Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 17/04/2026, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01101/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00610/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Baglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege ;
per l’annullamento
- del decreto della Prefettura SUI di Catania del 09.09.2025 di archiviazione istanza nulla osta al lavoro subordinato presentata (-OMISSIS-), in favore del ricorrente;
- della conseguente nota del 22.01.2026 del Dirigente del CPI di Catania per conto dello Sportello Unico per l’Immigrazione, di rigetto della domanda di convocazione per il primo ingresso e di autorizzazione al permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dal ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo anche non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 il dott. IE MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con atto notificato via PEC in data 13 aprile 2026, e depositato lo stesso giorno, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese;
Ritenuto che:
- ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) , 84 e 85 cpa, il giudizio vada dichiarato estinto per rinuncia;
- sussistano ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti in causa;
- sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorra mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) dichiara estinto il giudizio; b) compensa fra le parti le spese di lite; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
EP GG, Presidente
IE MP, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE MP | EP GG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.