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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 8884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8884 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Gabriella Gagliardi, ha pronunziato all'udienza di discussione del 2.12.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 21630/2024 R.G. Lav.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Corinna Della Parte_1 C.F._1
Monica con elezione di domicilio presso lo studio della stessa, in Castellammare di Stabia
(NA) alla Via Nocera, 136, come da procura allegata
-RICORRENTE-
E
, in persona del pro- tempore Controparte_1 CP_2
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: Carta docenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 11.10.2024 l'istante in epigrafe indicata, docente di ruolo giusta contratto di lavoro del 2.09.2024, ha premesso di aver prestato servizio in qualità di insegnante presso istituzioni scolastiche statali mediante contratti a tempo determinato ed ha esposto: di non aver ricevuto, negli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, perché precaria, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal
D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
1 direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato, l'Ordinanza del
18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea, la sentenza n. 29961 del
27.10.2023 chiedeva che questo Giudice volesse: previa disapplicazione del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota n. 15219 del 15 ottobre 2015 nonché del D.P.C.M. del CP_3
28 novembre 2016, accertare e dichiarare il diritto di essa ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della Legge n. 17/2015 in forza dei contratti a tempo determinato dedotti in narrativa ad accedere (usufruire) alla Carta Elettronica del docente, nella misura di Euro
500,00 (Euro cinquecento) annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; per l'effetto, ordinare e condannare il , ad erogare (assegnare) in Controparte_1 favore della stessa la Carta Elettronica del docente, nella misura di Euro 500,00 (Euro cinquecento) annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un totale di € 1.000,00; con vittoria delle spese di lite con maggiorazione del 30% “per predisposizione al PCT”, da attribuirsi all'avvocato antistatario.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, non si è costituito in giudizio il
. Controparte_1
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con la presente sentenza mediante contestuale lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
** **
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del che, nonostante la CP_1 regolare notifica del ricorso introduttivo, non si è costituito.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative
2 coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo
3 al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della
Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine.
Sulla scorta delle direttrici appena richiamate va valutata la domanda avanzata dalla odierna parte ricorrente, tenuto conto altresì dei principi affermati nella recente sentenza della Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
Con il recente arresto, la Suprema Corte ha chiarito che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta sicuramente ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, e siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo. Si tratta, in tali casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa senza dubbio, alla stregua della suddetta pronuncia, la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Ciò posto, nella fattispecie in esame deve evidenziarsi, in primis, che la ricorrente ha dimostrato di essere tuttora interna al sistema delle docenze scolastiche documentando di essere transitata in ruolo in forza di contratto del 2.09.2024 con I.C. C. IC BO in Napoli per l'insegnamento della disciplina “lingua inglese e seconda lingua comunitaria” nella scuola secondaria di I grado (cfr. allegato al ricorso).
La ricorrente ha altresì dimostrato rispetto agli anni scolastici dedotti in ricorso, di essere stata destinataria di incarico di supplenza annuale, inteso tale requisito come “annualità didattica” (fino al 30.06), ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999; sicché, “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente. Come già osservato, la Cassazione ha statuito la sussistenza del diritto a favore dei docenti non di ruolo con incarico per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, come nel caso della ricorrente con riferimento alle annualità scolastiche per le quali si chiede il riconoscimento.
Ha infatti prodotto, per l'anno scolastico 2022-2023, contratto a tempo determinato in qualità di docente supplente su posto “sostegno psico- fisico” con Istituto Comprensivo
4 I.C. Denza in Castellammare di Stabia per il periodo dal 12.09.2022 sino al 30.06.2023; con lo stesso istituto scolastico, per la successiva annualità 2023-2024 contratto a tempo determinato per insegnamento classe di concorso AA25 con termine iniziale 11.09.2023 e termine finale al 30.06.2024 (cfr. allegati al ricorso).
Pertanto, disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell'istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
La domanda formulata nel ricorso in esame deve essere interpretata, correttamente, quale domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , posto che l'art. 1, comma CP_1
121 , della legge 13 luglio 2015, n. 107, ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di danaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento. Pertanto la condanna del al pagamento del controvalore CP_1 in danaro della carta docente assicurerebbe ai docenti a termine un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo , poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta a differenza dei secondo per cui l'utilizzo del danaro è vincolato.
La domanda, in conclusione, deve essere accolta nei termini sopra precisati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle del DM 147/2022 tenuto conto del carattere seriale della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta il diritto di ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del Parte_1 beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022-2023 e
2023-2024;
2) per l'effetto ordina al di provvedere Controparte_1 all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente alle annualità scolastiche 2022-2023 e 2023-2024 con conseguente emissione in favore della stessa di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle indicate annualità ;
5 3) Condanna il , in persona del alla Controparte_1 CP_5 rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 321,00 a titolo di onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, 2.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Gabriella Gagliardi, ha pronunziato all'udienza di discussione del 2.12.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 21630/2024 R.G. Lav.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Corinna Della Parte_1 C.F._1
Monica con elezione di domicilio presso lo studio della stessa, in Castellammare di Stabia
(NA) alla Via Nocera, 136, come da procura allegata
-RICORRENTE-
E
, in persona del pro- tempore Controparte_1 CP_2
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: Carta docenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 11.10.2024 l'istante in epigrafe indicata, docente di ruolo giusta contratto di lavoro del 2.09.2024, ha premesso di aver prestato servizio in qualità di insegnante presso istituzioni scolastiche statali mediante contratti a tempo determinato ed ha esposto: di non aver ricevuto, negli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, perché precaria, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal
D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
1 direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato, l'Ordinanza del
18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea, la sentenza n. 29961 del
27.10.2023 chiedeva che questo Giudice volesse: previa disapplicazione del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota n. 15219 del 15 ottobre 2015 nonché del D.P.C.M. del CP_3
28 novembre 2016, accertare e dichiarare il diritto di essa ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della Legge n. 17/2015 in forza dei contratti a tempo determinato dedotti in narrativa ad accedere (usufruire) alla Carta Elettronica del docente, nella misura di Euro
500,00 (Euro cinquecento) annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; per l'effetto, ordinare e condannare il , ad erogare (assegnare) in Controparte_1 favore della stessa la Carta Elettronica del docente, nella misura di Euro 500,00 (Euro cinquecento) annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un totale di € 1.000,00; con vittoria delle spese di lite con maggiorazione del 30% “per predisposizione al PCT”, da attribuirsi all'avvocato antistatario.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, non si è costituito in giudizio il
. Controparte_1
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con la presente sentenza mediante contestuale lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
** **
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del che, nonostante la CP_1 regolare notifica del ricorso introduttivo, non si è costituito.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative
2 coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo
3 al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della
Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine.
Sulla scorta delle direttrici appena richiamate va valutata la domanda avanzata dalla odierna parte ricorrente, tenuto conto altresì dei principi affermati nella recente sentenza della Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
Con il recente arresto, la Suprema Corte ha chiarito che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta sicuramente ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, e siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo. Si tratta, in tali casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa senza dubbio, alla stregua della suddetta pronuncia, la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Ciò posto, nella fattispecie in esame deve evidenziarsi, in primis, che la ricorrente ha dimostrato di essere tuttora interna al sistema delle docenze scolastiche documentando di essere transitata in ruolo in forza di contratto del 2.09.2024 con I.C. C. IC BO in Napoli per l'insegnamento della disciplina “lingua inglese e seconda lingua comunitaria” nella scuola secondaria di I grado (cfr. allegato al ricorso).
La ricorrente ha altresì dimostrato rispetto agli anni scolastici dedotti in ricorso, di essere stata destinataria di incarico di supplenza annuale, inteso tale requisito come “annualità didattica” (fino al 30.06), ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999; sicché, “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente. Come già osservato, la Cassazione ha statuito la sussistenza del diritto a favore dei docenti non di ruolo con incarico per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, come nel caso della ricorrente con riferimento alle annualità scolastiche per le quali si chiede il riconoscimento.
Ha infatti prodotto, per l'anno scolastico 2022-2023, contratto a tempo determinato in qualità di docente supplente su posto “sostegno psico- fisico” con Istituto Comprensivo
4 I.C. Denza in Castellammare di Stabia per il periodo dal 12.09.2022 sino al 30.06.2023; con lo stesso istituto scolastico, per la successiva annualità 2023-2024 contratto a tempo determinato per insegnamento classe di concorso AA25 con termine iniziale 11.09.2023 e termine finale al 30.06.2024 (cfr. allegati al ricorso).
Pertanto, disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell'istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
La domanda formulata nel ricorso in esame deve essere interpretata, correttamente, quale domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , posto che l'art. 1, comma CP_1
121 , della legge 13 luglio 2015, n. 107, ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di danaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento. Pertanto la condanna del al pagamento del controvalore CP_1 in danaro della carta docente assicurerebbe ai docenti a termine un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo , poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta a differenza dei secondo per cui l'utilizzo del danaro è vincolato.
La domanda, in conclusione, deve essere accolta nei termini sopra precisati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle del DM 147/2022 tenuto conto del carattere seriale della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta il diritto di ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del Parte_1 beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022-2023 e
2023-2024;
2) per l'effetto ordina al di provvedere Controparte_1 all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente alle annualità scolastiche 2022-2023 e 2023-2024 con conseguente emissione in favore della stessa di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle indicate annualità ;
5 3) Condanna il , in persona del alla Controparte_1 CP_5 rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 321,00 a titolo di onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, 2.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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