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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/12/2024, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. 3604/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 25/11/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Giudice Dott.ssa Sara Pozzetti
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 3604/2024
avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio congiuntamente proposta da
Parte 1 nato il [...] a [...]
Rappresentata e difesa dall'AVV. ALESSANDRA SANDRI
E
nato il [...] a [...]_2 rappresentato e difeso dall'AVV. ALBERTO BRIGNOLO
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
"1) La figlia Persona 1 , prossima alla maggiore età, viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con fissazione della residenza stabile, anche anagrafica, presso la madre sig.ra Parte 1 e con facoltà per ciascuno dei genitori di assumere anche disgiuntamente dall'altro le decisioni di ordinaria amministrazione relative alla figlia;
2) Il padre signor Parte 2 potrà vedere e tenere con sé la figlia ER , ormai quasi maggiorenne, ogniqualvolta la figlia lo vorrà, compatibilmente con le esigenze di salute, scolastiche ed extrascolastiche e/o lavorative della stessa e previo accordo fra loro;
Parte 23) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia Per 1 sino a che la stessa non sarà divenuta economicamente indipendente, versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di €
400,00 (quattrocento/00) mensili, mediante bonifico e/o assegno bancario. Tale somma verrà corrisposta alla sig.ra Parte 1 fino al mese di febbraio 2025 compreso e successivamente direttamente alla figlia Per 1 divenuta maggiorenne. Il contributo di mantenimento della figlia, come sopra determinato, verrà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat.
4) L'assegno unico familiare, così come le altre agevolazioni e/o bonus previsti dalla legge per i figli, saranno interamente percepiti dalla madre signora Parte 1 ;
5) Il sig. contribuirà inoltre nella misura del 70% al pagamento delle spese Parte 2
straordinarie o extra assegno per la figlia ER Per l'individuazione e le modalità e termini di
•
corresponsione di tali spese le parti dichiarano di voler far riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 7 luglio 2017 dal Presidente del Tribunale di Asti ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti da intendersi espressamente richiamato e facente parte integrante del presente ricorso.
6) Ognuna delle parti si impegna sin d'ora a prestare il consenso a che ciascuna di esse possa ottenere il rilascio/rinnovare un documento valido per l'espatrio ed a sottoscrivere l'autorizzazione al rilascio/rinnovo alla figlia di documenti validi per l'espatrio finchè la stessa non diverrà maggiorenne.
7) Le parti concordano che le statuizioni di carattere economico e inerenti le modalità di frequentazione di Per 1 avranno corso sin dalla data di deposito del presente ricorso.
Tutto quanto sopra premesso, i signori 'Parte 1 come sopra rappresentati, Parte_2 e
assistiti e domiciliati,"
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) l'articolo 473-bis. 51 c.p.c. prescrive che le parti possano presentare la domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente proposte dalle parti, qui richiamate, per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Così deciso in Asti, in data 25/11/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 25/11/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Giudice Dott.ssa Sara Pozzetti
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 3604/2024
avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio congiuntamente proposta da
Parte 1 nato il [...] a [...]
Rappresentata e difesa dall'AVV. ALESSANDRA SANDRI
E
nato il [...] a [...]_2 rappresentato e difeso dall'AVV. ALBERTO BRIGNOLO
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
"1) La figlia Persona 1 , prossima alla maggiore età, viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con fissazione della residenza stabile, anche anagrafica, presso la madre sig.ra Parte 1 e con facoltà per ciascuno dei genitori di assumere anche disgiuntamente dall'altro le decisioni di ordinaria amministrazione relative alla figlia;
2) Il padre signor Parte 2 potrà vedere e tenere con sé la figlia ER , ormai quasi maggiorenne, ogniqualvolta la figlia lo vorrà, compatibilmente con le esigenze di salute, scolastiche ed extrascolastiche e/o lavorative della stessa e previo accordo fra loro;
Parte 23) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia Per 1 sino a che la stessa non sarà divenuta economicamente indipendente, versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di €
400,00 (quattrocento/00) mensili, mediante bonifico e/o assegno bancario. Tale somma verrà corrisposta alla sig.ra Parte 1 fino al mese di febbraio 2025 compreso e successivamente direttamente alla figlia Per 1 divenuta maggiorenne. Il contributo di mantenimento della figlia, come sopra determinato, verrà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat.
4) L'assegno unico familiare, così come le altre agevolazioni e/o bonus previsti dalla legge per i figli, saranno interamente percepiti dalla madre signora Parte 1 ;
5) Il sig. contribuirà inoltre nella misura del 70% al pagamento delle spese Parte 2
straordinarie o extra assegno per la figlia ER Per l'individuazione e le modalità e termini di
•
corresponsione di tali spese le parti dichiarano di voler far riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 7 luglio 2017 dal Presidente del Tribunale di Asti ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti da intendersi espressamente richiamato e facente parte integrante del presente ricorso.
6) Ognuna delle parti si impegna sin d'ora a prestare il consenso a che ciascuna di esse possa ottenere il rilascio/rinnovare un documento valido per l'espatrio ed a sottoscrivere l'autorizzazione al rilascio/rinnovo alla figlia di documenti validi per l'espatrio finchè la stessa non diverrà maggiorenne.
7) Le parti concordano che le statuizioni di carattere economico e inerenti le modalità di frequentazione di Per 1 avranno corso sin dalla data di deposito del presente ricorso.
Tutto quanto sopra premesso, i signori 'Parte 1 come sopra rappresentati, Parte_2 e
assistiti e domiciliati,"
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) l'articolo 473-bis. 51 c.p.c. prescrive che le parti possano presentare la domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente proposte dalle parti, qui richiamate, per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Così deciso in Asti, in data 25/11/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)