Decreto cautelare 11 gennaio 2018
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2018
Sentenza 8 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 08/09/2022, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/09/2022
N. 01393/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00027/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
EC - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 27 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Serena Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in EC, via F. Antonio Piccinni n. 6;
contro
Questura EC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EC, domiciliata in EC, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto prot. n. -OMISSIS-, notificato all’extracomunitario ricorrente in data 22.12.2017, con il quale il Questore della Provincia di EC ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione formulata dal Sig. -OMISSIS-, presentata in data 27.05.2016, con contestuale invito al predetto a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni dalla notifica;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura EC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.L’extracomunitario ricorrente (cittadino del Senegal) impugna l’epigrafato decreto prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 22 dicembre 2017, con il quale il Questore della Provincia di EC ha rigettato l’istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata in data 27.05.2016, con la motivazione: “che il richiedente, titolare di permesso di soggiorno per minore età, valido fino al 9/5/2016, non è stato oggetto di alcun provvedimento di affidamento da parte del Tribunale per i Minorenni di EC o di altre Autorità, né ha documentato di essere stato affidato di fatto dall’esercente la potestà genitoriale, mediante documentazione tradotta e legalizzata dall’Ambasciata italiana in Senegal comprovante l’identità dell’esercente la patria potestà ed il rapporto di parentela con l’affidatario, così come previsto dall’art. 6, comma 1 lett. d), e comma 2 del D.P.R. nr. 394/1999”, con contestuale invito al predetto a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni dalla notifica.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
Eccesso di potere (Falsità del presupposto) -Violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 32 commi 1 e 1 bis del D. Lgs. n. 286/1998 e degli artt. 2 e 9 della Legge n. 184/1983.
1.2. Il 16.01.2018 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per la Questura resistente.
Con decreto cautelare -OMISSIS-il Presidente di questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare monocratica proposta dal ricorrente.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 6 febbraio 2018, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- questa Sezione, confermando quanto rilevato nel decreto presidenziale suindicato, ha respinto l’istanza cautelare formulata, in via incidentale, dallo straniero ricorrente.
Alla pubblica udienza del 21 giugno 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.Il ricorso è infondato nel merito e deve essere integralmente respinto.
2.1. Giova una breve ricostruzione della vicenda dedotta in contenzioso.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla Questura di EC risulta che l’extracomunitario ricorrente, il 27.05.2016, già titolare di permesso di soggiorno per minore età valido fino al 09.05.2016, inoltrava (a mezzo Poste Italiane) l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione. Dalla predetta documentazione emerge, altresì, che il predetto era stato oggetto di richiesta di affidamento, avanzata il 25.05.2015 dal (presunto) cugino -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, al locale Tribunale per i Minorenni. Il relativo procedimento era stato archiviato dallo stesso Tribunale, il 07.04.2016, in quanto sia il richiedente l'affidamento, sia il minore non erano mai stati trovati in occasione delle rituali visite domiciliari disposte per accertare la situazione familiare.
Conseguentemente, la Questura resistente, in assenza di alcun provvedimento di affidamento di -OMISSIS- da parte del competente Tribunale per i Minorenni, dopo aver proceduto, in data 24.06.2016 alla notifica della comunicazione dei motivi ostativi della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, rimasta peraltro senza esito, rigettava la richiesta con l’impugnato decreto -OMISSIS-, con la motivazione sopra riportata.
Solo in data 8.05.2017 il difensore dell'istante inviava all’Ufficio procedente a mezzo PEC, delle succinte memorie, “consistenti nella trasmissione di una autorizzazione parentale, datata 23.09.2017, con cui il padre del ricorrente lo affidava al non meglio qualificato signor -OMISSIS-. Tale autorizzazione veniva legalizzata presso l'Ambasciata Italiana in Dakar il 09.10.2017.
Poiché il predetto documento era stato formato dopo il raggiungimento della maggiore età del ricorrente, non veniva ritenuto idoneo a modificare il provvedimento adottato che, pertanto, si provvedeva a notificare all'interessato il 22.12.2017 ”.
2.2. Ciò posto, osserva il Collegio che l’art. 32 del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm. dispone, per quanto di interesse, quanto segue:
“1 . Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
Secondo quieti principi giurisprudenziali, è onere del richiedente specificare i motivi della richiesta di permesso di soggiorno e presentare, a sostegno della domanda, idonea documentazione (cfr., tra le altre, T.A.R. Veneto, n. 699 del 2018), che può anche essere integrata in corso di procedimento ma solo fino alla chiusura dello stesso, secondo la regola tempus regit actum, per cui è consentita la valutazione di elementi di fatto, anche sopravvenuti, purchè adeguatamente portati a conoscenza dell'Amministrazione, o da questa conosciuti, prima dell'adozione dell'atto conclusivo (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, sent. nn. 4416 e 4417 del 2019; n. 2504 del 2016).
2.3.Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, in applicazione delle suindicate coordinate legislative ed ermeneutiche, ritiene il Collegio di confermare integralmente il contenuto del decreto presidenziale -OMISSIS-e della successiva ordinanza cautelare n. -OMISSIS- (non appellata), con i quali si è rilevato che “ risulta per tabulas che, sino alla data di emanazione del provvedimento impugnato (24/10/2016), l’extracomunitario ricorrente non aveva presentato alla Questura di EC (tantomeno entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. 241/90 effettuata il 24/6/2016) la prescritta documentazione tradotta e legalizzata dall’Ambasciata Italiana in Senegal comprovante l’identità dell’esercente la potestà genitoriale ed il rapporto di parentela con l’affidatario, sicchè il predetto era da ritenersi effettivamente privo dei requisiti di legge per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione”..
3. In definitiva, per le ragioni sopra brevemente evidenziate, il decreto questorile impugnato sfugge alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve, conseguentemente essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità della controversia e le condizioni del ricorrente) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia EC - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in EC nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO