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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/07/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1048 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Di Tella Massimo. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 417 bis dalle dr.sse. PP RI RA e ZZ IL e LA DI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata all'esito dell'udienza svolta ex art. 127 ter, c.p.c., depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione, in quanto assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le questioni in contestazione tra le parti (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; in senso conforme da ultimo Cass. n. 25509/2014 e Cass. n. 27953/2018).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente per i periodi di supplenza breve e saltuaria svolti in qualità di docente non di ruolo nei periodi dedotti in ricorso con conseguente condanna del al pagamento della somma di euro 1.361,88, il tutto con vittoria di CP_1 spese da distrarsi- è fondata e deve essere accolta.
3. A sostengo della domanda parte ricorrente nel richiamare il combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 2001 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, ha evidenziato che la “retribuzione professionale docente” non le era stata corrisposta perché aveva prestato servizio con supplenze temporanee e non con supplenze annuali, con scadenza al 31 agosto o comunque al 30 giugno;
che, pertanto, la condotta dell'Amministrazione convenuta era violativa del principio di non discriminazione, non essendovi alcuna differenza tra il servizio prestato con supplenza temporanea e quello prestato con supplenza annuale.
4. Si costituiva tardivamente in giudizio il chiedendo la reiezione della pretesa CP_1 ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto ed eccependo altresì la prescrizione parziale dei crediti rivendicati.
5. All'udienza del 10/07/2025 (celebrata con modalità di trattazione scritta) la causa, ritenuta sufficientemente istruita, veniva trattata e contestualmente decisa mediante deposito telematico della presente sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c..
6. In via preliminare si rileva che l'istanza di chiamata in causa del
[...]
, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso, è infondata Controparte_2 riguardando le pretese azionate in via esclusiva il convenuto quale ente datore di CP_1 lavoro. Non può essere vagliata nemmeno l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1 resistente, il quale, essendosi costituito tardivamente nel presente giudizio, è incorso nelle decadenze di cui all'art. 416. c.p.c.
7. Per la risoluzione della controversia occorre prendere le mosse dalle norme pattizie richiamate in ricorso.
7.1. Con il CCNI del 31.08.1999 è stato istituito il Compenso Individuale Accessorio, una voce della retribuzione prevista, ai sensi dell'art. 25, a mente del quale “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al per-sonale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rap-porto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”. Al successivo comma 5 l'art. 25 precisa che:“per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. 7.2. L'articolo 7 del CCNL del 2001 stabilisce poi che: "
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995."
7.3. L'art. 83 CCNL 2007 stabilisce che la retribuzione professionale docente ha natura fissa e continuativa e rientra nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto. La contrattazione collettiva non fa dunque alcuna differenza tra docenti con supplenze brevi e saltuarie, docenti incaricati a tempo determinato fino al 30.6 o al 31.8 e docenti di ruolo. Ne consegue che le diverse tipologie di incarico previste dalla legge 124/1999 non influiscono in alcun modo sul trattamento accessorio dei docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie che svolgano identica mansione rispetto ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in quanto assicurano loro una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. In definitiva, dall'esame delle norme pattizie sin qui passate in rassegna non appare possibile desumere l'esclusione della corresponsione della retribuzione professionale docente al lavoratore che svolga supplenze per brevi periodi, né può ritenersi legittima la forzatura interpretativa che il opera in tal senso. CP_1
8. Peraltro, proprio in tema di retribuzione professionale docenti, la Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione estensiva delle categorie dei destinatari del compenso, in conformità al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (cfr. Cass ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018). In particolare, la Suprema Corte ha precisato che: “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1 incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese” (Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 6293 del 2020). Il principio è stato ribadito dalla Cassazione, in termini più generali, con la sentenza n. 2924/2020, a mente della quale: “…a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di tratta-mento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo de-terminato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il di-ritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 AD AN); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo de-terminato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42).”
9. Nel caso di specie, è provato mediante produzione dei contratti e delle buste paga in atti che la parte ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso, nell'ambito di incarichi di supplenza brevi (cfr. doc.2 e 4 all. fasc. ricorr.).
10. Alla luce delle considerazioni sopra svolte ed in applicazione dei principi giurisprudenziali innanzi espressi la domanda di parte ricorrente merita accoglimento. Deve pertanto riconoscersi in suo favore il diritto alla Retribuzione Professionale Docente (RPD) e, per l'effetto, deve condannarsi il convenuto al versamento dell'importo CP_1 di € 1.361,88 – corrispondente alla quantificazione correttamente svolta in ricorso secondo la disciplina dell'art. 25, comma 8, CCNI del 3/08/1999, sulla base di mere operazioni aritmetiche – oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
11. In punto di spese si osserva che il valore parametrico fissato nel DM 55/2014, pur a seguito delle modifiche introdotte dal d.m. 37/2018, in base al quale la liquidazione deve ritenersi inadeguata ove inferiore ai parametri minimi indicati nel d.m., trova il suo limite in ogni caso nell'eccezionalità della situazione riscontrabile nel caso specifico, nel quale si ritenga opportuno operare una diversa valutazione, da esplicitare attraverso puntuale motivazione, che sia tuttavia rispettosa del principio di adeguatezza del compenso in relazione all'importanza dell'opera prestata ed al decoro della professione che l'art. 2233 comma 2 pure impone di considerare (arg. Corte d'Appello di Roma sez. lav. 17.11.2022 n. 4368). Per le ragioni sopra esposte le spese di lite possono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa (scaglione da € 1.101 - € 5.200), dell'attività processuale svolta (limitata di fatto alla fase di studio e introduttiva, stante la decisione in prima udienza) e del rilevante carattere seriale del contenzioso la quale risulta – anche in relazione alle caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà dell'affare, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate – congrua e rispettosa dell'attività difensiva svolta. Non si ritiene sussistano i presupposti per la maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 in quanto il collegamento ipertestuale riporta non al singolo documento (il singolo contratto) ma ad un file contenente più documenti;
ne consegue che la consultazione della documentazione non è agevolata e pertanto non risulta realizzata la funzione della norma cui è legata la maggiorazione del compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di ,
[...] Controparte_1
(R.G. 1048/2024 ), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta la “Retribuzione Professionale Docente” per i periodi di supplenze brevi indicati in ricorso e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in suo favore, a tale titolo, della somma di euro € 1.361,88, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di CP_1 lite, che liquida in euro 657,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Latina, data del deposito Il Giudice del lavoro dr.ssa Valentina Avarello
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1048 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Di Tella Massimo. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 417 bis dalle dr.sse. PP RI RA e ZZ IL e LA DI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata all'esito dell'udienza svolta ex art. 127 ter, c.p.c., depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione, in quanto assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le questioni in contestazione tra le parti (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; in senso conforme da ultimo Cass. n. 25509/2014 e Cass. n. 27953/2018).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente per i periodi di supplenza breve e saltuaria svolti in qualità di docente non di ruolo nei periodi dedotti in ricorso con conseguente condanna del al pagamento della somma di euro 1.361,88, il tutto con vittoria di CP_1 spese da distrarsi- è fondata e deve essere accolta.
3. A sostengo della domanda parte ricorrente nel richiamare il combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 2001 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, ha evidenziato che la “retribuzione professionale docente” non le era stata corrisposta perché aveva prestato servizio con supplenze temporanee e non con supplenze annuali, con scadenza al 31 agosto o comunque al 30 giugno;
che, pertanto, la condotta dell'Amministrazione convenuta era violativa del principio di non discriminazione, non essendovi alcuna differenza tra il servizio prestato con supplenza temporanea e quello prestato con supplenza annuale.
4. Si costituiva tardivamente in giudizio il chiedendo la reiezione della pretesa CP_1 ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto ed eccependo altresì la prescrizione parziale dei crediti rivendicati.
5. All'udienza del 10/07/2025 (celebrata con modalità di trattazione scritta) la causa, ritenuta sufficientemente istruita, veniva trattata e contestualmente decisa mediante deposito telematico della presente sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c..
6. In via preliminare si rileva che l'istanza di chiamata in causa del
[...]
, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso, è infondata Controparte_2 riguardando le pretese azionate in via esclusiva il convenuto quale ente datore di CP_1 lavoro. Non può essere vagliata nemmeno l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1 resistente, il quale, essendosi costituito tardivamente nel presente giudizio, è incorso nelle decadenze di cui all'art. 416. c.p.c.
7. Per la risoluzione della controversia occorre prendere le mosse dalle norme pattizie richiamate in ricorso.
7.1. Con il CCNI del 31.08.1999 è stato istituito il Compenso Individuale Accessorio, una voce della retribuzione prevista, ai sensi dell'art. 25, a mente del quale “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al per-sonale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rap-porto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”. Al successivo comma 5 l'art. 25 precisa che:“per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. 7.2. L'articolo 7 del CCNL del 2001 stabilisce poi che: "
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995."
7.3. L'art. 83 CCNL 2007 stabilisce che la retribuzione professionale docente ha natura fissa e continuativa e rientra nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto. La contrattazione collettiva non fa dunque alcuna differenza tra docenti con supplenze brevi e saltuarie, docenti incaricati a tempo determinato fino al 30.6 o al 31.8 e docenti di ruolo. Ne consegue che le diverse tipologie di incarico previste dalla legge 124/1999 non influiscono in alcun modo sul trattamento accessorio dei docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie che svolgano identica mansione rispetto ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in quanto assicurano loro una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. In definitiva, dall'esame delle norme pattizie sin qui passate in rassegna non appare possibile desumere l'esclusione della corresponsione della retribuzione professionale docente al lavoratore che svolga supplenze per brevi periodi, né può ritenersi legittima la forzatura interpretativa che il opera in tal senso. CP_1
8. Peraltro, proprio in tema di retribuzione professionale docenti, la Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione estensiva delle categorie dei destinatari del compenso, in conformità al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (cfr. Cass ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018). In particolare, la Suprema Corte ha precisato che: “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1 incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese” (Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 6293 del 2020). Il principio è stato ribadito dalla Cassazione, in termini più generali, con la sentenza n. 2924/2020, a mente della quale: “…a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di tratta-mento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo de-terminato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il di-ritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 AD AN); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo de-terminato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42).”
9. Nel caso di specie, è provato mediante produzione dei contratti e delle buste paga in atti che la parte ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso, nell'ambito di incarichi di supplenza brevi (cfr. doc.2 e 4 all. fasc. ricorr.).
10. Alla luce delle considerazioni sopra svolte ed in applicazione dei principi giurisprudenziali innanzi espressi la domanda di parte ricorrente merita accoglimento. Deve pertanto riconoscersi in suo favore il diritto alla Retribuzione Professionale Docente (RPD) e, per l'effetto, deve condannarsi il convenuto al versamento dell'importo CP_1 di € 1.361,88 – corrispondente alla quantificazione correttamente svolta in ricorso secondo la disciplina dell'art. 25, comma 8, CCNI del 3/08/1999, sulla base di mere operazioni aritmetiche – oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
11. In punto di spese si osserva che il valore parametrico fissato nel DM 55/2014, pur a seguito delle modifiche introdotte dal d.m. 37/2018, in base al quale la liquidazione deve ritenersi inadeguata ove inferiore ai parametri minimi indicati nel d.m., trova il suo limite in ogni caso nell'eccezionalità della situazione riscontrabile nel caso specifico, nel quale si ritenga opportuno operare una diversa valutazione, da esplicitare attraverso puntuale motivazione, che sia tuttavia rispettosa del principio di adeguatezza del compenso in relazione all'importanza dell'opera prestata ed al decoro della professione che l'art. 2233 comma 2 pure impone di considerare (arg. Corte d'Appello di Roma sez. lav. 17.11.2022 n. 4368). Per le ragioni sopra esposte le spese di lite possono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa (scaglione da € 1.101 - € 5.200), dell'attività processuale svolta (limitata di fatto alla fase di studio e introduttiva, stante la decisione in prima udienza) e del rilevante carattere seriale del contenzioso la quale risulta – anche in relazione alle caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà dell'affare, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate – congrua e rispettosa dell'attività difensiva svolta. Non si ritiene sussistano i presupposti per la maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 in quanto il collegamento ipertestuale riporta non al singolo documento (il singolo contratto) ma ad un file contenente più documenti;
ne consegue che la consultazione della documentazione non è agevolata e pertanto non risulta realizzata la funzione della norma cui è legata la maggiorazione del compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di ,
[...] Controparte_1
(R.G. 1048/2024 ), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta la “Retribuzione Professionale Docente” per i periodi di supplenze brevi indicati in ricorso e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in suo favore, a tale titolo, della somma di euro € 1.361,88, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di CP_1 lite, che liquida in euro 657,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Latina, data del deposito Il Giudice del lavoro dr.ssa Valentina Avarello