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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50494/2024
RE BBLICA ITALIANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
riunito in camera di consiglio e composto da: dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice
dott.ssa Maria Carmela Magarò Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 50494/2024 promossa da:
'nato in [...], C.U.I. C.F. 1 il 10/04/1991, C.F. Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. RUSSO FRANCESCA;
C.F. 2
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- resistente contumace-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte 1 , cittadino del SENEGAL,Con ricorso depositato 28/11/2024, ha impugnato il provvedimento del 20/09/2024, notificato il 25/11/2024 con il quale la
Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di CP_1 gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.
Nel provvedimento impugnato si legge che la Controparte_1 sezione di Latina, con decisione del 05/11/2018 aveva rigettato una precedente istanza di protezione internazionale formulata dal richiedente e che tale decisione veniva confermata dal Tribunale Ordinario di Roma in data 14/09/2021 (R.G. n. 19279/2019) e, successivamente, dalla Corte di cassazione in data 04/10/2022 (R.G. n. 26725/2022); che la nuova domanda veniva presentata in data 27/03/2024; che le dichiarazioni rese dal richiedente in sede di formalizzazione dell'istanza reiterata non adducono nuovi e rilevanti elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine La Controparte_1 non si è costituita in giudizio.
Il ricorrente innanzi alla Commissione territoriale, nell'ambito della prima domanda, ha dichiarato che era cittadino del Senegal, nato e vissuto a Keur Bamba Thiam;
di essere di etnia Wolof e di religione musulmana;
di non aver mai studiato;
di aver lavorato come contadino;
di non avere legami familiari nel Paese d'origine e di non aver mai conosciuto i genitori;
di essere stato adottato da una persona che l'ha portato a casa sua;
che il 24 dicembre 2015 questa persona moriva;
che il fratello di lui ne ha sposato la moglie ed è andato a vivere lì; di non essersi trovato bene con lui e di essere stato picchiato;
che un giorno, essendo tornato a casa dal lavoro e non avendo trovato da mangiare, decideva di prendere la bicicletta ed andare a casa di un amico;
di essere caduto, di essersi fatto male e, per questo, di essere tornato a casa;
che il giorno dopo il fratello della persona che l'aveva adottato lo picchiava e gli diceva di andare a lavorare nonostante stesse male altrimenti lo avrebbe ucciso;
di aver avuto paura e di essere scappato a casa dell'amico; di essere stato portato in ospedale e poi, non appena rimessosi, di aver lasciato il Paese;
che dal Senegal andava in Mali, poi passava per il Burkina Faso, il CP_2 e la Libia;
che in Mali dormiva per strada perché non conosceva nessuno;
che prima della partenza dal
Senegal era stato minacciato di morte e che in caso di rientro teme di essere ucciso.
La Controparte_1 ha ritenuto che le dichiarazioni del richiedente non fossero suffragate da alcun elemento probatorio e che le vicende narrate dalle stesso fossero nel complesso non credibili e generiche. Pertanto, riteneva che le circostanze riferite fossero non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007.
Il racconto del ricorrente è stato confermato nell'audizione davanti alla Giudice delegata.
Il ricorrente ha prodotto in giudizio: - certificato di conoscenza della Lingua Italiana
Livello A2 rilasciato dal CVCL Università per Stranieri di Perugia, sessione del 09-05-
2023; certificato medico dell'INMP; comunicazione di ospitalità; comunicazione
-
obbligatoria Unilav di contratto di lavoro a tempo determinato, decorrente dal 01/07/2024 al 31/12/2024; contratto di lavoro a tempo determinato del 09/09/2024; - buste paga luglio e settembre 2024; - comunicazione obbligatoria Unilav contratto di lavoro a tempo determinato, decorrente dal 19/02/2020 al 29/02/2020; comunicazione obbligatoria- Unilav contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 03/03/2020 al 31/07/2020;
- comunicazione obbligatoria Unilav relativa a contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 14/09/2020 al 20/09/2020; - comunicazione obbligatoria Unilav relativa a contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 21/09/2020 al 27/09/2020; - comunicazione obbligatoria Unilav relativa a contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 30/09/2020 al 03/10/2020; - buste paga da gennaio ad aprile 2020 e settembre 2020; comunicazione obbligatoria Unilav contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 16/02/2022 al 31/07/2022; - busta paga febbraio 2022; - comunicazione obbligatoria Unilav decorrente dal 03/01/2025 al 31/07/2025; - buste paga da gennaio ad aprile 2025; - buste paga novembre e dicembre 2024.
La protezione accordabile
Il Collegio, letto il ricorso ed esaminati i documenti depositati, contrariamente a quanto deciso dalla Commissione Territoriale, ritiene la domanda reiterata ammissibile, e dunque valutabile nel merito, alla luce dei nuovi elementi probatori depositati dal ricorrente.
Infatti, per quanto concerne la portata dei “nuovi elementi" di cui all'art. 29 comma
1 lett b) del D.Lgs. 25/2008, la Corte di cassazione, chiamata a esprimersi sulla questione con l'ordinanza n. 5089/2013, con la sentenza della Sez. IV Civile n.
4522/2015 e con l'ordinanza della Sez. I Civile n. 25876/2019 sull'interpretazione del succitato articolo ha affermato che: "sul piano letterale, i termini "elementi", usato nell'art. 29, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 25/2008, ben può intendersi sia nel senso di "elementi della fattispecie", cioè di fatti costitutivi del diritto, sia nel senso di "elementi di prova" dei fatti costitutivi, ossia di fattori probatori. E tale ampia accezione del termine, nella norma in questione, è imposta sia da ragioni logico- sistematiche, sia, soprattutto, dall'esigenza di rispettare i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione Europea".
Pertanto, i "nuovi elementi", alla cui allegazione l'art. 29, comma 1, lett. b) subordina l'ammissibilità della domanda reiterata di riconoscimento della protezione internazionale, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o di danno grave o comunque costitutivi del diritto ad una forma di protezione, avvenuti in momento successivo al rigetto della prima domanda da parte della CP_1
'[...] anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, e cioè nuovi elementi probatori non prospettati nella prima domanda, ovvero a una diversa versione dei fatti, quando vengono addotti nuovi elementi, anche se esistenti già al momento della precedente richiesta ma non prospettati dal richiedente, a condizione che lo stesso non abbia potuto, senza sua colpa, produrli in precedenza né davanti alla
Commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice in sede di impugnazione
(cfr. Cass. n.25876/2019).
Alla luce dei principi sopra riferiti, si ritiene in via generale che l'allegazione di documenti "nuovi” relativi alla domanda di protezione internazionale, o anche il deposito di documenti che rappresentino un mutamento nelle condizioni personali del ricorrente (ad esempio il deposito di documentazione lavorativa), costituiscano
"elementi di prova" idonei a valutare nel merito la domanda reiterata.
Nel caso di specie gli elementi dedotti dal ricorrente costituiscono integrazioni probatorie e non anche fatti nuovi o diversi rispetto a quelli forniti in sede di prima domanda di protezione internazionale.
Il racconto allegato dal ricorrente a motivo dell'espatrio è infatti riproposto senza spunti nuovi o ulteriori rispetto alla prima domanda ed è stato già esaminato in tutti i suoi elementi di credibilità interna ed esterna.
E' stata disposta l'audizione del ricorrente dinanzi alla giudice delegata al fine di chiarire quanto emergeva dal provvedimento impugnato in ordine ad una presunta persecuzione posta in essere a suo carico in quanto membro del gruppo politico “PA STEF". Il ricorrente ha negato qualsiasi militanza politica, dichiarando di non aver mai conosciuto questo gruppo e di non averne mai parlato alla Commissione.
Deve ritenersi, quindi, che nel provvedimento sia presente un refuso riferito ad un diverso soggetto, come tale non valutabile con riguardo al ricorrente.
Si ritiene, pertanto, condivisibile la conclusione della Commissione laddove ha ritenuto non ravvisabili i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato non essendo stati allegati i motivi di persecuzione previsti dalla Convenzione di Ginevra.
La vicenda riportata non consente neppure di riconoscere la protezione sussidiaria prevista dal D.L.vo 251/2007, difettando i requisiti tassativamente indicati dall'art.14 dal d.lgs. 251/2007 lett. a), b) e c).
Peraltro, neppure può ritenersi sussistente un pericolo di subire danni gravi, in caso di rientro del richiedente nel paese di origine, con le caratteristiche richieste dall'art. 14
D.lgs. n.251/2007 lett. a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte e b) tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante.
La domanda reiterata impone l'esame della situazione attuale di sicurezza ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c) del d.lgs 251/2007 (minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale). Dalle COI consultate e relative al Paese di origine dello stesso (ICG - International Crisis Group, Crisis Watch: Senegal, ultimo aggiornamento febbraio 2025, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=153; [...]
Controparte_3 CP 4 Rights;
Senegal 2023, 24 aprile The State of the
2024, https://www.ecoi.net/en/document/2107965.html; Controparte_5
[...] Key Takeways from Senegal's Presidential Elections, 1° aprile 2024, https://africacenter.org/spotlight/key takeaways-from-senegals-presidential-election/;
CP_6 Press CP 7 Senegal's Democracy Passes Crucial Test, 5 aprile 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2106935.html; CP 8 Department of State,
2023 Country Report on Human Rights Practices: Senegal, 23 aprile 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107726.html; Controparte_9 Country Report '
Senegal, 19 marzo 2024,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2105891/country_report_2024_SEN.pdf;
[…]
Senegal, 11 gennaio 2024, World Report 2024 Controparte 10 https://www.ecoi.net/en/document/2103208.html; ICG International Crisis Group,
Senegal, marzo Crisis Watch: 2023,
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=153created'; The
Guardian, Senegal's troubled Casamance region hopes for peace with rise of local boy to
PM, 28 agosto 2024, https://www.theguardian.com/world/article/2024/aug/28/senegal- casamance-region-peace-ousmane-sonko-prime-minister; Controparte 11
[...] Can Senegal get the Casamance peace process over the finish line?, 31 luglio
2024, https://issafrica.org/iss-today/can-senegal-get-the-casamance-peace-process-over-
Controparte 13the-finish-line; Controparte 12 in Clash With CP 14
[...] Army, 17 gennaio 2023, https://www.thedefensepost.com/2023/01/17/senegal- clash casamance-rebels/; CP 15 Office for Migration CP 16 Briefing
Notes, 23 gennaio 2023,
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/Briefing Cont Notes/2023/briefingnotes-kw042023.pdf?___blob=publicationFilev=3;
[…] 2025, p. 6,
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/Briefing
Notes/2025/briefingnotes-kw10-2025.pdf?_blob-publicationFilev=3; AfricaNews,
25 febbraio 2025, https://www.africanews.com/2025/02/25/senegal-signs-historic-peace- deal-with-casamance-separatists/; ICG - International Crisis Group, Crisis Watch:
Senegal, febbraio 2025,
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=153created') non emergono profili di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato o internazionale che possa costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del ricorrente nell'ipotesi di rimpatrio.
Quanto alla residuale forma di protezione speciale, occorre rilevare che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lgs
286/98 e 32.3 d.lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud.
22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU
2006-X II).
Nel caso di specie il ricorrente ha lasciato il paese di origine a giugno 2016 arrivando sul territorio nazionale dove ha dimostrato di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione, frequentando corsi di lingua italiana, iniziando a svolgere un'attività di lavoro con diversi contratti a tempo determinato di cui l'ultimo ancora in corso di svolgimento, che gli consente di condurre una vita dignitosa (cfr. contratti;
dichiarazioni
Unilav; buste paga), dimostrando di aver intrapreso un fruttuoso percorso di integrazione.
Il medesimo risulta, inoltre, aver risolto il problema alloggiativo, disponendo di una abitazione autonoma. Risulta inoltre una certificazione medica attestante una particolare vulnerabilità del ricorrente, conseguente alle vicende occorsegli e la necessità di una proficua integrazione
("Si ritiene pertanto che caso di buon percorso di integrazione la prognosi sia positiva con risoluzione completa dei sintomi del disturbo dell'adattamento e buone prospettive per un proficuo percorso di integrazione socio-lavorativa in Italia. Al contrario, la prognosi tende a peggiorare nel caso in cui le complicazioni vital dovessero esacerbare i sintomi ansiosi ed eventualmente attivare quelli depressivi e post-traumatici ").
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08.
Trova applicazione il D.l. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 e la cui disciplina è applicabile alle istanze di protezione internazionale presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto.
Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di Parte 1 alla protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3,
D.LGS. n° 25/2008; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 11/06/2025
La Presidente
dott.ssa Luciana Sangiovanni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14 marzo 2022, Controparte_18
https://www.rfi.fr/en/africa/20220314-senegal-launches-military-operation-against- southern-casamance-rebels). Inoltre, nel febbraio 2025 è stato raggiunto un accordo di pace tra il governo senegalese e il movimento separatista citato (cfr., BAMF - Federal
Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes (KW10/2025), 3 marzo
RE BBLICA ITALIANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
riunito in camera di consiglio e composto da: dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice
dott.ssa Maria Carmela Magarò Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 50494/2024 promossa da:
'nato in [...], C.U.I. C.F. 1 il 10/04/1991, C.F. Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. RUSSO FRANCESCA;
C.F. 2
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- resistente contumace-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte 1 , cittadino del SENEGAL,Con ricorso depositato 28/11/2024, ha impugnato il provvedimento del 20/09/2024, notificato il 25/11/2024 con il quale la
Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di CP_1 gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.
Nel provvedimento impugnato si legge che la Controparte_1 sezione di Latina, con decisione del 05/11/2018 aveva rigettato una precedente istanza di protezione internazionale formulata dal richiedente e che tale decisione veniva confermata dal Tribunale Ordinario di Roma in data 14/09/2021 (R.G. n. 19279/2019) e, successivamente, dalla Corte di cassazione in data 04/10/2022 (R.G. n. 26725/2022); che la nuova domanda veniva presentata in data 27/03/2024; che le dichiarazioni rese dal richiedente in sede di formalizzazione dell'istanza reiterata non adducono nuovi e rilevanti elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine La Controparte_1 non si è costituita in giudizio.
Il ricorrente innanzi alla Commissione territoriale, nell'ambito della prima domanda, ha dichiarato che era cittadino del Senegal, nato e vissuto a Keur Bamba Thiam;
di essere di etnia Wolof e di religione musulmana;
di non aver mai studiato;
di aver lavorato come contadino;
di non avere legami familiari nel Paese d'origine e di non aver mai conosciuto i genitori;
di essere stato adottato da una persona che l'ha portato a casa sua;
che il 24 dicembre 2015 questa persona moriva;
che il fratello di lui ne ha sposato la moglie ed è andato a vivere lì; di non essersi trovato bene con lui e di essere stato picchiato;
che un giorno, essendo tornato a casa dal lavoro e non avendo trovato da mangiare, decideva di prendere la bicicletta ed andare a casa di un amico;
di essere caduto, di essersi fatto male e, per questo, di essere tornato a casa;
che il giorno dopo il fratello della persona che l'aveva adottato lo picchiava e gli diceva di andare a lavorare nonostante stesse male altrimenti lo avrebbe ucciso;
di aver avuto paura e di essere scappato a casa dell'amico; di essere stato portato in ospedale e poi, non appena rimessosi, di aver lasciato il Paese;
che dal Senegal andava in Mali, poi passava per il Burkina Faso, il CP_2 e la Libia;
che in Mali dormiva per strada perché non conosceva nessuno;
che prima della partenza dal
Senegal era stato minacciato di morte e che in caso di rientro teme di essere ucciso.
La Controparte_1 ha ritenuto che le dichiarazioni del richiedente non fossero suffragate da alcun elemento probatorio e che le vicende narrate dalle stesso fossero nel complesso non credibili e generiche. Pertanto, riteneva che le circostanze riferite fossero non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007.
Il racconto del ricorrente è stato confermato nell'audizione davanti alla Giudice delegata.
Il ricorrente ha prodotto in giudizio: - certificato di conoscenza della Lingua Italiana
Livello A2 rilasciato dal CVCL Università per Stranieri di Perugia, sessione del 09-05-
2023; certificato medico dell'INMP; comunicazione di ospitalità; comunicazione
-
obbligatoria Unilav di contratto di lavoro a tempo determinato, decorrente dal 01/07/2024 al 31/12/2024; contratto di lavoro a tempo determinato del 09/09/2024; - buste paga luglio e settembre 2024; - comunicazione obbligatoria Unilav contratto di lavoro a tempo determinato, decorrente dal 19/02/2020 al 29/02/2020; comunicazione obbligatoria- Unilav contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 03/03/2020 al 31/07/2020;
- comunicazione obbligatoria Unilav relativa a contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 14/09/2020 al 20/09/2020; - comunicazione obbligatoria Unilav relativa a contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 21/09/2020 al 27/09/2020; - comunicazione obbligatoria Unilav relativa a contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 30/09/2020 al 03/10/2020; - buste paga da gennaio ad aprile 2020 e settembre 2020; comunicazione obbligatoria Unilav contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 16/02/2022 al 31/07/2022; - busta paga febbraio 2022; - comunicazione obbligatoria Unilav decorrente dal 03/01/2025 al 31/07/2025; - buste paga da gennaio ad aprile 2025; - buste paga novembre e dicembre 2024.
La protezione accordabile
Il Collegio, letto il ricorso ed esaminati i documenti depositati, contrariamente a quanto deciso dalla Commissione Territoriale, ritiene la domanda reiterata ammissibile, e dunque valutabile nel merito, alla luce dei nuovi elementi probatori depositati dal ricorrente.
Infatti, per quanto concerne la portata dei “nuovi elementi" di cui all'art. 29 comma
1 lett b) del D.Lgs. 25/2008, la Corte di cassazione, chiamata a esprimersi sulla questione con l'ordinanza n. 5089/2013, con la sentenza della Sez. IV Civile n.
4522/2015 e con l'ordinanza della Sez. I Civile n. 25876/2019 sull'interpretazione del succitato articolo ha affermato che: "sul piano letterale, i termini "elementi", usato nell'art. 29, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 25/2008, ben può intendersi sia nel senso di "elementi della fattispecie", cioè di fatti costitutivi del diritto, sia nel senso di "elementi di prova" dei fatti costitutivi, ossia di fattori probatori. E tale ampia accezione del termine, nella norma in questione, è imposta sia da ragioni logico- sistematiche, sia, soprattutto, dall'esigenza di rispettare i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione Europea".
Pertanto, i "nuovi elementi", alla cui allegazione l'art. 29, comma 1, lett. b) subordina l'ammissibilità della domanda reiterata di riconoscimento della protezione internazionale, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o di danno grave o comunque costitutivi del diritto ad una forma di protezione, avvenuti in momento successivo al rigetto della prima domanda da parte della CP_1
'[...] anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, e cioè nuovi elementi probatori non prospettati nella prima domanda, ovvero a una diversa versione dei fatti, quando vengono addotti nuovi elementi, anche se esistenti già al momento della precedente richiesta ma non prospettati dal richiedente, a condizione che lo stesso non abbia potuto, senza sua colpa, produrli in precedenza né davanti alla
Commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice in sede di impugnazione
(cfr. Cass. n.25876/2019).
Alla luce dei principi sopra riferiti, si ritiene in via generale che l'allegazione di documenti "nuovi” relativi alla domanda di protezione internazionale, o anche il deposito di documenti che rappresentino un mutamento nelle condizioni personali del ricorrente (ad esempio il deposito di documentazione lavorativa), costituiscano
"elementi di prova" idonei a valutare nel merito la domanda reiterata.
Nel caso di specie gli elementi dedotti dal ricorrente costituiscono integrazioni probatorie e non anche fatti nuovi o diversi rispetto a quelli forniti in sede di prima domanda di protezione internazionale.
Il racconto allegato dal ricorrente a motivo dell'espatrio è infatti riproposto senza spunti nuovi o ulteriori rispetto alla prima domanda ed è stato già esaminato in tutti i suoi elementi di credibilità interna ed esterna.
E' stata disposta l'audizione del ricorrente dinanzi alla giudice delegata al fine di chiarire quanto emergeva dal provvedimento impugnato in ordine ad una presunta persecuzione posta in essere a suo carico in quanto membro del gruppo politico “PA STEF". Il ricorrente ha negato qualsiasi militanza politica, dichiarando di non aver mai conosciuto questo gruppo e di non averne mai parlato alla Commissione.
Deve ritenersi, quindi, che nel provvedimento sia presente un refuso riferito ad un diverso soggetto, come tale non valutabile con riguardo al ricorrente.
Si ritiene, pertanto, condivisibile la conclusione della Commissione laddove ha ritenuto non ravvisabili i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato non essendo stati allegati i motivi di persecuzione previsti dalla Convenzione di Ginevra.
La vicenda riportata non consente neppure di riconoscere la protezione sussidiaria prevista dal D.L.vo 251/2007, difettando i requisiti tassativamente indicati dall'art.14 dal d.lgs. 251/2007 lett. a), b) e c).
Peraltro, neppure può ritenersi sussistente un pericolo di subire danni gravi, in caso di rientro del richiedente nel paese di origine, con le caratteristiche richieste dall'art. 14
D.lgs. n.251/2007 lett. a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte e b) tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante.
La domanda reiterata impone l'esame della situazione attuale di sicurezza ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c) del d.lgs 251/2007 (minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale). Dalle COI consultate e relative al Paese di origine dello stesso (ICG - International Crisis Group, Crisis Watch: Senegal, ultimo aggiornamento febbraio 2025, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=153; [...]
Controparte_3 CP 4 Rights;
Senegal 2023, 24 aprile The State of the
2024, https://www.ecoi.net/en/document/2107965.html; Controparte_5
[...] Key Takeways from Senegal's Presidential Elections, 1° aprile 2024, https://africacenter.org/spotlight/key takeaways-from-senegals-presidential-election/;
CP_6 Press CP 7 Senegal's Democracy Passes Crucial Test, 5 aprile 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2106935.html; CP 8 Department of State,
2023 Country Report on Human Rights Practices: Senegal, 23 aprile 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107726.html; Controparte_9 Country Report '
Senegal, 19 marzo 2024,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2105891/country_report_2024_SEN.pdf;
[…]
Senegal, 11 gennaio 2024, World Report 2024 Controparte 10 https://www.ecoi.net/en/document/2103208.html; ICG International Crisis Group,
Senegal, marzo Crisis Watch: 2023,
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=153created'; The
Guardian, Senegal's troubled Casamance region hopes for peace with rise of local boy to
PM, 28 agosto 2024, https://www.theguardian.com/world/article/2024/aug/28/senegal- casamance-region-peace-ousmane-sonko-prime-minister; Controparte 11
[...] Can Senegal get the Casamance peace process over the finish line?, 31 luglio
2024, https://issafrica.org/iss-today/can-senegal-get-the-casamance-peace-process-over-
Controparte 13the-finish-line; Controparte 12 in Clash With CP 14
[...] Army, 17 gennaio 2023, https://www.thedefensepost.com/2023/01/17/senegal- clash casamance-rebels/; CP 15 Office for Migration CP 16 Briefing
Notes, 23 gennaio 2023,
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/Briefing Cont Notes/2023/briefingnotes-kw042023.pdf?___blob=publicationFilev=3;
[…] 2025, p. 6,
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/Briefing
Notes/2025/briefingnotes-kw10-2025.pdf?_blob-publicationFilev=3; AfricaNews,
25 febbraio 2025, https://www.africanews.com/2025/02/25/senegal-signs-historic-peace- deal-with-casamance-separatists/; ICG - International Crisis Group, Crisis Watch:
Senegal, febbraio 2025,
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=153created') non emergono profili di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato o internazionale che possa costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del ricorrente nell'ipotesi di rimpatrio.
Quanto alla residuale forma di protezione speciale, occorre rilevare che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lgs
286/98 e 32.3 d.lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud.
22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU
2006-X II).
Nel caso di specie il ricorrente ha lasciato il paese di origine a giugno 2016 arrivando sul territorio nazionale dove ha dimostrato di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione, frequentando corsi di lingua italiana, iniziando a svolgere un'attività di lavoro con diversi contratti a tempo determinato di cui l'ultimo ancora in corso di svolgimento, che gli consente di condurre una vita dignitosa (cfr. contratti;
dichiarazioni
Unilav; buste paga), dimostrando di aver intrapreso un fruttuoso percorso di integrazione.
Il medesimo risulta, inoltre, aver risolto il problema alloggiativo, disponendo di una abitazione autonoma. Risulta inoltre una certificazione medica attestante una particolare vulnerabilità del ricorrente, conseguente alle vicende occorsegli e la necessità di una proficua integrazione
("Si ritiene pertanto che caso di buon percorso di integrazione la prognosi sia positiva con risoluzione completa dei sintomi del disturbo dell'adattamento e buone prospettive per un proficuo percorso di integrazione socio-lavorativa in Italia. Al contrario, la prognosi tende a peggiorare nel caso in cui le complicazioni vital dovessero esacerbare i sintomi ansiosi ed eventualmente attivare quelli depressivi e post-traumatici ").
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08.
Trova applicazione il D.l. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 e la cui disciplina è applicabile alle istanze di protezione internazionale presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto.
Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di Parte 1 alla protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3,
D.LGS. n° 25/2008; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 11/06/2025
La Presidente
dott.ssa Luciana Sangiovanni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14 marzo 2022, Controparte_18
https://www.rfi.fr/en/africa/20220314-senegal-launches-military-operation-against- southern-casamance-rebels). Inoltre, nel febbraio 2025 è stato raggiunto un accordo di pace tra il governo senegalese e il movimento separatista citato (cfr., BAMF - Federal
Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes (KW10/2025), 3 marzo