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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 3019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3019 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21386/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21386/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
PA
CONVENUTO/I
Oggi 8 aprile 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Cinzia Cassone, sono comparsi:
Per l'avv. BIANCHI MASSIMILIANO, oggi sostituito dall'avv. Alessandra Parte_1
Mazzoran
Per nessuno compare PA
Il Giudice invita la parte presente e costituita a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e chiede la liquidazione delle spese, sia del giudizio cautelare che del presente, precisando le anticipazioni in Euro
576,31 per questo giudizio e in 325,54 per il giudizio cautelare (contributo, marca e due notifiche).
Dopo discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. ad ore 16.16.
pagina 1 di 7 REG. GEN. N. 21386/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
C.F. , con sede in Milano, Corso Plebisciti n. 1, in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e Parte_2 difesa dall'avvocato Massimiliano Bianchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, via Sempione n. 11
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , con sede legale in Corsico PA P.IVA_2
(MI), via 8 Maggio n. 8, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: come da udienza in data 08.04.2025 e da fogli allegati pagina 2 di 7 CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN MERITO: in via principale:
I) accertare e dichiarare la per i fatti e le causali di cui in PA
[.. premessa, tenuta alla Restituzione e/o comunque al pagamento in favore della qui esponente Pt_1
Par
del complessivo importo di € 35.000,00, maggiorato di interessi di legge e rivalutazione monetaria;
salva la diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata come dovuta in corso di causa;
in ogni caso:
II) condannare il convenuto al pagamento sia delle spese legali relative al procedimento cautelare Rg.n.
4140/2024 sia delle spese legali relative al presente procedimento, ivi compreso il rimborso forfettario del 15% ex lege;
IN VIA ISTRUTTORIA:
III) ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto di cui in narrativa, con riserva di formulare capitoli separati di prova, indicare i testi, formulare nuovi mezzi istruttori, formulare nuove eccezioni di merito ed in rito, e diversamente concludere nei concedendi termini ex art. 281 duodecies c.p.c., qualora ciò si rendesse necessario in ragione della costituzione di controparte.
IV) disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento cautelare di cui al n. 4140/2024
R.G. Tribunale di Milano.”
pagina 3 di 7 Il Giudice letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalla parte costituita e ascoltata la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c.; rilevato che la presente causa trae origine dalle richieste della ricorrente volte ad ottenere dalla resistente la restituzione dell'importo di Euro 35.000,00, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, o della diversa somma maggiore e/o minore che dovesse accertarsi in corso di causa, per aver erroneamente disposto parte ricorrente un bonifico in favore di parte resistente.
Parte ricorrente introduceva il presente giudizio con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., deducendo di aver eseguito, in data 14.12.2023, dal proprio conto corrente, una disposizione di bonifico dell'importo di Euro 35.000,00 in favore del sig. , a titolo di acconto del prezzo complessivo per CP_2
l'acquisto di un immobile (vedasi docc. nn. 1 e 2 fascicolo ricorrente).
Parte ricorrente asseriva che, nel procedere a tale operazione, nella compilazione dell'ordine di bonifico, mentre il nominativo del soggetto destinatario della dazione (sig. ) e la causale CP_2
(primo acconto acquisto immobile come da atto notarile novembre 2023) venivano correttamente indicati, veniva invece erroneamente inserito il codice IBAN di altro soggetto presente nella propria anagrafica (ossia, nello specifico, il codice
[...], vedasi doc. n. 1 fascicolo ricorrente). Tale codice IBAN non corrispondeva a quello dell'effettivo destinatario della dazione (sig. ), bensì ad altro CP_2 soggetto, totalmente estraneo all'operazione (la società , vedasi PA
doc. n. 3 fascicolo ricorrente).
Parte ricorrente rilevava che, nonostante la mancata corrispondenza tra il nominativo del beneficiario e il codice IBAN, l'Istituto di Credito della società destinataria del bonifico (Banco di Desio e della
Brianza S.p.A.) elaborava comunque l'operazione e procedeva all'accredito dell'importo oggetto della disposizione in favore della propria correntista . PA
Parte ricorrente rilevava che, avvedutasi solo alcuni giorni dopo del disguido, provvedeva a contattare sia sia l'Istituto di Credito di quest'ultima, confidando di riavere a stretto giro PA quanto erroneamente disposto in favore dell'odierna resistente. Entrambi i soggetti venivano pertanto resi edotti dell'accaduto e invitati a procedere allo storno del bonifico e al conseguente riaccredito della somma indebitamente corrisposta, in favore della ricorrente.
Parte ricorrente, tuttavia, rilevava che il liquidatore di sosteneva di trovarsi PA all'estero e di non poter procedere con il riaccredito e che la Banca affermava, invece, di non avere pagina 4 di 7 responsabilità alcuna e in ogni caso di non poter procedere al riaccredito di una disposizione ormai perfezionata, riferendo di essersi fatta parte diligente richiedendo a PA
l'autorizzazione al riaccredito delle somme, senza aver però ottenuto il suo benestare. inviava due distinte missive, l'una a e l'altra al Banco di Desio e Parte_1 PA
della Brianza S.p.A., mediante proprio legale, con le quali entrambi i soggetti venivano invitati a collaborare ai fini di procedere alla restituzione bonaria in favore della ricorrente della somma erroneamente versata (vedasi docc. nn. 4 e 5 fascicolo ricorrente). Tale tentativo non sortiva però
l'effetto sperato e, con comunicazione in data 18.01.2024 il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ribadiva la propria posizione, comunicando di essersi attivato con la propria cliente PA
chiedendole espressa autorizzazione alla restituzione delle somme indebitamente accreditatele,
[...]
senza però aver ricevuto il necessario consenso (vedasi doc. n. 6 fascicolo ricorrente). Nessun riscontro, invece, perveniva alla missiva della ricorrente da parte di Controparte_3
pertanto, agiva in via cautelare avanti nei confronti di
[...] PA
, al fine di ottenere un sequestro conservativo ante causam dei beni della medesima
[...]
debitrice fino alla concorrenza del proprio credito (vedasi doc. n. 7 fascicolo ricorrente). Nel corso del relativo procedimento (iscritto al ruolo al R.G. n. 4140/2024 e nel quale la debitrice rimaneva contumace) veniva data compiuta dimostrazione sia dell'esistenza del credito vantato dalla ricorrente, sia del pericolo nel ritardo dell'adempimento da parte della resistente;
con ordinanza n. 2603/2024 del
26.04.2024, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda cautelare, autorizzando il sequestro
Contr conservativo dei beni e crediti di sino alla concorrenza dell'importo di Euro PA
38.500,00 e fissando in 60 giorni il termine per l'insaturazione del giudizio di merito (vedasi doc. n. 8 fascicolo ricorrente).
Parte ricorrente, nel presente giudizio, ha ribadito che, ad oggi, non ha mai PA
restituito, nemmeno in parte, e né si è offerta di farlo, quanto ricevuto indebitamente e per un mero disguido, trattenendo, illegittimamente, delle somme alla stessa pacificamente non spettanti. ha già provveduto a dare esecuzione nei termini di legge all'ordinanza cautelare di cui Parte_1 sopra, procedendo alla notifica di apposito atto di sequestro conservativo all' Controparte_4
(vedasi successivo deposito documentale in data 18.12.2024).
[...]
***
La causa veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa che, con proprio provvedimento Controparte_5
in data 01.08.2024, delegava per la trattazione della causa e la redazione della sentenza la scrivente, alla quale la causa veniva definitivamente assegnata a far data dal 02.08.2024.
pagina 5 di 7 Alla prima udienza in data 11.12.2024 il procuratore di parte ricorrente chiedeva che la causa fosse rimessa in decisione o, in subordine, che venissero concessi i termini per il deposito di memorie integrative e il giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, rinviava la stessa, per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza in data odierna, concedendo alle parti un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive, autorizzando parte ricorrente a depositare il provvedimento di sequestro RGE 4883/2024 in data 30.10.2024.
***
La domanda di parte ricorrente deve ritenersi fondata essendo il credito vantato dalla stessa esistente ed esigibile.
Risulta, infatti, certa e documentata l'erronea disposizione bancaria eseguita ricorrente e la conseguente indebita dazione di danaro operata in favore di (vedasi docc. da PA
1 a 3 fascicolo ricorrente).
Risulta altresì determinato l'ammontare del credito, corrispondente all'importo erroneamente e sine titulo bonificato, pari a Euro 35.000,00.
Risulta, infine, l'inadempimento della società accipiens consistente nella mancata restituzione di quanto indebitamente percepito. ha richiesto a di riavere quanto erroneamente bonificatole per il tramite Pt_1 PA
del proprio legale, senza tuttavia mai ricevere alcunché da parte della odierna resistente, che è stata anche interpellata dalla propria Banca, la quale, resasi conto di quanto accaduto, ha richiesto alla propria correntista l'autorizzazione al riaccredito dell'importo indebitamente percepito, non ricevendo però il consenso alla restituzione (vedasi doc. n. 5 fascicolo ricorrente).
nella vicenda in esame non si è costituita in giudizio e non ha PA
pertanto fornito prove volte a confutare le pretese della ricorrente.
In tema di onere della prova spetta a colui che invoca un proprio diritto provare il fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit); chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. Colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, ossia fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Nel caso di specie parte ricorrente ha provato i fatti a sostegno delle proprie pretese;
parte resistente avrebbe dovuto, invece, dimostrare un eventuale fatto impeditivo, modificativo, o estintivo volto a paralizzare le richieste della ricorrente, ma ciò non è avvenuto.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente, con condanna di alla restituzione in suo favore della ricorrente del complessivo PA
pagina 6 di 7 importo di Euro 35.000,00, oltre interessi legali dalla data di esecuzione del bonifico (12.12.2023) al saldo.
Le spese di lite del presente giudizio e di quello cautelare R.G. 4140/2024 (allegato A al ricorso introduttivo) seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come da dispositivo, secondo il
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta. A ciò devono aggiungersi le spese documentate di Euro
576,31 per il presente giudizio e di Euro 325,54 per quello cautelare (allegato A al ricorso introduttivo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, V Sezione Civile, in persona della dott.ssa Cinzia Cassone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contro in persona del legale PA
rappresentante pro tempore, così provvede:
- accerta il diritto della ricorrente ad ottenere dalla resistente quanto indebitamente disposto in suo favore e percepito dalla stessa e, conseguentemente
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 35.000,00, oltre interessi legali dal 12.12.2023 al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che liquida nella somma complessiva di Euro 901,85 per spese documentate (Euro 576,31 del presente giudizio ed Euro 325,54 del giudizio cautelare R.G. 4140/2024) e nella somma complessiva di Euro
3.591,00 (Euro 2.906,00 per il presente giudizio ed Euro 685,00 per il giudizio cautelare R.G.
4140/2024) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre a IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Milano il 08 Aprile 2025, sentenza allegata al verbale, ad ore 16.16.
Il giudice
Cinzia Cassone
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21386/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
PA
CONVENUTO/I
Oggi 8 aprile 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Cinzia Cassone, sono comparsi:
Per l'avv. BIANCHI MASSIMILIANO, oggi sostituito dall'avv. Alessandra Parte_1
Mazzoran
Per nessuno compare PA
Il Giudice invita la parte presente e costituita a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e chiede la liquidazione delle spese, sia del giudizio cautelare che del presente, precisando le anticipazioni in Euro
576,31 per questo giudizio e in 325,54 per il giudizio cautelare (contributo, marca e due notifiche).
Dopo discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. ad ore 16.16.
pagina 1 di 7 REG. GEN. N. 21386/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
C.F. , con sede in Milano, Corso Plebisciti n. 1, in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e Parte_2 difesa dall'avvocato Massimiliano Bianchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, via Sempione n. 11
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , con sede legale in Corsico PA P.IVA_2
(MI), via 8 Maggio n. 8, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: come da udienza in data 08.04.2025 e da fogli allegati pagina 2 di 7 CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN MERITO: in via principale:
I) accertare e dichiarare la per i fatti e le causali di cui in PA
[.. premessa, tenuta alla Restituzione e/o comunque al pagamento in favore della qui esponente Pt_1
Par
del complessivo importo di € 35.000,00, maggiorato di interessi di legge e rivalutazione monetaria;
salva la diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata come dovuta in corso di causa;
in ogni caso:
II) condannare il convenuto al pagamento sia delle spese legali relative al procedimento cautelare Rg.n.
4140/2024 sia delle spese legali relative al presente procedimento, ivi compreso il rimborso forfettario del 15% ex lege;
IN VIA ISTRUTTORIA:
III) ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto di cui in narrativa, con riserva di formulare capitoli separati di prova, indicare i testi, formulare nuovi mezzi istruttori, formulare nuove eccezioni di merito ed in rito, e diversamente concludere nei concedendi termini ex art. 281 duodecies c.p.c., qualora ciò si rendesse necessario in ragione della costituzione di controparte.
IV) disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento cautelare di cui al n. 4140/2024
R.G. Tribunale di Milano.”
pagina 3 di 7 Il Giudice letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalla parte costituita e ascoltata la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c.; rilevato che la presente causa trae origine dalle richieste della ricorrente volte ad ottenere dalla resistente la restituzione dell'importo di Euro 35.000,00, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, o della diversa somma maggiore e/o minore che dovesse accertarsi in corso di causa, per aver erroneamente disposto parte ricorrente un bonifico in favore di parte resistente.
Parte ricorrente introduceva il presente giudizio con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., deducendo di aver eseguito, in data 14.12.2023, dal proprio conto corrente, una disposizione di bonifico dell'importo di Euro 35.000,00 in favore del sig. , a titolo di acconto del prezzo complessivo per CP_2
l'acquisto di un immobile (vedasi docc. nn. 1 e 2 fascicolo ricorrente).
Parte ricorrente asseriva che, nel procedere a tale operazione, nella compilazione dell'ordine di bonifico, mentre il nominativo del soggetto destinatario della dazione (sig. ) e la causale CP_2
(primo acconto acquisto immobile come da atto notarile novembre 2023) venivano correttamente indicati, veniva invece erroneamente inserito il codice IBAN di altro soggetto presente nella propria anagrafica (ossia, nello specifico, il codice
[...], vedasi doc. n. 1 fascicolo ricorrente). Tale codice IBAN non corrispondeva a quello dell'effettivo destinatario della dazione (sig. ), bensì ad altro CP_2 soggetto, totalmente estraneo all'operazione (la società , vedasi PA
doc. n. 3 fascicolo ricorrente).
Parte ricorrente rilevava che, nonostante la mancata corrispondenza tra il nominativo del beneficiario e il codice IBAN, l'Istituto di Credito della società destinataria del bonifico (Banco di Desio e della
Brianza S.p.A.) elaborava comunque l'operazione e procedeva all'accredito dell'importo oggetto della disposizione in favore della propria correntista . PA
Parte ricorrente rilevava che, avvedutasi solo alcuni giorni dopo del disguido, provvedeva a contattare sia sia l'Istituto di Credito di quest'ultima, confidando di riavere a stretto giro PA quanto erroneamente disposto in favore dell'odierna resistente. Entrambi i soggetti venivano pertanto resi edotti dell'accaduto e invitati a procedere allo storno del bonifico e al conseguente riaccredito della somma indebitamente corrisposta, in favore della ricorrente.
Parte ricorrente, tuttavia, rilevava che il liquidatore di sosteneva di trovarsi PA all'estero e di non poter procedere con il riaccredito e che la Banca affermava, invece, di non avere pagina 4 di 7 responsabilità alcuna e in ogni caso di non poter procedere al riaccredito di una disposizione ormai perfezionata, riferendo di essersi fatta parte diligente richiedendo a PA
l'autorizzazione al riaccredito delle somme, senza aver però ottenuto il suo benestare. inviava due distinte missive, l'una a e l'altra al Banco di Desio e Parte_1 PA
della Brianza S.p.A., mediante proprio legale, con le quali entrambi i soggetti venivano invitati a collaborare ai fini di procedere alla restituzione bonaria in favore della ricorrente della somma erroneamente versata (vedasi docc. nn. 4 e 5 fascicolo ricorrente). Tale tentativo non sortiva però
l'effetto sperato e, con comunicazione in data 18.01.2024 il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ribadiva la propria posizione, comunicando di essersi attivato con la propria cliente PA
chiedendole espressa autorizzazione alla restituzione delle somme indebitamente accreditatele,
[...]
senza però aver ricevuto il necessario consenso (vedasi doc. n. 6 fascicolo ricorrente). Nessun riscontro, invece, perveniva alla missiva della ricorrente da parte di Controparte_3
pertanto, agiva in via cautelare avanti nei confronti di
[...] PA
, al fine di ottenere un sequestro conservativo ante causam dei beni della medesima
[...]
debitrice fino alla concorrenza del proprio credito (vedasi doc. n. 7 fascicolo ricorrente). Nel corso del relativo procedimento (iscritto al ruolo al R.G. n. 4140/2024 e nel quale la debitrice rimaneva contumace) veniva data compiuta dimostrazione sia dell'esistenza del credito vantato dalla ricorrente, sia del pericolo nel ritardo dell'adempimento da parte della resistente;
con ordinanza n. 2603/2024 del
26.04.2024, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda cautelare, autorizzando il sequestro
Contr conservativo dei beni e crediti di sino alla concorrenza dell'importo di Euro PA
38.500,00 e fissando in 60 giorni il termine per l'insaturazione del giudizio di merito (vedasi doc. n. 8 fascicolo ricorrente).
Parte ricorrente, nel presente giudizio, ha ribadito che, ad oggi, non ha mai PA
restituito, nemmeno in parte, e né si è offerta di farlo, quanto ricevuto indebitamente e per un mero disguido, trattenendo, illegittimamente, delle somme alla stessa pacificamente non spettanti. ha già provveduto a dare esecuzione nei termini di legge all'ordinanza cautelare di cui Parte_1 sopra, procedendo alla notifica di apposito atto di sequestro conservativo all' Controparte_4
(vedasi successivo deposito documentale in data 18.12.2024).
[...]
***
La causa veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa che, con proprio provvedimento Controparte_5
in data 01.08.2024, delegava per la trattazione della causa e la redazione della sentenza la scrivente, alla quale la causa veniva definitivamente assegnata a far data dal 02.08.2024.
pagina 5 di 7 Alla prima udienza in data 11.12.2024 il procuratore di parte ricorrente chiedeva che la causa fosse rimessa in decisione o, in subordine, che venissero concessi i termini per il deposito di memorie integrative e il giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, rinviava la stessa, per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza in data odierna, concedendo alle parti un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive, autorizzando parte ricorrente a depositare il provvedimento di sequestro RGE 4883/2024 in data 30.10.2024.
***
La domanda di parte ricorrente deve ritenersi fondata essendo il credito vantato dalla stessa esistente ed esigibile.
Risulta, infatti, certa e documentata l'erronea disposizione bancaria eseguita ricorrente e la conseguente indebita dazione di danaro operata in favore di (vedasi docc. da PA
1 a 3 fascicolo ricorrente).
Risulta altresì determinato l'ammontare del credito, corrispondente all'importo erroneamente e sine titulo bonificato, pari a Euro 35.000,00.
Risulta, infine, l'inadempimento della società accipiens consistente nella mancata restituzione di quanto indebitamente percepito. ha richiesto a di riavere quanto erroneamente bonificatole per il tramite Pt_1 PA
del proprio legale, senza tuttavia mai ricevere alcunché da parte della odierna resistente, che è stata anche interpellata dalla propria Banca, la quale, resasi conto di quanto accaduto, ha richiesto alla propria correntista l'autorizzazione al riaccredito dell'importo indebitamente percepito, non ricevendo però il consenso alla restituzione (vedasi doc. n. 5 fascicolo ricorrente).
nella vicenda in esame non si è costituita in giudizio e non ha PA
pertanto fornito prove volte a confutare le pretese della ricorrente.
In tema di onere della prova spetta a colui che invoca un proprio diritto provare il fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit); chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. Colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, ossia fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Nel caso di specie parte ricorrente ha provato i fatti a sostegno delle proprie pretese;
parte resistente avrebbe dovuto, invece, dimostrare un eventuale fatto impeditivo, modificativo, o estintivo volto a paralizzare le richieste della ricorrente, ma ciò non è avvenuto.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente, con condanna di alla restituzione in suo favore della ricorrente del complessivo PA
pagina 6 di 7 importo di Euro 35.000,00, oltre interessi legali dalla data di esecuzione del bonifico (12.12.2023) al saldo.
Le spese di lite del presente giudizio e di quello cautelare R.G. 4140/2024 (allegato A al ricorso introduttivo) seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come da dispositivo, secondo il
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta. A ciò devono aggiungersi le spese documentate di Euro
576,31 per il presente giudizio e di Euro 325,54 per quello cautelare (allegato A al ricorso introduttivo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, V Sezione Civile, in persona della dott.ssa Cinzia Cassone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contro in persona del legale PA
rappresentante pro tempore, così provvede:
- accerta il diritto della ricorrente ad ottenere dalla resistente quanto indebitamente disposto in suo favore e percepito dalla stessa e, conseguentemente
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 35.000,00, oltre interessi legali dal 12.12.2023 al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che liquida nella somma complessiva di Euro 901,85 per spese documentate (Euro 576,31 del presente giudizio ed Euro 325,54 del giudizio cautelare R.G. 4140/2024) e nella somma complessiva di Euro
3.591,00 (Euro 2.906,00 per il presente giudizio ed Euro 685,00 per il giudizio cautelare R.G.
4140/2024) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre a IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Milano il 08 Aprile 2025, sentenza allegata al verbale, ad ore 16.16.
Il giudice
Cinzia Cassone
pagina 7 di 7