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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO PRESDENTE rel.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Dott.ssa ANNA MARIA TORCHIA CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 1345/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione senza termini alla scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22 ottobre
2025 e vertente tra in qualità di erede di e , rappresentata e difesa Parte_1 Persona_1 Persona_2 dall'avv. Tiziana Catricalà giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Mascaro giusta procura a margine della Controparte_1 comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante < Voglia l'ecc.ma Corte adita, in via principale, e preliminare dichiarare ammissibile l'appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata;
-in via principale e gradata dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per i motivi indicati nell'atto di appello e, conseguentemente, accogliere le conclusioni formulate in primo grado, ed in particolare: rigettare in toto le domande del sig. perché, temerarie, pretestuose, CP_1 infondate in fatto ed in diritto;
dichiarare che i vantano un credito nei confronti del Per_1 sig. , a titolo di penale e risarcimento danni della somma, di € 33.336,19 come CP_1 meglio specificato in atti o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
dichiarare accertata la valutazione sulla consistenza dei lavori, come effettuata dal CTU nel procedimento d'urgenza n. 441S/2005; in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare il Sig. al pagamento dell'importo di € 25.614,99, quale eccedenza Controparte_1 del credito derivata dalla compensazione tra il residuo delle somme per i lavori eseguiti e gli importi dovuti a titolo di penale e risarcimento del danno, oltre interessi legali;
in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare sempre e comunque il al pagamento della somma che dovrà residuare CP_1 dall'eccepita compensazione;
condannare il sig. al pagamento delle spese, onorari e CP_1 competenze del giudizio.>
Per l'appellato < … a) dichiarare inammissibile ed infondato e quindi rigettare l'avversario atto di impugnazione con conferma della pronuncia del Tribunale di Catanzaro;
b) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore,. >
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
ha adito il Tribunale di Catanzaro deducendo di avere stipulato con i coniugi Controparte_1 Per_1
e un contratto di appalto per la realizzazione di un fabbricato per civile
[...] Persona_2 abitazione su un terreno di proprietà dei committenti e di avere eseguito i lavori appaltati più molti altri fuori contratto, ma che i committenti non avevano corrisposto il compenso nel termine pattuito determinando così una inevitabile sospensione dei lavori. Precisava che in data 25/11/2004 aveva richiesto ai committenti il pagamento del saldo dovuto pari ad € 27.000, ma che i committenti non solo non avevano corrisposto il saldo ma avevano proposto ricorso d'urgenza per ottenere la riconsegna dell'immobile. Nell'ambito di tale procedimento d'urgenza è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio che ha quantificato in € 103.856 l'importo dei lavori contrattuali eseguiti ed in €
13.139,20 quello dei lavori extracontrattuali. Ha precisato che la quantificazione operata dal consulente è erronea e che l'importo ancora effettivamente dovuto dai committenti ammontava ad €
27937,08.Ha pertanto chiesto la condanna dei committenti al pagamento di detto importo.
Alla domanda hanno resistito i convenuti eccependone l'infondatezza e proponendo domanda riconvenzionale in relazione all'importo loro dovuto a titolo di risarcimento del danno per illegittima ritenzione del cantiere.
In particolare i convenuti hanno dedotto: 1) di avere corrisposto all'appaltatore la complessiva somma di € 102.485; 2) che il contratto si era risolto per inadempimento dell'appaltatore giusta raccomandata del 25 novembre 2004 con consequenziale diritto dei committenti a riscuotere la penale prevista in contratto;
3) che la consulenza tecnica svolta in sede di urgenza aveva indicato in € 96.067 l'importo dei lavori contrattuali eseguiti ed in € 14139 quello dei lavori extracontrattuali per un totale di €
110.206,20 e che detraendo da detta somma quanto già corrisposto dai coniugi residuava l'importo di € 7.721;4) che l'applicazione della penale prevista in contratto per il ritardo nella consegna dei lavori considerata l'epoca di riconsegna del cantiere avvenuta a distanza di 375 giorni dalla data pattuita determinava un credito dei committenti per tale titolo di € 18.750 cui andava aggiunto quello derivante dalla necessità di ovviare all'inesatto adempimento dell'appaltatore mediante realizzazione di lavori per l'importo di € 12.107,20 e quello nascente dalla necessità di prorogare il contratto di locazione attesa l'impossibilità di ottenere nei tempi pattuiti la casa di abitazione;
5) che quindi operata la compensazione con il credito dell'appaltatore essi avevano diritto ad ottenere il residuo importo di € 25.614,99.
La causa è stata istruita esclusivamente attraverso l'acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare.
Con sentenza pubblicata il 21 maggio 2018 il Tribunale ha così ritenuto: ha escluso che vi fosse un inadempimento da ritardata esecuzione sul rilievo che, pacifica la circostanza della previsione di lavori extracontrattuali, in difetto della prova del tempo necessario alla realizzazione di detti lavori non era possibile ritenere il dedotto inadempimento;
che nessun inadempimento era ravvisabile neanche in relazione alla quantità di lavori eseguiti considerato che il ctu aveva accertato l'esecuzione di lavori per complessivi € 100.000 sicché
l'eventuale inadempimento sarebbe stato di scarsa rilevanza;
che sulla base dei pagamenti effettuati, del valore delle opere contrattuali ed extracontrattuali già eseguite il credito residuo dell'appaltatore è di € 12.129,44.
Sulla base di tali considerazione ha accolto la domanda attrice per l'importo sopra riportato e condannato i convenuti al pagamento del corrispettivo e delle spese di lite, compensate nella misura di un terzo.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso la sentenza del Tribunale con atto di citazione notificato il 21 giugno 2019, Parte_1 in qualità di erede degli originari convenuti medio tempore deceduti, ha proposto appello affidato ai motivi che saranno di seguito esaminati
Con comparsa di riposta deposita il 26 novembre 2019 si è costituito rassegnando le Controparte_1 conclusioni riportate in epigrafe.
Con ordinanza del 10 dicembre 2019 è stata accolta l'istanza di inibitoria e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La causa ha subito diversi rinvii e, a seguito della soppressione della terza sezione civile, è stata assegnata alla seconda sezione civile. Trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. concessi in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025, la causa è stata rimessa sul ruolo per consentire la produzione della relazione di ctu svolta in sede cautelare e non presente in atti.
Prodotta la relazione mancante, all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. concessi in sostituzione dell'udienza del 22 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza ulteriore concessione di termini.
2.1
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale (i) ha ritenuto che i convenuti pur avendo invocato la clausola risolutiva espressa non hanno tuttavia proposto domanda di risoluzione, precludendo così l'esame della questione (ii) ha erroneamente individuato il momento del pagamento del saldo, ( iii) ha inopinatamente dato per scontato che la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore fosse giustificata dal mancato pagamento degli acconti;
Con il secondo motivo di censura assumono gli appellanti che il Tribunale ha frainteso il contenuto della relazione di consulenza sia nella quantificazione dei lavori eseguiti sia nel ritenere che gli stessi fossero esattamente conformi al progetto mentre invece il consulente ha riconosciuto l'esistenza di difformità con consequenziale necessità di ulteriori lavorazioni per rendere l'opera conforme al progetto e ancora lamentano che il giudice di primo grado non ha ben considerato la missiva con la quale i committenti hanno si sono avvalsi della clausola risolutiva espressa, nella quale il ritardo veniva individuato al netto degli ulteriori quarantacinque giorni ritenuti necessari per i lavori extracontrattuali;
Con il terzo motivo di censura gli appellanti criticano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non configurabile un grave inadempimento e tanto sebbene fosse più che provato il ritardo e l'illegittima ritenzione del cantiere.
Con il quarto motivo di censura gli appellanti lamentano il mancato riconoscimento al diritto al pagamento della penale e al risarcimento del danno da portare in compensazione rispetto al credito dell'appaltatore.
Con il quinto motivo impugnano il dispositivo perché non reca il rigetto della domanda riconvenzionale.
I motivi da analizzare congiuntamente perché tutti afferenti alla ricostruzione dei fatti compiuta dal
Tribunale sono nel complesso fondati e meritano accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
In primo luogo deve rilevarsi che la domanda riconvenzionale dei convenuti era fondata sul presupposto espresso dell'inadempimento dell'appaltatore e della intervenuta risoluzione del contratto per effetto della loro dichiarazione di volersi valere della clausola risolutiva espressa.
Indipendentemente, quindi, dalla espressa formulazione della richiesta di una pronuncia dichiarativa di risoluzione, il vaglio della fondatezza della domanda riconvenzionale non poteva prescindere dalla verifica della ricorrenza dell'inadempimento dell'appaltatore, verifica che, in realtà, il Tribunale ha compiuto ma giungendo a conclusioni errate.
Gli attori in riconvenzionale hanno in primo luogo dedotto il ritardo dell'inadempimento evidenziando che i lavori, secondo quanto previsto in contratto, dovevano essere ultimati nel termine di sei mesi dalla consegna che avvenne ( per come documentato in atti con la produzione della dichiarazione di inizio dei lavori ) il 22 ottobre 2003. E' parimenti pacifico che ancora al momento della instaurazione del giudizio cautelare i lavori non erano stati ultimati, tanto è vero che la consulenza tecnica svolta in sede cautelare dà espressamente atto delle lavorazioni non completate.
Il Tribunale sul punto, accogliendo la tesi dell'appaltatore, ha ritenuto che a fronte di lavori extracontrattuali e considerando che per la loro realizzazione non era stato previsto un tempo determinato, non fosse possibile individuare un ritardo imputabile. Oppone l'appellante che nella propria prospettazione difensiva, sia nella missiva con la quale i committenti hanno dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, sia nella successiva costituzione difensiva, i tempi per le lavorazioni aggiuntive sono stati espressamente considerati e indicati in quarantacinque giorni, senza che l'appaltatore opponesse alcunché a detta determinazione.
Il motivo di censura è sul punto fondato: deve qui considerarsi che per la realizzazione della opera era stato previsto in contratto un termine complessivo di sei mesi e che le lavorazioni aggiuntive indicate nella relazione di consulenza tecnica sono tutto sommato marginali ( si tratta per lo più di ampliamenti di lavorazioni già previste e di alcune innovazioni ) tanto è vero che l'importo riconosciuto dal consulente per la loro realizzazione è di soli 14000 euro a fronte di un appalto di complessivi 160.000 euro: a fronte di tanto appare sicuramente congruo il tempo indicato dai committenti per le lavorazioni aggiuntive e, peraltro, l'indicazione dei quarantacinque giorni non è stata mai espressamente contestata dall'appaltatore. Il diverso avviso espresso sul punto dal Tribunale si rifà verosimilmente all'orientamento espresso dalla Cassazione in alcune pronunce ( tra le altre
9152/2019 e 12936/2024 ) che, tuttavia, riguarda il caso di notevoli e rilevanti variazioni del programma di lavoro che, effettivamente, secondo la corte di legittimità valgono a rendere inoperante la previsione della penale e richiedono una nuova disciplina contrattuale. Ma, si ribadisce, non è questo il caso, perché le lavorazioni aggiuntive sono state marginali e tali da non incidere in maniera significativa sul programma dei lavori. Deve ancora darsi conto del fatto che è dato non contestato che i lavori ad un certo punto furono unilateralmente sospesi dall'appaltatore, il che evidentemente contribuì al ritardo nella loro ultimazione. La questione del ritardo nella esecuzione delle opere involge, quindi, necessariamente anche la verifica sulla giustificazione della sospensione delle stesse che il Tribunale ha ritenuto di individuare, sposando totalmente e acriticamente la tesi dell'appaltatore, nel mancato versamento degli acconti. Sennonchè deve qui darsi conto del fatto che il contratto di appalto disciplinava in maniera molto dettagliata i versamenti degli acconti in corrispondenza con gli avanzamenti delle singole lavorazioni, sicché sarebbe stato preciso onere dell'appaltatore allegare e provare quali fossero i pagamenti mancati in relazione alle singole lavorazioni. Non solo tale onere non è stato in alcun modo assolto, ma dalla contabilità effettuata dal consulente tecnico nominato in sede cautelare - la cui relazione si ricordi è l'unico atto di istruzione assunto nel presente giudizio – è emerso che gli importi dovuti per lavorazioni contrattualmente previste eseguite fino a quel momento erano pari ad € 96.067 mentre per quelle extracontrattuali era pari ad € 14.139,20. Pur considerando che detti importi sono al netto dell'iva deve riconoscersi che l'importo fin li corrisposto dai committenti, indicato dal Tribunale - con statuizione sul punto non impugnata da alcuno - in € 102.485 non consente in alcun modo di ritenere giustificata la sospensione dei lavori.
Alla data del 25 novembre 2004, quindi, allorché i committenti dichiararono di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 10 del contratto sussistevano almeno due degli inadempimenti contemplati da detto articolo: il ritardo e l'ingiustificata sospensione dei lavori.
Alla data del 25 novembre 2004 considerando l'inizio dei lavori al 22 ottobre 2003 , il termine di sei mesi ( scadente il 22 aprile 2004 ) per l'ultimazione, più i quarantacinque giorni per le lavorazioni extracontratto ( con scadenza quindi al 6 giugno ) i giorni di ritardo erano complessivamente 172: da quella data, tuttavia, avendo i committenti dichiarato di volere risolvere il contratto nessun inadempimento è ulteriormente configurabile. Il credito dei committenti da ritardato inadempimento va quindi determinato in € 8600. Null'altro può invece essere preteso dai committenti in relazione al danno da ritardo posto che la predeterminazione forfetaria del danno integrata dalla previsione di una clausola penale preclude la richiesta di ulteriori risarcimenti.
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno da inesatta esecuzione delle lavorazioni, non avendo i committenti fornito alcuna prova sul punto e non risultando il dato riscontrato dalla ctu.
Conclusivamente, quindi, le reciproche poste di dare ed avere devono essere determinate considerando da un lato il versamento della somma di € 102.485 da parte dei committenti ed il loro credito di € 8600 per danno da ritardo e dall'altro gli importi dei lavori determinati dal ctu e sopra ricordati € 96067 +iva per lavori contrattuali € 14139 + iva per lavori extracontrattuali: il residuo credito dell'appaltatore va quindi determinato nella somma di € 3560,44.
La sentenza va quindi riformata e previo parziale accoglimento della domanda riconvenzionale e di compensazione delle reciproche poste di dare ed avere l'appellante va condannata al pagamento nei confronti degli appellati al pagamento della somma di € 3560,44 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo. L'esito complessivo della lite che ha visto l'accoglimento della domanda dell'appaltatore in misura notevolmente ridotta rispetto quella proposta e il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale giustifica la compensazione nella misura di due terzi delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, con condanna dell'appellante al pagamento del residuo terzo. Le spese si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento individuato sulla base dell'importo finale riconosciuto.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 814 del 2018 e nei confronti di così Controparte_1 provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, previo accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta di convenuti in primo grado e compensazione delle reciproche ragioni di dare ed avere, condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 CP_1
della somma di € 3560,44 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
[...] compensa nella misura di due terzi le spese di lite dei due gradi del giudizio e condanna l'appellante al pagamento del residuo terzo che per il primo grado si liquida in € 119,79 per spese vive ed € 850,66
e per il secondo grado in € 971,66. Distrae le spese in favore del procuratore costituito.
Così deciso il 6 novembre 2025
La Presidente est.
IL ER