione:
- Credito Quaglia (Causa Riconvenzionale): € 3.102,46
- Credito ES (Causa Monitoria): € 2.800,00
- Saldo a favore di € 3.102,46 - € 2.800,00 = € 302,46 Pt_1
La sentenza del giudice di pace va, quindi, riformata in accoglimento della domanda riconvenzionale, con revoca del d.i. opposto, e con l'applicazione della compensazione legale, con conseguente condanna dell'ing. al pagamento della differenza CP_2
residua in favore del dott. oltre interessi legali dalla data della domanda Pt_1
giudiziale (18/05/2022).
Le spese del doppio grado di giudizio fra le parti possono essere integralmente compensate, le spese liquidate nel d.i. opposto, revocato in applicazione della compensazione, devono essere comunque liquidate a favore della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2760/21 e per l'effetto
1. Accoglie l'appello proposto dal dott. e, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, accerta e dichiara che il dott. è creditore nei Parte_1
confronti dell'ing. della somma di € 3.102,46 a titolo di Controparte_2
ripetizione dell'indebito, revocato il d.i. opposto n. 191/2022.
2. Dichiara la compensazione tra il credito dell'ing. (€ 2.800,00) e il credito CP_2
del dott. (€ 3.102,46). Pt_1
3. Per l'effetto, condanna l'ing. al pagamento in favore del dott. Controparte_2
della somma residua di € 302,46, oltre interessi legali dalla data Parte_1
della domanda (18/05/2022) al saldo effettivo.
pagina 6 di 7 4. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
5. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
delle spese del procedimento monitorio pari ad euro 76,00 per esborsi ed
[...]
euro 280,00 per onorario, oltre accessori come per legge e regolamento.
Così deciso in Salerno, lì 25 novembre 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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