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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6772 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Dott. Giovanna Gianì Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in sede di reclamo iscritta al numero 2458 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Palombi Simone;
E
(c.f. , Parte_2 C.F._1
difesa dall'Avv. D'Erme Latina e dall' Avv. Anderlucci Cristiana;
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 311/2025 emessa dal Tribunale di Roma in data 10/04/2025.
1
Conclusioni:
Reclamante E ): CHIEDE che Parte_1 Parte_1 Parte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia, in accoglimento del presente reclamo - espletato ogni incombente di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione – annullare /o revocare la sentenza statuente la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della (C.F./P.I. Controparte_1
) P.IVA_1
Reclamato ( : Voglia l'Ill.mo Corte di Appello adita, disattesa ogni Parte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare/pregiudiziale: dichiarare il presente giudizio improcedibile per mancata notifica della procura alle liti unitamente al reclamo;
nel merito: rigettare il reclamo proposto confermando la sentenza impugnata in Par ogni sua parte e, conseguentemente confermare la liquidazione giudiziale di .
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre Parte_1 rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
FATTO E DIRITTO
§1. Con sentenza n. 311/025 il Tribunale dsi Roma ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA: ) con sede in via di Porta Castello n. 33,
[...] P.IVA_1 CP_1 procedura avviata con ricorso della creditrice sul presupposto Parte_2
che la società debitrice, non essendosi costituita, non aveva provato i limiti dimensionali, di un acclarato stato di insolvenza inferibile dal credito di € 46.728,40 oltre interessi maturandi ( in forza di sentenza n. 7354/2023 emessa il 13.07.2023) azionato dalla ricorrente, esito negativo dei pignoramenti mobiliari, la mancanza di una sede societaria ( detenuta presso un professionista) e di beni della stessa e degli esiti negativi dei pignoramenti presso terzi. 2 (C.F./P.I. – Rea Controparte_2 P.IVA_1
Rm - 1315282) In Persona Del Legale Rapp.Te P.T , ha presentato Controparte_3
reclamo sulla base di un unico motivo, la nullità della sentenza. vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa per omessa valutazione della comparsa di costituzione in giudizio, posto che, a differenza di quanto rappresentato in sentenza, la società debitrice si era costituita in primo grado svolgendo anche proprie difese, che evidentemente non erano state valutate dal Tribunale in violazione del principio del contraddittorio.
Parte reclamata, costituitasi, ha contestato le argomentazioni della reclamante evidenziando e depositando verbale di udienza del primo grado in cui si dava atto della mancata partecipazione del debitore convenuto e al tempo stesso della sua costituzione in giudizio.
La causa veniva trattata all'udienza del 12.9.2025.
§2. Il reclamo è infondato.
Va preliminarmente osservato che l'eccezione di improcedibilità per difetto di notifica della procura alle liti insieme al reclamo, sollevata da parte reclamata, non
è fondata.
Sul punto si richiama un recente arresto giurisprudenziale secondo cui “L'art. 1 di tale legge (n. 53 del 21 gennaio 1994, che disciplina le notificazioni degli atti giudiziari da parte degli avvocati) prevede esclusivamente che l'avvocato che effettua la notificazione, anche a mezzo P.E.C., deve essere munito di procura alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c., non che tale procura debba essere allegata all'atto da notificare: anche in questo caso (almeno con riguardo alle notificazioni di atti relativi a procedimenti già instaurati) la procura deve essere prodotta e sussistere agli atti del procedimento giudiziario sottostante e la sua regolarità va accertata nell'ambito di detto procedimento, secondo le regole processuali che lo disciplinano” ( v.Cassaz. n. 2 7 5 4 / 2 1)
Quanto all'unico motivo di reclamo, fondato sull'erronea rappresentazione in sentenza della mancata costituzione in giudizio del debitore ( odierno reclamante), si osserva che, in effetti, al di là di quanto riportato in sentenza, parte reclamante risulta essersi effettivamente costituita nel giudizio di primo grado, depositando –
3 per come prospettato mediante la produzione in allegato agli atti del presente giudizio - le sue difese in primo grado, essenzialmente basate su una generica sussistenza dei limiti dimensionali di non assoggettabilità della società alla liquidazione giudiziale e carenza dei presupposti dell'insolvenza.
Parte reclamante ascrive a tale disallineamento tra la sua effettiva presenza in giudizio ed il passaggio motivazionale della sentenza che lo nega un vulnus al suo diritto di difesa.
Sul punto, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte reclamante, la partecipazione della parte debitrice al giudizio con proprie difese
(posto che la sua mancata partecipazione all'udienza di cui al verbale in atti ( v. verbale 27.3.2025 -all.15 comparsa reclamato), in difetto di prova contraria, deve ritenersi frutto di una sua libera scelta) è stata effettiva e concreta ed il fatto che di tale circostanza non se ne sia dato espressamente atto solo nella sentenza non può ritenersi espressivo di una menomazione del contraddittorio e, quindi, di un vulnus al suo diritto di difesa.
Sotto il profilo del mero vizio di motivazione sollevato dal reclamante, va evidenziato che il mancato riferimento in sentenza alla costituzione della parte si compendia in un errore di motivazione nella misura in cui non dà atto di un fatto precedentemente comunque accertato dal Tribunale, vale a dire la costituzione in giudizio della parte, ma del suo contrario.
Tuttavia, un tale errore motivazionale, ad avviso della Corte, non può dirsi idoneo ad incidere sullo svolgimento del percorso argomentativo seguito dal primo giudice e quindi a determinare la nullità della decisione;
ciò in ossequio al principio secondo cui, mutatis mutandis, L'erronea dichiarazione di contumacia (cui potrebbe assimilarsi il riferimento in sentenza alla mancata costituzione del debitore ) di una parte non determina un vizio della sentenza, deducibile in cassazione, quando non abbia cagionato in concreto alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva. (ex multis v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23519/2015).
Inoltre, il fatto che non si sia dato atto di una disamina delle difese svolte dalla parte in causa non è a sua volta causa di nullità della sentenza, ben potendo il giudice pervenire alle conclusioni secondo uno sviluppo argomentativo logico e 4 consequenziale che nel suo svolgimento mostri implicitamente di superare la prospettazione della parte, in ossequio al principio secondo cui “È configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza” (v. Cassaz. Sez. 3 - , Ordinanza n.
12131/2023 ).
D'altronde, ed in ogni caso, è dato rilevare dall'atto di costituzione in primo grado, allegato al presente reclamo, che le argomentazioni difensive della parte in quella sede erano state estremamente generiche, sia sotto il profilo della allegata soglia dimensionale, limitandosi la parte a rappresentare che i parametri aziendali erano inferiori alle soglie di legge, ma, a quanto emerge dagli atti, senza dettagliarli e, soprattutto, provarli, sia sotto il profilo dell'insolvenza, anch'essa affrontata in maniera non circostanziata, senza specifiche contestazioni - né prova- agli elementi addotti dal creditore ricorrente e, soprattutto, senza allegazione e prova di elementi si segno contrario.
E anche in questa sede parte ricorrente si è limitata alla sola contestazione dell'erronea indicazione in sentenza sulla sua mancata costituzione - su cui si richiamano le considerazioni già svolte -, senza formulare circostanziato motivo di contestazione alle argomentazioni di merito della decisione gravata ed alle conclusioni ivi raggiunte sulla sussistenza dello stato di insolvenza e dei presupposti della liquidazione giudiziale.
Alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte reclamante liquidate come in dispositivo ai sensi dell'art. 4 co. 10 sexies DM
55/2014. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge il reclamo.
- Condanna parte reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte reclamata, liquidate, ai sensi dell'art. 4 co. 10 sexies DM 55/2014, in € 5.000, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, da distrarsi in favore del difensore
(Avv. Cristiana Anderlucci) dichiaratosi antistatario.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 14/11/2025.
Il Presidente Il Consigliere Estensore Dott. Maria Aversano Dott. Nicola Saracino
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