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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/05/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7256/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7256/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), elettivamente domiciliate in
[...] C.F._2
VIA CESARE ABBA, 12 37126 VERONA presso lo studio dell'Avv.
TIROZZI DAVIDE che le rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, unitamente all'avv. MATTEO TIROZZI,
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA
GIARDINO GIUSTI, 9 37100 VERONA presso lo studio dell'Avv.
TADDEI LORENZO che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
(C.F. Controparte_2 pagina 1 di 4 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. PALOMBI EDOARDO ed elettivamente domiciliata in VIA N. TOMMASEO 13 35131 PADOVA presso il difensore;
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 31.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamato per relationem il contenuto dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2317/22 del Tribunale di
Verona, con cui e hanno chiesto, Parte_1 Parte_2 in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa di
Confidi Veneto e l'estromissione dal giudizio delle opponenti e, nel merito, la revoca del provvedimento, deducendo la mancanza di prova del credito azionato da
[...]
e la genericità del calcolo Controparte_1 delle somme dovute;
richiamato per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta con la quale la in via preliminare, CP_1 ha chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
richiamato per relationem il contenuto dell'atto di intervento di con cui Controparte_2 quest'ultima, in qualità di cessionaria del credito controverso, ha fatto proprie le istanze e le conclusioni della cedente;
pagina 2 di 4 richiamato altresì il contenuto dell'ordinanza del 23.5.2023 quanto alle questioni preliminari relative alla concessione della provvisoria esecutività al decreto, all'istanza di chiamata in causa del terzo, nonché all'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
ritenuta l'infondatezza della proposta opposizione, posto che palesemente priva di pregio si palesa l'eccezione di difetto di prova del credito sollevata dalle sig.re e , alla luce Parte_1 Pt_2 delle produzioni documentali effettuate dalla banca, le quali sono idonee e comprovare il credito azionato, avendo la creditrice prodotto, già in fase monitoria il contratto di apertura di conto corrente (doc. 1), il contratto di mutuo chirografario (doc. 2), le comunicazioni di recesso (docc. 5 e 6) e gli estratti di conto corrente (doc. 12); ritenuto che non possa neppure essere accolta la censura relativa alla inattendibilità dei criteri usati per la determinazione degli importi dovuti, in quanto formulata in termini inammissibilmente generici;
osservato, infine, come non possano essere prese in considerazione le richieste, svolte dalle opponenti in comparsa conclusionale, di decurtare dal credito quanto già percepito in virtù dell'escussione dell'obbligata Confidi Veneto, in quanto le medesime non risultano suffragate da alcun riscontro documentale e l'istanza ex art. 210 c.p.c. è palesemente tardiva;
osservato che le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (liquidate per le sole fasi di studio e introduttiva, diminuite stante l'identità delle difese di parte opposta e di parte intervenuta);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede: pagina 3 di 4 Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta e a parte intervenuta le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 20 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7256/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), elettivamente domiciliate in
[...] C.F._2
VIA CESARE ABBA, 12 37126 VERONA presso lo studio dell'Avv.
TIROZZI DAVIDE che le rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, unitamente all'avv. MATTEO TIROZZI,
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA
GIARDINO GIUSTI, 9 37100 VERONA presso lo studio dell'Avv.
TADDEI LORENZO che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
(C.F. Controparte_2 pagina 1 di 4 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. PALOMBI EDOARDO ed elettivamente domiciliata in VIA N. TOMMASEO 13 35131 PADOVA presso il difensore;
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 31.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamato per relationem il contenuto dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2317/22 del Tribunale di
Verona, con cui e hanno chiesto, Parte_1 Parte_2 in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa di
Confidi Veneto e l'estromissione dal giudizio delle opponenti e, nel merito, la revoca del provvedimento, deducendo la mancanza di prova del credito azionato da
[...]
e la genericità del calcolo Controparte_1 delle somme dovute;
richiamato per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta con la quale la in via preliminare, CP_1 ha chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
richiamato per relationem il contenuto dell'atto di intervento di con cui Controparte_2 quest'ultima, in qualità di cessionaria del credito controverso, ha fatto proprie le istanze e le conclusioni della cedente;
pagina 2 di 4 richiamato altresì il contenuto dell'ordinanza del 23.5.2023 quanto alle questioni preliminari relative alla concessione della provvisoria esecutività al decreto, all'istanza di chiamata in causa del terzo, nonché all'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
ritenuta l'infondatezza della proposta opposizione, posto che palesemente priva di pregio si palesa l'eccezione di difetto di prova del credito sollevata dalle sig.re e , alla luce Parte_1 Pt_2 delle produzioni documentali effettuate dalla banca, le quali sono idonee e comprovare il credito azionato, avendo la creditrice prodotto, già in fase monitoria il contratto di apertura di conto corrente (doc. 1), il contratto di mutuo chirografario (doc. 2), le comunicazioni di recesso (docc. 5 e 6) e gli estratti di conto corrente (doc. 12); ritenuto che non possa neppure essere accolta la censura relativa alla inattendibilità dei criteri usati per la determinazione degli importi dovuti, in quanto formulata in termini inammissibilmente generici;
osservato, infine, come non possano essere prese in considerazione le richieste, svolte dalle opponenti in comparsa conclusionale, di decurtare dal credito quanto già percepito in virtù dell'escussione dell'obbligata Confidi Veneto, in quanto le medesime non risultano suffragate da alcun riscontro documentale e l'istanza ex art. 210 c.p.c. è palesemente tardiva;
osservato che le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (liquidate per le sole fasi di studio e introduttiva, diminuite stante l'identità delle difese di parte opposta e di parte intervenuta);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede: pagina 3 di 4 Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta e a parte intervenuta le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 20 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 4 di 4