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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 9226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9226 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5560/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dr.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5560/2025 R.G. promossa dalla:
(P. IVA ), in persona dei Legali Rappresentati CP_1 Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, Dr. e Dr. rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Controparte_2 Controparte_3
CH (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso C.F._1 [...]
sito in Milano, via Larga n. 9; Controparte_4
PARTE RICORRENTE
CONTRO
P. I.V.A. ) in persona del Legale Rappresentante Controparte_5 P.IVA_2 pro-tempore, con sede in Ospitaletto (BS), via Padana Superiore n. 180;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: locazione operativa.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 2.9.2025 (cfr. p.v. di udienza del 11.9.2025), da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisto il processo verbale della udienza in data 29.5.2025 contenente anche la dichiarazione di contumacia della Società Resistente;
l'Ordinanza riservata emessa in data 29.5.2025; il processo verbale dell'udienza del 11.9.2025, osserva:
- con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. la (nel Controparte_6 prosieguo anche solo promuoveva il giudizio nei confronti della Pt_1 [...] nel prosieguo anche solo o Resistente) al Controparte_7 Controparte_7 fine di ottenere il pagamento degli importi dovuti a titolo di canoni di locazione non pagati, di penale per inadempimento contrattuale, oltre interessi moratori, per anticipata risoluzione del contratto di locazione operativa n. 119-34113 stipulato, tra i predetti soggetti, in data 26.6-
11.7.2023 (cfr. doc. n. 2 di Parte Ricorrente), relativo alla locazione operativa di un “impianto fotovoltaico”, della durata di 60 mesi, e prevedente il pagamento di un canone mensile netto di
€ 770,00, da corrispondersi trimestralmente in via anticipata;
- la Resistente ha pagato solo i primi tre canoni di locazione trimestrale, per complessivi €
6.930,00, I.V.A. esclusa;
- con lettera datata 19.8.2024, trasmessa via pec in data 22.8.2024 (cfr. doc. 6 del fascicolo di
, la Ricorrente si avvaleva della clausola risolutiva espressa contenuta nell'articolo Pt_1
14 delle Condizioni Generali di contratto, chiedeva il pagamento del dovuto e la restituzione di
Beni oggetto della locazione operativa;
- successivamente, con comunicazioni pec del 5.12.2024 e del 13.12.2024, comunicazione rimaste prive di riscontro da parte della Resistente, ribadiva le suddette richieste e Pt_1 invitava la , a partecipare alla procedura di negoziazione Controparte_7 assistitia (cfr. docc. nn. 7 e 8 del fascicolo di;
Pt_1
- la Società ricorrente, pertanto, si vedeva costretta a intentare il presente procedimento chiedendo:
“NEL MERITO
1.1 accertare il grave inadempimento di alla propria obbligazione Controparte_7 di pagamento dei canoni di locazione in favore di e, conseguentemente, accertare Pt_1
pagina 2 di 6 l'intervenuta risoluzione del Contratto in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 – condizioni generali di contratto e dell'art. 1456 c.c.;
1.2. condannare, per tutto quanto esposto in atti, al pagamento Controparte_7 dell'importo complessivo di Euro 39.794,00, IVA compresa sulle somme dovute a titolo di fatture insolute, come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 sulle somme dovute a titolo di fatture insolute e di canoni a scadere, ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta provata, ovvero di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno;
1.3. condannare alla restituzione del Materiale (come meglio dettagliato a Controparte_7 pag. 2 del ricorso introduttivo), a proprie cure e spese, previa richiesta di istruzioni, inviando un'e.mail all'indirizzo: Email_1
[... IN OGNI CASO
2.1. con vittoria delle spese di lite e compensi professionali del presente giudizio, nonché dei compensi professionali per la procedura di negoziazione assistita esperita ante causam”.
All'esito della discussione finale il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Le domande formulate dalla sono fondate e meritano accoglimento. CP_6
In primo luogo, si rileva che il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti della
Società Resistente che non si è costituita.
La Società ha offerto, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., la prova della fondatezza della propria Pt_1 pretesa producendo il contratto di locazione operativa n. 119-34113 stipulato, in data 26.6-11.7.2023, sottoscritto dalle parti contrattuali, nonché la fattura di acquisto del “Materiale” dal TO (cfr. doc.
n. 3 di e la dichiarazione di installazione dei beni al Conduttore (cfr. docc. nr. 4, e 5 di Parte Pt_1
Ricorrente).
Ebbene, il creditore che deduca la sussistenza di un inadempimento o di inesatto adempimento da parte del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, fatto costitutivo del credito, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione, fatto estintivo dello stesso o di una sua parte (cfr. C. Cass. nr.
15659/2011; nr. 13533/2001).
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, la Resistente, non costituendosi in giudizio - pur essendo stata formalmente citata - non ha fornito alcuna prova contraria alle allegazioni di Parte Ricorrente, così che è possibile affermare che il rapporto obbligatorio tra le parti non risulta contestato.
Allo stesso modo, la Società Ricorrente risulta avere provato l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione operativa nr. 11934113, tramite lettera datata 19.8.2024 (consegnata a controparte a mezzo pec il 22.8.2024), a causa dell'inadempimento della Società Resistente (cfr. doc. nr. 6 del fascicolo di parte Ricorrente). difatti, si è correttamente avvalsa della clausola risolutiva ai sensi Pt_1 dell'articolo 1456 c.c. (precludendo, in tale modo, ogni valutazione discrezionale da parte del Giudice in ordine alla importanza dell'inadempimento) prevista dall'articolo 14, primo comma, delle
Condizioni Generali di Contratto che recita: “Ai sensi dell'articolo 1456 c.c. KE ha facoltà di risolvere di diritto, e anticipatamente rispetto al termine di durata inizialmente pattuito ovvero rispetto al termine di ciascun periodo di rinnovo, il Contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a/r o PEC contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi: … omissis … d) qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di anche di ino solo dei Pt_1 canoni e di ogni altro importo contrattualmente dovuto;
omissis …”
Si evidenzia, che il predetto articolo 14 delle Condizioni Generali di Contratto è contenuto in clausole oggetto di doppia firma, circostanza questa sufficiente a garantire l'effettiva presa di coscienza delle stesse da parte dell'aderente al formulario. Infatti, la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (cfr.
C. Cass. n. 15365/2010; n. 20818/2006) non ha carattere vessatorio e, comunque, è stata oggetto di specifica doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., previa individuazione sia numerica che della rubrica, come pacifico in atti (cfr. doc. n. 2, pg. 1, del fascicolo di Parte Ricorrente). Si accerta, pertanto, che il contratto di locazione operativa nr. 119-34113 del 26.6-11.7.2023 è stato legittimamente risolto da il 22.8.2024. Pt_1
Merita accoglimento, altresì, la richiesta di di condanna della Società Resistente al Pt_1 pagamento della somma complessiva di € 39.794,00 (I.V.A. inclusa), relativa alle somme dovute per fatture insolute, pari ad € 5.082,00 (I.V.A. inclusa) - oltre interessi di mora - ed alla penale di risoluzione del contratto, ex articolo 15, lettera b), delle Condizioni Generali di Contratto, quantificata in € 34.650,00 - oltre interessi di mora -, nonché alle spese legali stragiudiziali. In particolare, la penale pagina 4 di 6 richiesta da Parte Ricorrente non ha carattere vessatorio (cfr. C. Cass. n. 470/2014; n. 23965/2004; n.
20744/2004) e, comunque, è stata oggetto di specifica doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., previa sua individuazione sia numerica che della rubrica, come pacifico in atti. La richiesta di tale importo, inoltre, non consente alla Società locatrice di ottenere più di quanto avrebbe ottenuto con il fisiologico andamento del contratto stesso, ovverosia di ottenere un vantaggio dalla risoluzione per inadempimento della controparte, bensì proprio quanto la regolare esecuzione del contratto avrebbe fruttato. Tale richiesta, peraltro, è conforme al principio per il quale, a fronte della risoluzione del contratto, il risarcimento dovuto dal debitore, il cui inadempimento sia allo stesso imputabile, comprende l'equivalente del profitto che il creditore avrebbe conseguito se il contratto avesse avuto regolare esecuzione (cd. lucro cessante).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, merita accoglimento la domanda della Società Ricorrente volta ad ottenere il pagamento dell'importo complessivo di € 39.794,00, come di seguito calcolato:
• € 5.082,00, I.V.A. inclusa, per i canoni di locazione relativi alle fatture nn. 241215 del 24.3.2024 e
523750 del 24.6.2024;
• € 34.650,00 (€ 2.310,00, I.V.A. esclusa, per canone trimestrale X n. 15 trimestri intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto e la sua naturale scadenza) quale somma dovuta a titolo di penale per inadempimento contrattuale in ragione della risoluzione anticipata del Contratto (così come previsto dall'articolo 15 delle Condizioni Generali del Contratto che recita: “A seguito dell'intervenuta risoluzione del presente Contratto di locazione il Conduttore sarà tenuto a restituire entro 10 giorni i Beni nel luogo indicato da a norma dell'Art. 2 e all'immediato Pt_1 pagamento: … omissis … b) della somma dei canoni non ancora scaduti, attualizzati al tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data della risoluzione del Contratto salvo il risarcimento del maggiore danno;
… omissis …”);
• € 62,40 in base al disposto dell'articolo 6 del D. Lgs. 231/2002 per le spese di recupero del credito in sede stragiudiziale (cfr. articolo 15, lettera c) delle Condizioni Generali di Contratto).
Risulta, inoltre, dovuto a da parte della Società il pagamento degli Pt_1 Controparte_7 interessi moratori di legge su tutti gli importi dovuti sino al saldo effettivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, lettera d) delle Condizioni Generali di Contratto.
pagina 5 di 6 Alla luce di quanto sopra, consegue che deve essere accolta anche la domanda di di Pt_1 restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione operativa n. 119-34113 stipulato in data 26.6-
11.7.2023, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, delle Condizioni Generali di
Contratto che recita: “A seguito dell'intervenuta risoluzione del presente Contratto di locazione il
Conduttore sarà tenuto a restituire entro 10 giorni i Beni nel luogo indicato da a norma Pt_1 dell'Art. 2 … omissis …”.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, secondo le vigenti Tariffe Professionali (D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, così provvede:
1. accerta l'intervenuta risoluzione in data 22.8.2024 del contratto di locazione operativa n. 119-
34113 stipulato in data 26.6-11.7.2023 tra (P. I.V.A. Parte_1
) e P. I.V.A. ; P.IVA_1 Controparte_7 P.IVA_2
2. condanna P. I.V.A. ) a pagare a favore di Controparte_7 P.IVA_2
P. I.V.A. l'importo complessivo di € 39.794,00 Parte_1 P.IVA_1
(IVA compresa), come meglio quantificato e dettagliato in parte motiva, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, oltre rivalutazione ove dovuta;
3. condanna P. I.V.A. a pagare a favore di Controparte_7 P.IVA_2
(P. I.V.A. alla immediata restituzione dei beni Parte_1 P.IVA_1 oggetto del contratto di locazione operativa n. 119-34113 stipulato in data 26.6-11.7.2023;
4. condanna P. I.V.A. , al pagamento delle Controparte_7 P.IVA_2 spese processuali in favore di P. I.V.A. ) che si Parte_1 P.IVA_1 liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge;
Milano, così deciso in data 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dr.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5560/2025 R.G. promossa dalla:
(P. IVA ), in persona dei Legali Rappresentati CP_1 Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, Dr. e Dr. rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Controparte_2 Controparte_3
CH (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso C.F._1 [...]
sito in Milano, via Larga n. 9; Controparte_4
PARTE RICORRENTE
CONTRO
P. I.V.A. ) in persona del Legale Rappresentante Controparte_5 P.IVA_2 pro-tempore, con sede in Ospitaletto (BS), via Padana Superiore n. 180;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: locazione operativa.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 2.9.2025 (cfr. p.v. di udienza del 11.9.2025), da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisto il processo verbale della udienza in data 29.5.2025 contenente anche la dichiarazione di contumacia della Società Resistente;
l'Ordinanza riservata emessa in data 29.5.2025; il processo verbale dell'udienza del 11.9.2025, osserva:
- con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. la (nel Controparte_6 prosieguo anche solo promuoveva il giudizio nei confronti della Pt_1 [...] nel prosieguo anche solo o Resistente) al Controparte_7 Controparte_7 fine di ottenere il pagamento degli importi dovuti a titolo di canoni di locazione non pagati, di penale per inadempimento contrattuale, oltre interessi moratori, per anticipata risoluzione del contratto di locazione operativa n. 119-34113 stipulato, tra i predetti soggetti, in data 26.6-
11.7.2023 (cfr. doc. n. 2 di Parte Ricorrente), relativo alla locazione operativa di un “impianto fotovoltaico”, della durata di 60 mesi, e prevedente il pagamento di un canone mensile netto di
€ 770,00, da corrispondersi trimestralmente in via anticipata;
- la Resistente ha pagato solo i primi tre canoni di locazione trimestrale, per complessivi €
6.930,00, I.V.A. esclusa;
- con lettera datata 19.8.2024, trasmessa via pec in data 22.8.2024 (cfr. doc. 6 del fascicolo di
, la Ricorrente si avvaleva della clausola risolutiva espressa contenuta nell'articolo Pt_1
14 delle Condizioni Generali di contratto, chiedeva il pagamento del dovuto e la restituzione di
Beni oggetto della locazione operativa;
- successivamente, con comunicazioni pec del 5.12.2024 e del 13.12.2024, comunicazione rimaste prive di riscontro da parte della Resistente, ribadiva le suddette richieste e Pt_1 invitava la , a partecipare alla procedura di negoziazione Controparte_7 assistitia (cfr. docc. nn. 7 e 8 del fascicolo di;
Pt_1
- la Società ricorrente, pertanto, si vedeva costretta a intentare il presente procedimento chiedendo:
“NEL MERITO
1.1 accertare il grave inadempimento di alla propria obbligazione Controparte_7 di pagamento dei canoni di locazione in favore di e, conseguentemente, accertare Pt_1
pagina 2 di 6 l'intervenuta risoluzione del Contratto in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 – condizioni generali di contratto e dell'art. 1456 c.c.;
1.2. condannare, per tutto quanto esposto in atti, al pagamento Controparte_7 dell'importo complessivo di Euro 39.794,00, IVA compresa sulle somme dovute a titolo di fatture insolute, come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 sulle somme dovute a titolo di fatture insolute e di canoni a scadere, ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta provata, ovvero di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno;
1.3. condannare alla restituzione del Materiale (come meglio dettagliato a Controparte_7 pag. 2 del ricorso introduttivo), a proprie cure e spese, previa richiesta di istruzioni, inviando un'e.mail all'indirizzo: Email_1
[... IN OGNI CASO
2.1. con vittoria delle spese di lite e compensi professionali del presente giudizio, nonché dei compensi professionali per la procedura di negoziazione assistita esperita ante causam”.
All'esito della discussione finale il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Le domande formulate dalla sono fondate e meritano accoglimento. CP_6
In primo luogo, si rileva che il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti della
Società Resistente che non si è costituita.
La Società ha offerto, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., la prova della fondatezza della propria Pt_1 pretesa producendo il contratto di locazione operativa n. 119-34113 stipulato, in data 26.6-11.7.2023, sottoscritto dalle parti contrattuali, nonché la fattura di acquisto del “Materiale” dal TO (cfr. doc.
n. 3 di e la dichiarazione di installazione dei beni al Conduttore (cfr. docc. nr. 4, e 5 di Parte Pt_1
Ricorrente).
Ebbene, il creditore che deduca la sussistenza di un inadempimento o di inesatto adempimento da parte del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, fatto costitutivo del credito, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione, fatto estintivo dello stesso o di una sua parte (cfr. C. Cass. nr.
15659/2011; nr. 13533/2001).
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, la Resistente, non costituendosi in giudizio - pur essendo stata formalmente citata - non ha fornito alcuna prova contraria alle allegazioni di Parte Ricorrente, così che è possibile affermare che il rapporto obbligatorio tra le parti non risulta contestato.
Allo stesso modo, la Società Ricorrente risulta avere provato l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione operativa nr. 11934113, tramite lettera datata 19.8.2024 (consegnata a controparte a mezzo pec il 22.8.2024), a causa dell'inadempimento della Società Resistente (cfr. doc. nr. 6 del fascicolo di parte Ricorrente). difatti, si è correttamente avvalsa della clausola risolutiva ai sensi Pt_1 dell'articolo 1456 c.c. (precludendo, in tale modo, ogni valutazione discrezionale da parte del Giudice in ordine alla importanza dell'inadempimento) prevista dall'articolo 14, primo comma, delle
Condizioni Generali di Contratto che recita: “Ai sensi dell'articolo 1456 c.c. KE ha facoltà di risolvere di diritto, e anticipatamente rispetto al termine di durata inizialmente pattuito ovvero rispetto al termine di ciascun periodo di rinnovo, il Contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a/r o PEC contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi: … omissis … d) qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di anche di ino solo dei Pt_1 canoni e di ogni altro importo contrattualmente dovuto;
omissis …”
Si evidenzia, che il predetto articolo 14 delle Condizioni Generali di Contratto è contenuto in clausole oggetto di doppia firma, circostanza questa sufficiente a garantire l'effettiva presa di coscienza delle stesse da parte dell'aderente al formulario. Infatti, la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (cfr.
C. Cass. n. 15365/2010; n. 20818/2006) non ha carattere vessatorio e, comunque, è stata oggetto di specifica doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., previa individuazione sia numerica che della rubrica, come pacifico in atti (cfr. doc. n. 2, pg. 1, del fascicolo di Parte Ricorrente). Si accerta, pertanto, che il contratto di locazione operativa nr. 119-34113 del 26.6-11.7.2023 è stato legittimamente risolto da il 22.8.2024. Pt_1
Merita accoglimento, altresì, la richiesta di di condanna della Società Resistente al Pt_1 pagamento della somma complessiva di € 39.794,00 (I.V.A. inclusa), relativa alle somme dovute per fatture insolute, pari ad € 5.082,00 (I.V.A. inclusa) - oltre interessi di mora - ed alla penale di risoluzione del contratto, ex articolo 15, lettera b), delle Condizioni Generali di Contratto, quantificata in € 34.650,00 - oltre interessi di mora -, nonché alle spese legali stragiudiziali. In particolare, la penale pagina 4 di 6 richiesta da Parte Ricorrente non ha carattere vessatorio (cfr. C. Cass. n. 470/2014; n. 23965/2004; n.
20744/2004) e, comunque, è stata oggetto di specifica doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., previa sua individuazione sia numerica che della rubrica, come pacifico in atti. La richiesta di tale importo, inoltre, non consente alla Società locatrice di ottenere più di quanto avrebbe ottenuto con il fisiologico andamento del contratto stesso, ovverosia di ottenere un vantaggio dalla risoluzione per inadempimento della controparte, bensì proprio quanto la regolare esecuzione del contratto avrebbe fruttato. Tale richiesta, peraltro, è conforme al principio per il quale, a fronte della risoluzione del contratto, il risarcimento dovuto dal debitore, il cui inadempimento sia allo stesso imputabile, comprende l'equivalente del profitto che il creditore avrebbe conseguito se il contratto avesse avuto regolare esecuzione (cd. lucro cessante).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, merita accoglimento la domanda della Società Ricorrente volta ad ottenere il pagamento dell'importo complessivo di € 39.794,00, come di seguito calcolato:
• € 5.082,00, I.V.A. inclusa, per i canoni di locazione relativi alle fatture nn. 241215 del 24.3.2024 e
523750 del 24.6.2024;
• € 34.650,00 (€ 2.310,00, I.V.A. esclusa, per canone trimestrale X n. 15 trimestri intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto e la sua naturale scadenza) quale somma dovuta a titolo di penale per inadempimento contrattuale in ragione della risoluzione anticipata del Contratto (così come previsto dall'articolo 15 delle Condizioni Generali del Contratto che recita: “A seguito dell'intervenuta risoluzione del presente Contratto di locazione il Conduttore sarà tenuto a restituire entro 10 giorni i Beni nel luogo indicato da a norma dell'Art. 2 e all'immediato Pt_1 pagamento: … omissis … b) della somma dei canoni non ancora scaduti, attualizzati al tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data della risoluzione del Contratto salvo il risarcimento del maggiore danno;
… omissis …”);
• € 62,40 in base al disposto dell'articolo 6 del D. Lgs. 231/2002 per le spese di recupero del credito in sede stragiudiziale (cfr. articolo 15, lettera c) delle Condizioni Generali di Contratto).
Risulta, inoltre, dovuto a da parte della Società il pagamento degli Pt_1 Controparte_7 interessi moratori di legge su tutti gli importi dovuti sino al saldo effettivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, lettera d) delle Condizioni Generali di Contratto.
pagina 5 di 6 Alla luce di quanto sopra, consegue che deve essere accolta anche la domanda di di Pt_1 restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione operativa n. 119-34113 stipulato in data 26.6-
11.7.2023, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, delle Condizioni Generali di
Contratto che recita: “A seguito dell'intervenuta risoluzione del presente Contratto di locazione il
Conduttore sarà tenuto a restituire entro 10 giorni i Beni nel luogo indicato da a norma Pt_1 dell'Art. 2 … omissis …”.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, secondo le vigenti Tariffe Professionali (D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, così provvede:
1. accerta l'intervenuta risoluzione in data 22.8.2024 del contratto di locazione operativa n. 119-
34113 stipulato in data 26.6-11.7.2023 tra (P. I.V.A. Parte_1
) e P. I.V.A. ; P.IVA_1 Controparte_7 P.IVA_2
2. condanna P. I.V.A. ) a pagare a favore di Controparte_7 P.IVA_2
P. I.V.A. l'importo complessivo di € 39.794,00 Parte_1 P.IVA_1
(IVA compresa), come meglio quantificato e dettagliato in parte motiva, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, oltre rivalutazione ove dovuta;
3. condanna P. I.V.A. a pagare a favore di Controparte_7 P.IVA_2
(P. I.V.A. alla immediata restituzione dei beni Parte_1 P.IVA_1 oggetto del contratto di locazione operativa n. 119-34113 stipulato in data 26.6-11.7.2023;
4. condanna P. I.V.A. , al pagamento delle Controparte_7 P.IVA_2 spese processuali in favore di P. I.V.A. ) che si Parte_1 P.IVA_1 liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge;
Milano, così deciso in data 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 6 di 6