Ordinanza cautelare 5 febbraio 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02768/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00349/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2026, proposto da
Immobiliare 65 S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
dell’atto dell’11.12.2025 del con cui è stata rigettata l’istanza di accesso agli atti proposta dalla Immobiliare 65 SRLS;
e per la declaratoria del diritto di accesso della ricorrente alla documentazione richiesta, con conseguente ordine di esibizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa MA ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
Con il presente ricorso, notificato il 5 gennaio 2026 e depositato il 19 gennaio 2026, la società ricorrente agisce ex art. 116 c.p.a. avverso il diniego di accesso oppostogli dall’Agenzia delle Entrate in data 11 dicembre 2025.
Parte ricorrente espone che: - i sigg. ri -OMISSIS- -OMISSIS- , -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- erano proprietari del fabbricato vetusto sito in via -OMISSIS- -OMISSIS- nn. 15,17,19,21,23,29 e 31 pervenuto loro in virtù di testamento olografo pubblicato con verbale per notar -OMISSIS- -OMISSIS-, registrato a Napoli 1il 5.12.1996 al n. 23527, giusta denuncia di successione registrata a Napoli il 9.6.1997 al n. 3375 Vol. 3928 e giusta atto di acquiescenza al detto testamento da parte del signor -OMISSIS- -OMISSIS-, marito della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, per notar -OMISSIS- -OMISSIS- di Napoli del 22 gennaio 2001 N. -OMISSIS-/-OMISSIS- di Rep., registrato a Napoli il 24 gennaio 2001. Il medesimo fabbricato era pervenuto a sua volta alla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- per successione a seguito di morte di -OMISSIS- -OMISSIS-, apertasi in Roma il 23.7.1991, giusta denuncia registrata a Roma al n. 45 vol. -OMISSIS-; - con atto del 22/01/2001 a rogito per Notaio -OMISSIS- registrato a Cosenza il 2/2/2001, i sigg.ri -OMISSIS- -OMISSIS- , -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- vendevano alla RICONVERSIONE EDILIZIA MERIDIONALE S.R.L. i seguenti immobili: fabbricato vetusto sito in San MA RG (CS) alla via -OMISSIS- -OMISSIS- nn. 15,17,19,21,23,29 e 31; - con atto del 12/02/2003 rep. n. -OMISSIS- racc. -OMISSIS- a rogito per Notaio -OMISSIS-, registrato a Cosenza il 19/02/2003, il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- nato a Cosenza il [...], in [...] e legale rappresentate della società "RICONVERSIONE EDILIZIA MERIDIONALE S.R.L." vendeva alla societa' " ON CA S.R.L." i seguenti immobili: fabbricato sito in via -OMISSIS- -OMISSIS- nn. 17,19,21,23,29 e 31, un fabbricato in corso di ristrutturazione, identificato catastalmente nel N.C.E.U. del Comune di San MA RG al foglio -OMISSIS- sub-OMISSIS-, un piccolo corpo di fabbrica antistante, anch'esso in corso di ristrutturazione, disposto su due livelli; - con atto di compravendita del 20/06/2007 per Notaio -OMISSIS-, Rep. n. 13554, la Società “ON CA S.R.L.” vendeva alla società "Commercio e Finanze S.P.A LEASING FACTORING" fabbricato adibito da cielo a terra ad Albergo nonchè la corte di mq. 590 - riportato nel N.C.E.U. al foglio-OMISSIS-; - in data 18/09/2019 con atto del Notaio -OMISSIS- -OMISSIS-, Rep.-OMISSIS- e reg. al n. -OMISSIS-/2019, Reparto PI di Cosenza, la Soc. SUD Immobiliare S.R.L. acquistava dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS- l'intero piano seminterrato (S1) pervenuto al venditore in virtù di possesso pacifico ed ininterrotto per usucapione ultraventennale, originariamente e catastalmente intestato a -OMISSIS- -OMISSIS-, nata a [...] il [...], riportato nel N.C.E.U. del predetto comune di San MA RG, foglio-OMISSIS- mq 230; - con atto redatto in data 8 Gennaio 2021 dal Notaio-OMISSIS-, Rep. n. -OMISSIS-, nota presentata con Modello Unico n. 661.1/2021 Reparto PI di Cosenza in atti dal 14/01/2021, la SUD immobiliare trasferiva in proprietà alla Soc. Immobiliare 65 S.R.L.S., con sede in San MA RG (CS) alla C.da La Matina, la particella -OMISSIS- sub 2 cat. C/01, piano S1, nonchè la particella -OMISSIS- sub 16 (ex sub 10 e 13); - con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la Commercio Finanza spa Leasing e Factoring conveniva in giudizio la ON CA SR per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di leasing n. -OMISSIS- stipulato con quest'ultima il 20.6.2007, con condanna alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto, nonchè al pagamento dei canoni insoluti e di una somma mensile a titolo di indennità di occupazione. Seguiva la soccombenza della ON CA SRL con obbligo restitutorio; - il tribunale di Napoli, con ordinanza del 29/01/2016 condannava la ON CA SR alla riconsegna dell'immobile oggetto del contratto in favore della Commercio Finanza spa Leasing e Factoring in A.S. ("fabbricato da cielo a terra, adibito ad albergo, disposto SUZ piani seminterrato, terra, primo e secondo oltre il sottotetto con annessa arca di corte, di pertinenza esclusiva, della superficie catastale complessiva di 590 mq, confinante con detta via, via Giudecca, via della Repubblica e scalinata di proprietà comunale", immobile identificato in catasto al -OMISSIS-, particella -OMISSIS- sub 9; - La REV – GESTIONE CREDITI SOCIETA’ PER AZIONI con sede in Roma, via -OMISSIS- n. 44, diveniva cessionaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. n. 180/2015 dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile consolidata al 30.9.2015 di Cassa di Risparmio di Ferrara Spa già di titolarità della controllata COMMERCIO E FINANZA S.P.A. – LEASING & FACTORING, dunque, dei diritti e delle obbligazioni rinvenienti dai contratti di leasing anche per quelli ulteriori in sofferenza alla data del 22.11.2015, in forza della disposizione della Banca d’Italia 30.12.2016 n.1553673, in G.U. n. 46 del 24.2.2017 410; - la REV SPA con primo atto di precetto del 13/12/2021 intimava il rilascio dell'intero immobile dando avvio alla relativa procedura esecutiva tutt'ora pendente presso il Tribunale di Cosenza; - il rilascio veniva eseguito in data 18/02/2025 in occasione del quale l'UG procedeva allo sgombero dell'intero immobile, non solo dell'unità immobiliare fg 52 p.lla -OMISSIS- sub 9 ma anche delle particelle -OMISSIS- subb 2 e 16 che invece sarebbero di proprietà della società Immobiliare 65 SRs, eccedendo i limiti del titolo esecutivo e realizzando così uno spoglio illegittimo nei confronti della società Immobiliare 65 SRs, proprietaria delle particelle diverse dalla sub 9; - la società Immobiliare 65 SRs intende agire in giudizio per l'accertamento del suo diritto di proprietà e per rientrare nel possesso dei beni oggetto di spoglio, a mezzo dell'azione di rivendicazione della proprietà, il cui onere probatorio particolarmente gravoso impone di risalire attraverso i precedenti dante causa fino ad un acquisto a titolo originario in virtù di quanto disposto dall'art. 948 c.c.; - da qui la presentazione dell’istanza di accesso agli atti formulata all’Agenzia delle entrate dalla società ricorrente che però è stata rigettata con provvedimento ricevuto via pec dall’avvocato domiciliatario in data 11/12/2025.
La società ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego e chiede l’accertamento del suo diritto di accedere alla documentazione richiesta, in quanto necessaria a rivendicare il proprio diritto di proprietà. La ricorrente, in sostanza, evidenzia che, come si evince dalla relazione peritale depositata, sussiste il suo interesse “difensivo” ex art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 all’accesso alla documentazione richiesta, in quanto i documenti richiesti le sono necessari per provare la titolarità e la provenienza del bene nella azione di rivendica da incardinare presso il Tribunale civile di Cosenza; che, in questa prospettiva, il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che chiede l’accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza deve essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse; che l’Amministrazione ha opposto un diniego dell’accesso sulla base di generiche motivazioni, senza verificare nel concreto la rilevanza della documentazione richiesta rispetto agli interessi giuridici dell’istante.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e argomentato per l’infondatezza dello stesso.
Alla camera di consiglio del 18 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In primis , va rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione intimata, considerato che la stessa ha comunque dato risposta espressa di diniego alla istanza di accesso della ricorrente in data 11 dicembre 2025, con ciò sostanzialmente rimettendo in termini parte ricorrente, e che il ricorso proposto avverso tale diniego espresso da parte dell’Amministrazione è stato proposto nel previsto termine di 30 giorni.
La mancata tempestiva impugnazione del diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso, infatti, non determina l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il diniego espresso sopravvenuto che, essendo fondato su una motivazione espressa, in esito all'istruttoria compiuta e alla valutazione effettuata, non può assumere le caratteristiche di un atto meramente confermativo di un precedente silenzio con valore legale tipico di diniego, ma costituisce atto di conferma a carattere rinnovativo, che modifica la realtà giuridica e riapre i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale e, del resto, il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso non consuma il potere della p.a., che può, quindi, sempre provvedere oltre il termine.
Va poi evidenziato che il ricorso ex art. 116 c.p.a. in materia di accesso ha ad oggetto la verifica della spettanza o meno del “diritto di accesso”, più che lo scrutinio della sussistenza di vizi di legittimità dell’atto amministrativo.
Il giudizio in materia di accesso, invero, è rivolto all'accertamento della sussistenza o meno del diritto dell'istante all'accesso medesimo e, in tal senso, si atteggia quale giudizio sul rapporto, come desumibile dall'art. 116, comma 4, c.p.a., secondo cui il giudice, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
In tal caso, il giudice amministrativo è chiamato a svolgere un giudizio di accertamento, con la conseguenza, tra l'altro, che anche argomenti non espressi nel provvedimento impugnato possono trovare ingresso all'interno del processo.
Tanto premesso, il ricorso va accolto considerato che, come evidenziato da parte ricorrente, anche tramite perizia depositata agli atti e non oggetto di apposita contestazione da parte dall’Amministrazione, la documentazione richiesta all’Agenzia delle Entrate le è “necessaria” per poter disporre di tutti gli elementi utili a tutelare il suo diritto di proprietà tramite la proposizione di azione di rivendica.
In proposito, infatti, va ricordato che:
- la giurisprudenza ha ribadito che, ai fini del riconoscimento della situazione legittimante all’accesso c.d. difensivo “non è positivamente richiesto il requisito dell'attuale pendenza di un processo in sede giurisdizionale" (cfr. Ad. plen. n. 19 del 2020 cit.);
- è stato poi precisato che la necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento determina "il nesso di strumentalità tra il diritto all'accesso e la situazione giuridica 'finale', nel senso che l'ostensione del documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, come il tramite - in questo senso strumentale - per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica 'finale' controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio" e tale delibazione "è condotta sull'astratta pertinenza della documentazione rispetto all'oggetto della res controversa";
- inoltre la giurisprudenza ha anche chiarito il principio per cui “l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210,211 e 213 c.p.c.” , ribadendo che ai fini dell’accesso rileva il “nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare”;
- ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 e la tutela della riservatezza, opera, inoltre, il criterio generale della “necessità” ai fini della cura e della difesa di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, salvi i temperamenti previsti secondo i criteri individuati dalla medesima norma;
- la strumentalità del diritto di accesso a tutelare una situazione giuridica protetta dall’ordinamento, come già rilevato dalla Sezione (cfr. sent. n. 4188 del 2023), “non si sostanzia in una verifica sulla effettiva utilità degli atti richiesti ai fini della causa bensì nella possibilità per l’interessato di indirizzare le sue scelte difensive nel modo che riterrà più idoneo al suo interesse”: il nesso di strumentalità a fini difensivi deve quindi essere inteso in senso ampio, nel senso che la documentazione richiesta deve essere mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante;
- inoltre, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento per il quale si chiede l'accesso e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990 - ipotesi che non ricorre nel caso di specie - “la p.a. detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm. non devono svolgere 'ex ante' alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione”.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto e va ordinato all’Agenzia delle Entrate di esibire a parte ricorrente la documentazione richiesta, entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o dalla notificazione ad istanza di parte se anteriore.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT SC, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
MA ZI, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| MA ZI | NT SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.