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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 585/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 585/2017 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to CALIA ANTONIETTA Parte_1 P.IVA_1
C.F._1
ATTORE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to Paola Palitta Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex a rt. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto in data 20.03.2017, citava la convenuta indicata in epigrafe, premettendo di Parte_1
essere proprietaria delle aree site in Loiri Porto San Paolo, via Monte Acuto 10, censite al catasto al f. distinto in catasto al f234, mappale 1303 sub.2, viottolo di accesso e sub.3 area parcheggio.
Spiegava che tali aree erano di sua proprietà perché ricomprese nel più ampio terreno, di mq. 15510, acquistato in data 15.06.1992, con atto a rogito del notaio dalla sig.ra distinto in Per_1 Per_2
Pagina 1 catasto al f. 234 mappale 56, oggetto di lottizzazione per la costruzione di villette da immettere nel mercato, una delle quali venduta alla convenuta con atto notarile in data 21.03.1997.
Esponeva che i predetti due mappali, il 1303 sub. 2 e 3, erano di sua proprietà, poiché non oggetto di compravendita ma risultavano occupati abusivamente dalla sig.ra CP_1
Concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio , rilevando, in via preliminare, come l'attrice dalla Controparte_2 quale aveva acquistato l'immobile, avendo svolto domanda di rivendicazione, non avesse provato la stessa, risalendo al titolo originario;
concludeva come sopra.
La causa istruita mediante produzioni documentali e CTU, è stata tenuta in decisione con assegnazione di termini per memorie conclusionali.
La vicenda processuale che ci occupa, avente ad oggetto la domanda di occupazione senza titolo, va inquadrata nell'ambito dell'azione di rivendicazione, disciplinata dall'art. 948 c.c., secondo il quale il proprietario può rivendicare la cosa (1153, 1994, 2653, 2697c.c.) da chiunque la possiede o detiene
(1140 c.c.).
Trattasi di azione petitoria, avente carattere generale, di natura reale ed esperibile “erga omnes”, che ha una duplice finalità, presupponendo l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore e tendendo a recuperare il bene posseduto (o detenuto) da un altro soggetto.
Invero, colui che agisce in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene, anche dei propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione.
Tuttavia il più recente orientamento giurisprudenziale ha stabilito che, in tema di rivendicazione, mentre la mera eccezione di usucapione non alleggerisce il rigoroso onere della prova in capo all'attore, l'onus probandi del rivendicante è alleggerito nel caso in cui il convenuto riconosca che il rivendicante era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere.
Tale ammissione del convenuto, sostiene la Corte, non è in contrasto con la proprietà dell'attore e può essere espressa, tacita ed implicita od infine risultante dalla mancanza di specifiche contestazioni (Cass.
n. 28865 del 19.10.2021).
Orbene, nel caso che ci occupa è implicita e pacifica l' ammissione della convenuta circa la proprietà dell'immobile oggetto di rivendicazione in capo all'attrice al momento dell'inizio dell'occupazione, avendo la convenuta dichiarato di possedere il bene, oggetto di causa, in virtù dell' acquisto intercorso dalla in data 21.03.1997. Parte_1
Quindi - sulla base dei principi richiamati – l'attore ha fornito compiuta prova della sua proprietà, assolvendo in tal modo all'onere probatorio sullo stesso incombente, dimostrando - con l'allegazione
Pagina 2 dell'atto di acquisto e di vendita alla convenuta - di essere in possesso di un valido titolo di acquisto ai fini della domanda di rivendicazione svolta.
Passando al merito della controversia, risulta che con atto di vendita a rogito del notaio in Per_1
data 15.06.1992, la ha acquistato dalla sig.ra un terreno sito in Comune di Parte_1 Per_2
Loiri Porto San Paolo, località Monte Contros, della superficie di mq 15510, distinto al catasto al f. 234 mapp. 56.
E' pacifico che detta area sia stata lottizzata a cura dell'attrice per la costruzione e vendita di diverse unità immobiliari, una delle quali venduta alla convenuta e che le dette edificazioni abbiano reso necessarie una serie di frazionamenti.
E' altresì documentale che la sig.ra abbia acquistato dalla con atto pubblico del CP_1 Parte_1
21.03.1997, a rogito del notaio l'immobile sito in Loiri Porto San Paolo, distinto in catasto al Per_1
f. 234 mappale 997, p.T -1S, e precisamente “casa di civile abitazione, da cielo e terra, sita in Comune di Loiri -Porto San Paolo, località porto San Paolo - monte Contros, composta da locale cantina e servizio, al piano interrato, soggiorno -pranzo, cucina, disimpegno, due camere, un bagno, due terrazze e una veranda, al piano terra, con circostante terreno delimitato con muretto a secco, il tutto nell'insieme confinante con proprietà con proprietà con proprietà e con residua Per_3 Per_4 Per_5 proprietà della società venditrice, salvo altri”.
Detto immobile è distinto in catasto al F. 234, mappale 997 per variazione catastale e planimetria del
Geom. in data 24.10.1996; dalle visure catastali agli atti non risultano variazioni catastali Per_6 dell'immobile prima della data di vendita alla sig.ra mentre è stato oggetto, in data 10.03.2006, CP_1 di variazione catastale che ha interessato un ampliamento dell'immobile della senza mutare, CP_1
tuttavia, il perimetro del lotto.
Sulla consistenza e confini del fondo della convenuta è stata disposta consulenza tecnica di ufficio, la quale priva di vizi logici, adeguatamente motivata ed esente da critiche ed alla quale per quanto qui non riportato si rimanda, ha avuto ad oggetto la corrispondenza del fondo venduto dalla Parte_1 alla con quello attuale, sulla base dei confini indicati nell'atto di vendita e della planimetria CP_1 catastale all'epoca della vendita, uniche prove utilizzabili. La detta consulenza, ha accertato la sussistenza di una difformità del fondo attuale rispetto a quello oggetto di vendita, “non essendovi corrispondenza, né riguardo alla forma del lotto, né riguardo alla superficie catastale”.
Il consulente ha, quindi, accertato che attualmente il fondo recintato dalla occupa il subalterno CP_1
3, del mappale 1303, del foglio 234 di proprietà come risulta dalle tavole grafiche Parte_1
allegate ( all. 2) e dal rilievo topografico (all.5).
Pagina 3 Per tali ragioni la domanda attorea, in ordine al mappale 1303 sub. 3, deve essere accolta e Parte_1
[... dichiarata unica ed esclusiva proprietaria del detto mappale, mentre Controparte_2
condannata al rilascio immediato in favore della delle aree illegittimamente occupate Parte_1
ricadenti nel mappale 1303 sub. 3.
Non è stato, invece, oggetto di accertamento la domanda attinente la stradina di cui al mappale 1303, sub 2, poiché non oggetto di contestazione da parte della convenuta.
Non si procede alla liquidazione del danno per la perduta disponibilità dell'immobile, in assenza di prova sul punto, rilevando che il danno “non è in re ipsa, nel senso che, provata l'occupazione abusiva, non può dirsi per ciò solo provato il danno” (Cass civ. 18494/15).
Le spese di lite e quelle di CTU seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in accoglimento della domanda, dichiara esclusiva proprietaria delle aree Parte_1 P.IVA_1
site in Loiri Porto San Paolo, via Monte Acuto 10, distinte in catasto al F. 234, mapp. 1303 sub. 2 e 3
e ordina a l'immediato rilascio delle aree occupate Controparte_2 C.F._2 ricadenti sul f. 234, mappale 1303, sub 3;
- condanna alla rifusione delle spese legali in favore di Controparte_2 C.F._2
, che si liquidano in complessivi € 2540,00 oltre spese, spese generali, iva Parte_1 P.IVA_1
e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Controparte_2
- Tempio Pausania, 24.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Schintu
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 585/2017 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to CALIA ANTONIETTA Parte_1 P.IVA_1
C.F._1
ATTORE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to Paola Palitta Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex a rt. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto in data 20.03.2017, citava la convenuta indicata in epigrafe, premettendo di Parte_1
essere proprietaria delle aree site in Loiri Porto San Paolo, via Monte Acuto 10, censite al catasto al f. distinto in catasto al f234, mappale 1303 sub.2, viottolo di accesso e sub.3 area parcheggio.
Spiegava che tali aree erano di sua proprietà perché ricomprese nel più ampio terreno, di mq. 15510, acquistato in data 15.06.1992, con atto a rogito del notaio dalla sig.ra distinto in Per_1 Per_2
Pagina 1 catasto al f. 234 mappale 56, oggetto di lottizzazione per la costruzione di villette da immettere nel mercato, una delle quali venduta alla convenuta con atto notarile in data 21.03.1997.
Esponeva che i predetti due mappali, il 1303 sub. 2 e 3, erano di sua proprietà, poiché non oggetto di compravendita ma risultavano occupati abusivamente dalla sig.ra CP_1
Concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio , rilevando, in via preliminare, come l'attrice dalla Controparte_2 quale aveva acquistato l'immobile, avendo svolto domanda di rivendicazione, non avesse provato la stessa, risalendo al titolo originario;
concludeva come sopra.
La causa istruita mediante produzioni documentali e CTU, è stata tenuta in decisione con assegnazione di termini per memorie conclusionali.
La vicenda processuale che ci occupa, avente ad oggetto la domanda di occupazione senza titolo, va inquadrata nell'ambito dell'azione di rivendicazione, disciplinata dall'art. 948 c.c., secondo il quale il proprietario può rivendicare la cosa (1153, 1994, 2653, 2697c.c.) da chiunque la possiede o detiene
(1140 c.c.).
Trattasi di azione petitoria, avente carattere generale, di natura reale ed esperibile “erga omnes”, che ha una duplice finalità, presupponendo l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore e tendendo a recuperare il bene posseduto (o detenuto) da un altro soggetto.
Invero, colui che agisce in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene, anche dei propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione.
Tuttavia il più recente orientamento giurisprudenziale ha stabilito che, in tema di rivendicazione, mentre la mera eccezione di usucapione non alleggerisce il rigoroso onere della prova in capo all'attore, l'onus probandi del rivendicante è alleggerito nel caso in cui il convenuto riconosca che il rivendicante era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere.
Tale ammissione del convenuto, sostiene la Corte, non è in contrasto con la proprietà dell'attore e può essere espressa, tacita ed implicita od infine risultante dalla mancanza di specifiche contestazioni (Cass.
n. 28865 del 19.10.2021).
Orbene, nel caso che ci occupa è implicita e pacifica l' ammissione della convenuta circa la proprietà dell'immobile oggetto di rivendicazione in capo all'attrice al momento dell'inizio dell'occupazione, avendo la convenuta dichiarato di possedere il bene, oggetto di causa, in virtù dell' acquisto intercorso dalla in data 21.03.1997. Parte_1
Quindi - sulla base dei principi richiamati – l'attore ha fornito compiuta prova della sua proprietà, assolvendo in tal modo all'onere probatorio sullo stesso incombente, dimostrando - con l'allegazione
Pagina 2 dell'atto di acquisto e di vendita alla convenuta - di essere in possesso di un valido titolo di acquisto ai fini della domanda di rivendicazione svolta.
Passando al merito della controversia, risulta che con atto di vendita a rogito del notaio in Per_1
data 15.06.1992, la ha acquistato dalla sig.ra un terreno sito in Comune di Parte_1 Per_2
Loiri Porto San Paolo, località Monte Contros, della superficie di mq 15510, distinto al catasto al f. 234 mapp. 56.
E' pacifico che detta area sia stata lottizzata a cura dell'attrice per la costruzione e vendita di diverse unità immobiliari, una delle quali venduta alla convenuta e che le dette edificazioni abbiano reso necessarie una serie di frazionamenti.
E' altresì documentale che la sig.ra abbia acquistato dalla con atto pubblico del CP_1 Parte_1
21.03.1997, a rogito del notaio l'immobile sito in Loiri Porto San Paolo, distinto in catasto al Per_1
f. 234 mappale 997, p.T -1S, e precisamente “casa di civile abitazione, da cielo e terra, sita in Comune di Loiri -Porto San Paolo, località porto San Paolo - monte Contros, composta da locale cantina e servizio, al piano interrato, soggiorno -pranzo, cucina, disimpegno, due camere, un bagno, due terrazze e una veranda, al piano terra, con circostante terreno delimitato con muretto a secco, il tutto nell'insieme confinante con proprietà con proprietà con proprietà e con residua Per_3 Per_4 Per_5 proprietà della società venditrice, salvo altri”.
Detto immobile è distinto in catasto al F. 234, mappale 997 per variazione catastale e planimetria del
Geom. in data 24.10.1996; dalle visure catastali agli atti non risultano variazioni catastali Per_6 dell'immobile prima della data di vendita alla sig.ra mentre è stato oggetto, in data 10.03.2006, CP_1 di variazione catastale che ha interessato un ampliamento dell'immobile della senza mutare, CP_1
tuttavia, il perimetro del lotto.
Sulla consistenza e confini del fondo della convenuta è stata disposta consulenza tecnica di ufficio, la quale priva di vizi logici, adeguatamente motivata ed esente da critiche ed alla quale per quanto qui non riportato si rimanda, ha avuto ad oggetto la corrispondenza del fondo venduto dalla Parte_1 alla con quello attuale, sulla base dei confini indicati nell'atto di vendita e della planimetria CP_1 catastale all'epoca della vendita, uniche prove utilizzabili. La detta consulenza, ha accertato la sussistenza di una difformità del fondo attuale rispetto a quello oggetto di vendita, “non essendovi corrispondenza, né riguardo alla forma del lotto, né riguardo alla superficie catastale”.
Il consulente ha, quindi, accertato che attualmente il fondo recintato dalla occupa il subalterno CP_1
3, del mappale 1303, del foglio 234 di proprietà come risulta dalle tavole grafiche Parte_1
allegate ( all. 2) e dal rilievo topografico (all.5).
Pagina 3 Per tali ragioni la domanda attorea, in ordine al mappale 1303 sub. 3, deve essere accolta e Parte_1
[... dichiarata unica ed esclusiva proprietaria del detto mappale, mentre Controparte_2
condannata al rilascio immediato in favore della delle aree illegittimamente occupate Parte_1
ricadenti nel mappale 1303 sub. 3.
Non è stato, invece, oggetto di accertamento la domanda attinente la stradina di cui al mappale 1303, sub 2, poiché non oggetto di contestazione da parte della convenuta.
Non si procede alla liquidazione del danno per la perduta disponibilità dell'immobile, in assenza di prova sul punto, rilevando che il danno “non è in re ipsa, nel senso che, provata l'occupazione abusiva, non può dirsi per ciò solo provato il danno” (Cass civ. 18494/15).
Le spese di lite e quelle di CTU seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in accoglimento della domanda, dichiara esclusiva proprietaria delle aree Parte_1 P.IVA_1
site in Loiri Porto San Paolo, via Monte Acuto 10, distinte in catasto al F. 234, mapp. 1303 sub. 2 e 3
e ordina a l'immediato rilascio delle aree occupate Controparte_2 C.F._2 ricadenti sul f. 234, mappale 1303, sub 3;
- condanna alla rifusione delle spese legali in favore di Controparte_2 C.F._2
, che si liquidano in complessivi € 2540,00 oltre spese, spese generali, iva Parte_1 P.IVA_1
e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Controparte_2
- Tempio Pausania, 24.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Schintu
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