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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9910 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 59649/2021 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv. Andrea Cosimetti)
ATTORE – OPPONENTE Controparte_1
CONTRO
CP_2
(Avv. Daniela Raparelli)
CONVENUTO – CREDITORE OPPOSTO
E
Controparte_3
(Avv. Gioia Vaccari)
CONVENUTO – Controparte_1
Controparte_4
CONVENUTO – DEBITORE CONTUMACE
Controparte_5
[...]
CONVENUTO – CONTUMACE Controparte_1
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento presso terzi intraprendeva azione esecutiva, iscritta CP_2 al n. R.G. 3980/2015, nei confronti di in base alla sentenza n. 6980/2013 depositata il CP_4
2.4.2013 dal Tribunale di Roma, con la quale veniva condannata alla restituzione in CP_6 favore della della somma di € 9.500,00 oltre interessi legali a decorrere dalla data della CP_2 pubblicazione della sentenza al saldo.
Nel corso del procedimento di esecuzione, il terzo pignorato rendeva dichiarazione Pt_1 negativa. Il creditore contestava quindi la dichiarazione resa dal terzo pignorato, chiedendo nei suoi confronti procedersi ad accertamento dell'obbligo ex art. 549 c.p.c. perché venisse accertata la sussistenza del debito del terzo nei confronti del debitore esecutato.
Con memoria depositata nel giudizio incidentale, l' chiedeva il rigetto della domanda Pt_1 in quanto, al momento della notifica del pignoramento, il non aveva ancora maturato i CP_4 requisiti per la pensione, sorti solo successivamente. Inoltre, la dichiarazione negativa era motivata dal fatto che, successivamente all'insorgenza dei presupposti per la pensione di vecchiaia, era stato notificato un altro pignoramento, in relazione al quale l' aveva quindi provveduto ad Pt_1 accantonare le somme (1/5 della pensione percepita, al netto della soglia di impignorabilità).
Con ordinanza del 31.3.2020 il GE, valorizzata la tesi ormai prevalente nella giurisprudenza degli effetti permanenti del pignoramento, accoglieva la domanda ex art. 549 c.p.c., accertando che il debitore era creditore nei confronti del terzo del trattamento pensionistico erogato Pt_1 dall'1.8.2015.
Avverso tale ordinanza l' proponeva opposizione agli atti esecutivi dolendosi Pt_1 dell'erronea interpretazione fornita dal GE che avrebbe dovuto, contrariamente a quanto pronunciato, riconoscere che poiché al momento della resa dichiarazione non sussisteva alcun rapporto di debito-credito con il debitore, non vi era alcun obbligo di accantonamento di somme in capo al terzo. Affermava inoltre che le somme maturate solo successivamente in favore del debitore erano state accantonate in favore di un successivo pignoramento, notificato allorquando il rapporto di debito con il era effettivamente sorto. CP_4
In ragione di ciò, chiedeva la sospensione degli effetti esecutivi dell'ordinanza impugnata.
Con ordinanza del 5.8.2021 il GE respingeva le istanze cautelari, assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito e provvedeva inoltre ad assegnare le somme.
Tempestivamente riassunto il giudizio, la ha reiterato le argomentazioni offerte in Pt_1 fase cautelare, chiedendo la revoca dell'ordinanza impugnata, il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 25.11.2021 si è costituita la creditrice CP_2 affermando l'infondatezza della proposta opposizione, il comportamento contrario a legge tenuto dall' che avrebbe dovuto accantonare le somme maturate nelle more in favore del debitore. Pt_1
Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, e la condanna ex art. 96 c.p.c.
2 Disposta con ordinanze del 21.9.2022 e del 17.1.2025 l'integrazione del contraddittorio con i terzi pignorati alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 13533/2021, solo il Consiglio
Nazionale dell'ordine si è costituito con comparsa depositata il 18.5.2023, chiedendo Controparte_3 la propria estromissione dal giudizio stante l'estraneità alle questioni oggetto di causa. La
e la sono viceversa rimasti contumaci. Controparte_5 Controparte_5
All'udienza del 25.6.2025, riportatesi le parti ai rispettivi scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia della e della Controparte_5 che, pur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio. Controparte_5
Venendo quindi al merito delle questioni, al fine di esaminare la fattispecie oggi in decisione occorre, in primo luogo, evidenziare che la regola fondamentale in tema di dichiarazione del terzo è quella dettata dall'art. 492 c.p.c., comma 1, che fa consistere il pignoramento "in un'ingiunzione che
l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi".
Ciò nonostante, è la stessa norma che fa "salve le forme particolari previste nei capi seguenti". Fra questi, vi è il capo 3° (dedicato all'espropriazione presso terzi), e l'art. 543 c.p.c., ivi incluso, che stabilisce che il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore, contenente, fra l'altro, l'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492 c.p.c., l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute, l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di
Giudice ed ancora la citazione del terzo a comparire dinanzi al Giudice dell'esecuzione affinché faccia la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. A sua volta l'art. 546 c.p.c. assoggetta il terzo, dal giorno in cui gli è notificato tale atto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode (Cass. 12602/2007).
Tale impostazione deve a maggior ragione esser sposata nell'ottica della ormai pacifica ritenuta efficacia permanente del pignoramento, così come testimoniato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, allorquando afferma che nell'espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento dev'essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l'esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l'inesistenza del credito in quel momento
3 possa determinare una nullità del processo esecutivo (Cfr. Cass. 24686/2021, Cass. 21081/2015, nonchè Cass. n. 15615/05).
Pertanto, gli atti dispositivi del terzo posti in essere in danno dei creditori dopo il pignoramento sono per legge inopponibili (cfr., tra le altre, Cass. n. 7863/11), con la conseguenza che, se il terzo effettua la prestazione in favore del debitore esecutato dopo il pignoramento, non si libera dall'obbligazione, né rilevano altre cause estintive sopravvenute al pignoramento (arg. ex art. 2917 cod. civ.), anche se estinguano il credito soltanto in parte.
Per contro, poiché il vincolo di indisponibilità si estende fino all'importo precettato aumentato della metà, il giudice dell'esecuzione ben può assegnare entro questo limite ed il terzo assume un obbligo di custodia, non solo rispetto a quanto è obbligato a pagare al suo creditore al momento della notificazione del pignoramento o al momento della dichiarazione positiva, ma anche rispetto a quanto sarà obbligato a pagare nel corso del rapporto, fino al limite fissato dall'art. 546 cod. proc. civ. (si veda Cass. 21081/2015).
L'obbligazione di custodia, allora, nella lettura combinata delle norme di legge, nonché, fra le altre, delle sentenze della Suprema Corte n. 12602/07, n. 15615/05 e n. 21081/2015, è da considerarsi sussistente per tutta la durata del procedimento esecutivo, sino alla sua conclusione
(anticipata, con dichiarazioni di estinzione in assenza di procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, ovvero scaturente nel giudizio incidentale ex art. 549 c.p.c.).
Nel caso di specie, viceversa, il terzo dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento ed aver reso dichiarazione negativa, non ha accantonato le somme successivamente pervenute nella disponibilità del debitore.
Tale circostanza, in pendenza e perduranza del procedimento espropriativo scaturito nel giudizio incidentale di accertamento, ha prodotto, di fatto, un'illegittima sottrazione delle ragioni di credito del procedente da parte del terzo che, al contrario, avrebbe dovuto accantonare, in virtù del notificato pignoramento, le somme successivamente pervenute nella disponibilità del debitore esecutato.
L'opposizione dell' eve pertanto essere rigettata. Pt_1
Quanto, infine, alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., la stessa non può trovare accoglimento, non rivestendo l'opposizione avanzata dall'INPGI i caratteri dell'assoluta pretestuosità e palese infondatezza richieste dalla Suprema Corte al fine della concretizzazione della suddetta fattispecie (si vedano le pronunce delle Sezioni Unite nn. 22405/2018 e 9912/2018, per cui
“La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c.,
4 realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno […] ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore di mentre vengono interamente compensate con il terzo costituito Consiglio Nazionale CP_2 dell' citato necessariamente alla luce dell'ormai univoco orientamento della Controparte_3
Suprema Corte in tema di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. 13533/2021 e ss.)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di e di Controparte_5 Controparte_5
- rigetta l'opposizione agli atti esecutivi avanzata dall' Pt_1
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in Pt_1 CP_2
€ 3.397,00, oltre accessori di legge se dovuti;
- compensa le spese fra il Consiglio Nazionale dell'ordine e le altre parti del Controparte_3 giudizio.
Così deciso in Roma, l'1.7.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina
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