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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 06.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4574/2022 R.g. Lavoro
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Ermenegildo Loffredo ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 09.09.2022, la parte ricorrente ha esposto di aver lavorato ininterrottamente e senza soluzione di continuità alle dipendenze della società convenuta, operante nel settore della commercializzazione ed esercizio di giochi pubblici, dal 01.08.2017 al
31.01.2022, data in cui il rapporto di lavoro è cessato per licenziamento orale;
di essere stata formalmente inquadrata solo a decorrere dal 01.03.2020 con la stipula di un contratto di apprendistato con mansione di “accoglienza clienti” ed inquadramento nel livello VII del CCNL Commercio –
Confesercenti; di aver svolto invece mansioni di terminalista, addetto alla ricezione delle scommesse dei clienti, occupandosi di attivare i terminali, fornire assistenza ai clienti, controllare le vincite nonché di riscuotere gli importi e di pagare le eventuali vincite;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: a far data dal 01.08.2017 al 31.08.2018, dalle ore 15.00 alle ore 21.00, per 6 giorni a settimana con giorno
Pag. 1 di 10 libero coincidente con il lunedì o il venerdì; dal 01.09.2018 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, dalle ore 15.00 alle ore 23.00 oppure dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore
23.00, a settimane alterne, per 6 giorni a settimana e con giorno libero coincidente con il lunedì o con il venerdì; di non aver mai seguito alcun corso di formazione e di non essere mai stata affiancata da nessun tutor;
di aver svolto, dopo circa una sola settimana di affiancamento, le mansioni di terminalista sempre in maniera autonoma;
che le mansioni di fatto svolte rientrano nel livello V o, in via subordinata, nel livello VI del CCNL di settore;
di essere sempre stata assoggettata al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
di non aver mai ricevuto la tredicesima e la quattordicesima mensilità; che il rapporto di lavoro è cessato in data 31.01.2022 a seguito di licenziamento orale intimato dal titolare, sig. , che gli ha detto di non presentarsi più sul luogo di lavoro;
che, tuttavia, Tes_1 dalla certificazione Unilav risulta un licenziamento per giusta causa senza però aver mai ricevuto alcuna comunicazione scritta di cessazione del rapporto lavorativo;
di aver percepito la retribuzione indicata analiticamente nell'atto introduttivo per gli specifici periodi indicati.
Tanto premesso, ha dedotto la nullità del contratto di apprendistato per violazione dell'obbligo formativo, la nullità del licenziamento perché privo della forma scritta e, in subordine, per insussistenza della giusta causa e ha rassegnato le seguenti conclusioni: «1) Accertata la nullità del contratto di apprendistato
e la natura subordinata del rapporto ex art. 2094 c.c. a far data dall'01/08/2017, accogliere il presente ricorso e, per
l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace il licenziamento intimato nei confronti del ricorrente nei termini dell'annullamento per violazioni formali di legge già sopra richiamate e condannare la resistente al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e maturande sino alla riammissione al lavoro o in subordine al risarcimento non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché la condanna, per il medesimo periodo (01/08/2017 al 31/01/2022), al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
2) In subordine, dichiarare illegittimo il licenziamento per insussistenza della giusta causa posta a fondamento dello stesso, con tutte le conseguenze di legge ai sensi del D.Lgs., n. 23/2015; 3) Comunque, in ogni caso, previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato fin dal 01/08/2017, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto condannare la resistente al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 63.210,35, di cui € 6.625,00 a titolo di TFR e di cui € 56.584,57
a titolo di differenze retributive, come da conteggio allegato in calce al presente atto nonché al maggiore importo dovuto a titolo di rivalutazione della somma liquidata sulla base degli indici di svalutazione subiti dalla moneta e degli interessi legali dal di della maturazione del diritto al giorno del soddisfo;
4) Nella denegata ipotesi di mancata reintegrazione, condannare la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente dell'importo di € 1.636,90 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ex art. 234 CCNL».
Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore anticipatario. Ha chiesto, altresì, laddove necessario, anche la nomina di ctu contabile.
Nonostante la regolarità della notifica telematica, la non si è costituita e ne è stata CP_1
Pag. 2 di 10 dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del 09.11.2023).
Letti gli atti, ammessa la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente, la causa è decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito della sentenza con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto nel fascicolo telematico.
Occorre premettere sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro ed il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata. Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Orbene, nel caso di specie, è documentato che parte ricorrente è stata assunta con contratto di apprendistato a decorrere dal 01.03.2020 ed inquadramento nel livello VII del CCNL di settore con mansioni di “addetto alla ricezione della clientela” (cfr. all. 1).
È provato, inoltre, che parte ricorrente – come dedotto anche nell'atto introduttivo – è stata collocata in Cassa Integrazione in deroga per il periodo dal 01.04.2020 al 15.09.2020, dal 02.11.2020 al
31.12.2020, dal 04.01.2021 al 31.12.2021 (cfr. estratto conto previdenziale).
Infine, dalla certificazione Unilav emerge che il rapporto è cessato in data 31.01.2022 per licenziamento per giusta causa (cfr. all. 3).
L'istante ha prospettato di aver di fatto iniziato a lavorare con il vincolo della subordinazione già a decorrere dal 01.08.2017, di aver svolto autonomamente, anche dopo la formale stipula del contratto di apprendistato, mansioni di terminalista rientranti nel superiore livello V, o in subordine nel livello VI, e di essere stato licenziamento oralmente dal sig. in data 31.01.2022 e comunque di non Tes_1 aver ricevuto alcuna comunicazione scritta del licenziamento.
Devono dunque essere esaminate le risultanze dell'istruttoria orale espletata.
Il primo teste di parte ricorrente, ha dichiarato: «Conosco il ricorrente perché siamo amici da Tes_2
10 anni e abbiamo frequentato la scuola insieme. Ho lavorato alle dipendenze della resistente e ho lavorato dall'agosto
2019 all'ottobre 2021. Io svolgevo le stesse mansioni del ricorrente, ovvero mi occupavo di attivare e spegnere i terminali, aprire e chiudere la sala, gestire la clientela, pagare e giocare le scommesse, e molte volte, anzi preciso il più di me, Parte_1 siamo stati responsabili dell'incasso, ovvero, portavamo a casa la somma incassata a fine giornata quando il responsabile non era presente. Lavoravamo entrambi 8 ore al giorno su turni ed è capitato qualche volta che abbiamo lavorato insieme
e lavoravamo dal lunedì alla domenica ed avevamo rispettivamente un giorno di riposo a settimana che variava a seconda dell'organizzazione. Lavoravamo sia di mattina che di pomeriggio e a volte anche di sera. Anche parte ricorrente ha lavorato la mattina, ovvero noi facevamo a settimana alterne gli stessi turni. Lavoravamo dalle 9.00 di mattina alle
Pag. 3 di 10 17.00 oppure dalle 17.00 alle 23.00 oppure c'è stato un periodo in cui lavoravamo Dalle 13.00 alle 21.00. Sia io che il ricorrente non abbiamo mai fatto corsi di formazione ma dal primo giorno abbiamo svolto in autonomia le mansioni. I turni venivano svolti da uno solo di noi e poteva capitare sia che ci fosse il titolare, sia in caso di necessità Tes_1 che facessimo il turno insieme. Abbiamo avuto una settimana di ferie all'anno regolarmente retribuita. Per il periodo che ho lavorato anche il ricorrente. Il nostro datore era il ed era lui quando era presente che ci diceva cosa Tes_1 dovevamo fare. Non ho cause contro la società e preciso che per il preciso che sono stato inquadrato solo da marzo 2020 con contratto a tirocinio che per quanto ricordi è terminato a a fine gennaio 2021, per il periodo antecedente e successivo ho lavorato a nero» (cfr. verbale di udienza del 06.06.2024).
Il secondo teste di parte ricorrente, escusso sempre all'udienza del 06.06.2024, ha Tes_3 riferito: «Conosco il ricorrente perché siamo amici da tanto tempo e non ho mai lavorato alle dipendenze della resistente.
Ho frequentato la sala già da prima che iniziasse a lavorare. Il ricorrente ha iniziato a lavorare il 1° agosto Pt_1
2017 e ha finito di lavorare il 31 gennaio 2022. Attualmente lavoro. All'epoca non lavoravo e né andavo a scuola. Solo nel 2018 ho lavorato circa 6 mesi. Frequentavo tutti i giorni la sala perché io in quel periodo io non lavoravo e quando il ricorrente è andato a lavorare andavo lì per fargli compagnia. Andavo sia la mattina, sia di pomeriggio che la sera.
Quando andavo di mattina restavo un'ora o un'ora e mezza e non avevo orari per andare mentre il pomeriggio restavo con il ricorrente per tutto l'orario di lavoro. Il ricorrente ha lavorato per il primo anno dalle 15.00 alle 21.00 e lo so perché stavo sempre li e lavorava 6 giorni a settimana ed aveva un giorno libero. Il secondo anno lavorava su turni o di mattina o di pomeriggio ed era anche responsabile, essendo andato via il vecchio responsabile. Il ricorrente soltanto per la prima settimana di lavoro era affiancato da un'altra ragazza che si chiama e successivamente ha lavorato da solo. Il Per_1 ricorrente si occupava di accendere o spegnere i terminali, pagava le vincite ai clienti, spesso faceva le pulizie, si occupava un po' di tutto. è il datore di lavoro del ricorrente e l'ho visto in sala e dava lui le direttive su cosa il ricorrente Tes_1 dovesse fare. Lo so perché l'ho visto. Il giorno che ha terminato il lavoro, il ricorrente e il datore di lavoro hanno avuto una discussione ma non ricordo di cosa si trattasse e considerato la situazione sono uscito fuori. Io rientrai pe una scommessa e poi andai via insieme al ricorrente. Non so com'è finita la discussione».
Appare opportuno circoscrivere la valutazione degli esiti della prova orale esclusivamente alla testimonianza resa dal collega di lavoro, Invero, la dichiarazione del teste Tes_2 Tes_3 appare poco credile ed attendibile, dacché l'estrema, se non eccessiva, precisione del ricordo, anche a distanza di molti anni, con riferimento all'inizio e alla fine dell'attività lavorativa, agli orari di lavoro osservati e alle modalità di cessazione del rapporto, pone legittimi dubbi sulla genuinità delle dichiarazioni rese.
Tanto premesso, non risulta provato lo svolgimento di lavoro “a nero” a decorrere dal 01.08.2017. Tes_ Il teste ha espressamente riferito di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal mese di agosto 2019 al mese di ottobre 2021, seppur formalmente inquadrato con contratto di tirocinio solo dal
01.03.2020 sino al mese di gennaio 2021.
Pag. 4 di 10 Ha riferito che il datore di lavoro era , dal quale ricevevano le direttive e che lui e il Tes_1 ricorrente svolgevano le stesse mansioni.
Tuttavia, la domanda di accertamento del rapporto di lavoro a nero non può trovare accoglimento atteso che la deduzione attorea circa gli orari di lavoro osservati, come si dirà di qui a breve, non ha trovato conferma nella suddetta testimonianza. Si ritiene, difatti, che in tal modo non sia stata fornita la prova che parte ricorrente, durante il periodo di lavoro “a nero”, abbia osservato un orario di lavoro predeterminato, fisso ed etero determinato dal datore di lavoro.
Passando ora ad esaminare la domanda avente ad oggetto l'accertamento della nullità del contratto di apprendistato per mancanza dell'attività di formazione, deve osservarsi che la stipulazione per iscritto dell'apprendistato, l'indicazione nello stesso del programma formativo e l'adempimento di tutti gli obblighi formali prescritti dalla legge non escludono una diversa qualificazione del rapporto ove questo, nel suo concreto atteggiarsi, corrisponda non ad un rapporto di apprendistato ma alla tipica figura del contratto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c. Ne consegue, pertanto, che occorre valutare se il comportamento delle parti nella fase esecutiva del rapporto risponda al modello del rapporto di apprendistato.
Come noto, quest'ultimo si caratterizza per avere una causa mista, facendo corrispondere all'obbligo del lavoratore di svolgere la prestazione lavorativa il correlativo obbligo del datore di lavoro non solo di corrispondere la retribuzione, come avviene in un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ma anche di assicurare un effettivo addestramento professionale, finalizzato all'acquisizione di una qualificazione professionale.
Attualmente, infatti, il D.lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs Act) all'art. 41 definisce l'apprendistato come
«…un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani», articolato in tre diverse tipologie: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante (come nel caso di specie); c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Ebbene, che la centralità della formazione sia l'aspetto fondamentale di tal tipo di rapporto lo si evince anche dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, sia pure con riferimento alla disciplina antecedente a quella introdotta dal d.lgs. n. 81/2015, ha affermato che è stato da tempo chiarito come, in tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della
Pag. 5 di 10 declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza (Sez. L, Sentenza n. 1324 del 26/01/2015).
Lo scopo del contratto di apprendistato/formazione e lavoro è, infatti, quello di favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro attraverso un supporto che dia loro anche gli strumenti per apprendere una determinata professionalità.
È consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa.
Tale discrezionalità non può, però, mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali (Cass. 08/01/2003 n. 82).
Ne segue che, qualora l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza e l'inosservanza degli obblighi di formazione sia tale da non poter essere sanata in modo da consentire la formazione del giovane nel tempo stabilito, si giustifica la declaratoria di trasformazione del rapporto (Cass. civ., sez. lavoro, ord. n.
16595/2020; Cass. 14/08/2004 n. 15878; nello stesso senso anche Cass. civ., sez. lavoro, ord. n.
4416/2021).
È evidente, allora, che la formazione assume un ruolo fondamentale e sicuramente preminente rispetto allo svolgimento dell'attività lavorativa essendo il contratto di apprendistato finalizzato a far acquisire al lavoratore una specifica professionalità.
Fatta questa premessa di carattere generale, deve osservarsi, nel dettaglio, che con decorrenza dal
01.03.2020, con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di tre anni e a tempo pieno, stipulato ex art. 41 e ss. D Lgsl 81/2015 finalizzato al conseguimento della qualifica di operaio di livello
7 del CCNL Commercio, con mansioni di addetto alle pulizie, il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della convenuta (cfr. contratto di assuzione, all. 1, comunicazione Unilav, all.3 e buste paga all.3).
Ebbene, l'istante ha lamentato di non avere mai ricevuto alcuna formazione, né di essere mai stato assistito da un tutor.
Con riferimento al periodo dal 16.09.2020 al 03.11.2020 e dal 01.01.2021 al 03.01.2021 durante il quale la parte ricorrente non era collocata in cassa integrazione, la società resistente, scegliendo di restare contumace, non ha dato alcuna prova di aver adempiuto gli obblighi formativi assunti nei confronti del ricorrente con la stipulazione del contratto di apprendistato in atti. Tes_ E comunque tale circostanza è emersa anche dall'espletata istruttoria orale. Il teste , collega dell'istante, ha espressamente riferito che entrambi non hanno mai seguito un corso di formazione e di aver svolto in autonomia, sin dal primo giorno, le mansioni a loro affidate. Ha precisato, altresì, che di regola i turni venivano svolti singolarmente, ma poteva capitare di lavorare insieme. Né in senso
Pag. 6 di 10 opposto può venire in rilievo, come dichiarato dal teste, la presenza, per di più saltuaria («…poteva capire che ci fosse il titolare») del datore di lavoro, sig. . Ed infatti, l'occasionalità della presenza di Tes_1 quest'ultimo è di per sé inidonea allo svolgimento di qualsiasi attività formativa, che richiede che l'intervento del tutor sia continuativo e costante per tutto il periodo di durata della formazione.
La descritta mancanza di prova porta ad affermare la nullità del contratto di apprendistato non risultando svolta l'attività formativa necessaria all'acquisizione della specifica professionalità.
Il contratto deve dunque intendersi ab origine quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno.
Non è possibile, invece, riconoscere né un più ampio orario di lavoro né lo svolgimento di mansioni rientranti nel superiore livello V del ccnl di settore.
Quanto all'orario lavorativo, il teste ha reso in parte qua una dichiarazione contrastante con le allegazioni contenute nell'atto introduttivo. E difatti, parte ricorrente ha espressamente dedotto di aver lavorato «dal 01.09.2018 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, dalle ore 15.00 alle ore 23.00 oppure dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00, a settimane alterne, per 6 giorni a settimana e con giorno libero coincidente con il lunedì o con il venerdì», mentre il teste ha riferito: «lavoravamo otto ore al giorno, lavoravamo dal lunedì alla domenica ed avevamo rispettivamente un giorno di riposo a settimana che variava a seconda dell'organizzazione…lavoravamo dalle ore 09.00 di mattina alle ore 17.00 oppure dalle ore 17.00 alle ore 23.00 oppure c'è stato un periodo in cui lavoravamo dalle ore 13.00 alle ore 21.00». E' evidente che la deduzione attorea non trova conferma nella dichiarazione, dacché si tratta di orari completamente differenti e neanche in parte coincidenti. Ciò impedisce al Tribunale l'accertamento sull'effettivo orario di lavoro osservato dalla parte ricorrente.
Quanto al rivendicato superiore inquadramento, va evidenziato che la mansione di terminalista è stata svolta esclusivamente per il periodo dal 16.09.2020 al 01.11.2020 e dal 01.01.2021 al 03.01.2021, durante il quale la parte ricorrente non era collocata in cassa integrazione. Lo svolgimento per il breve arco temporale di un mese e mezzo è insufficiente a consentire l'assegnazione definitiva della mansione superiore, dacché viene meno l'elemento della continuità e prevalenza.
Deve essere a questo punto vagliata la domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità del licenziamento orale.
La domanda è fondata.
Dalla comunicazione Unilav, depositata dalla parte ricorrente, si apprende che il datore di lavoro ha comunicato la cessazione di tale rapporto alla data del 31.01.2022, per giusta causa (cfr. all. 3).
La parte ricorrente, tuttavia, ha agito in giudizio deducendo di essere stata licenziata oralmente in data 31.01.2022 dal sig. , il quale gli avrebbe comunicato di non presentarsi più sul luogo Tes_4 di lavoro e comunque di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di cessazione del rapporto.
Pag. 7 di 10 Avendo la convenuta società ritenuto di non costituirsi nel presente giudizio, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, essa ha rinunciato alla possibilità di dimostrare il contrario, id est di avere effettivamente comunicato al proprio dipendente l'interruzione del rapporto di lavoro e i suoi motivi.
Non vi è prova, pertanto, del rispetto del requisito della necessaria forma scritta per l'intimazione del licenziamento, prevista, come ben noto, dall'articolo 2 della legge n. 604/1966, il quale stabilisce che
“Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. (...) Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2 è inefficace”.
In senso contrario non potrebbe, d'altro canto, sostenersi che all'onere di comunicare il licenziamento in forma scritta possa supplire la trasmissione dei dati relativi alla cessazione del rapporto al Centro dell'Impiego, in quanto indirizzata a soggetto diverso dal lavoratore e, peraltro, priva di specificazione dei motivi.
In punto di conseguenze, l'art. 2 del d. lgs. 23/2015, c.d. Jobs Act, applicabile ratione temporis al rapporto di lavoro, dispone che: “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.
Sicché, nel presente giudizio, accertata, da un canto, l'intenzione del datore di lavoro di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, e, d'altro canto, la mancata comunicazione del licenziamento al
Pag. 8 di 10 lavoratore, il quale ha negato la circostanza, non vi è dubbio che quello impugnato si configuri come un recesso datoriale privo della necessaria forma scritta, conseguentemente affetto da nullità, che comporta l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, oltre che la condanna di parte datoriale al versamento al dipendente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, e comunque non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Il quantum della retribuzione globale di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto deve essere calcolato sulla base della retribuzione minima tabellare prevista per il VII livello di inquadramento formale della parte ricorrente, come risultante dal contratto di lavoro e pari ad €
1.278,00.
Pertanto, deve annullarsi l'irrogato licenziamento, con condanna della società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, determinata in € 1.278,00, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro va, altresì, condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Nulla andrà dedotto a titolo di aliunde perceptum e percipiendum, posto che la relativa prova grava in capo al datore, “dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito” (così, da ultimo, Cass. n. 512 del 2018; si vedano anche: Cass. nn. 9612 del 2015; 23226 del 2010; 21919 del 2010; 5532 del 2003).
L'accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità del licenziamento rende insuscettibile di valutazione la domanda di condanna al pagamento del t.f.r., a fronte della continuità giuridica del rapporto di lavoro nonostante e a causa dell'oralità del licenziamento intimato.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Sono determinate ex DM 55/2014 ss.ii.mm., tenuto conto del valore indeterminabile - complessità media. L'assenza di dialettica processuale, in ragione della contumacia della convenuta, giustifica l'applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la sussistenza tra le parti a decorrere dal 01.03.2020 di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full-time, inquadramento nel VII livello del CCNL
Turismo Confcommercio;
Pag. 9 di 10 2) dichiara la inefficacia del licenziamento orale irrogato in data 31.01.2022 e condanna la società convenuta alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a € 1.278,00) dal giorno del licenziamento (31.01.2022) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento;
3) condanna la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo;
4) rigetta nel resto;
5) condanna la società convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.664,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
SI COMUNICHI.
Nola, 06.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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