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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona della Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa n. 768/2024 R.G., a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 27/03/2025, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande;
2. condanna gli attori al pagamento, in favore di Controparte_1
dei compensi di lite che liquida in complessivi euro 7.000,00, oltre spese
[...]
generali, i.v.a. e C.N.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
in proprio e quale procuratore speciale di altre otto persone Parte_1
(moglie e altri sette figli del defunto), chiede il risarcimento dei danni, quantificati in complessivi euro 1.224.513,00 a saldo, per la perdita del rapporto parentale con deceduto a causa del sinistro stradale avvenuto l'8.12.2022 nel Persona_1
Comune di Mereto di Tomba (UD) per colpa del convenuto il Controparte_2
quale alla guida dell'autocarro FIAT Iveco, di proprietà della convenuta
[...]
(d'ora innanzi ) assicurata dalla convenuta Controparte_3 CP_4
travolgeva il mentre era alla guida del suo Controparte_1 Per_1
velocipede.
Gli attori chiedono anche il pagamento di “quanto dovuto alla società di infortunistica per il patrocinio prestato, anche in via equitativa.”
La convenuta (d'ora innanzi ) Controparte_1 CP_1
eccepisce:
1. la mancanza di prova del rapporto di parentela degli attori con il defunto;
2. la mancanza di procura ad litem di otto degli attori per essere scaduta la procura speciale rilasciata al Pt_1
3. il concorso di colpa del defunto nella dinamica del sinistro;
4. la mancanza di rapporto affettivo tra il defunto e gli odierni attori;
5. in ogni caso l'esosa quantificazione del danno e chiede il rigetto di tutte le domande attoree.
I convenuti rimanevano contumaci. CP_2 CP_4
La causa viene ora in decisione sulla sola istruttoria documentale.
In realtà gli attori hanno chiesto l'ammissione della prova testimoniale e della c.t.u. di cui alle pag. 8 e 9 di citazione, ma i capitoli di prova offerti riguardano solo la dinamica del sinistro (capitoli da 1 a 5 per il teste B;
capitoli da 1 a 4 per il teste C) e non anche il rapporto parentale contestato da . CP_1
Ed invero, poiché gli attori chiedono il risarcimento del “danno affettivo” (cfr. pag. 6 citazione) per la perdita del congiunto, sarebbe stato loro onere - a fronte della precisa contestazione di sulla assenza di rapporto affettivo tra il defunto e gli CP_1
attori - smentire il documento 5 di (id est decisione della Commissione per il CP_1
Riconoscimento la Protezione Internazionale di Trieste) dal quale, invece, si evince chiaramente come il defunto abbia ufficialmente dichiarato di “aver perso i contatti con la prima moglie e i figli” (pag. 2 doc. 5) e “di non avere più rapporti con la prima moglie e con i figli nati da tale unione” (pag. 3 doc. 5).
Inoltre, non è affatto chiaro né a quale “attore” né a quali “danni” si riferisca la chiesta c.t.u., atteso che gli attori sono nove e la natura dei danni deve essere allegata e provata da chi li chiede prima di essere verificata ed eventualmente valorizzata dal c.t.u.
Ammesso quindi che gli attori siano in effetti la prima moglie (
[...]
) e gli otto figli nati da tale unione, manca del tutto la prova della esistenza del Pt_2
rapporto parentale con il defunto, rapporto “affettivo”, per l'appunto, radicalmente negato dal defunto con le dichiarazioni fornite alla Commissione per la Protezione
Internazionale di Trieste.
La stessa Corte di Cassazione, sez. III, del resto, con sentenza 21.3.2022 ha stabilito: “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir
2 meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione. (Nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel risarcire a una donna il danno non patrimoniale per la perdita del marito, non aveva tenuto conto dell'incertezza circa l'effettiva convivenza tra i coniugi, della pacifica esistenza di una relazione extraconiugale del coniuge defunto, e della circostanza che, a breve distanza di tempo dal decesso del marito, l'attrice aveva intessuto una stabile relazione sentimentale con altro uomo, dalla quale era nato un figlio).”.
Evidente dunque che, a fronte della prova contraria fornita dalla convenuta con il doc. 5, parte attrice nulla ha dedotto e provato in ordine alla effettiva esistenza del rapporto affettivo parentale, rendendo così insufficiente, e quindi irrilevante, la prova testimoniale sulla dinamica del sinistro perché tesa alla mera ripartizione della responsabilità di un danno nella sostanza inesistente perché non provato.
Per ciò solo quindi la domanda va respinta in ossequio al principio della ragione più liquida (cfr. per ultimo ord. Cass. civ, sez. II, 9.1.2024 n. 693).
Ne consegue l'assorbimento di tutte le preliminari questioni di cui ai punti 1, 2 e
3 delle eccezioni della convenuta sopra riepilogate, peraltro nemmeno affrontate dalle parti attrici che non hanno depositato alcuna memoria integrativa ex art. 171 - ter c.p.c.
Infondata è anche la seconda domanda attorea, che pertanto va respinta, non essendo stato provato né il contratto con la “società di infortunistica” non meglio identificata, né l'incidenza della sua attività rispetto alla presente causa.
L'integrale soccombenza di parte attrice, collettivamente intesa, impone la sua condanna alla rifusione, a favore di controparte, delle spese di lite liquidate come in dispositivo ivi già compreso l'aumento per la pluralità di parti.
Nulla per le restanti spese in mancanza di opposizione.
La Giudice
(dott.ssa Giovanna Mullig)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona della Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa n. 768/2024 R.G., a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 27/03/2025, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande;
2. condanna gli attori al pagamento, in favore di Controparte_1
dei compensi di lite che liquida in complessivi euro 7.000,00, oltre spese
[...]
generali, i.v.a. e C.N.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
in proprio e quale procuratore speciale di altre otto persone Parte_1
(moglie e altri sette figli del defunto), chiede il risarcimento dei danni, quantificati in complessivi euro 1.224.513,00 a saldo, per la perdita del rapporto parentale con deceduto a causa del sinistro stradale avvenuto l'8.12.2022 nel Persona_1
Comune di Mereto di Tomba (UD) per colpa del convenuto il Controparte_2
quale alla guida dell'autocarro FIAT Iveco, di proprietà della convenuta
[...]
(d'ora innanzi ) assicurata dalla convenuta Controparte_3 CP_4
travolgeva il mentre era alla guida del suo Controparte_1 Per_1
velocipede.
Gli attori chiedono anche il pagamento di “quanto dovuto alla società di infortunistica per il patrocinio prestato, anche in via equitativa.”
La convenuta (d'ora innanzi ) Controparte_1 CP_1
eccepisce:
1. la mancanza di prova del rapporto di parentela degli attori con il defunto;
2. la mancanza di procura ad litem di otto degli attori per essere scaduta la procura speciale rilasciata al Pt_1
3. il concorso di colpa del defunto nella dinamica del sinistro;
4. la mancanza di rapporto affettivo tra il defunto e gli odierni attori;
5. in ogni caso l'esosa quantificazione del danno e chiede il rigetto di tutte le domande attoree.
I convenuti rimanevano contumaci. CP_2 CP_4
La causa viene ora in decisione sulla sola istruttoria documentale.
In realtà gli attori hanno chiesto l'ammissione della prova testimoniale e della c.t.u. di cui alle pag. 8 e 9 di citazione, ma i capitoli di prova offerti riguardano solo la dinamica del sinistro (capitoli da 1 a 5 per il teste B;
capitoli da 1 a 4 per il teste C) e non anche il rapporto parentale contestato da . CP_1
Ed invero, poiché gli attori chiedono il risarcimento del “danno affettivo” (cfr. pag. 6 citazione) per la perdita del congiunto, sarebbe stato loro onere - a fronte della precisa contestazione di sulla assenza di rapporto affettivo tra il defunto e gli CP_1
attori - smentire il documento 5 di (id est decisione della Commissione per il CP_1
Riconoscimento la Protezione Internazionale di Trieste) dal quale, invece, si evince chiaramente come il defunto abbia ufficialmente dichiarato di “aver perso i contatti con la prima moglie e i figli” (pag. 2 doc. 5) e “di non avere più rapporti con la prima moglie e con i figli nati da tale unione” (pag. 3 doc. 5).
Inoltre, non è affatto chiaro né a quale “attore” né a quali “danni” si riferisca la chiesta c.t.u., atteso che gli attori sono nove e la natura dei danni deve essere allegata e provata da chi li chiede prima di essere verificata ed eventualmente valorizzata dal c.t.u.
Ammesso quindi che gli attori siano in effetti la prima moglie (
[...]
) e gli otto figli nati da tale unione, manca del tutto la prova della esistenza del Pt_2
rapporto parentale con il defunto, rapporto “affettivo”, per l'appunto, radicalmente negato dal defunto con le dichiarazioni fornite alla Commissione per la Protezione
Internazionale di Trieste.
La stessa Corte di Cassazione, sez. III, del resto, con sentenza 21.3.2022 ha stabilito: “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir
2 meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione. (Nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel risarcire a una donna il danno non patrimoniale per la perdita del marito, non aveva tenuto conto dell'incertezza circa l'effettiva convivenza tra i coniugi, della pacifica esistenza di una relazione extraconiugale del coniuge defunto, e della circostanza che, a breve distanza di tempo dal decesso del marito, l'attrice aveva intessuto una stabile relazione sentimentale con altro uomo, dalla quale era nato un figlio).”.
Evidente dunque che, a fronte della prova contraria fornita dalla convenuta con il doc. 5, parte attrice nulla ha dedotto e provato in ordine alla effettiva esistenza del rapporto affettivo parentale, rendendo così insufficiente, e quindi irrilevante, la prova testimoniale sulla dinamica del sinistro perché tesa alla mera ripartizione della responsabilità di un danno nella sostanza inesistente perché non provato.
Per ciò solo quindi la domanda va respinta in ossequio al principio della ragione più liquida (cfr. per ultimo ord. Cass. civ, sez. II, 9.1.2024 n. 693).
Ne consegue l'assorbimento di tutte le preliminari questioni di cui ai punti 1, 2 e
3 delle eccezioni della convenuta sopra riepilogate, peraltro nemmeno affrontate dalle parti attrici che non hanno depositato alcuna memoria integrativa ex art. 171 - ter c.p.c.
Infondata è anche la seconda domanda attorea, che pertanto va respinta, non essendo stato provato né il contratto con la “società di infortunistica” non meglio identificata, né l'incidenza della sua attività rispetto alla presente causa.
L'integrale soccombenza di parte attrice, collettivamente intesa, impone la sua condanna alla rifusione, a favore di controparte, delle spese di lite liquidate come in dispositivo ivi già compreso l'aumento per la pluralità di parti.
Nulla per le restanti spese in mancanza di opposizione.
La Giudice
(dott.ssa Giovanna Mullig)
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