Sentenza 7 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/11/2003, n. 16692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16692 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2003 |
Testo completo
SPESE L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10CARICO DELLO STATO ITALIAN ALATERIA: ESPULSIONE S TRANIERI _ REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 66 92 /03LA CORTE SUPRE A SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.8412/02 PresidenteDott. Mario ADAMO Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Cron. 34285 Cons. Rel. Dott. Luigi MACIOCE Rep. RAGONESI Consigliere Dott. Vittorio Ud. 22/05/03 GENOVESE Consigliere Dott. Francesco A. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: E IH ST AN, elett.te domiciliato in Roma Circ.ne Clodia 36 presso l'avv. Nicola Lippi che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso
- ricorrente -
Contro
Ministro dell'Interno (per il Prefetto di Roma) -intimato- avverso il decreto in data 19.02.02 del Tribunale di Roma. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.05.03 dal Relatore Cons. Luigi Macioce;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Proc. Gen.le Dott. L.A.Russo che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. 9 8 3 3 1 0 0 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 31.01.02 il Prefetto di Roma disponeva l'espulsione dal territorio nazionale di IH ST AN, cittadino rumeno, ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. A- B) del D.Leg. 286/98 per essersi trattenuto in Italia senza essere munito del permesso di soggiorno, Oppostosi lo straniero con ricorso dell'11.2.02, il Tribunale di Roma, con decreto fissava al 15.2.02 l'udienza di comparizione e della fissazione veniva data comunicazione al difensore il 12.2.02. Alla udienza il giudice dava atto che nessuno era comparso e che comunque il ricorso era tardivo, pertanto con provvedimento 19.2.2002 dichiarando l'estinzione del procedimento per inattività delle parti. Per la cassazione di la tale decreto il IH ha proposto ricorso il 20.03.2002 deducendo la nullità del provvedimento, essendo la tardività esclusa dalla mancata conoscenza della lingua nella quale il decreto di espulsione era stato tradotto. L'intimato Ministro non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, ed in via assorbente, va dichiarata ex officio la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, tal legittimazione- nelle controversie afferenti l'espulsione dello straniero ed ai sensi dell'art. 13 bis commi 1 e 2 del D.Leg. 286/98 (come modificato dal D.Leg. 113/99 con previsione non abrogata dalla L. 189/02) - appartenendo in via esclusiva al Prefetto che ebbe ad adottare l'atto espulsivo ed essa dovendo intendersi estesa anche al giudizio di legittimità. In tal senso si è ripetutamente pronunziata questa © Corte (ex multis Cass. 3354/03 - 4847/02 2036/02 - S.U. - 13653/00 9084/00 S.U. 18/00 15141/01 - 5537/01 pervero applicanti in subiecta materia ord.) con affermazioni quanto costantemente affermato con riguardo alla consimile previsione di cui all'art. 23 c. 4 L. 689/81 - che, interamente condivise dal Collegio, dispensano da ulteriori argomentazioni. Ne consegue che il ricorso, indirizzato al Ministro (e non già al Prefetto di Roma presso la sua sede) e peraltro privo di alcuna esposizione della vicenda processuale ed avente ad oggetto un provvedimento di "archiviazione" del quale neanche intende la autonoma ratio, afferente la constatazione della mancata ingiustificata comparizione dell'opponente alla fissata udienza in c.d.c., deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in difetto di attività defensionale dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, il 22 Maggio 2003. If Cons.est. Il Presidente Mario Mane CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prima Divile