Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 184/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - in composizione mono- cratica ed in persona della dott.re Diego Dinardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 184/2020 R.G., avente ad oggetto: Altri contratti d'opera, ver- tente
TRA
, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1
Messina, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, al Viale A. Gramsci n. 19; opponente
E
CE. , in persona degli Amministratori Unici e legali rappresentanti p.t., con sede CP_1 in al Viale Lincoln n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Romano e con lo Pt_1 stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio in al Corso Giannone n. 86; Pt_1 opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la udienza del 17 ottobre 2024
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RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. Part Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che l' ha proposto op- posizione al decreto ingiuntivo n. 2413 del 23 ottobre 2019 emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere con cui le ingiungeva di pagare la somma di Euro 233.683,78, oltre in- teressi al tasso legale di cui al d.lgs 231 del 2002 e compensi professionali, chiedendo di ac- certarsi che nulla è dovuto a parte opposta e, in subordine, perché sia rigettata la avversa domanda, perché infondata in fatto e in diritto, con revoca del decreto ingiuntivo pronun- ciato.
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L'opponente ha, quindi, sollevato contestazione del credito, rilevando che la somma, sep- pure fosse esigibile, non sarebbe comunque dovuta non avendo l'opposta adempiuta al suo obbligo contrattuale di emettere a richiesta la nota di credito prevista dal richiamato artico- lo 5 comma 3 della convenzione. L'opposta ha inoltre eccepito la parziale infondatezza del- la domanda di pagamento della somma ingiunta in ragione: della decurtazione applicata Part dall' in forza della disciplina scontistica di cui all'art.1, comma 796, della legge 27 di- cembre 2006 n. 296, a cui le parti hanno convenzionalmente fatto riferimento;
dell'applicazione della Regressione Tariffaria Unica, come previsto dalla delibera della giun- Part ta regionale n. 1268/2008, avendo essa provveduto con la nota recante prot. n. 2467 del 12 ottobre 2012, ad informare la società opposta che la data di esaurimento del tetto di spesa era prevista per il 2 novembre 2012 e applicata, con determinazione dirigenziale n.
2649 del 15 maggio 2013, in ragione del fatturato dell'opposta, una R.T.U. pari ad euro
11.336,57,; dall'esecuzione di prestazioni oltre il valore medio, come riscontrato dal tavolo tecnico del 12 marzo 2013, da cui consegue la non debenza dell'importo di Euro 9.462,98; dall'applicazione di controlli analitici sulle ricette per le prestazioni erogate da cui è risultato non dovuto l'importo di euro 8.309,80, come da nota prot. 255565/C. del 25 novembre
2019.
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L'opponente ha anche evidenziato che per ciascuna di tale voci, l'opposta, sebbene obbliga- ta, ometteva di emettere la necessaria nota di credito CP_
si è costituito in giudizio evidenziando il ricorrere della giurisdizione ordi- Parte_2 naria, la non applicabilità al caso di specie dello sconto tariffario invocato, la fondatezza della domanda stante la genericità e infondatezza delle eccezioni sollevate in ordine alla re- gressione tariffaria, ai controlli analitici e al superamento del costo medio delle prestazioni.
L'opposto ha quindi concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio, è stata accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzio- ne dell'opposto decreto ingiuntivo.
1. Questioni preliminari
1.1 Sulla giurisdizione
In via preliminare deve osservarsi che sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Invero, la presente controversia verte essenzialmente sul pagamento del corrispettivo di prestazioni erogate dall'opposta in favore dell'opponente sulla base della riferita esistenza di un rapporto contrattuale. Ne consegue che, trattandosi di giudizio in cui si controverta sull'adempimento di obbligazioni aventi fonte nel rapporto di appalto, la causa, attenendo alla sfera privatistico-patrimoniale delle parti, è devoluta alla giurisdizione del Giudice Or- dinario, competente a conoscere dei diritti soggettivi derivanti dal rapporto dedotto in giu- dizio (cfr, sul punto, Cass. n. 6330/05). Tale giurisdizione sussiste ove, come nel caso di specie, non sia res controversa l'esistenza o il contenuto della concessione, ovvero l'esercizio di poteri discrezionali – valutativi nella determinazione del corrispettivo (Cass.
SS.UU. n. 15217/06, n.22661/06 e n. 411/07), sicché occorre esclusivamente un'indagine meramente delibativa e incidentale degli atti che disciplinano il rapporto di affidamento
(cfr. SS.UU. 29536/2008).
Nella specie alcun profilo inerente a poteri discrezionali della P.A. sono in questione trat- tandosi della mera verifica dell'adempimento del riferito contratto e, pertanto, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito.
2. Sul merito
2.1 Sulla domanda contrattuale
La domanda di pagamento del corrispettivo è fondata nei soli limiti espressi.
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In primo luogo, va evidenziato che in materia di onere della prova in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna in- versione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto”. (Cassazione civile sez. III 31 ottobre 2014 n. 23174).
Ciò detto, va richiamato il principio in virtù del quale “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr.
Cass. Civ sez, unite n. 13533/2001).
Orbene, nel caso in esame, il creditore ha dato prova parziale della sussistenza della pretesa creditoria azionata con la procedura monitoria.
Sul punto occorre, infatti, osservare che l'opponente non ha specificamente e tempestiva- mente contestato che l'opposta abbia eseguito in proprio favore le prestazioni per le quali si chiede il pagamento.
In secondo luogo, l'opposta ha depositato documentazione da cui emergono le singole pre- stazioni effettuate ed il periodo di riferimento, nonché il contratto posto a fondamento del- la pretesa creditoria.
Detti documenti e la ricostruzione dei rapporti contrattuali che dagli stessi si deduce essere intercorsi tra le parti non sono stati contestati dall'opponente in alcun modo.
Innanzi al quadro probatorio appena delineato, l'opponente si è limitato a dedurre che la somma ingiunta non risulta in parte dovuta in ragione della corretta applicazione dello sconto tariffario (€ 28.574,78), della esecuzione di prestazioni oltre il costo medio (€
9.426,98), della r.t.u. (€ 11.336,57) e di controlli analitici (€ 8.309,80), e per le quali non è stata emessa la richiesta nota di credito, quale riferita condizione di esigibilità del credito prevista dall'art 5 comma 3 della convenzione.
Tali eccezioni devono essere esaminate autonomamente.
2.2. Lo sconto di cui all'art. 1, comma 796 della Legge n. 296/06.
Detta disposizione, che ha introdotto tale parametro, sancisce che “Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le pro-vince au- tonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Con-ferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tarif-
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fari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 di- cembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di en-trata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione del- le prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro del- la sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale
n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regio-ni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di per- sonale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a meto- diche automatizzate. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentite le società scientifiche e le associazioni di cate- goria interessate".
In estrema sintesi, dunque, il predetto sconto era imposto per legge dalla normativa richia- mata per ragioni di contenimento della finanza pubblica relativamente al triennio 2007-
2009.
Orbene, la disciplina in questione non risulta applicabile all'ipotesi in esame.
Invero, questo Tribunale condivide il consolidato orientamento, confortato da un recente intervento della Suprema Corte, per il quale l'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), sulla cui base è stato invocato l'applicazione dello sconto tariffario, non possa trovare applicazione in relazione alle pre- stazioni eseguite oltre il triennio 2007 - 2009, cfr. Cassazione Ordinanza n. 10582 del
04/05/2018. Sul punto, deve rimarcarsi che la richiamata legge finanziaria per il 2007, sulla cui base l' invoca la contestata decurtazione, espressamente disciplina "la realiz- Parte_1 zazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009", conseguendone che le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre detto periodo. Tale impostazione ermeneutica trova ampio conforto sia nei successivi interventi normativi nazionali, tra cui il decreto legge n. 248/2007, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, e l'articolo 79 del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n.
133/08 (finalizzato alla "realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2009-2011”), che non hanno prorogato la disposizione sullo sconto forfettario previ-sto con la legge finanziaria del 2006, che nell'intervento della Corte Cost., - Sentenza 2 aprile
2009, n. 94, che dichiarando infondata la relativa questione di costituzionalità, ha ricono-
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sciuto il carattere temporalmente limitato della disciplina di cui l'art. 1, comma 796, lett. o)
I. n. 296 del 2006.
A diverse conclusioni, peraltro, non spinge la pretesa di un richiamo allo sconto nel con- tratto allegato, stipulato ai sensi dell'art 8 quinquies comma 2 D.lgs 502/1992. Invero
l'articolo quattro del contratto non si riferisce alle tariffe applicate, ma al limite di spesa an- nuo, peraltro non per singola struttura ma per l'intera branca di patologia clinica e su base annua, sicché la previsione in parola non offre sufficienti elementi per poter affermare che la volontà delle parti fosse nel senso di limitare le tariffe con applicazione dello sconto pre- visto dalla legge 296/2006, all'epoca come detto non vigente. Peraltro, l'articolo 5 non indi- ca in alcun modo lo sconto in esame disponendo solo l'applicazione di quelli di legge, una formula cioè estremamente generica e inidonea ad essere riferita allo sconto dettato dalla legge 296/2006, che come detto non era vigente al momento della stipula negoziale.
L'eccezione in esame non è quindi fondata e non può trovare accoglimento.
2.2. Sulla regressione tariffaria
Venendo, quindi, al tema dell'applicabilità della disciplina della regressione tariffaria deve osservarsi che il contratto in atti prevede all'art 5, comma 4, che l si impegna a Parte_1 comunicare mensilmente a ogni centro privato di assistenza la percentuale consuntiva dei limiti di spesa e la data consuntiva di raggiungimento delle percentuali di consumo, operan- do , in caso di superamento del limite di spesa prima della data prevista e comunicata la re- gressione tariffaria di cui all'allegato C) del dgrc n. 1268/2008 in relazione a tutte le presta- Part zioni rese dall' in quella determinata branca e fino alla data prevista di superamento del limite di spesa, mentre nulla sarà dovuto per le prestazioni erogate oltre la data prevista.
Come si vede la regressione invocata da parte opponente, quale diritto riconosciutole dal contratto, trova il suo limite connaturato nella dimostrazione del superamento del tetto di spesa e nel rispetto dell'obbligo di informare la creditrice, con cadenza mensile, della data attesa di superamento di spesa, al fine anche di consentirle di autodeterminarsi in ordine al- le prestazioni da erogare nei confronti degli aventi diritto.
Al riguardo la suprema Corte, con la sentenza n. 17437/2016, del 10.12.2015, depositata il
31.08.2016, nel cassare una sentenza di una corte territoriale che aveva affermato che il mancato superamento dei tetti di spesa costituisse elemento costitutivo del diritto azionato, con conseguente onere probatorio a carico della struttura privata che chiede il corrispettivo, ha affermato che: “Erra ... la Corte territoriale nel ritenere che il riparto dell'onere probato- rio relativo alla pretesa dell'odierna ricorrente segua l'iter delineato in sentenza ... che al
Centro di analisi oggi ricorrente spettava la prova - quale fatto costitutivo del diritto eserci- tato - dell'esistenza del rapporto di accreditamento e dell'esecuzione delle prestazioni per le
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Part quali era richiesto il rimborso, gravando di converso sulla la dimostrazione del fatto
(non costitutivo del diritto dell'attore ma) impeditivo dell'accoglimento della pretesa azio- nata, costituito dal superamento del tetto di spesa - fatto che, essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato dalla controparte, andava provato dalla parte eccipiente” .
Con la pronuncia richiamata, quindi, la Suprema Corte ha chiarito che il superamento dei tetti di spesa rappresenta un fatto impeditivo rispetto alla pretesa azionata dalla struttura sanitaria e come tale, in aderenza al noto riparto dell'onere probatorio indicato dalle Sezioni
Unite della Cassazione con la sentenza n. 13533/2001, deve essere dimostrato dalla parte Part che lo eccepisce, ossia, nel caso in esame dall non già dalla struttura sanitaria privata.
Tanto premesso, nel caso in esame tale onere non può ritenersi assolto, non avendo pro- dotto l'opponente alcun documento da cui poter inferire che effettivamente per il periodo in analisi si sia verificato l'allegato superamento del tetto di spesa. Sul punto deve infatti os- servarsi che sono insufficienti le comunicazioni in atti provenienti dalla medesima oppo- nente, che in quanto di provenienza unilaterale, non sono in grado di dimostrare la corret- tezza dei conteggi e il verificarsi del dedotto fatto estintivo della pretesa della opposta. Inol- tre, dalla documentazione versata non emerge prova dell'invio della periodica documenta- zione afferente alla dichiarata data di superamento del tetto di spesa. Pertanto, alla luce di ciò, in applicazione del principio richiamato affermato dalla Suprema Corte, non può rite- Part nersi fornita la prova da parte dell della sussistenza del fatto impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, con la conseguenza che tale motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
2.3 Sul superamento del costo medio
Venendo alla contestazione relativa al dedotto superamento del costo medio delle presta- zioni, può osservarsi che in base all'articolo 8 del contratto al centro opposto non è con- sentito di superare di oltre il 10% il valore medio delle prestazioni della branca di riferimen- to.
Tale evenienza rappresenta un fatto impeditivo all'accoglimento della pretesa azionata dalla struttura sanitaria e come tale, in aderenza al noto riparto dell'onere probatorio indicato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 13533/2001, deve essere dimostrato dalla parte che lo eccepisce per paralizzare la pretesa privata, ossia, nel caso in esame dall' , l'unica peraltro in possesso della documentazione afferente all'intera bran- Parte_1 ca specialistica ed in grado di dimostrare il dedotto superamento.
Tanto premesso, nel caso in esame tale onere non può ritenersi assolto, non avendo pro- dotto l'opponente alcun documento da cui poter inferire che effettivamente per il periodo in analisi si sia verificato l'allegato superamento del valore medio delle prestazioni in misura
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eccedente il 10% del valore dell'anno precedente. Sul punto deve infatti osservarsi che la deliberazione n. 594/2013, in quanto atto formato dalla stessa e a suo favore Parte_1 non è in grado di dimostrare la correttezza dei conteggi e il verificarsi del dedotto fatto estintivo della pretesa della opposta. Né a supporto della eccezione può essere richiamato il verbale del tavolo tecnico del 12.3.2013, che nel riferire che l'opposta ha superato il costo medio delle prestazioni non indica anche in che misura questo sia avvenuto ( e quindi se in misura eccedente il 10%), per quale anno, sulla base di quali documenti operi tale analisi e per quale percentuale si sarebbe verificato lo sforamento del costo medio in misura ecce- dente il 10%, né quale sia l'importo non dovuto in conseguenza del ritenuto superamento. Part Pertanto, non può ritenersi fornita la prova da parte dell' della fondatezza della solleva- ta eccezione, con la conseguenza che anche tale motivo di opposizione non può trovare ac- coglimento.
2.4 Sui controlli analitici
Parimenti è dato registrare una sostanziale indeterminatezza in ordine alla prospetta- ta eccezione per controlli analitici eseguiti, la quale è perdurata anche all'esito della concessione dei termini di cui al sesto comma dell'art 183 c.p.c. Invero l'opponente ha riferito sostanzialmente di non essere creditrice in ragione di controlli di inade- guatezza, ma non ha indicato per quali ragioni l'importo non risulta dovuto, nè ha fornito elementi utili ricostruttivi in relazione alla eccezione sollevata. Non è dato cioè sapere quali siano i controlli analitici a cui fa riferimento l'ente eccipiente, quali le richieste di note di credito, i relativi importi, le specifiche ragioni a sostegno del mancato pagamento. In assenza di tali elementi, invero essenziali per consentire la verifica della fondatezza della prospettata eccezione, la contestazione del credito operata è da ritenersi inammissibile e quindi inidonea a paralizzare la domanda di pagamento.
Invero è come è stato anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, Cass. n.
8376/2020 “ovvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifi- ca”, poiché la sua finalità è quella di “mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sa- pere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum” in quanto se si ritenesse “sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione tempestiva
(sono parole di Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011…)”.
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Nel caso in esame parte opponente non ha dettagliatamente enucleato le ragioni a sostegno dell'opposizione riferendo di controlli eseguiti senza però specificarne il re- lativo importo e contenuto.
2.5 Sulle note di credito
Parimenti infondata risulta l'eccezione relativa alla mancata emissione delle note di credito.
Invero, l'obbligo di emissione delle predette note sorge solo in conseguenza dell'accertamento dell'esistenza di un credito, che nel caso in esame per le ragioni espresse, non può dirsi sussistente.
L'opposizione deve quindi essere rigettata e il decreto opposto confermato.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M.
55/2014 tenendo conto dei valori minimi previsti in base al valore della controversia stante la routinarietà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disatte- sa, così provvede:
• Conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere;
• Condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano nella misura di Euro 7.052,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario Iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 12.0.2.2025
Il Giudice dott. Diego Dinardo
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