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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/04/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Annafrancesca Capone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4588/2023, avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.)”, proposta da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Rampino (C.F.
, giusta mandato in atti C.F._1
-Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO POLO (C.F. ), giusta mandato in atti C.F._3
-Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come rassegnate all'udienza a trattazione scritta del 17.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione datato 31 gennaio 2022, conveniva, innanzi il Giudice Controparte_1 di Pace di Lecce, la e l' (di seguito, per brevità, Controparte_2 Parte_1 soltanto affinché venisse accertata, dichiarata e riconosciuta la nullità, l'illegittimità e CP_3
l'inefficacia della cartella esattoriale n. 05920200007391810000, notificata il 15.12.2021, dell'importo complessivo di euro 972,63, inerente una contravvenzione al codice della strada comminata dalla Polizia Stradale con verbale nr. V126/0002699862 del 16.9.2016 e notificato il
4.10.2016.
pagina 1 di 4 A fondamento della domanda introduttiva l'attrice eccepiva l'estinzione della pretesa creditoria perché maturata la prescrizione quinquennale tra la presunta data di notifica del verbale di contestazione e la data di notifica della cartella, la violazione dell'art. 26 del DPR 602/1973, perché la cartella è stata notificata a mezzo servizio postale e, conseguentemente, l'inesistenza della notifica, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli aggi e degli interessi ed, in ogni caso, l'illegittimità degli stessi, la tardività della notifica della cartella rispetto alle previsioni di cui all'art. 25 d.p.r. 602/1973, l'assenza di sottoscrizione della cartella ed, infine, la violazione dello statuto del contribuente.
1.2. Regolarmente costituita eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per CP_3 essere competente la in qualità di ente impositore, l'incompetenza per Controparte_2
territorio del Giudice di Pace di Lecce in favore del Giudice di Pace di nel merito, ha CP_2
sostenuto la correttezza della procedura di notificazione della cartella e di intimazione di pagamento emessa.
1.3. La rimaneva intimata e, pertanto, all'udienza del 26.09.2022 ne veniva Controparte_2
dichiarata la contumacia.
1.4. Con sentenza n. 1946/2022, pronunciata il 15.02.2023 e depositata il 21.02.2023, il Giudice di Pace adito accoglieva la domanda attorea, sul presupposto dell'intervenuta prescrizione del credito maturata tra la data di notifica del verbale e quella di notifica della cartella opposta.
2. Propone appello citando in giudizio richiamando i motivi già CP_3 Controparte_1
rassegnati in sede di comparsa di costituzione in primo grado e, sotto il profilo rescissorio, affidando l'impugnazione ad un unico motivo. Sostiene l'appellante che il Giudice di Pace ha errato nella parte in cui ha ritenuto estinto il credito per sanzioni amministrative pecuniarie ex lege 689/1981 e recato dalla cartella di pagamento n. 05920200007391810000 in quanto il primo giudice non avrebbe tenuto conto della normativa speciale resa dal Legislatore a far data dal 8 marzo 2020, a cagione della notoria emergenza epidemiologica, che ha disposto la sospensione dell'attività di riscossione e di riflesso la traslazione in avanti dei termini prescrizionali e decadenziali.
In conclusione, rassegna le seguenti testuali conclusioni: “Accogliere l'appello proposto e, per
l'effetto, riformare la sentenza impugnata, accertando e dichiarando, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva della appellante;
- in riforma della sentenza impugnata, nel merito, accertare e dichiarare che per i debiti contenuti nella cartella di pagamento ritenuta prescritta in primo grado non è intervenuta alcuna prescrizione. - comunque, nel merito, accertare e dichiarare la correttezza della procedura seguita dall'appellante. - con vittoria di
pagina 2 di 4 spese e competenze del presente giudizio con richiesta espressa di antistatarietà a favore del sottoscritto procuratore.”.
2.1. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e, avuto riguardo al motivo Controparte_1
di appello relativo alla presunta sospensione dei termini di prescrizione in virtù della normativa dettata dal DL 18/2020, deducendone l'inammissibilità poiché eccezione non formulata nella comparsa di costituzione in prima grado dell'appellante.
Rassegna le seguenti conclusioni: “Rigettare, per i motivi innanzi esposti, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1946/2023 del 21.02.23, Parte_1
depositata in pari data e resa dal Giudice di pace di Lecce nella causa iscritta al n. 4463/2022 e mai notificata;
B) Accertare e dichiarare che in ogni caso la Sig.ra nulla deve Controparte_1 alla e all' per i motivi espressi nel presente Controparte_2 Parte_1 atto e nell'atto introduttivo al primo grado;
C) Con vittoria di spese e competenze di primo e secondo grado in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
*****
3. L'appello non può trovare accoglimento.
3.1. Emerge dagli atti e, sul punto non vi è contrasto, che il verbale di contestazione sotteso alla cartella impugnata è stato notificato in data 4 ottobre 2016 mentre la successiva cartella esattoriale opposta è stata notificata in data 15 dicembre 2021. sostiene che la prescrizione CP_3
non sarebbe maturata in applicazione della normativa speciale in materia di emergenza epidemiologica che ha sospeso i termini per i versamenti e, conseguentemente, anche i termini decadenza e di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Va premesso che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellata, la Corte di Cassazione ha chiarito che una causa di sospensione della prescrizione può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità, purché basata su elementi già acquisiti negli atti processuali, come nel caso di specie (Cass. Civ., ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025).
Tornando al motivo di impugnazione, l'appellante, evidentemente, fa riferimento all'art. 68 del cd. decreto “Cura Italia” così come modificato dai successivi interventi di proroga dei termini.
Tale normativa ha previsto la sospensione dei versamenti e, come conseguenza, la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione. È evidente, in base al tenore letterale della norma, che la seconda sospensione è strettamente collegata all'esistenza di termini di versamento (ricadenti nel periodo 8/3/20-31/8/21) che beneficiano della sospensione legislativa.
Nel caso di specie il verbale di accertamento era già stato notificato nel 2016 e, pertanto,
l'ulteriore termine di interruzione della prescrizione non collegato ad alcuna sospensione dei pagina 3 di 4 versamenti, scadeva in data 4 ottobre 2021 prima, pertanto, della notifica della cartella di pagamento.
Ne consegue che il motivo di impugnazione è infondato e, di conseguenza, l'appello andrà rigettato.
3.2. La sentenza impugnata, inoltre, merita conferma anche in relazione agli ulteriori vizi dedotti da Si osserva, infatti, che l'opponente in primo grado aveva eccepito l'insussistenza del CP_3
credito azionato da in quanto prescritto per la decorrenza del termine quinquennale CP_3
maturato tra la data di notificazione del verbale di accertamento della violazione e la data di notificazione della cartella di pagamento, ovvero la prescrizione maturata nell'ambito dell'attività propria dell'ente di riscossione e non già dell'ente impositore.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, pertanto, tale motivo di impugnazione costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (ex multis Cass. Civ., ordinanza n. 18152 del 2 luglio 2024) con conseguente legittimazione passiva di e CP_3
competenza territoriale del giudice adito.
4. Spese del grado compensate in ragione dell'incertezza giurisprudenziale sulla portata applicativa dell'art. 68, del c.d. decreto “Cura Italia”.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio rg 4588/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• Rigetta l'appello di e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1946/2022 emessa dal Giudice CP_3
di Pace di Lecce;
• Spese compensate;
• Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 e manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti.
Lecce, 23/04/2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Annafrancesca Capone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4588/2023, avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.)”, proposta da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Rampino (C.F.
, giusta mandato in atti C.F._1
-Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO POLO (C.F. ), giusta mandato in atti C.F._3
-Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come rassegnate all'udienza a trattazione scritta del 17.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione datato 31 gennaio 2022, conveniva, innanzi il Giudice Controparte_1 di Pace di Lecce, la e l' (di seguito, per brevità, Controparte_2 Parte_1 soltanto affinché venisse accertata, dichiarata e riconosciuta la nullità, l'illegittimità e CP_3
l'inefficacia della cartella esattoriale n. 05920200007391810000, notificata il 15.12.2021, dell'importo complessivo di euro 972,63, inerente una contravvenzione al codice della strada comminata dalla Polizia Stradale con verbale nr. V126/0002699862 del 16.9.2016 e notificato il
4.10.2016.
pagina 1 di 4 A fondamento della domanda introduttiva l'attrice eccepiva l'estinzione della pretesa creditoria perché maturata la prescrizione quinquennale tra la presunta data di notifica del verbale di contestazione e la data di notifica della cartella, la violazione dell'art. 26 del DPR 602/1973, perché la cartella è stata notificata a mezzo servizio postale e, conseguentemente, l'inesistenza della notifica, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli aggi e degli interessi ed, in ogni caso, l'illegittimità degli stessi, la tardività della notifica della cartella rispetto alle previsioni di cui all'art. 25 d.p.r. 602/1973, l'assenza di sottoscrizione della cartella ed, infine, la violazione dello statuto del contribuente.
1.2. Regolarmente costituita eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per CP_3 essere competente la in qualità di ente impositore, l'incompetenza per Controparte_2
territorio del Giudice di Pace di Lecce in favore del Giudice di Pace di nel merito, ha CP_2
sostenuto la correttezza della procedura di notificazione della cartella e di intimazione di pagamento emessa.
1.3. La rimaneva intimata e, pertanto, all'udienza del 26.09.2022 ne veniva Controparte_2
dichiarata la contumacia.
1.4. Con sentenza n. 1946/2022, pronunciata il 15.02.2023 e depositata il 21.02.2023, il Giudice di Pace adito accoglieva la domanda attorea, sul presupposto dell'intervenuta prescrizione del credito maturata tra la data di notifica del verbale e quella di notifica della cartella opposta.
2. Propone appello citando in giudizio richiamando i motivi già CP_3 Controparte_1
rassegnati in sede di comparsa di costituzione in primo grado e, sotto il profilo rescissorio, affidando l'impugnazione ad un unico motivo. Sostiene l'appellante che il Giudice di Pace ha errato nella parte in cui ha ritenuto estinto il credito per sanzioni amministrative pecuniarie ex lege 689/1981 e recato dalla cartella di pagamento n. 05920200007391810000 in quanto il primo giudice non avrebbe tenuto conto della normativa speciale resa dal Legislatore a far data dal 8 marzo 2020, a cagione della notoria emergenza epidemiologica, che ha disposto la sospensione dell'attività di riscossione e di riflesso la traslazione in avanti dei termini prescrizionali e decadenziali.
In conclusione, rassegna le seguenti testuali conclusioni: “Accogliere l'appello proposto e, per
l'effetto, riformare la sentenza impugnata, accertando e dichiarando, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva della appellante;
- in riforma della sentenza impugnata, nel merito, accertare e dichiarare che per i debiti contenuti nella cartella di pagamento ritenuta prescritta in primo grado non è intervenuta alcuna prescrizione. - comunque, nel merito, accertare e dichiarare la correttezza della procedura seguita dall'appellante. - con vittoria di
pagina 2 di 4 spese e competenze del presente giudizio con richiesta espressa di antistatarietà a favore del sottoscritto procuratore.”.
2.1. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e, avuto riguardo al motivo Controparte_1
di appello relativo alla presunta sospensione dei termini di prescrizione in virtù della normativa dettata dal DL 18/2020, deducendone l'inammissibilità poiché eccezione non formulata nella comparsa di costituzione in prima grado dell'appellante.
Rassegna le seguenti conclusioni: “Rigettare, per i motivi innanzi esposti, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1946/2023 del 21.02.23, Parte_1
depositata in pari data e resa dal Giudice di pace di Lecce nella causa iscritta al n. 4463/2022 e mai notificata;
B) Accertare e dichiarare che in ogni caso la Sig.ra nulla deve Controparte_1 alla e all' per i motivi espressi nel presente Controparte_2 Parte_1 atto e nell'atto introduttivo al primo grado;
C) Con vittoria di spese e competenze di primo e secondo grado in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
*****
3. L'appello non può trovare accoglimento.
3.1. Emerge dagli atti e, sul punto non vi è contrasto, che il verbale di contestazione sotteso alla cartella impugnata è stato notificato in data 4 ottobre 2016 mentre la successiva cartella esattoriale opposta è stata notificata in data 15 dicembre 2021. sostiene che la prescrizione CP_3
non sarebbe maturata in applicazione della normativa speciale in materia di emergenza epidemiologica che ha sospeso i termini per i versamenti e, conseguentemente, anche i termini decadenza e di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Va premesso che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellata, la Corte di Cassazione ha chiarito che una causa di sospensione della prescrizione può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità, purché basata su elementi già acquisiti negli atti processuali, come nel caso di specie (Cass. Civ., ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025).
Tornando al motivo di impugnazione, l'appellante, evidentemente, fa riferimento all'art. 68 del cd. decreto “Cura Italia” così come modificato dai successivi interventi di proroga dei termini.
Tale normativa ha previsto la sospensione dei versamenti e, come conseguenza, la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione. È evidente, in base al tenore letterale della norma, che la seconda sospensione è strettamente collegata all'esistenza di termini di versamento (ricadenti nel periodo 8/3/20-31/8/21) che beneficiano della sospensione legislativa.
Nel caso di specie il verbale di accertamento era già stato notificato nel 2016 e, pertanto,
l'ulteriore termine di interruzione della prescrizione non collegato ad alcuna sospensione dei pagina 3 di 4 versamenti, scadeva in data 4 ottobre 2021 prima, pertanto, della notifica della cartella di pagamento.
Ne consegue che il motivo di impugnazione è infondato e, di conseguenza, l'appello andrà rigettato.
3.2. La sentenza impugnata, inoltre, merita conferma anche in relazione agli ulteriori vizi dedotti da Si osserva, infatti, che l'opponente in primo grado aveva eccepito l'insussistenza del CP_3
credito azionato da in quanto prescritto per la decorrenza del termine quinquennale CP_3
maturato tra la data di notificazione del verbale di accertamento della violazione e la data di notificazione della cartella di pagamento, ovvero la prescrizione maturata nell'ambito dell'attività propria dell'ente di riscossione e non già dell'ente impositore.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, pertanto, tale motivo di impugnazione costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (ex multis Cass. Civ., ordinanza n. 18152 del 2 luglio 2024) con conseguente legittimazione passiva di e CP_3
competenza territoriale del giudice adito.
4. Spese del grado compensate in ragione dell'incertezza giurisprudenziale sulla portata applicativa dell'art. 68, del c.d. decreto “Cura Italia”.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio rg 4588/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• Rigetta l'appello di e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1946/2022 emessa dal Giudice CP_3
di Pace di Lecce;
• Spese compensate;
• Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 e manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti.
Lecce, 23/04/2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Annafrancesca Capone
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