Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/03/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5296/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5296/2024 r.g. promossa con atto di citazione notificato in data
18.03.2024, e vertente tra
, Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaele Di Gioia del Foro di Nola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palma Campania (Na), via Trieste 306;
-attore- contro
; Controparte_1
-convenuto contumace-
e contro in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Leonardo Giani del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo p.e.c.;
-convenuta- avente ad oggetto: responsabilità professionale;
conclusioni: come a verbale di udienza di udienza d.d. 20.03.2025; per i seguenti motivi della decisione in
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, -titolare della ditta Parte_1 individuale “ ” - ha convenuto dinanzi a Parte_2 questo Tribunale il tributarista dott. cui aveva conferito in data 2.01.2015 Controparte_1
l'incarico di “Tenuta contabilità e registri contabili;
compilazione e presentazione dichiarazione dei redditi;
certificazione unica;
pratiche varie, assistenza Agenzia entrate e camera di commercio” dietro compenso professionale specificamente pattuito, nonché la sua compagnia assicuratrice CP_2 al fine di vederli condannati, previo accertamento dell'inadempimento professionale del
[...] professionista consistente nell'omessa cura degli adempimenti fiscali e nell'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi nel periodo 1.01.2015-31.12.2019 senza informazione alcuna delle conseguenze, al pagamento a suo favore di € 331.223,17 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguentemente patito (costituito da sanzioni, interessi e maggiori imposte irrogate dall'Agenzia delle
Entrate di Venezia a seguito della segnalazione della Guardia di Finanza e nel minor credito IVA posto in recupero dall'Amministrazione finanziaria per l'anno 2018 e 2020 oltre alle spese sostenute per la ricostruzione, mediante nuovo commercialista, della contabilità sociale e per la presentazione tardiva delle dichiarazioni dei redditi omesse).
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Per altro verso, si è costituita la compagnia assicuratrice eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attore in relazione alla domanda proposta direttamente dall'attore nei propri confronti. Nel corso del procedimento, l'attore ha rinunciato alla domanda nei confronti della Compagnia assicuratrice convenuta raggiungendo un accordo con quest'ultima in ordine alla compensazione delle spese di lite, del quale il Tribunale non può che prendere atto disponendo in conformità.
In relazione al rapporto processuale col professionista contumace, l'attore ha invece dedotto e documentato di aver nel frattempo sottoscritto, dopo ampio contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, avvisi con adesione con l'Amministrazione finanziaria in relazione alle annualità contestate con conseguente onere di pagamento di € 257.542,39 (di cui € 175.844 a titolo d'imposta, € 30.100,24 a titolo di interessi ed € 51.598,15 a titolo di sanzioni), ferme le spese sostenute per ricostruire la contabilità societaria dall'anno 2015 all'anno 2019 per € 6.307,02, con conseguente rideterminazione del quantum risarcitorio richiesto a carico del solo dott. n € 263.849,41. CP_1
La causa passa ora in decisione.
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata per le ragioni di seguito indicate.
Provato con il doc. 2 il titolo contrattuale della pretesa, vale a dire il conferimento dell'incarico professionale a favore del convenuto mediante contratto d.d.
2.01.2015 avente ad oggetto la tenuta della contabilità e dei registri contabili nonché la compilazione e la presentazione dichiarazione dei redditi dietro pagamento del compenso pattuito, l'attore ha allegato l'inadempimento avversario consistente nell'omessa, o comunque errata, presentazione delle dichiarazioni dei redditi nel periodo 1.01.2015-
31.12.2019 (senza informazione alcuna delle conseguenze) determinante, quali conseguenze pregiudizievoli documentate, l'irrogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, all'esito dell'accertamento con adesione in relazione a tutte le annualità oggetto di contestazioni, di sanzioni e interessi sulle imposte dovute nonché la spesa per la ricostruzione della contabilità a cura di diverso professionista.
Il dott. rimasto contumace, non ha assolto all'onere di dimostrare di aver CP_1 diligentemente adempiuto all'opera professionale conferitagli.
Né consegue, alla luce del grave inadempimento professionale del convenuto e della sua evidente relazione con la pretesa di pagamento dell'Amministrazione finanziaria di interessi e sanzioni sulle imposte dovute, la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dall'attore.
In punto quantum, va evidenziato, in termini generali, che nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali il danno risarcibile è rappresentato, di norma, dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione per effetto dell'errore commesso dal commercialista: l'esame del fondamento dell'azione risarcitoria impone, invero, di verificare oltre che la sussistenza degli inadempimenti professionali anche la loro efficacia causale rispetto all'evento di danno che è stato prospettato, vale a dire la perdita patrimoniale, ossia sanzioni, interessi e spese, derivanti dall'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per un quadriennio.
Ora, dall'esame dei documenti allegati da ultimo dall'attore, si evince che, a seguito dell'accertamento con adesione, la maggior somma dovuta dall'attore a titolo di sanzioni, interessi e aggio di riscossione ammonta ad € 81.698,39.
Contrariamente a quanto sostenuto dal , non può essere invece attribuita alla colpa Parte_1 professionale del professionista convenuto l'onere di pagamento della somma pari ad € 175.844 pari alle pagina2 di 3 imposte dovute e non corrisposte nel corso del quadriennio in oggetto in quanto esborso che l'attore avrebbe dovuto in ogni caso sostenere anche in caso di corretto adempimento all'obbligazione professionale da parte del convenuto.
Per contro, devono essere riconosciute a favore dell'attore le spese sostenute per l'incarico conferito ad un nuovo commercialista per ricostruire la contabilità societaria dall'anno 2015 all'anno
2019, pari all'importo totale di € 6.307,02 (doc. 11 attoreo). In conclusione, il convenuto contumace dev'essere dichiarato tenuto e condannato al pagamento a favore dell'attore della somma pari ad € 88.005,41, oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo effettivo.
Le spese di lite tra attore e convenuto contumace seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/22 (valori medi per le fasi di studio, introduzione e trattazione;
valori minimi per la fase decisionale) in armonia al criterio del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- Prende atto della rinuncia agli atti dell'attore nei confronti della Compagnia assicuratrice convenuta e, giusta accordo tra tali parti, dispone la compensazione delle spese di lite tra loro;
- Dichiara tenuto e condanna il convenuto contumace al pagamento a favore dell'attore della somma pari ad € 88.005,41 oltre interessi come in parte motiva;
- Dichiara tenuto e condanna il convenuto contumace alla rifusione a favore dell'attore delle spese di lite che liquida in € 1.268 per esborsi e in € 11.977 per compenso di avvocato, oltre a rimborso spese al
15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Venezia il 31.03.2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Azzolini
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