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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/12/2024, n. 10802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10802 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 18198/2023 Reg. Gen.
RE PU BBLICA LINA
REPUBBLICA LINA
IN NOME DEL POPOLO LINO
TRIBUNALE DI MILANO
-SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Presidente Dott. Fulva De UC
Giudice rel. Dott Chiara Delmonte
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 10/05/2023 e vertente TRA
Parte 1 C.F. 1
Luogo e data di nascita RE AT (NA) in data 06/02/1961
Cittadinanza
Residenza VIA COPERNICO N. 1 20094 RS LI rappresentata e difesa dall'Avv. MARCHESE GIOVANNI presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
E
C.F. 2 ), Controparte_1
Luogo e data di nascita: MA in data 04/02/1973
Residenza VIA COPERNICO N. 1 20094 RS LI;
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 30 maggio 2023
OGGETTO: SEPARAZIONE E SCIOGLIMENTO MATRIMONIO EX ART 473 BIS. 49 C.P.C.
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 4 dicembre 2024
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con il resistente
*** MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile a Corsico -MI- il 10/04/2009 (anno 2009, atto n17, parte I).
Dall'unione non sono nati figli.
Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 10/05/2023 ha chiesto di adottare provvedimenti in protezione ex art 473 bis 69 ss c.p.c. per tutelarla dalle violenze del marito e, nel merito, ha chiesto di dichiarare la separazione e lo scioglimento del matrimonio senza ulteriori provvedimenti.
In data 12 maggio 2023 il Tribunale ha adottato inaudita altera parte provvedimenti ex art 473 bis. 69 ss c.p.c. a tutela della donna, prescrivendo al convenuto di cessare le condotte tenute, di allontanarsi dalla casa famigliare e di non avvicinarsi alla parte attrice
Il provvedimento, confermato in data 26 maggio 2023 all'esito della udienza di convalida, ha un durata di nove mesi dalla notifica del 20 maggio 2023..
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 14 novembre 2023 verificata la regolarità della notifica, il
Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di Controparte_1
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato domande e istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha insistito nella domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio.
Il giudice delgato, autorizzati i coniugi a vivere separati, ha quindi ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
Con sentenza non definitiva n. 9341/23 del 15 novembre 2023, depositata il 22 novembre 2023 oggi definitiva è stata dichiara al separazione personale delle parti e, con separata ordinanza, il procedimento è stato rimesso sul ruolo del giudice delegato ex art 473 bis. 49 c.p.c. con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 4 dicembre 2024 la moglie ha dichiarato: Mi voglio divorziare.
Non ho più visto mio marito.
L'ho sentito che voleva venire il 26 novembre, quando avete rinviato. Sapeva di oggi ma non l'ho visto.
Il Giudice delegato ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha insistito nella domanda di scioglimento del matrimonio.
Il giudice delgato, non ha adottato provvedimenti temporanei in assenza di domanda ed ha, quindi, ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio
*******
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati il 14 novembre 2023, e con sentenza non definitiva n. 9341/23 del 15 novembre 2023, depositata il 22 novembre 2023 passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione personale delle parti.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (anche tenuto conto della applicazione a tutela della moglie di un ordine di protezione.) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle spese di lite
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, portano a non disporre nulla in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
18198 del 2023, nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito tra Parte 1 e [...] Controparte_1 a Corsico -MI- il10/04/2009, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Corsico -MI- (anno 2009, atto n17, parte I)
2) Nulla sulle spese;
3) Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corsico -MI-, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 11 dicembre 2024 Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Chiara Delmonte Dott. IA De UC
RE PU BBLICA LINA
REPUBBLICA LINA
IN NOME DEL POPOLO LINO
TRIBUNALE DI MILANO
-SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Presidente Dott. Fulva De UC
Giudice rel. Dott Chiara Delmonte
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 10/05/2023 e vertente TRA
Parte 1 C.F. 1
Luogo e data di nascita RE AT (NA) in data 06/02/1961
Cittadinanza
Residenza VIA COPERNICO N. 1 20094 RS LI rappresentata e difesa dall'Avv. MARCHESE GIOVANNI presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
E
C.F. 2 ), Controparte_1
Luogo e data di nascita: MA in data 04/02/1973
Residenza VIA COPERNICO N. 1 20094 RS LI;
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 30 maggio 2023
OGGETTO: SEPARAZIONE E SCIOGLIMENTO MATRIMONIO EX ART 473 BIS. 49 C.P.C.
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 4 dicembre 2024
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con il resistente
*** MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile a Corsico -MI- il 10/04/2009 (anno 2009, atto n17, parte I).
Dall'unione non sono nati figli.
Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 10/05/2023 ha chiesto di adottare provvedimenti in protezione ex art 473 bis 69 ss c.p.c. per tutelarla dalle violenze del marito e, nel merito, ha chiesto di dichiarare la separazione e lo scioglimento del matrimonio senza ulteriori provvedimenti.
In data 12 maggio 2023 il Tribunale ha adottato inaudita altera parte provvedimenti ex art 473 bis. 69 ss c.p.c. a tutela della donna, prescrivendo al convenuto di cessare le condotte tenute, di allontanarsi dalla casa famigliare e di non avvicinarsi alla parte attrice
Il provvedimento, confermato in data 26 maggio 2023 all'esito della udienza di convalida, ha un durata di nove mesi dalla notifica del 20 maggio 2023..
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 14 novembre 2023 verificata la regolarità della notifica, il
Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di Controparte_1
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato domande e istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha insistito nella domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio.
Il giudice delgato, autorizzati i coniugi a vivere separati, ha quindi ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
Con sentenza non definitiva n. 9341/23 del 15 novembre 2023, depositata il 22 novembre 2023 oggi definitiva è stata dichiara al separazione personale delle parti e, con separata ordinanza, il procedimento è stato rimesso sul ruolo del giudice delegato ex art 473 bis. 49 c.p.c. con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 4 dicembre 2024 la moglie ha dichiarato: Mi voglio divorziare.
Non ho più visto mio marito.
L'ho sentito che voleva venire il 26 novembre, quando avete rinviato. Sapeva di oggi ma non l'ho visto.
Il Giudice delegato ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha insistito nella domanda di scioglimento del matrimonio.
Il giudice delgato, non ha adottato provvedimenti temporanei in assenza di domanda ed ha, quindi, ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio
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Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati il 14 novembre 2023, e con sentenza non definitiva n. 9341/23 del 15 novembre 2023, depositata il 22 novembre 2023 passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione personale delle parti.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (anche tenuto conto della applicazione a tutela della moglie di un ordine di protezione.) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle spese di lite
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, portano a non disporre nulla in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
18198 del 2023, nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito tra Parte 1 e [...] Controparte_1 a Corsico -MI- il10/04/2009, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Corsico -MI- (anno 2009, atto n17, parte I)
2) Nulla sulle spese;
3) Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corsico -MI-, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 11 dicembre 2024 Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Chiara Delmonte Dott. IA De UC