TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/12/2024, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.442 /2023 RGAL
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv.DELMORGINE Parte_1
ANDREA
ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DE SANTIS GUIDO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.2.2023 Parte_1 esponeva : di aver lavorato alle dipendenze dell' Controparte_1 dal 29.11.1976 al 31.07.2018, data in cui
[...] cessava dal servizio per sopraggiunti limiti di età , a tempo pieno indeterminato, con la qualifica di Infermiere,
Categoria D6 fascia VI, profilo D 010 presso il P.O.
Annunziata di , reparto Urologia;
CP_1 di non avere ancora percepito somme a titolo di ferie maturate, quantificate in 183 giorni, come evincibile dall'ultimo cedolino di Luglio 2018; che dette ferie non erano state godute perché pur avendo, in diverse occasioni, avanzato richiesta in tal senso al caposala e al primario del suo reparto , non gli venivano accordate per esigenze di servizio e carenza di personale infermieristico;
che, a seguito del pensionamento aveva sollecitato la resistente alla corresponsione in suo favore di quanto dovuto, da ultimo con diffida ad adempiere del 02.08.2022 senza avere riscontro positivo;
di accreditare per detta causale la somma lorda pari ad €
17.090,65, oltre rivalutazione per € 2.152,72, e quindi la somma lorda complessiva di € 19.243,37 .
Dopo aver argomentato sul suo diritto a percepire detta somma e aver richiamato giurisprudenza di legittimità concludeva chiedendo “1) Accertare e dichiarare il mancato godimento da parte del ricorrente dei giorni di ferie maturate durante il rapporto di lavoro e non godute per causa non imputabile al medesimo ma ascrivibile esclusivamente all' datore Controparte_1 di lavoro;
2) Accertare e dichiarare il diritto del Sig. al riconoscimento e all'attribuzione Parte_1 dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, per n.
183 giorni, maturati alla data del 31.07.2018 (data di collocamento in pensione), e non goduti, e per l'effetto condannare la resistenteAzienda Controparte_1
[….]alla corresponsione,in favore del ricorrente, per le causali di cui sopra,la somma lorda di € 19.243,37, oltre interessi legali sino alla data dell'effettivo saldo, ovvero la diversa,maggiore o minore somma, che risulterà dovuta in corso di causa anche all'esito di idonea C.T.U., contabile;
3) Condannare parte resistente alle spese e competenze, da distrarre ex art. 93 cpc, in favore del procuratore antistatario.”
Si costituiva la parte convenuta evidenziando come nel rapporto di pubblico impiego il mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico, se l'interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore non sussistenti nel caso in esame . In via subordinata deduceva che il numero di giorni di ferie maturate e non godute dal ricorrente al momento del collocamento dello stesso in quiescenza era pari a n. 107
(e non 183), come risultava dalla dall'estratto telematico e cedolini rilevazione presenze allegati.
Disposta CT contabile, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 6.12.2024 sostituita dal deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc.
All'esito del deposito delle note la causa è stata decisa.
Parte ricorrente rivendica con il presente ricorso l'indennità per ferie non godute.
La norma contrattuale di riferimento è l'art.33 del ccnl comparto sanità che al comma 9 sancisce “ Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11” e al comma 11 prevede”Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”
Con orientamento ormai costante la Suprema Corte ha ritenuto che “ dal mancato godimento delle ferie deriva - una volta divenuto impossibile per l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione - il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt.
1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica;
l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito,venendo ad incorrere, così, nella "mora del creditore". Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali.”.(Cass n. 2496 del 2018, n. 13860 del 2000)
In particolare con la sentenza n. 15652 del 2018 resa in una fattispecie analoga a quella in esame la corte di
Cassazione ha affermato come “ il mancato godimento delle ferie costituisce non solo un fatto negativo, bensì, quale complementare aspetto, un fatto positivo. Ed invero, il godimento delle ferie ha il proprio arco temporale di attuazione (l'anno), nel cui ambito, il mancato godimento delle ferie (alle quali il lavoratore aveva diritto), quando diventa irreversibile, si risolve in un lavoro ininterrottamente protratto.
E questo lavoro, che si è svolto in luogo del non lavoro
(le ferie), assume (nella dimensione corrispondente alla misura temporale delle ferie) la consistenza di una prestazione che non avrebbe dovuto aver luogo;
il fatto negativo, costituito dall'assenza di ferie, letto positivamente è (come lavoro in luogo delle ferie) prestazione contrattualmente non dovuta.
Questa prestazione, di per sè (nella sua genesi), non è stata resa in violazione della legge:costituisce un adempimento contrattuale. L'impossibilità dell'obbligazione del datore (obbligazione costituita dal consentire il godimento delle ferie), anche ove egli ne fosse liberato, esigerebbe (ex art. 1463 cod. dv., nei limiti di questa obbligazione) la "restituzione"della prestazione (che il datore ha ricevuto, e che non era dovuta): l'impossibilità di questa"restituzione" (causata dall'irreversibilità della prestazione lavorativa) determina, nei confronti del datore, il sorgere dell'obbligazione al pagamento di una somma che (per gli artt. 1463 e 2037, secondo e terzo comma cod. civ., ivi richiamato) corrisponde, in ogni caso, alla retribuzione della prestazione: l'indennità sostitutiva delle ferie. La relativa obbligazione ha pertanto fondamento e natura contrattuale. E sorge per il solo fatto del mancato godimento delle ferie. Né è esclusa dalla mera non imputabilità del godimento al fatto del datore. esclusa solo dalla "mora del creditore" (artt. 1207 primo comma è
1217 cod. civ.); ove il datore, nell'ambito del suo potere di "stabilire il tempo di godimento" (art. 2109 cod. civ.), offra il proprio adempimento (il godimento delle ferie) fissando adeguatamente questo tempo, che il lavoratore non
"riceva", la sopravvenuta impossibilità della prestazione
(l'impossibilità del godimento delle ferie) resta a carico del lavoratore. In questa ipotesi, l'obbligazione datorile
(consentire il godimento delle ferie), essendo divenuta impossibile per fatto non imputabile al debitore, si estingue (art. 1256 primo comma cod. civ.); ed il lavoro, ininterrottamente reso nell'arco temporale previsto per le ferie, non assume la natura di prestazione non dovuta:
l'obbligazione alla restituzione (ex art. 1463 cod. civ.) non sorge: il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non sussiste. E poiché il godimento delle ferie costituisce un obbligo contrattuale del datore, è il datore che ha l'onere di provare (art. 2697 secondo comma cod. civ.)
l'adempimento ovvero l'offerta di adempimento (artt. 1207,
1217 cod. civ.)".
Ancora più di recente è intervenuta la sentenza della
Suprema Corte n. 29113/22” la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del
1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi «senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso … da …. causa non imputabile al lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia….. sono dunque infondate
Part le difese della sviluppate sul richiamo dell'art. 5, co. 8, d.l. 95/2012, conv., con mod. in L. 135/2012 la cui interpretazione, nel quadro di cui sopra, non osta al diritto alla monetizzazione alle ferie, qualora il datore di lavoro non adempia ai propri oneri probatori;
……. la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può dunque verificarsi «soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente
- e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato» (C.
21780/2022)”.
Spetta dunque al datore di lavoro l'onere di provare:
• di aver posto il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie;
• di avere informato il lavoratore circa l'impossibilità della monetizzazione delle ferie al momento della cessazione del rapporto di lavoro e che il lavoratore, nonostante ciò, abbia deciso comunque di non fruire delle stesse, diversamente, qualora il datore di lavoro non dimostri quanto sopra, il lavoratore deve essere risarcito.
Nel caso in esame parte convenuta non ha provato l'adempimento né l'offerta di adempimento non avendo alcun rilievo la nota del reparto risorse umane del 22.10.2018 in cui si invitavano i direttori delle e i Parte_3 dipendenti tutti a fruire dei giorni di ferie maturati nell'anno 2017 entro il 31.12.2018.
Ed invero detta nota è successiva alla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente.
Va dunque dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento e all'attribuzione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
In ordine al quantum va osservato come parte ricorrente rivendica il pagamento di 183 giorni di ferie non godute come risultanti dall'ultima busta paga.
Detta deduzione è contrastata da parte convenuta secondo cui il numero di giorni di ferie maturate e non godute dal ricorrente al momento del collocamento dello stesso in quiescenza era pari a n. 107 (e non 183),per come risultante dall'estratto telematico e cedolini rilevazione presenze allegati.
Va tuttavia osservato come il calcolo di 107 giorni è stato effettuato successivamente alla messa in quiescenza del ricorrente per come affermato dal dirigente dell'AO all'udienza del 12.4.2024 “i sistemi dell'elaborazione buste paga e quello della rilevazione delle presenze portano a dei dati contrastanti e non allineati. Da gennaio
2023 c'è un nuovo sistema che è quello sulla base del quale
è stata effettuata la rilevazione delle ferie prodotte in atti.”
Ne consegue che detta documentazione non può essere ritenuta probante del numero di giorni di ferie non godute a differenza della busta paga che può essere utilizzata dal lavoratore come prova documentale del mancato godimento delle ferie annuali .
Il prospetto paga infatti fa piena prova della mancata fruizione delle ferie da parte del lavoratore e le contestazioni fatte dal datore di lavoro sono contestazione che provengono dallo stesso soggetto che ha emesso il documento contabile, di tal che, il suo contenuto non può che assumere il valore di prova contraria a quanto affermato dal dichiarante stesso. (Cass 16656 del 2019).
In definitiva va dichiarato che il ricorrente ha diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per 183 giorni per un totale di € 17.090,37 sulla base della quantificazione operata dal CT .
Ritiene questo giudice di condividere i conteggi predisposti dal CT la cui relazione appare tecnicamente corretta e immune da vizi logico- giuridici.
Il ricorso va dunque accolto e va condannata la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma Controparte_1 di € 17.090,37.
Su detta somma sono dovuti i soli interessi legali ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991), richiamato dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. PQ condanna l' al pagamento, in Controparte_1 favore della ricorrente della somma di € 17.090,37 oltre interessi come per legge.
Condanna l' al pagamento Controparte_1 delle spese di CT che liquida come da separato decreto e delle spese di lite che liquida in € 2695,00 oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario nonché della somma di € 118,50 a titolo di contributo unificato con distrazione.
Cosenza,9.12.2024
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino