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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 18/02/2026, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 865/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUPI PIERFRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3703/2025 depositato il 13/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250004824483000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 630/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:in atti.
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ricorre Contro l'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SALERNO per l'annullamento della CARTELLA DI PAGAMENTO N. 100 2025 00048244 83 000. La raccomandata inviata, sedondo il ricorrente, sarebbe radicalmente invalida e non ha alcun valore legale in quanto non si può risalire né all'ufficio postale né a nessun altro dato (palese, infatti è la mancanza di timbro e ufficio postale sia di partenza sia di arrivo.
Si costituisce l'agenzia delle entrate riscossione, versando in atti documetazione.
Alla fissata udienza, la causa veniva spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documetazione versata in atti, la cartella di pagamento risulta notificata il 29/04/2025,a persona di famiglia , con assenza di can.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla CARTELLA DI PAGAMENTO N. 100 2025 00048244 83 0000.
Spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUPI PIERFRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3703/2025 depositato il 13/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250004824483000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 630/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:in atti.
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ricorre Contro l'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SALERNO per l'annullamento della CARTELLA DI PAGAMENTO N. 100 2025 00048244 83 000. La raccomandata inviata, sedondo il ricorrente, sarebbe radicalmente invalida e non ha alcun valore legale in quanto non si può risalire né all'ufficio postale né a nessun altro dato (palese, infatti è la mancanza di timbro e ufficio postale sia di partenza sia di arrivo.
Si costituisce l'agenzia delle entrate riscossione, versando in atti documetazione.
Alla fissata udienza, la causa veniva spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documetazione versata in atti, la cartella di pagamento risulta notificata il 29/04/2025,a persona di famiglia , con assenza di can.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla CARTELLA DI PAGAMENTO N. 100 2025 00048244 83 0000.
Spese compensate.