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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/10/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Emanuela Lo Presti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4725/2020 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 25 settembre 2025, promossa da n. 59/2017 RGF (P.I. Parte_1
, in persona del Curatore avv. elettivamente P.IVA_1 Parte_2 domiciliato in Messina, via Felice Bisazza n. 20, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Donato, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, attore contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , entrambi rappresentati e CP_2 C.F._2 difesi dall'avv. Santo Spagnolo e dall'avv. Nicola Verderico, giusta procura in atti, convenuti
(C.F. ), Controparte_3 C.F._3 convenuta contumace avente ad oggetto: donazione, azione revocatoria ex art. 2901 c.c. In fatto ed in diritto La premesso di vantare un Parte_3 credito nei confronti di in ragione del danno subito dallo Controparte_1 stesso per atti di mala gestio compiuti quale amministratore della società in bonis e di avere promosso un giudizio di responsabilità ex art. 146 L.F. al fine di ottenere il predetto risarcimento derivante dall'azzeramento del suo patrimonio immobiliare in conseguenza delle donazioni eseguite nel mese di febbraio 2017, pochi mesi prima della sentenza n. 60/2017 che ha dichiarato il fallimento della società, in favore della figlia , ha agito in Controparte_3 giudizio ai sensi dell'art. 2901 c.c. al fine di fare dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dei predetti atti di donazione. Costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente Controparte_1 la nullità della citazione e contestato, nel merito, la fondatezza dell'azione, ritenendola priva dei presupposti di legge richiesti per il suo accoglimento, difettando, nella specie, la prova del credito, il danno, stante la presenza di altri immobili aggredibili, nonché la scientia damni, avendo il convenuto agito in adempimento di un preciso obbligo morale nei confronti della figlia e senza che questi fosse gravato da alcun debito derivante dall'attività di amministrazione della società, poi fallita. Anche , in sede di costituzione, ha contestato le Controparte_2 domande avanzate nei suoi confronti manifestando la propria estraneità rispetto ai fatti oggetto del giudizio.
sebbene regolarmente evocata in giudizio, non risulta Controparte_3 costituita e deve, pertanto, esserne dichiarata la contumacia. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la Curatela ha precisato che la condotta del convenuto ha dato origine al procedimento penale avente ad oggetto l'accertamento del reato di bancarotta ex art. 217 L.F. (proc. 6006/2020 R.G.N.R.), nell'ambito del quale vi era stata la costituzione di parte civile ad opera del . Parte_1
In assenza di ulteriore attività istruttoria, precisate le conclusioni, la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la decisione. La domanda della Curatela fallimentare è fondata e va accolta. Dall'analisi della documentazione prodotta, tenuto conto altresì delle deduzioni e contestazioni avanzate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, è possibile affermare, anzitutto, l'insussistenza del denunciato vizio di nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto in quanto la citazione appare sufficiente ad integrare gli elementi essenziali richiesti dalla legge ai fini della sua validità. I vizi relativi alla editio actionis previsti a pena di nullità dal quarto comma dell'art. 164 c.p.c. riguardano, infatti, l'omissione o l'assoluta incertezza del requisito previsto dal terzo comma dell'art. 163 c.p.c. al n. 3 (cioè, la determinazione della cosa oggetto della domanda) e al n. 4 (da intendersi quale mancanza dell'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda). Si tratta di vizi che si riflettono sulla stessa individuabilità della domanda oggetto del giudizio, in quanto afferiscono rispettivamente al petitum ed alla causa petendi, rendendo l'atto inidoneo ad individuare il diritto che si vuol far valere. Al riguardo, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale emerso in materia, «la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti - desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio - in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse. Analogamente, quanto alla causa petendi, si ritiene soddisfatto il requisito
2 della sufficiente determinatezza, allorché siano desumibili dal complessivo contenuto dell'atto i fatti costitutivi della domanda proposta dall'attore “; e ancora, “la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto quello sostanziale, di bene della vita di cui si domanda il riconoscimento…. detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata» (cfr. Tribunale di Foggia, sez. II, n. 1008 del 23.04.2021; Tribunale di Cosenza, sez. I, n. 1535 del 26/07/2017; Tribunale di Ancona, sez. II, n. 1144 del 04/07/2017). Traslando i richiamati principi nel presente giudizio, deve ritenersi che già dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, è possibile individuare agevolmente tanto il petitum “immediato”, inteso quale provvedimento richiesto al giudice, quanto il petutum “mediato”, nella fattispecie l'inefficacia nei confronti della Curatela degli atti dispositivi illegittimamente compiuti dal convenuto, con la conseguenza che deve affermarsi la validità dell'azione revocatoria. D'altronde, la presenza di tali elementi si desume anche dal fatto che i convenuti sono stati in grado di svolgere puntuali ed articolate difese in relazione alle contestazioni avanzate nei loro confronti, con la conseguenza che le censure relative alla validità dell'atto introduttivo non possono essere condivise. Con riferimento al merito dell'azione ed ai presupposti legittimanti la stessa, la Curatela ha allegato in giudizio di essere titolare di un diritto di credito derivante dall'esistenza di un credito risarcitorio vantato nei confronti di . Parte_4
Non risulta provata, ma solo affermata, l'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. da parte del , Parte_1
È incontestata, oltre che dimostrata documentalmente, invece, la pendenza di un procedimento penale a carico del convenuto, quale amministratore della società fallita (proc. n. 6006/2020 R.G.N.R. – n. 1508/2021 R.G.), per non aver tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge e per aver omesso di consegnare i documenti in oggetto a seguito della dichiarazione di fallimento, nell'ambito del quale è in corso l'accertamento del reato di bancarotta ex art. 217 L.F. a carico di e il risulta Controparte_1 Parte_1 essere costituita parte civile.
3 Deve ritenersi, pertanto, che parte attrice sia titolare un diritto di credito idoneo all'esperimento dell'azione revocatoria. Tanto basta per ritenere esistente (quanto meno) un'aspettativa di credito, consistente e tutt'altro che pretestuosa, in capo all'attrice nei confronti del convenuto che, a fronte delle puntuali e circostanziate deduzioni riportate nell'atto introduttivo, si è limitato a generiche eccezioni in ordine all'assenza dei presupposti dell'azione. Per principio costante in giurisprudenza, infatti, l'art. 2901 c.c. contempla una nozione lata di credito comprensiva della “ragione” o “aspettativa” tale per cui, anche il credito eventuale e/o “litigioso” è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte negoziale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgenza della qualità di creditore che consente l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione posto in essere dal debitore (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, n. 10742/2024). Nel caso di specie, la curatela attrice ha fornito prova del proprio diritto (o aspettativa) di credito nei confronti dei convenuti. Per verificare la fondatezza della domanda, però, è opportuno premettere che l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 e ss., costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, quando ricorrono tre requisiti, uno di natura oggettiva, l'eventus damni, ovvero l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia comportato una modificazione della situazione economica del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., e due di natura soggettiva, la scientia damni del debitore, vale a dire la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento) e – ma solo con riferimento agli atti a titolo oneroso – la scientia damni da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori, mentre non si pretende né l'intenzione del debitore di nuocere ai creditori (Cass. Civ. n. 14274/99; Cass. Civ. n. 27546/14), né la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria (Cass. Civ. 20.02.1989 n. 987). Nella fattispecie in esame, è stato impugnato un atto a titolo gratuito, sicchè, come già esposto non rileva la partecipatio fraudis del terzo beneficiario, essendo sufficiente, per l'accoglibilità della domanda, la
4 sussistenza degli altri due requisiti, ovvero dell'eventus damni e della scientia damni. Ritiene questo Giudice che sussistano tutti gli elementi necessari per la revoca degli atti oggetto del presente giudizio. Quanto all'eventus damni, si ravvisa nel caso di specie un atto di disposizione a contenuto patrimoniale, idoneo a comportare una modificazione della situazione economica del debitore, rappresentato dal trasferimento degli immobili di proprietà – integrale o parziale, nel caso dell'immobile in comunione con la moglie Controparte_4
alla figlia.
[...]
Affinché il pregiudizio economico possa dirsi rilevante ai fini dell'integrazione dei presupposti dell'azione pauliana, per la giurisprudenza di legittimità, «non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso» (cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, 19.07.2018, n. 19207, in senso conforme si v. Cass. n. 16986/2007; Cass. 14.10.2015, n. 20595; Cass. n. 9461/2016; Cass. 19.7.2018, n. 19207Cass. civ. sez. III, 09 febbraio 2012, n. 1896, Cass. civ. sez. III, 15 febbraio 2011, n. 3676), precisando che la «rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore» (cfr. Cass. civ. sez. III, 29 marzo 2007, n. 7767). In applicazione dei richiamati principi, deve senz'altro ritenersi che le donazioni eseguite in data 23 febbraio 2017, abbiano comportato una consistente modifica, sia quantitativa che qualitativa, della situazione patrimoniale dei convenuti, tale da determinare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, tenuto conto altresì che, dalle visure catastali depositate in giudizio, risulta che i convenuti si sono spogliati di quattro immobili, riducendo così l'assetto patrimoniale aggredibile, il quale risulta, peraltro, già gravato da altre formalità pregiudizievoli. Sussiste, poi, il requisito della scientia damni del debitore. In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è stato chiarito ripetutamente che quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è sufficiente, ai fini della scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. civ., sez. III, sent. n.13343 del 30/6/15).
5 Nell'ipotesi di atto antecedente è richiesta invece la “dolosa preordinazione” elemento che può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Cass. Civ. n. 18315/15). Nel caso di specie i fatti di mala gestio fondanti il credito sono antecedenti all'atto dispositivo che è stato posto in essere dopo la dichiarazione di fallimento della società conseguente al dissesto determinato con il concorso dell'amministratore . L'atto non può che ritenersi, pertanto, posto al CP_1 precipuo fine di sottrarre i propri beni a possibili azioni esecutive.
nella spiegata qualità di amministratore della società Parte_5 fallita, non poteva non essere a conoscenza della gestione del patrimonio sociale e delle perdite conseguite, così come non poteva non essere consapevole che sarebbe stato tenuto a rispondere della propria mala gestio per avere contribuito a determinare il dissesto della società e per non aver tenuto le scritture contabili previste dalla legge, sicché la dismissione di tutto (o gran parte) del suo patrimonio non può che interpretarsi quale atto funzionale a sottrarre i beni ai creditori. Dalle istanze di ammissione depositate dalla Riscossione Sicilia s.p.a., è emersa l'esistenza di estratti di ruolo per più di un milione di euro in capo alla società oggi fallita, relativi al mancato pagamento di tributi e tasse per gli anni 2003/2006, avverso i quali peraltro ricorsi tributari sono stati rigettati nel febbraio 2015 (cfr. All. 06 e 07 atto introduttivo). Con sentenza n. 3300/2016 del Tribunale di Messina, la in bonis era stata poi dichiarata Parte_1 soccombente in un procedimento civile che ha comportato la condanna al pagamento per quasi € 600.000,00 in favore della Controparte_5 società che poco dopo vista l'impossibilità di recuperare tale debito ha depositato istanza di fallimento (cfr. all. 08). Trattandosi di atto a titolo gratuito, infine, non è necessario il ricorrere della partecipatio fraudis. In conclusione, la domanda revocatoria azionata dal va accolta, Parte_1 con conseguente dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., degli atti di trasferimento posti in essere da in favore di CP_1 Controparte_3 con l'atto pubblico al rogito del notaio del 23 febbraio Persona_1
2017, repertorio n. 147774, raccolta n. 18790, registrato in Taormina in data 24 febbraio 2017, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari con note a) n. 31 del 27 febbraio 2017 registro generale n. 4457 e registro particolare n. 3454 b) n. 32 del 27 febbraio 2017 registro generale n. 4458 e registro particolare n. 3455, avente ad oggetto avente ad oggetto la proprietà dell'immobile identificato nel N.C.E.U. del Comune di Giardini Naxos al foglio 6, particella 800, sub 2, Categoria A/2 nei limiti della quota CP_1 nella sua titolarità ; la proprietà – con riserva di diritto di abitazione –
6 dell'immobile identificato nel N.C.E.U. del Comune di Giardini Naxos al foglio 6, particella 907, sub. 15, Categoria A/2; la proprietà – con riserva di diritto di abitazione – di un vano garage identificato nel N.C.E.U. del Comune di Giardini Naxos al foglio 6, particella 907, sub 29, Categoria C/6; la proprietà di un vano garage identificato nel N.C.E.U. del Comune di Giardini Naxos al foglio 6, particella 907, sub. 37, Categoria C/6. Ogni altra questione ed eccezione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di ed in favore della Controparte_1 Parte_3
e liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e
[...] delle attività svolte, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, relativi alle controversie di valore indeterminabile – complessità bassa Le spese nei rapporti con e Controparte_2 Controparte_3 considerato il coinvolgimento nel presente giudizio quali litisconsorti necessari vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 4725/2020 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_3
2. Accoglie l'azione revocatoria e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della Curatela
[...]
dell'atto di donazione posto in essere Parte_3 da in favore della figlia, con Controparte_1 Controparte_3 atto pubblico al rogito del notaio del 23 Persona_1 febbraio 2017, rep. n. 147774, racc. n. 18790, registrato in Taormina in data 24 febbraio 2017, avente ad oggetto la proprietà dell'immobile identificato nel N.C.E.U. del Comune di Giardini Naxos al foglio 6, particella 800, sub 2, Categoria A/2, relativamente alla sua quota, la proprietà – con riserva di diritto di abitazione – dell'immobile identificato nel N.C.E.U. del Comune di Giardini Naxos al foglio 6, particella 907, sub. 15, Categoria A/2, nei limiti della quota di cui è titolare, la proprietà – con riserva di diritto di abitazione – di un vano garage identificato nel N.C.E.U. del Comune di Giardini Naxos al foglio 6, particella 907, sub 29, Categoria C/6, la proprietà di un vano garage identificato nel N.C.E.U. del Comune di Giardini Naxos al foglio 6, particella 907, sub. 37, Categoria C/6; 3. Condanna e al pagamento Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite in favore della Controparte_6
[...] che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre accessori
[...] di legge;
Compensa le spese nei rapporti con e Controparte_3 CP_2
. Parte_6
Si comunichi. Così deciso in Messina, il 25 ottobre 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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