Articolo 4 della Legge 8 novembre 1956, n. 1317
Articolo 3Articolo 5
Versione
31 maggio 1957
Art. 4.
L' art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' sostituito dal seguente:
"Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri per l'interno, la giustizia e il tesoro, la quale sara' composta:
a) di un magistrato con funzioni non inferiori a consigliere di Corte di appello, presidente;
b) di un magistrato della Corte dei conti;
c) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio e di ciascuno dei Ministeri sopraindicati;
d) di due rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.
La composizione della Commissione e' integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto a voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Al presidente, ai membri ed al segretario della Commissione predetta spettano i compensi previsti per il Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.
((Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro membri votanti. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza e a parita' di voti prevale quello del presidente))
Le deliberazioni della Commissione non sono soggette a gravame".
Entrata in vigore il 31 maggio 1957
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