CA
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente rel
2 Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3 Dott. ssa Marisa Salvo Consigliere
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 242/2022 R.G.L. e vertente
TRA
con sede in Messina, Strada Comunale n. 66 - Vill. (P.IVA e C.F. Parte_1 Parte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore sig. nato a P.IVA_1 Parte_3
Messina il 27/07/1971 ed ivi residente in [...] (c.f. ), CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Messina, Via Cavalluccio, 30 presso lo studio dell'Avv. Francesco Sciortino (C.F.: – pec : – tel-090 9586740 fax C.F._2 Email_1
090 9581215) che la rappresenta e difende per procura ex art. 83, III comma c.p.c. materialmente congiunta, anche in forma telematica al presente atto
appellante
e
c.f. e p.iva con sede in Messina Controparte_1 P.IVA_2
S.S. 114 km 5.400, in persona del Curatore Avv. Giuseppina Faranda, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti estesa in calce al presenta atto a giusto decreto di autorizzazione emanato dal Giudice Delegato del Tribunale di Messina, Dott. Giovanna Bisignano, del 04/05/2022, dall'Avvocato Giovanni Scavello del foro di Messina, c.f. pec CodiceFiscale_3
fax 09041191, presso il cui studio in Messina, Via XXIV Email_2
Maggio 161/S, è elettivamente domiciliato, con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni di rito ai sensi di legge al fax n.09041191 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_3
appellato
CONCLUSIONI APPELLANTE:
1.Accogliere nella forma il proposto appello e, decidendo nel merito, riformare la sentenza impugnata per i motivi e nei termini di cui in narrativa;
2. Di conseguenza, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, rigettare le domande avanzate dal con la citazione in revocatoria introduttiva del primo grado del Controparte_1 presente giudizio (n. 800/2018 R.G.);
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
APPELLATO
In via principale
- rigettare l'appello promosso per i motivi meglio esposti nella superiore narrativa;
- per l'effetto confermare la sentenza 2182/2021;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_4 giudizio, davanti al Tribunale di Messina, la . esponendo: CP_2 CP_1
che, con sentenza del 28.1.15, il Tribunale di Messina aveva dichiarato il fallimento della CP_1
[...]
che, all'esito di pignoramento presso terzi notificato in data 16.12.14, era stato disposto dalla
[...] il pagamento con assegno circolare della somma di € 13.208,34 in favore Controparte_3 della la quale era a conoscenza dello stato di insolvenza della Controparte_4 Controparte_1 avendo quest'ultima subito diversi protesti cambiari.
Ciò premesso, la Curatela chiedeva che fosse dichiarata l'inefficacia, nei propri confronti, del pagamento effettuato in favore della convenuta ammontante ad euro 13.208,34 e che, per l'effetto, quest'ultima fosse condannata alla restituzione della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
La Co. M. Man. costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda avversaria. CP_1
La sentenza di primo grado.
Con la sentenza impugnata, la domanda è stata accolta.
Il giudice di primo grado, innanzitutto, ha considerato come provato il pagamento effettuato dal terzo in favore della nell'anno antecedente la dichiarazione di Controparte_3 Controparte_4 fallimento, essendo stata prodotta in atti (in allegato alla citazione) copia fotostatica dell'assegno circolare di € 13.208,34, n. 706 6066765697-05 del 16 dicembre 2014.
Quanto al requisito di cui all'art. 67, comma 2, L.F., ossia della c.d, scientia decotionis della convenuta, dopo aver precisato che il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria può basarsi anche su elementi di fatto che attengano alla conoscibilità dello stato di insolvenza, purché idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva, il giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, ricorressero i predetti indici di presunzione, essendo stati elevati nei confronti della società Cont poi fallita numerosi protesti, subiti dalla stessa., chiarendo che tale circostanza può CP_4 costituire valido elemento indiziario, quando i titoli protestati siano stati rilasciati allo stesso convenuto in revocatoria, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare, attraverso circostanze concrete e specifiche, la sua mancata conoscenza della condizione patrimoniale del debitore all'epoca dei pagamenti.
La sentenza ritiene, pertanto, che l'attore abbia dato prova della sussistenza dell'elemento soggettivo, tramite i predetti indizi gravi, precisi e concordanti, senza che il convenuto sia riuscito né ad allegare né a provare il contrario, non potendo attribuirsi rilievo al fatto che gli assegni siano stati protestati per mancanza di autorizzazione e non già per carenza di provvista come sostenuto dalla difesa di parte convenuta, dal momento che il protesto per assegno senza autorizzazione costituisce pur sempre di un'anomalia.
Infine, si sottolinea che, una volta azionati i titoli cambiari lo stesso odierno convenuto ha appreso, in riscontro all'atto di pignoramento, che la non aveva alcuna somma sul Controparte_5 conto intestato alla società, mentre la , presso la quale erano originariamente Controparte_3 domiciliati i titoli, rendeva dichiarazione positiva limitatamente alla somma di € 13.208,04 rispetto alla maggior somma pignorata di € 16.619,41.
Dunque, la sentenza ha dichiarato inefficace il pagamento effettuato alla in esito Controparte_4 alla procedura esecutiva per l'importo di € 13.208,34, specificando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, nel caso di soddisfacimento delle ragioni dei creditori tramite procedure esecutive, ai fini del computo del c.d. periodo sospetto occorre fare riferimento alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente conseguito ( Cas. Civ,.12545/12), e dunque, nella specie, alla data del 16 dicembre 2014.
Il convenuto è stato, pertanto, condannato al pagamento in favore della curatela fallimentare della somma di euro 13.208,34 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo, con gli interessi sulla somma da restituire dalla domanda giudiziale, senza rivalutazione.
Le spese sono state poste a carico del convenuto.
L'appello.
Avverso la sentenza ha proposto appello la . Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante deduce che il pagamento oggetto dell'azione revocatoria era avvenuto ben prima del periodo sospetto, che non è quello annuale indicato in sentenza, bensì quello semestrale fissato dall'art. 67 comma 2 l.f., in quanto esso era stato compiuto solo a seguito di regolare procedura di espropriazione presso terzi, con accantonamento delle somme già a far data dal momento della notifica del pignoramento (16.06.2014), di molto precedente al c.d. “periodo sospetto”, e nessun ulteriore adempimento era richiesto al creditore, che si era trovato a dover attendere per quasi 6 mesi l'emissione del provvedimento di assegnazione da parte del G.E. (emesso solo in data 01.12.2014).
Nell'arco temporale intercorso tra l'accantonamento delle somme e l'assegnazione l'odierna appellante, temporaneamente privata del materiale possesso dei titoli (che secondo le norme di rito allora vigenti erano depositati presso la cancelleria del Giudice dell'esecuzione), non avrebbe avuto né modo né ragione di conoscere alcunché in ordine allo stato di decozione della controparte. Con il secondo motivo, riguardante la prova della scientia decoctionis, l'appellante rileva che, contrariamente quanto accade nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 67, in quella disciplinata dal comma 2 (in cui il pagamento riguarda un debito liquido ed esigibile, come nella specie) grava sulla curatela l'onere di provare che il convenuto in revocatoria fosse a conoscenza dello stato di insolvenza, onere che non può dirsi assolto nel caso in esame, non essendovi prova della conoscenza effettiva e non essendo sufficiente la mera conoscibilità astratta.
Secondo l'appellante, la probabilità della conoscenza effettiva, secondo giurisprudenza pacifica e consolidata, costituisce presunzione “semplice”, secondo il dettato degli artt. 2727 e 2729 c.c., che potrebbe essere desunta, secondo il prudente apprezzamento del giudice, esclusivamente da fatti gravi, precisi e concordanti, avuto riguardo al concreto svolgersi della vicenda.
Valutando correttamente la produzione documentale di entrambe le parti, il Tribunale avrebbe dovuto concludere che la società convenuta, al momento del pagamento, non era a conoscenza dello stato di insolvenza dell'impresa poi dichiarata fallita, e che, comunque, dagli elementi in proprio possesso non poteva neppure sospettarlo.
Contrariamente a quanto affermato – travisando i fatti - in sentenza, in atti non risulta alcuna evidenza di protesti su assegni né di alcun protesto per mancanza di autorizzazione, ma, esclusivamente, di protesti su cambiali per mancanza di istruzioni, così come sempre precisato dalla difesa della società convenuta in primo grado.
L'assunto del Giudice di prime cure, secondo cui i protesti dovrebbero essere intesi, necessariamente, come “anomalie”, è in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza, la quale è ferma nel ritenere che il protesto (in generale) “può” essere considerato come “uno” degli elementi su cui fondare la prova per presunzioni della scientia decoctionis, ma tale valutazione deve essere fatta “con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie” (Cass. 14787/2012).
Nella controversia in esame il pagamento è avvenuto in forza di un'esecuzione presso terzi azionata sulla base di cambiali protestate per mancanza di istruzioni, ossia una delle quattro ipotesi di causale del protesto di cambiali previste dalla circolare n. 3512/c del 30 aprile 2001 (prot. 505844) del
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), che va tenuta nettamente distinta da quella del protesto per mancanza di fondi, e che, secondo la giurisprudenza di merito, non è sintomatica dello stato di insolvenza
Sempre con riferimento alla ricostruzione della scientia decoctionis, l'appello critica l'argomentare della sentenza per aver ritenuto che una dichiarazione negativa - resa dalla Controparte_6
(una delle banche cui è stato notificato l'atto di pignoramento), in epoca parecchio
[...] antecedente al “semestre sospetto”, possa essere considerata rilevante nella ricostruzione della presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'odierno appellante, senza tenere conto del fatto che tale dichiarazione negativa sarebbe stata di identico contenuto nel caso in cui il debitore esecutato non avesse avuto alcun rapporto con la predetta banca o avesse disposto di affidamenti e scoperture bancarie garantite (e quindi di disponibilità economica per pagare quanto richiesto), e senza considerare la dichiarazione positiva (per circa l'84% dell'importo pignorato) della banca ove erano stati domiciliati i titoli protestati..
Una volta preso atto dell'esito positivo del pignoramento, comunicato all'odierna appellante con nota del 19.6.2014, ricevuta con fax del 01.07.2014 da parte del terzo pignorato, la società creditrice non aveva alcun interesse a conoscere le sorti dell'azienda dopo tale data, avendo di fatto già raggiunto il proprio scopo con l'accantonamento delle somme a far data della notifica dell'atto di pignoramento (16.06.2014), anche alla luce del fatto che nei lunghi mesi intercorsi tra il pignoramento e l'esecuzione nessun creditore è intervenuto nella procedura.
CP_ Concludendo su tale motivo, l'atto di appello puntualizza che la CP_4
- ha azionato, come era suo diritto, una procedura esecutiva;
- in seno a tale procedura esecutiva è riuscita a pignorare fondi quasi sufficienti a soddisfare il proprio credito come da comunicazione intervenuta oltre 8 mesi prima che il fallimento fosse conoscibile a terzi, e comunque oltre 7 mesi prima che il fallimento fosse dichiarato;
- pignorate le somme, pur avendo citato nell'immediatezza (9 luglio 2014), ha dovuto attendere per quasi 6 mesi che il G.E. emanasse il provvedimento di assegnazione;
- nessun altro creditore della fallita ha ritenuto di intervenire nella procedura azionata dall'odierna convenuta sebbene detta procedura, per i ritardi dell'Ufficio Esecuzioni, sia stata pendente per parecchi mesi.
Infine oltre, secondo l'appellante, la sentenza non ha tenuto conto del dettato del comma 9 dell'art. 15 della Legge Fallimentare nel testo applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, secondo cui “Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
Il credito azionato dall'odierna appellante all'epoca dei fatti era ampiamente inferiore a tale soglia (€ 15.400,00 di cui € 13.208,04 ottenuti in pagamento a seguito di procedura esecutiva) e, anche in considerazione di ciò, non può certamente dirsi sussistente in capo all'odierna deducente la possibilità di conoscenza dello stato di insolvenza della poiché la on conosceva, Controparte_1 Parte_1
e non poteva conoscere, l'esistenza di ulteriori debiti di controparte che, sommati al proprio credito consentissero, a norma di legge, di ritenere l'appellata insolvente e/o comunque soggetta a fallimento.
***
Si è costituito il fallimento della , opponendosi all'accoglimento dell'appello, sulla base CP_7 della condivisione dei motivi della sentenza impugnando, e mettendo in rilievo, in particolare, la circostanza che ai fini del c.d. periodo sospetto l'atto rilevante non è la notifica del pignoramento, ma il concreto pagamento del creditore in esito alla procedura esecutiva, e che, quanto alla scientia decoctionis, essa è desumibile soprattutto dal fatto che le 11 cambiali in relazione elle quali vennero levati altrettanti potesti erano state emesse proprio in favore della stessa . S.r.l CP_2
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, l'udienza del 2 dicembre 2024 si è tenuta con le forme della trattazione scritta. Nel termine fissato entrambe le parti hanno depositato note scritte.
La causa è stata assegnata in decisione con ordinanza del 6 dicembre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e note di replca.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Motivi della decisione L'appello è infondato.
Esaminando il primo motivo di impugnazione, con cui si assume che il pagamento in favore della società odierna appellante sarebbe avvenuto al di fuori del periodo sospetto, occorre preliminarmente puntualizzare che, contrariamente a quanto si afferma nella sentenza impugnata, detto periodo non corrisponde al termine annuale sancito dal primo comma dell'art. 67 legge fallimentare, bensì a quello semestrale previsto dal secondo comma della medesima norma, versandosi in ipotesi di pagamento di un debito (attraverso procedura coattiva) e dovendo quindi farsi applicazione della predetta disposizione, che fissa in sei mesi il periodo entro il quale tali atti sono suscettibili di azione revocatoria e pone a carico del curatore fallimentare l'onere della prova riguardo alla scientia decoctionis.
Tanto premesso, il motivo è comunque infondato, giacché se è vero che l'atto di pignoramento nei CP_ confronti della San Flippo venne notificato dalla il 17 giugno 2014 e che a riscontro CP_4 del predetto atto di pignoramento, perveniva, con fax del 01.07.2014, dichiarazione positiva da parte del Terzo Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per la somma di € 13.208,04, non è men vero che il Tribunale di Messina, quale Giudice dell'Esecuzione, emetteva, in data 01.12.2014, provvedimento di assegnazione delle somme nei limiti dell'importo vincolato, e che il pagamento in favore della stessa Com. venne eseguito soltanto in data 16.12.2014, mediante assegno circolare emesso dal l'Istituto di credito, terzo pignorato, e dunque ben all'interno del periodo sospetto di sei mesi previsto dall'art. 67 comma 2 legge fall., essendo stata pubblicata la sentenza di fallimento in data 17 febbraio
2015.
Al riguardo, occorre puntualizzare che, nel caso di soddisfacimento coattivo del credito mediante azione esecutiva, ciò che assume rilievo ai fini della verifica circa la collocabilità del pagamento all'interno del c.d. periodo sospetto non è l'avvio della procedura esecutiva da parte del creditore, bensì il momento nel quale il pagamento viene concretamente effettuato, con il passaggio della somma dal patrimonio del debitore a quello del creditore.
In questo senso la giurisprudenza di legittimità si è espressa, nel tempo, in modo del tutto consolidato.
Già con la pronuncia n. Sez. 1, Sentenza n. 11608 del 04/12/1990, si era chiarito che “…dall'esegesi dell'art. 67, 2 comma 1. fall. non vanno esclusi i pagamenti coattivi: quelli, cioè, conseguiti a conclusione del procedimento esecutivo mobiliare in danno del debitore. In tal caso non è certamente il provvedimento giudiziale di assegnazione della somma di denaro al creditore da ritenersi revocato, ma l'atto estintivo realizzato con il successivo e distinto pagamento che l'Ente depositario giudiziale della somma di danaro, fino ad allora ancora in proprietà del debitore, esegue in favore del creditore assegnatario e percipiente.
Sicché il pagamento siffatto, eseguito in virtù di un meccanismo giuridico semplicemente sostitutivo di una mancata volontaria azione del debitore, costituisce un "effetto" dell'ordine del giudice dell'esecuzione e non si identifica con esso, che resta integro nel suo valore di comando giuridico. È evidente, perciò, che la dichiarazione di inefficacia dell'effetto non intacca l'atto giurisdizionale idoneo a produrlo, soprattutto se si riflette che il pagamento - in cui si identifica quell'effetto -, eseguito pur sempre con denaro del debitore, non differisce dal pagamento volontario in relazione al disposto legislativo (2 co. art. 67 l.f.), che non prevede l'elemento della "volontarietà" del pagamento come condizione per l'esercizio della revocatoria. (Confr. Sent. 21.2.1966 n. 528 - sent.
30.1.1985 n. 586).,
Tali principi sono stati confermati e richiamati dalla successiva giurisprudenza di legittimità, anche con specifico riferimento al tema della individuazione del momento in cui collocare l'atto ai fini del c.d. periodo sospetto, precisandosi che Nella ipotesi di soddisfacimento delle ragioni dei creditori mediante procedure esecutive individuali (nella specie, espropriazione presso terzi) gli atti soggetti
a revocatoria ex art. 67 l. fall., in quanto compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nella specie, assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi) bensì i soli, successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo ottenuti, con la conseguenza che, ai fini del computo del cd. "periodo sospetto", occorre far riferimento alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente conseguito. (Cassazione civile sez. I, 25/06/1998, n.6291; conforme Cassazione civile sez. I,
19/07/2012, n.12545)
In questa prospettiva, non può attribuirsi alcun rilievo all'assunto avanzato nell'atto di appello, secondo il quale nell'arco temporale intercorso tra l'accantonamento delle somme e l'assegnazione l'odierna appellante, temporaneamente privata del materiale possesso dei titoli, non avrebbe avuto né modo né ragione di conoscere alcunché in ordine allo stato di decozione della controparte.
Tale argomentazione, infatti, avrebbe forse potuto assumere qualche rilievo qualora lo stato di decozione si fosse manifestato solo dopo che la società aveva avviato l'azione volta al recupero coattivo del credito, ma nel caso in esame – per come si dirà esaminando il secondo motivo di appello CP_
– già al momento in cui la ebbe a notificare l'atto di pignoramento sussistevano CP_4 tutti gli elementi di fatto per affermare che essa fosse ben a conoscenza dello stato di insolvenza della ditta poi dichiarata fallita.
E' infondato anche il secondo motivo di appello, con il quale si sostiene che non vi sarebbe prova che la società creditrice fosse – né potesse essere – consapevole dello stato di insolvenza della propria debitrice, ragion per cui verrebbe meno il requisito richiesto dall'art. 67 comma 2 legge fall.
Il tema va affrontato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non messo in discussione neppure nell'atto di appello, che anzi lo richiama a sostegno delle proprie tesi, secondo cui “In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ex artt. 2727 e 2729 c.c…” (Sez. 6 1, Ordinanza n. 526 del 14/01/2016 )
Con altra pronuncia si è ulteriormente puntualizzato che “In materia di revocatoria fallimentare, se la conoscenza, da parte del terzo contraente, dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva e astratta delle condizioni economiche della controparte, tuttavia, poiché la legge non pone limiti in ordine ai mezzi cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono essere anche indiziari, da cui legittimamente desumere la scientia decoctionis. In altri termini, l'onere di chi agisce in revocatoria fallimentare di dimostrare la scientia decoctionis investe la conoscenza concreta, non già la mera conoscibilità dello stato di insolvenza, ma è ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda. (Cassazione civile sez. VI, 11/08/2021, n.22698).
Alla luce di tali principi, gli argomenti con cui l'appellante vorrebbe escludere la prova della scientia decoctionis non possono essere condivisi.
Segnatamente, le ragioni poste a sostegno di questo motivo di impugnazione possono così sintetizzarsi: i protesti vennero levati non in relazione ad assegni per assenza di autorizzazione, bensì a cambiali per “mancanza di istruzioni”, causale che sarebbe indipendente dalla mancanza di disponibilità di fondi per il pagamento e che, pertanto, non rappresenterebbe sintomo di insolvenza;
la dichiarazione negativa resa dalla (una delle banche cui è stato Controparte_6 notificato l'atto di pignoramento), in epoca parecchio antecedente al “semestre sospetto”, non assumerebbe alcun significato, poiché sarebbe stata di identico contenuto anche nel caso in cui il debitore esecutato non avesse avuto alcun rapporto con la predetta banca o avesse disposto di affidamenti e scoperture bancarie garantite (e quindi di disponibilità economica per pagare quanto richiesto); la sentenza non avrebbe tenuto conto della dichiarazione positiva (per circa l'84% dell'importo pignorato) della banca ove erano stati domiciliati i titoli protestati, né del fatto che nessun altro creditore della fallita ha ritenuto di intervenire nella procedura esecutiva iniziata dalla stessa Pt_5
L'analisi di tali argomenti non può portare all'accoglimento del motivo di impugnazione, già per il fatto – giustamente evidenziato dall'appellato e da solo idoneo a mettere in allarme la società creditrice circa la solvibilità della debitrice - che si trattava di ben undici protesti levati su cambiali rilasciate alla stessa nell'arco di tempo dall'ottobre 2012 al giugno 2013, Parte_1 dell'importo di € 1.400,00 ciascuna.
Poco importa, a tali fini, che quei protesti siano stati levati non su assegni per assenza di autorizzazione, come si afferma in sentenza, bensì su cambiali per mancanza di istruzioni (anzi, esattamente, per come si legge nei singoli documenti redatti dal notaio, il presentatore del titolo si era visto rispondere, ogni volta, dal funzionario della banca domiciliataria “non abbiamo disposizioni per pagare”), giacché un simile rifiuto di pagamento, reiterato per ben 11 volte nell'arco di alcuni mesi e motivato con la mancanza di disposizioni da parte del debitore che aveva rilasciato le cambiali, rappresentava una evidente anomalia da parte del debitore medesimo ed era certamente tale da mettere fortemente in dubbio la sua solvibilità, da parte di chiunque facesse uso della normale prudenza e avvedutezza, tanto più se si trattava – come nella specie – di una società operante nell'ambito commerciale.
La giurisprudenza invocata nell'atto di appello – che esclude, a certe condizioni, l'univocità indiziaria della levata dei protesti – puntualizza che di tutt'altra natura è il quadro indiziario quando il protesto sia stato levato su un titolo rilasciato allo stesso convenuto in revocatoria.
Chiarisce infatti la Corte che In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva, e non meramente potenziale, potendosi tuttavia la relativa dimostrazione basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 c.c., i quali conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza — rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare — non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore. Ne consegue che la mera levata dei protesti, parametrata alle sole caratteristiche del soggetto creditore, non è idonea, salvo che si riferisca a titoli di credito di cui sia beneficiario lo stesso convenuto in revocatoria — ipotesi in cui detta levata può assumere valore di prova diretta — ad offrire una siffatta prova, atteso che le menzionate caratteristiche soggettive del creditore sono, a loro volta, un semplice elemento indiziante, utilmente apprezzabile in quanto tale nel coacervo degli altri indizi e non certo quale fatto noto per derivarne da esso altra presunzione. Cassazione civile sez. I, 19/07/2012, n.12545. Dunque, la circostanza che la società odierna appellante fosse beneficiaria delle undici cambiali protestate per assenza di disposizioni da parte del debitore costituiva – per se stessa - sintomo tale da porre la stessa creditrice nelle condizioni di conoscere lo stato di insolvenza della San Filpppo, e ciò anche perché accompagnata dalla reiterazione di quei protesti per ben undici volte.
A ciò si aggiunga che la stessa circostanza che il pagamento oggetto di revocatoria sia avvenuto a seguito di azione esecutiva promossa dalla on fa che rendere ancora più evidente in Parte_1 capo alla creditrice la scientia decoctionis, essendo ulteriore sintomo della difficoltà di pagamento della debitrice.
A tale riguardo è sufficiente richiamare quell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Appare del tutto privo di fondamento giuridico e razionale l'assunto della ricorrente secondo cui le procedure esecutive in se stesse non potrebbero essere considerate indice dello stato di decozione dell'imprenditore che ad esse viene assoggettato e che a maggior ragione, tale significato non potrebbe essere attribuito alla pendenza di una sola procedura: che la prova della scientia decostionis possa essere desunta anche dalla pendenza di procedimenti esecutivi è stato più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 586-1985, Cass. 2696-1982), nè potrebbe essere diversamente, giacché per un imprenditore il dover subire il vincolo del pignoramento incidente sulle proprie disponibilità finanziarie o sui propri beni strumentali rappresenta infatti il più clamoroso sintomo di quella impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni nella quale si riassume la nozione giuridica di insolvenza;
aggiungasi che il criterio di prudenza al quale si ispira la giurisprudenza in ordine al valore sintomatico delle procedure esecutive mobiliari in considerazione dell'assenza di particolari forme di pubblicità non può essere ovviamente invocato quando la parte convenuta in revocatoria si identifica con uno dei creditori procedenti o intervenuti( Cassazione civile sez. I, 25/06/1998, n.6291).
In presenza di tali, molteplici e inequivocabili sintomi di insolvenza, appare del tutto irrilevante obiettare che nella procedura esecutiva avviata dalla on si siano inseriti Parte_1 altri creditori.
Così come irrilevante è anche la circostanza che l'ammontare del credito azionato in via esecutiva fosse inferiore al limite al di sotto del quale, a norma dell'art. 15 comma 9 legge fallimentare, non può essere pronunciato il fallimento, essendo evidente che si tratta di un requisito oggettivo che concerne la legittimità della procedura, non la condizione soggettiva del singolo creditore, il quale non è tenuto a conoscere l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia ed alle questioni giuridiche trattate, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal
D.M. 147/2022, in misura pari ai valori medi, dello scaglione di riferimento, e dunque in € 5.077,00, di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase di trattazione (cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023), € 1.701,00, per fase decisoria.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza emessa dal Parte_1 Controparte_8
Tribunale di Messina emessa il 29 dicembre 2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre IVA e contributo secondo legge;
3) dà atto della dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda alla
Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Presidente estensore
(dott. Massimo Gullino)
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente rel
2 Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3 Dott. ssa Marisa Salvo Consigliere
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 242/2022 R.G.L. e vertente
TRA
con sede in Messina, Strada Comunale n. 66 - Vill. (P.IVA e C.F. Parte_1 Parte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore sig. nato a P.IVA_1 Parte_3
Messina il 27/07/1971 ed ivi residente in [...] (c.f. ), CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Messina, Via Cavalluccio, 30 presso lo studio dell'Avv. Francesco Sciortino (C.F.: – pec : – tel-090 9586740 fax C.F._2 Email_1
090 9581215) che la rappresenta e difende per procura ex art. 83, III comma c.p.c. materialmente congiunta, anche in forma telematica al presente atto
appellante
e
c.f. e p.iva con sede in Messina Controparte_1 P.IVA_2
S.S. 114 km 5.400, in persona del Curatore Avv. Giuseppina Faranda, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti estesa in calce al presenta atto a giusto decreto di autorizzazione emanato dal Giudice Delegato del Tribunale di Messina, Dott. Giovanna Bisignano, del 04/05/2022, dall'Avvocato Giovanni Scavello del foro di Messina, c.f. pec CodiceFiscale_3
fax 09041191, presso il cui studio in Messina, Via XXIV Email_2
Maggio 161/S, è elettivamente domiciliato, con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni di rito ai sensi di legge al fax n.09041191 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_3
appellato
CONCLUSIONI APPELLANTE:
1.Accogliere nella forma il proposto appello e, decidendo nel merito, riformare la sentenza impugnata per i motivi e nei termini di cui in narrativa;
2. Di conseguenza, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, rigettare le domande avanzate dal con la citazione in revocatoria introduttiva del primo grado del Controparte_1 presente giudizio (n. 800/2018 R.G.);
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
APPELLATO
In via principale
- rigettare l'appello promosso per i motivi meglio esposti nella superiore narrativa;
- per l'effetto confermare la sentenza 2182/2021;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_4 giudizio, davanti al Tribunale di Messina, la . esponendo: CP_2 CP_1
che, con sentenza del 28.1.15, il Tribunale di Messina aveva dichiarato il fallimento della CP_1
[...]
che, all'esito di pignoramento presso terzi notificato in data 16.12.14, era stato disposto dalla
[...] il pagamento con assegno circolare della somma di € 13.208,34 in favore Controparte_3 della la quale era a conoscenza dello stato di insolvenza della Controparte_4 Controparte_1 avendo quest'ultima subito diversi protesti cambiari.
Ciò premesso, la Curatela chiedeva che fosse dichiarata l'inefficacia, nei propri confronti, del pagamento effettuato in favore della convenuta ammontante ad euro 13.208,34 e che, per l'effetto, quest'ultima fosse condannata alla restituzione della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
La Co. M. Man. costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda avversaria. CP_1
La sentenza di primo grado.
Con la sentenza impugnata, la domanda è stata accolta.
Il giudice di primo grado, innanzitutto, ha considerato come provato il pagamento effettuato dal terzo in favore della nell'anno antecedente la dichiarazione di Controparte_3 Controparte_4 fallimento, essendo stata prodotta in atti (in allegato alla citazione) copia fotostatica dell'assegno circolare di € 13.208,34, n. 706 6066765697-05 del 16 dicembre 2014.
Quanto al requisito di cui all'art. 67, comma 2, L.F., ossia della c.d, scientia decotionis della convenuta, dopo aver precisato che il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria può basarsi anche su elementi di fatto che attengano alla conoscibilità dello stato di insolvenza, purché idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva, il giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, ricorressero i predetti indici di presunzione, essendo stati elevati nei confronti della società Cont poi fallita numerosi protesti, subiti dalla stessa., chiarendo che tale circostanza può CP_4 costituire valido elemento indiziario, quando i titoli protestati siano stati rilasciati allo stesso convenuto in revocatoria, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare, attraverso circostanze concrete e specifiche, la sua mancata conoscenza della condizione patrimoniale del debitore all'epoca dei pagamenti.
La sentenza ritiene, pertanto, che l'attore abbia dato prova della sussistenza dell'elemento soggettivo, tramite i predetti indizi gravi, precisi e concordanti, senza che il convenuto sia riuscito né ad allegare né a provare il contrario, non potendo attribuirsi rilievo al fatto che gli assegni siano stati protestati per mancanza di autorizzazione e non già per carenza di provvista come sostenuto dalla difesa di parte convenuta, dal momento che il protesto per assegno senza autorizzazione costituisce pur sempre di un'anomalia.
Infine, si sottolinea che, una volta azionati i titoli cambiari lo stesso odierno convenuto ha appreso, in riscontro all'atto di pignoramento, che la non aveva alcuna somma sul Controparte_5 conto intestato alla società, mentre la , presso la quale erano originariamente Controparte_3 domiciliati i titoli, rendeva dichiarazione positiva limitatamente alla somma di € 13.208,04 rispetto alla maggior somma pignorata di € 16.619,41.
Dunque, la sentenza ha dichiarato inefficace il pagamento effettuato alla in esito Controparte_4 alla procedura esecutiva per l'importo di € 13.208,34, specificando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, nel caso di soddisfacimento delle ragioni dei creditori tramite procedure esecutive, ai fini del computo del c.d. periodo sospetto occorre fare riferimento alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente conseguito ( Cas. Civ,.12545/12), e dunque, nella specie, alla data del 16 dicembre 2014.
Il convenuto è stato, pertanto, condannato al pagamento in favore della curatela fallimentare della somma di euro 13.208,34 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo, con gli interessi sulla somma da restituire dalla domanda giudiziale, senza rivalutazione.
Le spese sono state poste a carico del convenuto.
L'appello.
Avverso la sentenza ha proposto appello la . Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante deduce che il pagamento oggetto dell'azione revocatoria era avvenuto ben prima del periodo sospetto, che non è quello annuale indicato in sentenza, bensì quello semestrale fissato dall'art. 67 comma 2 l.f., in quanto esso era stato compiuto solo a seguito di regolare procedura di espropriazione presso terzi, con accantonamento delle somme già a far data dal momento della notifica del pignoramento (16.06.2014), di molto precedente al c.d. “periodo sospetto”, e nessun ulteriore adempimento era richiesto al creditore, che si era trovato a dover attendere per quasi 6 mesi l'emissione del provvedimento di assegnazione da parte del G.E. (emesso solo in data 01.12.2014).
Nell'arco temporale intercorso tra l'accantonamento delle somme e l'assegnazione l'odierna appellante, temporaneamente privata del materiale possesso dei titoli (che secondo le norme di rito allora vigenti erano depositati presso la cancelleria del Giudice dell'esecuzione), non avrebbe avuto né modo né ragione di conoscere alcunché in ordine allo stato di decozione della controparte. Con il secondo motivo, riguardante la prova della scientia decoctionis, l'appellante rileva che, contrariamente quanto accade nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 67, in quella disciplinata dal comma 2 (in cui il pagamento riguarda un debito liquido ed esigibile, come nella specie) grava sulla curatela l'onere di provare che il convenuto in revocatoria fosse a conoscenza dello stato di insolvenza, onere che non può dirsi assolto nel caso in esame, non essendovi prova della conoscenza effettiva e non essendo sufficiente la mera conoscibilità astratta.
Secondo l'appellante, la probabilità della conoscenza effettiva, secondo giurisprudenza pacifica e consolidata, costituisce presunzione “semplice”, secondo il dettato degli artt. 2727 e 2729 c.c., che potrebbe essere desunta, secondo il prudente apprezzamento del giudice, esclusivamente da fatti gravi, precisi e concordanti, avuto riguardo al concreto svolgersi della vicenda.
Valutando correttamente la produzione documentale di entrambe le parti, il Tribunale avrebbe dovuto concludere che la società convenuta, al momento del pagamento, non era a conoscenza dello stato di insolvenza dell'impresa poi dichiarata fallita, e che, comunque, dagli elementi in proprio possesso non poteva neppure sospettarlo.
Contrariamente a quanto affermato – travisando i fatti - in sentenza, in atti non risulta alcuna evidenza di protesti su assegni né di alcun protesto per mancanza di autorizzazione, ma, esclusivamente, di protesti su cambiali per mancanza di istruzioni, così come sempre precisato dalla difesa della società convenuta in primo grado.
L'assunto del Giudice di prime cure, secondo cui i protesti dovrebbero essere intesi, necessariamente, come “anomalie”, è in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza, la quale è ferma nel ritenere che il protesto (in generale) “può” essere considerato come “uno” degli elementi su cui fondare la prova per presunzioni della scientia decoctionis, ma tale valutazione deve essere fatta “con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie” (Cass. 14787/2012).
Nella controversia in esame il pagamento è avvenuto in forza di un'esecuzione presso terzi azionata sulla base di cambiali protestate per mancanza di istruzioni, ossia una delle quattro ipotesi di causale del protesto di cambiali previste dalla circolare n. 3512/c del 30 aprile 2001 (prot. 505844) del
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), che va tenuta nettamente distinta da quella del protesto per mancanza di fondi, e che, secondo la giurisprudenza di merito, non è sintomatica dello stato di insolvenza
Sempre con riferimento alla ricostruzione della scientia decoctionis, l'appello critica l'argomentare della sentenza per aver ritenuto che una dichiarazione negativa - resa dalla Controparte_6
(una delle banche cui è stato notificato l'atto di pignoramento), in epoca parecchio
[...] antecedente al “semestre sospetto”, possa essere considerata rilevante nella ricostruzione della presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'odierno appellante, senza tenere conto del fatto che tale dichiarazione negativa sarebbe stata di identico contenuto nel caso in cui il debitore esecutato non avesse avuto alcun rapporto con la predetta banca o avesse disposto di affidamenti e scoperture bancarie garantite (e quindi di disponibilità economica per pagare quanto richiesto), e senza considerare la dichiarazione positiva (per circa l'84% dell'importo pignorato) della banca ove erano stati domiciliati i titoli protestati..
Una volta preso atto dell'esito positivo del pignoramento, comunicato all'odierna appellante con nota del 19.6.2014, ricevuta con fax del 01.07.2014 da parte del terzo pignorato, la società creditrice non aveva alcun interesse a conoscere le sorti dell'azienda dopo tale data, avendo di fatto già raggiunto il proprio scopo con l'accantonamento delle somme a far data della notifica dell'atto di pignoramento (16.06.2014), anche alla luce del fatto che nei lunghi mesi intercorsi tra il pignoramento e l'esecuzione nessun creditore è intervenuto nella procedura.
CP_ Concludendo su tale motivo, l'atto di appello puntualizza che la CP_4
- ha azionato, come era suo diritto, una procedura esecutiva;
- in seno a tale procedura esecutiva è riuscita a pignorare fondi quasi sufficienti a soddisfare il proprio credito come da comunicazione intervenuta oltre 8 mesi prima che il fallimento fosse conoscibile a terzi, e comunque oltre 7 mesi prima che il fallimento fosse dichiarato;
- pignorate le somme, pur avendo citato nell'immediatezza (9 luglio 2014), ha dovuto attendere per quasi 6 mesi che il G.E. emanasse il provvedimento di assegnazione;
- nessun altro creditore della fallita ha ritenuto di intervenire nella procedura azionata dall'odierna convenuta sebbene detta procedura, per i ritardi dell'Ufficio Esecuzioni, sia stata pendente per parecchi mesi.
Infine oltre, secondo l'appellante, la sentenza non ha tenuto conto del dettato del comma 9 dell'art. 15 della Legge Fallimentare nel testo applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, secondo cui “Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
Il credito azionato dall'odierna appellante all'epoca dei fatti era ampiamente inferiore a tale soglia (€ 15.400,00 di cui € 13.208,04 ottenuti in pagamento a seguito di procedura esecutiva) e, anche in considerazione di ciò, non può certamente dirsi sussistente in capo all'odierna deducente la possibilità di conoscenza dello stato di insolvenza della poiché la on conosceva, Controparte_1 Parte_1
e non poteva conoscere, l'esistenza di ulteriori debiti di controparte che, sommati al proprio credito consentissero, a norma di legge, di ritenere l'appellata insolvente e/o comunque soggetta a fallimento.
***
Si è costituito il fallimento della , opponendosi all'accoglimento dell'appello, sulla base CP_7 della condivisione dei motivi della sentenza impugnando, e mettendo in rilievo, in particolare, la circostanza che ai fini del c.d. periodo sospetto l'atto rilevante non è la notifica del pignoramento, ma il concreto pagamento del creditore in esito alla procedura esecutiva, e che, quanto alla scientia decoctionis, essa è desumibile soprattutto dal fatto che le 11 cambiali in relazione elle quali vennero levati altrettanti potesti erano state emesse proprio in favore della stessa . S.r.l CP_2
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, l'udienza del 2 dicembre 2024 si è tenuta con le forme della trattazione scritta. Nel termine fissato entrambe le parti hanno depositato note scritte.
La causa è stata assegnata in decisione con ordinanza del 6 dicembre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e note di replca.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Motivi della decisione L'appello è infondato.
Esaminando il primo motivo di impugnazione, con cui si assume che il pagamento in favore della società odierna appellante sarebbe avvenuto al di fuori del periodo sospetto, occorre preliminarmente puntualizzare che, contrariamente a quanto si afferma nella sentenza impugnata, detto periodo non corrisponde al termine annuale sancito dal primo comma dell'art. 67 legge fallimentare, bensì a quello semestrale previsto dal secondo comma della medesima norma, versandosi in ipotesi di pagamento di un debito (attraverso procedura coattiva) e dovendo quindi farsi applicazione della predetta disposizione, che fissa in sei mesi il periodo entro il quale tali atti sono suscettibili di azione revocatoria e pone a carico del curatore fallimentare l'onere della prova riguardo alla scientia decoctionis.
Tanto premesso, il motivo è comunque infondato, giacché se è vero che l'atto di pignoramento nei CP_ confronti della San Flippo venne notificato dalla il 17 giugno 2014 e che a riscontro CP_4 del predetto atto di pignoramento, perveniva, con fax del 01.07.2014, dichiarazione positiva da parte del Terzo Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per la somma di € 13.208,04, non è men vero che il Tribunale di Messina, quale Giudice dell'Esecuzione, emetteva, in data 01.12.2014, provvedimento di assegnazione delle somme nei limiti dell'importo vincolato, e che il pagamento in favore della stessa Com. venne eseguito soltanto in data 16.12.2014, mediante assegno circolare emesso dal l'Istituto di credito, terzo pignorato, e dunque ben all'interno del periodo sospetto di sei mesi previsto dall'art. 67 comma 2 legge fall., essendo stata pubblicata la sentenza di fallimento in data 17 febbraio
2015.
Al riguardo, occorre puntualizzare che, nel caso di soddisfacimento coattivo del credito mediante azione esecutiva, ciò che assume rilievo ai fini della verifica circa la collocabilità del pagamento all'interno del c.d. periodo sospetto non è l'avvio della procedura esecutiva da parte del creditore, bensì il momento nel quale il pagamento viene concretamente effettuato, con il passaggio della somma dal patrimonio del debitore a quello del creditore.
In questo senso la giurisprudenza di legittimità si è espressa, nel tempo, in modo del tutto consolidato.
Già con la pronuncia n. Sez. 1, Sentenza n. 11608 del 04/12/1990, si era chiarito che “…dall'esegesi dell'art. 67, 2 comma 1. fall. non vanno esclusi i pagamenti coattivi: quelli, cioè, conseguiti a conclusione del procedimento esecutivo mobiliare in danno del debitore. In tal caso non è certamente il provvedimento giudiziale di assegnazione della somma di denaro al creditore da ritenersi revocato, ma l'atto estintivo realizzato con il successivo e distinto pagamento che l'Ente depositario giudiziale della somma di danaro, fino ad allora ancora in proprietà del debitore, esegue in favore del creditore assegnatario e percipiente.
Sicché il pagamento siffatto, eseguito in virtù di un meccanismo giuridico semplicemente sostitutivo di una mancata volontaria azione del debitore, costituisce un "effetto" dell'ordine del giudice dell'esecuzione e non si identifica con esso, che resta integro nel suo valore di comando giuridico. È evidente, perciò, che la dichiarazione di inefficacia dell'effetto non intacca l'atto giurisdizionale idoneo a produrlo, soprattutto se si riflette che il pagamento - in cui si identifica quell'effetto -, eseguito pur sempre con denaro del debitore, non differisce dal pagamento volontario in relazione al disposto legislativo (2 co. art. 67 l.f.), che non prevede l'elemento della "volontarietà" del pagamento come condizione per l'esercizio della revocatoria. (Confr. Sent. 21.2.1966 n. 528 - sent.
30.1.1985 n. 586).,
Tali principi sono stati confermati e richiamati dalla successiva giurisprudenza di legittimità, anche con specifico riferimento al tema della individuazione del momento in cui collocare l'atto ai fini del c.d. periodo sospetto, precisandosi che Nella ipotesi di soddisfacimento delle ragioni dei creditori mediante procedure esecutive individuali (nella specie, espropriazione presso terzi) gli atti soggetti
a revocatoria ex art. 67 l. fall., in quanto compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nella specie, assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi) bensì i soli, successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo ottenuti, con la conseguenza che, ai fini del computo del cd. "periodo sospetto", occorre far riferimento alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente conseguito. (Cassazione civile sez. I, 25/06/1998, n.6291; conforme Cassazione civile sez. I,
19/07/2012, n.12545)
In questa prospettiva, non può attribuirsi alcun rilievo all'assunto avanzato nell'atto di appello, secondo il quale nell'arco temporale intercorso tra l'accantonamento delle somme e l'assegnazione l'odierna appellante, temporaneamente privata del materiale possesso dei titoli, non avrebbe avuto né modo né ragione di conoscere alcunché in ordine allo stato di decozione della controparte.
Tale argomentazione, infatti, avrebbe forse potuto assumere qualche rilievo qualora lo stato di decozione si fosse manifestato solo dopo che la società aveva avviato l'azione volta al recupero coattivo del credito, ma nel caso in esame – per come si dirà esaminando il secondo motivo di appello CP_
– già al momento in cui la ebbe a notificare l'atto di pignoramento sussistevano CP_4 tutti gli elementi di fatto per affermare che essa fosse ben a conoscenza dello stato di insolvenza della ditta poi dichiarata fallita.
E' infondato anche il secondo motivo di appello, con il quale si sostiene che non vi sarebbe prova che la società creditrice fosse – né potesse essere – consapevole dello stato di insolvenza della propria debitrice, ragion per cui verrebbe meno il requisito richiesto dall'art. 67 comma 2 legge fall.
Il tema va affrontato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non messo in discussione neppure nell'atto di appello, che anzi lo richiama a sostegno delle proprie tesi, secondo cui “In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ex artt. 2727 e 2729 c.c…” (Sez. 6 1, Ordinanza n. 526 del 14/01/2016 )
Con altra pronuncia si è ulteriormente puntualizzato che “In materia di revocatoria fallimentare, se la conoscenza, da parte del terzo contraente, dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva e astratta delle condizioni economiche della controparte, tuttavia, poiché la legge non pone limiti in ordine ai mezzi cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono essere anche indiziari, da cui legittimamente desumere la scientia decoctionis. In altri termini, l'onere di chi agisce in revocatoria fallimentare di dimostrare la scientia decoctionis investe la conoscenza concreta, non già la mera conoscibilità dello stato di insolvenza, ma è ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda. (Cassazione civile sez. VI, 11/08/2021, n.22698).
Alla luce di tali principi, gli argomenti con cui l'appellante vorrebbe escludere la prova della scientia decoctionis non possono essere condivisi.
Segnatamente, le ragioni poste a sostegno di questo motivo di impugnazione possono così sintetizzarsi: i protesti vennero levati non in relazione ad assegni per assenza di autorizzazione, bensì a cambiali per “mancanza di istruzioni”, causale che sarebbe indipendente dalla mancanza di disponibilità di fondi per il pagamento e che, pertanto, non rappresenterebbe sintomo di insolvenza;
la dichiarazione negativa resa dalla (una delle banche cui è stato Controparte_6 notificato l'atto di pignoramento), in epoca parecchio antecedente al “semestre sospetto”, non assumerebbe alcun significato, poiché sarebbe stata di identico contenuto anche nel caso in cui il debitore esecutato non avesse avuto alcun rapporto con la predetta banca o avesse disposto di affidamenti e scoperture bancarie garantite (e quindi di disponibilità economica per pagare quanto richiesto); la sentenza non avrebbe tenuto conto della dichiarazione positiva (per circa l'84% dell'importo pignorato) della banca ove erano stati domiciliati i titoli protestati, né del fatto che nessun altro creditore della fallita ha ritenuto di intervenire nella procedura esecutiva iniziata dalla stessa Pt_5
L'analisi di tali argomenti non può portare all'accoglimento del motivo di impugnazione, già per il fatto – giustamente evidenziato dall'appellato e da solo idoneo a mettere in allarme la società creditrice circa la solvibilità della debitrice - che si trattava di ben undici protesti levati su cambiali rilasciate alla stessa nell'arco di tempo dall'ottobre 2012 al giugno 2013, Parte_1 dell'importo di € 1.400,00 ciascuna.
Poco importa, a tali fini, che quei protesti siano stati levati non su assegni per assenza di autorizzazione, come si afferma in sentenza, bensì su cambiali per mancanza di istruzioni (anzi, esattamente, per come si legge nei singoli documenti redatti dal notaio, il presentatore del titolo si era visto rispondere, ogni volta, dal funzionario della banca domiciliataria “non abbiamo disposizioni per pagare”), giacché un simile rifiuto di pagamento, reiterato per ben 11 volte nell'arco di alcuni mesi e motivato con la mancanza di disposizioni da parte del debitore che aveva rilasciato le cambiali, rappresentava una evidente anomalia da parte del debitore medesimo ed era certamente tale da mettere fortemente in dubbio la sua solvibilità, da parte di chiunque facesse uso della normale prudenza e avvedutezza, tanto più se si trattava – come nella specie – di una società operante nell'ambito commerciale.
La giurisprudenza invocata nell'atto di appello – che esclude, a certe condizioni, l'univocità indiziaria della levata dei protesti – puntualizza che di tutt'altra natura è il quadro indiziario quando il protesto sia stato levato su un titolo rilasciato allo stesso convenuto in revocatoria.
Chiarisce infatti la Corte che In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva, e non meramente potenziale, potendosi tuttavia la relativa dimostrazione basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 c.c., i quali conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza — rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare — non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore. Ne consegue che la mera levata dei protesti, parametrata alle sole caratteristiche del soggetto creditore, non è idonea, salvo che si riferisca a titoli di credito di cui sia beneficiario lo stesso convenuto in revocatoria — ipotesi in cui detta levata può assumere valore di prova diretta — ad offrire una siffatta prova, atteso che le menzionate caratteristiche soggettive del creditore sono, a loro volta, un semplice elemento indiziante, utilmente apprezzabile in quanto tale nel coacervo degli altri indizi e non certo quale fatto noto per derivarne da esso altra presunzione. Cassazione civile sez. I, 19/07/2012, n.12545. Dunque, la circostanza che la società odierna appellante fosse beneficiaria delle undici cambiali protestate per assenza di disposizioni da parte del debitore costituiva – per se stessa - sintomo tale da porre la stessa creditrice nelle condizioni di conoscere lo stato di insolvenza della San Filpppo, e ciò anche perché accompagnata dalla reiterazione di quei protesti per ben undici volte.
A ciò si aggiunga che la stessa circostanza che il pagamento oggetto di revocatoria sia avvenuto a seguito di azione esecutiva promossa dalla on fa che rendere ancora più evidente in Parte_1 capo alla creditrice la scientia decoctionis, essendo ulteriore sintomo della difficoltà di pagamento della debitrice.
A tale riguardo è sufficiente richiamare quell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Appare del tutto privo di fondamento giuridico e razionale l'assunto della ricorrente secondo cui le procedure esecutive in se stesse non potrebbero essere considerate indice dello stato di decozione dell'imprenditore che ad esse viene assoggettato e che a maggior ragione, tale significato non potrebbe essere attribuito alla pendenza di una sola procedura: che la prova della scientia decostionis possa essere desunta anche dalla pendenza di procedimenti esecutivi è stato più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 586-1985, Cass. 2696-1982), nè potrebbe essere diversamente, giacché per un imprenditore il dover subire il vincolo del pignoramento incidente sulle proprie disponibilità finanziarie o sui propri beni strumentali rappresenta infatti il più clamoroso sintomo di quella impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni nella quale si riassume la nozione giuridica di insolvenza;
aggiungasi che il criterio di prudenza al quale si ispira la giurisprudenza in ordine al valore sintomatico delle procedure esecutive mobiliari in considerazione dell'assenza di particolari forme di pubblicità non può essere ovviamente invocato quando la parte convenuta in revocatoria si identifica con uno dei creditori procedenti o intervenuti( Cassazione civile sez. I, 25/06/1998, n.6291).
In presenza di tali, molteplici e inequivocabili sintomi di insolvenza, appare del tutto irrilevante obiettare che nella procedura esecutiva avviata dalla on si siano inseriti Parte_1 altri creditori.
Così come irrilevante è anche la circostanza che l'ammontare del credito azionato in via esecutiva fosse inferiore al limite al di sotto del quale, a norma dell'art. 15 comma 9 legge fallimentare, non può essere pronunciato il fallimento, essendo evidente che si tratta di un requisito oggettivo che concerne la legittimità della procedura, non la condizione soggettiva del singolo creditore, il quale non è tenuto a conoscere l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia ed alle questioni giuridiche trattate, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal
D.M. 147/2022, in misura pari ai valori medi, dello scaglione di riferimento, e dunque in € 5.077,00, di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase di trattazione (cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023), € 1.701,00, per fase decisoria.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza emessa dal Parte_1 Controparte_8
Tribunale di Messina emessa il 29 dicembre 2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre IVA e contributo secondo legge;
3) dà atto della dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda alla
Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Presidente estensore
(dott. Massimo Gullino)