Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1398/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINTIVA
Nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 13 gennaio 2023 e vertente
TRA
nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Christian Lomartire ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Brugherio (MB), Via Santa Clotilde n.26, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E nato a [...] in data [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Adriana Ciccarone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Milano, Via Ciro Menotti n. 6, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'
[...]
, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE COME RASSEGNATE IN RICORSO E MODIFICATE SUCCESSIVAMENTE:
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
1.affido condiviso dei figli a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione CP_ assegnata dall' in via Enrico Fermi 14 a Vignate (MI);
2.il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento per ciascun figlio, la somma di € 150,00 mensili;
4.il padre provvederà al rimborso del 50 % delle spese straordinarie e mediche non mutuabili dei figli, previo accordo su tali spese con la Sig.ra e dietro presentazione dei giustificativi di spesa;
Parte_1
5.disporre che le frequentazioni tra i figli e il padre avvengano secondo il seguente calendario: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola dal venerdì sino alla domenica sera;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 ( da concordare anche in base ai turni di lavoro dei genitori); durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio (da concordare anche in considerazione dei turni di lavoro dei genitori); nelle vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive i figli due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale (e comunque in accordo tra i genitori nell'interesse dei minori):
Con vittoria di spese e onorari”.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori ed i provvedimenti del Giudice istruttore.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 13 gennaio 2023 ritualmente notificato, premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con rito concordatario in Vignate (MI) in data 1 maggio 2010, trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Vignate (Anno 2010, N. 3, Parte II, Serie A) con , Controparte_1 in regime di comunione legale dei beni, dalla cui unione coniugale nascevano due figli (nato in [...] 12 Per_1 dicembre 2013) e (nata in data [...]), chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare la Per_2 separazione personale dei coniugi. Domandava, altresì, di disporre l'affido esclusivo a sé dei figli minori con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni ordinarie e di maggiore rilevanza, con regolamentazione della frequentazione paterna come da calendario in atti;
domandava, inoltre, di disporre in suo favore l'assegnazione della casa coniugale e di porre a carico del signor l'obbligo di Controparte_1 corrispondere sia un contributo al mantenimento della moglie nella misura non inferiore ad € 250,00 sia un contributo al mantenimento ordinario in favore di ciascun figlio nella misura non inferiore ad € 250,00 oltre al
50 % delle spese straordinarie e sanitarie non prevedibili.
pagina 2 di 10 Con memoria difensiva ritualmente depositata, , chiedeva di disporre l'affido condiviso ad Controparte_1 entrambi i genitori dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione dei nonni CP_ materni da mantenere fino alla consegna dell'abitazione popolare come da richiesta e con regolamentazione della frequentazione paterna come da calendario in atti nonché di porre a proprio carico l'obbligo di corrispondere un contributo mensile al mantenimento ordinario in favore di ciascun figlio minore nella misura di
€ 150,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie e mediche non mutuabili.
All'udienza presidenziale del 4 aprile 2023, il Presidente f.f., pur assente il convenuto personalmente atteso il suo trasferimento in Germania per motivi lavorativi, dava comunque atto della volontà delle parti di non riconciliarsi;
procedeva quindi a sentire la sola parte attrice che rendeva ampie dichiarazioni come verbalizzate in atti.
Dopo ampia discussione, riservatosi le parti di coltivare trattative finalizzate al raggiungimento di un accordo in punto di esercizio della responsabilità genitoriale ed in ordine alla regolamentazione della frequentazione paterna, raggiungevano un accordo in punto economico nei seguenti termini:
“Parte ricorrente con il suo difensore e il difensore di parte resistente dotato di procura concordano - nelle more fino alla data del rinvio - che dal mese di aprile 2023 sia la signora a percepire per intero Pt_1
l'assegno unico, dovendo pertanto il sig. rimettere alla signora il 50% percepito nonché che il sig. CP_1
versi alla signora entro il 15 di ogni mese l'importo di € 300,00 al mese per il mantenimento dei CP_1 Pt_1 due figli oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017”.
All'esito, il Presidente f.f.,adottava il seguente provvedimento che si riporta:
“1) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) RECEPISCE l'accordo sopra raggiunto dalle parti in punto economico;
3) PRENDE ATTO della rinuncia all'assegno di mantenimento per sé da parte della signora e Pt_1 contestuale accettazione della rinuncia da parte del difensore di parte resistete;
4) RINVIA al fine di verificare la possibilità di un accordo transattivo tra le parti all'udienza sostituita sin d'ora ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, auspicabilmente con un accordo anche solo parziale tra le parti ovvero con la formulazione delle conclusioni per l'assunzione dei provvedimenti urgenti, entro il 27 giugno
2023” .
Lette le note scritte delle parti ex art. 127 ter c.p.c, con provvedimento del 27 giugno 2023, a scioglimento della riserva assunta il Presidente f.f., così provvedeva con ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITI la parte ricorrente con il suo difensore e il difensori di parte resistente, che dava atto che il resistente si era trasferito in Germania per lavoro non essendo potuto comparire personalmente, all'udienza del 4 aprile
2023 all'esito della quale dopo ampia discussione, le parti si riservavano di coltivare trattative per giungere ad un accordo, accertata in particolare l'evoluzione della situazione lavorativa del sig. in Germania e la CP_1 sua effettiva permanenza, anche per trovare un'intesa quanto al regime di responsabilità genitoriale e ai tempi di frequentazione paterna, concordando comunque “ove il sig fosse rimasto in Germania, ampie CP_1
pagina 3 di 10 frequentazioni come indicate negli atti relativamente al periodo estivi e alle festività e quanto al regime di frequentazione ordinario eventualmente previo accordo con la madre e congruo preavviso, mentre ove fosse tornato in Italia come da tempi convergenti indicate nei rispettivi atti introduttivi e così ulteriormente verbalizzando: “la signora dichiara di rinunciare espressamente all'assegno di mantenimento per sé e il difensore di parte resistente accetta la rinuncia.
Parte ricorrente con il suo difensore e il difensore di parte resistente dotato di procura, concordano - nelle more fino alla data del rinvio - che dal mese di aprile 2023 sia la signora a percepire per intero l'assegno Pt_1 unico, dovendo pertanto il sig. rimettere alla signora il 50% percepito nonché che il sig. versi CP_1 CP_1 alla signora entro il 15 di ogni mese l'importo di € 300,00 al mese per il mantenimento dei due figli Pt_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 Le parti a questo punto chiedono un rinvio di qualche mese con udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. per verificare la possibilità di giungere ad un accordo definitivo, verificata però l'effettiva situazione lavorativa e abitativa del sig. , chiedendo di recepire comunque l'accordo provvisorio sopra raggiunto;
CP_1
OSSERVATO pertanto che, autorizzate le parti a vivere separati, preso atto della rinuncia della signora all'assegno di mantenimento per sé e recepito l'accordo provvisorio, la causa veniva rinviata in prosecuzione con udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
LETTE le note scritte depositate evidenziando parte ricorrente che il resistente non aveva tenuto fede all'accordo, omettendo anche la corresponsione dell'assegno per i figli come concordato con il suo difensore mentre parte resistente non provvedeva ad alcun deposito, senza altresì versare in atti la documentazione richiesta relativa al resistente (contratto di locazione in Germania, contratto di lavoro, buste paga) né altrimenti allegare in ordine alla situazione lavorativa e abitativa del medesimo;
OSSERVATO come sia emerso dalle allegazioni in ricorso supportate anche dalla denuncia querela del
10.12.2022 che il marito, a causa anche del riferito abuso di sostanze stupefacenti del tipo di cocaina, ha attuato nei confronti della moglie comportamenti a volte ingiuriosi e intimidatori a causa dei litigi dovuti a tale consumo e alla richiesta di denaro alla moglie con tre riferiti episodi di violenza, nel marzo 2021, settembre
2022 e novembre 2022, allontanandosi il 22 novembre 2022 dall'abitazione coniugale, fatti peraltro che non sono stati specificatamente contestati nella memoria di costituzione limitandosi il resistente a riferire che lo stesso lasciava la casa coniugale perché veniva a conoscenza che la moglie aveva una relazione extraconiugale con altro uomo né potendo meglio precisare e/o controdedurre in udienza stante la sua assenza;
RILEVATO come sia altresì emerso che il resistente si è trasferito in Germania da marzo 2023 con la propria ragazza per ivi lavorare, senza però che la difesa abbia meglio dedotto e documentato la sua attività lavorativa e ogni altro elemento utile per verificare l'attuale ed effettiva situazione abitativa e reddituale, risultando inoltre che lo steso non abbia adempiuto al versamento dell'assegno di mantenimento come concordato dal suo difensore e comunque corrisposto alcuna somma di denaro per i figli, con ciò dimostrando scarsa capacità genitoriale, non avendo peraltro neppure più visto figli e avendo per molto tempo avuto frequentazioni solo con pagina 4 di 10 non partecipando più in modo fattivo alle scelte di vita dei figli, delegando sostanzialmente ogni Per_1 decisione e gestione alla madre;
OSSERVATO, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, essendosi al momento il padre trasferito in Germania e avendo finora dimostrato scarso interesse nei confronti dei figli, che deve evidenziarsi al momento un'incapacità dello stesso di potersi occupare dei medesimi, di seguirli al momento nel corretto e sereno percorso di crescita anche per la distanza geografica e per la difficoltà di comunicazione tra le parti stante la conflittualità comunque esistente tra le parti e ulteriormente acuitasi;
RICHIAMATO, in particolare, sotto tale profilo l'orientamento ormai consolidata della Corte di Cassazione secondo cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente;
RITENUTO, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, considerato il recente trasferimento del padre con evidenti difficoltà nella gestione dei figli deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente, che si è da sempre occupata di entrambi figli con continuità e responsabilità e ha rappresentato una figura idonea e tutelante per gli stessi;
RITENUTO, in particolare, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore
(residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato, tenuto conto della necessità che le decisioni più rilevanti vengano assunte con celerità e tempestività;
RILEVATO, altresì, che possano essere disposte frequentazioni del padre solo previo accordo e congruo preavviso alla madre, quando lo stesso dovesse rientrare in Italia, inizialmente alla presenza della madre o di persona dalla medesima delegata, con potere di vigilanza e di intervento da parte dei Servizi Sociali di seguito incaricati;
OSSERVATO che, attesa la delicatezza della situazione di conflitto tra i coniugi con al momento l'interruzione di rapporti stabili tra il padre e i figli, deve essere dato incarico ai Servizi Sociali competenti per il Comune di
Vignate, luogo di residenza dei minori di prendere in carico l'intero nucleo familiare, attuando tutti gli opportuni e necessari interventi a supporto dei minori e dei genitori con un'effettiva presa in carico del marito presso il ove ritornasse in Italia, monitorando la delicata situazione e demandando loro la possibilità di CP_4 intervenire a diversamente modulare i tempi e le modalità di frequentazione del padre con i figli purché rispondenti alle esigenze e ai bisogni dei minori stessi;
pagina 5 di 10 OSSERVATO, altresì che i Servizi Sociali incaricati dovranno poi svolgere un approfondimento psicosociale e psicodiagnostico, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST come meglio indicato in dispositivo al fine di fornire tutti gli elementi utili al Tribunale per verificare se il regime di affidamento attualmente disposto sia più rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita dei figli ovvero se debbano essere apportate modifiche e in generale sulle modalità e i tempi di frequentazione tra i minori e il padre con relazione da trasmettere entro la data indicata in dispositivo, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
OSSERVATO che la madre, che si è trasferita presso i propri genitori, ha riferito in udienza che è stata CP_ assegnataria di una casa sita in Vignate via Enrico Fermi n. 14 (accanto a quella dei propri genitori) con canone di € 187 al mese, dove si dovrebbe essere trasferita ad aprile 2023, con conseguente rigetto della domanda pure presentata di assegnazione della casa ex coniugale;
RILEVATO, inoltre, in punto di contribuzione economica che la ricorrente ha dichiarato di aver in precedenza lavorato con redditi non dichiarati presso il bar del proprio compagno (percependo € 25 euro al giorno) e che si stava attivando nella ricerca di attività lavorativa;
quanto al resistente la moglie ha riferito che svolgeva attività come pizzaiolo pur avendo cambiato molti lavori;
secondo quanto emerso all'udienza si è trasferito in
Germania a lavorare senza che si conosca alcun dato certo;
RITENUTO che atteso quanto emerso, in assenza peraltro di dati certi e documentati relativamente ad entrambe le parti, pare equo e congruo il contributo al mantenimento indiretto come concordato in udienza di € 300,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie mediche, scolastiche ed extra scolastiche come da
Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 atteso il difetto di ogni comunicazione tra le parti e il difetto di ogni partecipazione del padre alle decisioni riguardanti i figli;
OSSERVATO che l'assegno unico deve essere percepito per intero dalla signora come da accordo Pt_1 raggiunto in udienza, provvedendo comunque la stessa all'intera gestione e cura dei figli;
RILEVATO, infine che la signora ha già rinunciato alla domanda di assegno di mantenimento per sé Pt_1 accettata da controparte;
visto l'art. 708 c.p.c.
PQM
richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale udienza del 4 aprile
2023):
1) AFFIDA i figli minore (nato in data [...]) e (nata in data [...]), in via Per_1 Per_2 esclusiva alla madre che li terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Vignate via Fermi n. 14. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio (cosiddetto affido supersclsuivo), tenendo conto pagina 6 di 10 delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con i figli, quando il padre rientra in Italia, previo accordo con la madre e congruo preavviso, inizialmente alla presenza della madre o di altra persona di fiducia, compatibilmente con le esigenze e i bisogni dei minori medesimi e nel rispetto della loro volontà, con potere di vigilanza e intervento dei Servizi come di seguito disposto;
3) DISPONE ai Servizi Sociali del Comune di Vignate (luogo di residenza dei minori), provvedano ad una presa in carico efficace persa in carico e in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST, ognuno per quanto di rispettiva competenza, provvedano:
- a vigilare sulla serenità e regolarità delle frequentazioni, intervenendo eventualmente a rimodulare tempi e modalità, purché rispondenti alle esigenze e ai bisogni dei minori stessi con un diverso calendario soprattutto con riferimento ai periodi di vacanza, tenendo eventualmente conto della distanza geografica del padre;
- a avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per i minori, ritenuti necessari o anche solo opportuni;
- ad avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità
e percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori, per la madre per rafforzare e consolidare le sue CP_ competenze e per il padre anche con una effettiva presa in carico presso il (ove sia disponibile e torni in
Italia);
- a svolgere un'approfondita indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione dei minori e la qualità della relazione tra i figli e i genitori, fornendo ogni elemento utile al Tribunale per le determinazioni a tutela dei minori e per accertare se il regime di affidamento attualmente disposto sia più rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita dei minori ovvero se debbano essere apportate modifiche e in generale sulle modalità e i tempi di frequentazione tra i minori e il padre non collocatario con relazione da trasmettere entro e non oltre il 10 NOVEMBRE 2023, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori con attenta attività di monitoraggio;
4) PRESCRIVE entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e agli operatori dei
Servizi Specialistici della ASST incaricati e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi, avvisandoli che in caso di mancata effettiva collaborazione potranno essere assunti (ulteriori per il padre) provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
5) RIGETTA la domanda presentata dalla parte ricorrente di assegnazione della casa ex coniugale;
6) PONE, anche sull'accordo raggiunto all'udienza del 4 aprile 2023, a carico di Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento a entro il 15 di Controparte_5 ogni mese, da aprile 2023, dell'importo mensile di € 300,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al
50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte
pagina 7 di 10 d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7) DISPONE, anche sull'accordo raggiunto all'udienza del 4 aprile 2023, che l'assegno unico venga percepito per intero dalla signora ordinando al sig. di sottoscrivere Parte_1 Controparte_1 immediatamente tutti i moduli e/o consegnare tutti i documenti necessari (anche per presentare il nuovo modello
Isee) e di versare l'importo percepito;
8) PRENDE ATTO della rinuncia all'assegno di mantenimento della moglie richiesto per sé con contestuale accettazione.
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza, sostituita dal deposito ex art. 127 ter c.p.c. di note scritte da depositare entro il 6 dicembre 2023.
Con provvedimento del giorno 15 dicembre 2023, il Giudice Istruttore, lette le note scritte della parte ricorrente senza la richiesta di concessione dei termini istruttori e rilevato il mancato pervenimento della relazione dei
Servizi Sociali già incaricati, conferiva nuova delega ai Servizi Sociali incaricati per trasmettere gli esiti degli accertamenti sul nucleo familiare entro il 15 aprile 2024.
Rinviava, dunque, per esame delle relazioni pervenute, con riserva di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni, all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il giorno 8 maggio 2024.
pagina 8 di 10 Con provvedimento del giorno 8 maggio 2024, il Giudice Istruttore, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e la relazione dei Servizi Sociali del Comune di Vignate e ritenuto necessario conferire a questi ultimi nuova delega di completamento delle indagini con rinvio dell'udienza per esame delle relazioni ed eventuale precisazione delle conclusioni, conferiva dunque nuova delega ai Servizi Sociali incaricati per trasmettere gli esiti degli accertamenti sul nucleo familiare entro il 20 settembre 2024.
Rinviava, pertanto, per esame delle relazioni pervenute e per eventuale precisazione delle conclusioni in caso di completezza ed esaustività delle relazioni, fatta salva la fissazione di altra udienza di precisazione delle conclusioni, all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 30 ottobre 2024.
Con successivo provvedimento del 30 ottobre 2024, il Giudice Istruttore, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. della sola parte attrice con le loro istanze e conclusioni e l'ultima relazione dei Servizi Sociali incaricati, ritenuto di dover confermare la delega ai Servizi per continuare negli incarichi conferiti e fissare quindi udienza, conferiva a questi ultimi appunto nuova delega per trasmettere una relazione definitiva di aggiornamento entro il
15 gennaio 2025 e rinviava per la rimessione della causa in decisione, all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 10 aprile 2025 ore 10.00. Depositate dalle parti le comparse, la causa veniva rimessa al collegio e discussa nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda volta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Risulta dagli atti che i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito Parte_2 concordatario in data 1 maggio 2010 nel Comune di Vignate (matrimonio trascritto presso i registri dello Stato
Civile del medesimo Comune, Anno 2010; atto n. 3; parte II;
serie A).
Dalla loro unione sono nati due figli (in data 12 dicembre 2013) e (in data 18 luglio 2018). Per_1 Per_2
Deve, altresì, rilevarsi che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
pagina 9 di 10 Orbene, nel caso di specie, i motivi del ricorso e le deduzioni delle parti, l'interruzione da tempo della convivenza e di una effettiva comunione di vita morale e materiale, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c..
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre domande delle parti, attesa la necessità, come anche emerso dall'ultima relazione dei Servizi in atti del 14 gennaio 2025, di dover conferire nuova delega ai Servizi sociali competenti territorialmente, non essendo stati acquisiti elementi completi e sufficienti per l'assunzione delle determinazioni definitive nell'interesse dei minori.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione IX civile, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza e eccezione rigettata, nella causa indicata in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione giudiziale di E i quali hanno celebrato Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in data 1 maggio 2010 a Vignate (MI) (trascritto presso i registri dello Stato
Civile del medesimo Comune, Anno 2010; atto n. 3; parte II;
serie A);
2) PROVVEDE, in ordine alla prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vignate, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Milano il giorno 16 aprile 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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