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Sentenza 12 agosto 2024
Sentenza 12 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/08/2024, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Sassari dr. G.Sanna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1465 del RGAC per l'anno 2022 e promossa da elett.te dom.to presso il proc.avv.to PAOLETTI Parte_1
GAETANO GASPARE che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto introduttivo del giudizio
ATTORE
CONTRO
elett.te dom.to presso il proc.avv.to NAPOLITANO Controparte_1
LUCIA che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTO
CONTRO
Elett.te dom.to presso il proc.avv.to SECHI GIOVANNI che lo CP_2 rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO :azione di risarcimento del danno .
CONCLUSIONI: come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato , conveniva in Parte_1 giudizio , e, premesso di proprietaria di una autovettura Wolskwagen Controparte_3
Tiguan, TG FG574VH, alimentata a gasolio , esponeva che il giorno 17.1.2022 alle ore 8.15 il figlio che si trovava alla guida della predetta autovettura Persona_1 provvedeva a fare rifornimento di gasolio presso il rifornitore di gasolio della convenuta ubicato in Sassari -Predda Niedda, lamentava che a causa delle caratteristiche del carburante immesso durante il rifornimento l'autovettura evidenziava gravi inconvenienti tali che comportavano l'impossibilità di accensione del motore tanto che l'auto doveva essere trasportata presso l'autofficina della con il carro attrezzi, che dell'accaduto veniva informata la convenuta CP_4 con l'invito al controllo dell'autovettura presso l'autofficina e che in assenza del quale si sarebbe comunque provveduto alla riparazione;
che in assenza di risposta l'autofficina provvedeva a prelevare il campione del gasolio presente nel motore e a inviarlo presso la di Crevalcore per l'analisi del prodotto;
che all'esito CP_5 dell'analisi effettuata il gasolio risultava contaminato con una carica microbiotica superiore a 1000 e tale da essere in grado di bloccare i filtri della macchina;
che nell'occasione venivano constati danni a parti del motore dell'autovettura il cui ripristino era costato la somma di €8.859,01, concludeva chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito a causa del gasolio fornito dalla convenuta.
Si costituiva contestando la domanda e tutti i motivi posti a suo Controparte_3 fondamento in particolare contestava potesse ravvisarsi rapporto di causalità tra il danni riportati dall'autovettura dell'attrice e il gasolio rifornito presso distributore della convenuta, concludeva per il rigetto della domanda.
Chiedeva, comunque, l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione per essere manlevata in ipotesi di accertamento positivo del danno.
Si costituiva non contestando il rapporto assicurativo ma eccependo CP_2 la decadenza della assicurata per il sinistro per cui è causa non avendo la stessa provveduto alla comunicazione di sinistro ex art. 1913 cc, nel merito contestava la pretesa risarcitoria in quanto priva di elementi oggettivi tali che possano provare la causa dell'evento dannoso, ferme le franchigie contrattuali concludeva nel merito per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita con produzioni documentali , prova testimoniale e prese in decisione sulle conclusioni assunte dalle parti e all'esito del deposito delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
ha allegato con l'atto di citazione che il proprio figlio Parte_1 Per_1 in data 17 gennaio 2022 aveva rifornito di gasolio l'autovettura di sua
[...] proprietà e che la stessa dopo il rifornimento aveva avuto inconvenienti e non funzionava l'accensione tanto che veniva trasportata in autofficina con il carro attrezzi.
A riprova dell'avvenuto rifornimento produceva la ricevuta del pagamento effettuato a mezzo di carta di credito dalla quale si evinceva che era stato effettuato un rifornimento di gasolio di 41,44 litri per l'importo complessivo di € 65,85.
Nessuna prova è stata offerta in ordine al rapporto causale e precisamente che l'autovettura aveva subito dei danni a causa del gasolio immesso con il rifornimento del 17 gennaio 2022. Ed, infatti, non è rinvenibile né nell'atto di citazione né nelle memorie integrative depositata la data nella quale gli inconvenienti si sono verificati atteso il fatto che l'attestazione di trasporto dell'auto con il carro attrezzi all'autofficina reca la data del 21.1.2022, ben quattro giorni dopo l'attestazione dell'avvenuto rifornimento. Né parte attrice ha allegato e provato che in detto lasso di tempo l'auto non aveva effettuato altri rifornimenti e comunque non ha allegato che l'auto non aveva fino a detto giorno non aveva viaggiato.
L'assenza totale di prova ( sul punto neppure dedotta) relativa all'assenza di altri rifornimenti ovvero che l'auto non aveva in alcun modo viaggiato dal momento del rifornimento porta a ritenere non provato il rapporto di causalità tra il rifornimento e il danno lamentato all'autovettura. Il lasso di tempo trascorso in assenza della predetta non consente neppure presuntivamente di verificare la sussistenza del rapporto di causalità.
Quanto, poi, all'analisi effettuata per conto dell'autofficina presso la quale l'auto si trovava deve osservarsi che il campione di gasolio è stato prelevato dall'auto della in data 31.1.2022 , come emerge dalla ricevuta della società che ha Pt_1 provveduto ad analizzarlo e che non è stato neppure allegato con quali modalità il gasolio è stato prelevato e quali erano i soggetti che vi avevano provveduto.
Siffatta indagine, di conseguenza non può neppure essere valutata dal Giudice in quanto priva di valore probatorio attesa l'assenza degli elementi oggettivi del prelievo e del contraddittorio necessario per la valutazione, effettuata esclusivamente nell'interesse di parte attrice.
Né parte attrice si è premurata di conservare adeguato campione, sigillato e firmato, con l'indicazione dei soggetti che vi avrebbero provveduto, e ciò al fine di una valutazione del contenuto prelevato nel contraddittorio di tutte le parti e sotto il controllo del giudice. Ciò porta a ribadire la non necessità di una consulenza tecnica di ufficio non sussistendo alcun bene da sottoporre ad accertamento e quindi da valutare.
In siffatta situazione di carenza assoluta dal punto di vista probatorio il rigetto della domanda appare d'obbligo .
Le spese seguono la soccombenza riguardo alla convenuta mentre le spese della chiamata in causa restano a carico della chiamante .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta;
1) Rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) Condanna parte attrice a rifondere in favore di parte convenuta le spese legali del presente giudizio liquidate in complessivi € 5.077,00 ( valore compreso tra 5.000 e 26.000, parametri medi, tutte le fasi ) oltre accessori nella misura dovuta per legge,
3) Pone a carico di parte convenuta le spese relativa alla chiamata in causa liquidate nel medesimo valore di cui sopra.
Sassari09/08/2024
Il Giudice
Giuseppina Sanna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Sassari dr. G.Sanna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1465 del RGAC per l'anno 2022 e promossa da elett.te dom.to presso il proc.avv.to PAOLETTI Parte_1
GAETANO GASPARE che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto introduttivo del giudizio
ATTORE
CONTRO
elett.te dom.to presso il proc.avv.to NAPOLITANO Controparte_1
LUCIA che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTO
CONTRO
Elett.te dom.to presso il proc.avv.to SECHI GIOVANNI che lo CP_2 rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO :azione di risarcimento del danno .
CONCLUSIONI: come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato , conveniva in Parte_1 giudizio , e, premesso di proprietaria di una autovettura Wolskwagen Controparte_3
Tiguan, TG FG574VH, alimentata a gasolio , esponeva che il giorno 17.1.2022 alle ore 8.15 il figlio che si trovava alla guida della predetta autovettura Persona_1 provvedeva a fare rifornimento di gasolio presso il rifornitore di gasolio della convenuta ubicato in Sassari -Predda Niedda, lamentava che a causa delle caratteristiche del carburante immesso durante il rifornimento l'autovettura evidenziava gravi inconvenienti tali che comportavano l'impossibilità di accensione del motore tanto che l'auto doveva essere trasportata presso l'autofficina della con il carro attrezzi, che dell'accaduto veniva informata la convenuta CP_4 con l'invito al controllo dell'autovettura presso l'autofficina e che in assenza del quale si sarebbe comunque provveduto alla riparazione;
che in assenza di risposta l'autofficina provvedeva a prelevare il campione del gasolio presente nel motore e a inviarlo presso la di Crevalcore per l'analisi del prodotto;
che all'esito CP_5 dell'analisi effettuata il gasolio risultava contaminato con una carica microbiotica superiore a 1000 e tale da essere in grado di bloccare i filtri della macchina;
che nell'occasione venivano constati danni a parti del motore dell'autovettura il cui ripristino era costato la somma di €8.859,01, concludeva chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito a causa del gasolio fornito dalla convenuta.
Si costituiva contestando la domanda e tutti i motivi posti a suo Controparte_3 fondamento in particolare contestava potesse ravvisarsi rapporto di causalità tra il danni riportati dall'autovettura dell'attrice e il gasolio rifornito presso distributore della convenuta, concludeva per il rigetto della domanda.
Chiedeva, comunque, l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione per essere manlevata in ipotesi di accertamento positivo del danno.
Si costituiva non contestando il rapporto assicurativo ma eccependo CP_2 la decadenza della assicurata per il sinistro per cui è causa non avendo la stessa provveduto alla comunicazione di sinistro ex art. 1913 cc, nel merito contestava la pretesa risarcitoria in quanto priva di elementi oggettivi tali che possano provare la causa dell'evento dannoso, ferme le franchigie contrattuali concludeva nel merito per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita con produzioni documentali , prova testimoniale e prese in decisione sulle conclusioni assunte dalle parti e all'esito del deposito delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
ha allegato con l'atto di citazione che il proprio figlio Parte_1 Per_1 in data 17 gennaio 2022 aveva rifornito di gasolio l'autovettura di sua
[...] proprietà e che la stessa dopo il rifornimento aveva avuto inconvenienti e non funzionava l'accensione tanto che veniva trasportata in autofficina con il carro attrezzi.
A riprova dell'avvenuto rifornimento produceva la ricevuta del pagamento effettuato a mezzo di carta di credito dalla quale si evinceva che era stato effettuato un rifornimento di gasolio di 41,44 litri per l'importo complessivo di € 65,85.
Nessuna prova è stata offerta in ordine al rapporto causale e precisamente che l'autovettura aveva subito dei danni a causa del gasolio immesso con il rifornimento del 17 gennaio 2022. Ed, infatti, non è rinvenibile né nell'atto di citazione né nelle memorie integrative depositata la data nella quale gli inconvenienti si sono verificati atteso il fatto che l'attestazione di trasporto dell'auto con il carro attrezzi all'autofficina reca la data del 21.1.2022, ben quattro giorni dopo l'attestazione dell'avvenuto rifornimento. Né parte attrice ha allegato e provato che in detto lasso di tempo l'auto non aveva effettuato altri rifornimenti e comunque non ha allegato che l'auto non aveva fino a detto giorno non aveva viaggiato.
L'assenza totale di prova ( sul punto neppure dedotta) relativa all'assenza di altri rifornimenti ovvero che l'auto non aveva in alcun modo viaggiato dal momento del rifornimento porta a ritenere non provato il rapporto di causalità tra il rifornimento e il danno lamentato all'autovettura. Il lasso di tempo trascorso in assenza della predetta non consente neppure presuntivamente di verificare la sussistenza del rapporto di causalità.
Quanto, poi, all'analisi effettuata per conto dell'autofficina presso la quale l'auto si trovava deve osservarsi che il campione di gasolio è stato prelevato dall'auto della in data 31.1.2022 , come emerge dalla ricevuta della società che ha Pt_1 provveduto ad analizzarlo e che non è stato neppure allegato con quali modalità il gasolio è stato prelevato e quali erano i soggetti che vi avevano provveduto.
Siffatta indagine, di conseguenza non può neppure essere valutata dal Giudice in quanto priva di valore probatorio attesa l'assenza degli elementi oggettivi del prelievo e del contraddittorio necessario per la valutazione, effettuata esclusivamente nell'interesse di parte attrice.
Né parte attrice si è premurata di conservare adeguato campione, sigillato e firmato, con l'indicazione dei soggetti che vi avrebbero provveduto, e ciò al fine di una valutazione del contenuto prelevato nel contraddittorio di tutte le parti e sotto il controllo del giudice. Ciò porta a ribadire la non necessità di una consulenza tecnica di ufficio non sussistendo alcun bene da sottoporre ad accertamento e quindi da valutare.
In siffatta situazione di carenza assoluta dal punto di vista probatorio il rigetto della domanda appare d'obbligo .
Le spese seguono la soccombenza riguardo alla convenuta mentre le spese della chiamata in causa restano a carico della chiamante .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta;
1) Rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) Condanna parte attrice a rifondere in favore di parte convenuta le spese legali del presente giudizio liquidate in complessivi € 5.077,00 ( valore compreso tra 5.000 e 26.000, parametri medi, tutte le fasi ) oltre accessori nella misura dovuta per legge,
3) Pone a carico di parte convenuta le spese relativa alla chiamata in causa liquidate nel medesimo valore di cui sopra.
Sassari09/08/2024
Il Giudice
Giuseppina Sanna