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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/12/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 642/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 642/2022
All'udienza del 11/12/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv GENOVALI CARLA . Per parte resistente non è presente.
Il procuratore della parte dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli L'avv. Genovali discute riportandosi agli atti e dichiara di rinunciare a esser presente alla lettura della sentenza Il procuratore della parte dichiara che l'udienza, alla quale han partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 11.48 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 642/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GENOVALI CARLA CP_1 C.F._1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. NANNIZZI SILVIA CP_2 P.IVA_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01/08/2022 parte ricorrente adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro affinché: “accertato, previa ammissione di CTU medico-legale, che il ricorrente è affetto da lombodiscoartrosi contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dichiari che egli è permanentemente inabile al lavoro per postumi conseguenti a tale malattia professionale nella misura del 12% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condanni l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli il CP_2 relativo indennizzo sotto forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Chiedeva altresì ammissione prova testimoniale.
Rappresentava, in particolare, di aver lavorato dal 2000 al 2006 come titolare di pizzeria con la mansione di pizzaiolo;
dal 2007 al 2008 come dipendente presso una società per segnaletica stradale con la mansione di addetto alla realizzazione di segnaletica stradale;
dal 2008 al 2010 come titolare di bar e dal 2013 al 2017 svolgendo mansioni di giardiniere sia come artigiano che come dipendente.
Lamentava che a causa di tali attività lavorative aveva sviluppato la patologia di lombodiscoatrosi per la quale presentava all' in data 29/06/2018 domanda di riconoscimento quale malattia professionale che CP_2
1 veniva respinta in data 16/10/2018. Presentava quindi ricorso il 13/11/2018 il quale veniva respinto in data 04/03/2021.
Giungeva, pertanto, al presente giudizio per il riconoscimento della malattia professionale in oggetto.
L' si costituiva tempestivamente contestando integralmente, in fatto e in diritto, quanto dedotto da CP_2 parte ricorrente.
In particolare, l' rappresentava che “Il caso non è stato ammesso all'indennizzo per un duplice motivo: 1) CP_2 inidoneità del rischio, che si riduce al periodo dal 2013 al 2017; 2) sussistenza della malattia già al momento dell'inizio dell'attività lavorativa. L'attività di titolare di pizzeria svolta dal 2000 al 2006 e quella di titolare del bar svolta dal 2007
CP_ al 2010 non sono assicurate con l' pertanto, le mansioni svolte nel suddetto periodo non possono essere considerate. In
CP_ buona sostanza il periodo in cui il ricorrente è stato assicurato con l' è limitato al 2007-2008 in qualità di dipendente della Unit Pubblistudio srl e dal 2013 al 2017 in qualità di giardiniere.
CP_ Preme evidenziare che il ricorrente ha dichiarato all' di aver avvertito i primi sintomi della patologia nel 2000, ben 7
CP_ anni prima che iniziasse l'attività lavorativa tutelata dall' (vedi doc. n. 2).”
Confutando che vi sia nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la suddetta patologia, sottolineava che la malattia professionale in oggetto è una patologia ad eziologia multifattoriale e si rimetteva, quindi, alla relazione del proprio C.T.P. dott.ssa chiedendo pertanto il rigetto del ricorso. Per_1
In sede di udienza del 18.01.2023 parte ricorrente contestava quanto dedotto da e rilevava di avere CP_2 copertura assicurativa per tutti i periodi dedotti in ricorso, veniva quindi autorizzato al deposito della relativa documentazione.
Con memoria del 18/05/2023 eccepiva che dal documento depositato da parte ricorrente CP_2 emergono irregolarità contributive relativamente ai periodi lavorativi come artigiano, non risultando quindi in regola con il pagamento dei premi al momento del ricorso e sottolineando che in base alla normativa vigente i lavoratori autonomi non in regola con il pagamento dei premi assicurativi sono esclusi dalla tutela assicurativa.
procedeva quindi con il deposito dell'attestazione da cui risultano i periodi in cui il ricorrente risulta CP_2 avere copertura assicurativa in qualità di artigiano, rilevando che: “Pertanto si precisa che l 'attività definita come di CP_ titolare di pizzeria svolta dal 2000 al 2006 in realtà era svolta sotto forma di socio di società e pertanto assicurata da mentre l'attività svolta dal 2009 al 2017 risulta svolta in qualità di artigiano.
Preme evidenziare che il ricorrente aveva dichiarato all' di aver avvertito i primi sintomi CP_2
della patologia nel 2000, contestualmente all'inizio attività lavorativa.”
2 Parte ricorrente replicava dunque con note del 03/07/2023 affermando che è vero che non c'è copertura assicurativa automatica per i lavoratori autonomi non in regola con il pagamento dei premi assicurativi, tuttavia, si ha solo una sospensione delle prestazioni fintantoché non si abbia il versamento dei pagamenti arretrati.
All'udienza del 10/07/2023 il procuratore dell' evidenziava che parte ricorrente non aveva CP_2 depositato documentazione comprovante la regolarizzazione anche tardiva della propria posizione assicurativa. Il giudice rinviava ad altra udienza autorizzando la parte ricorrente al deposito di eventuale documentazione.
L' in data 17/07/2023 depositava attestazione “del Direttore della sede di Viareggio con allegato estratto della CP_2
CP_ contabilità da cui si desume che il sig. ha svolto attività lavorativa sotto forma di lavoro autonomo tutelata CP_3
CP_ dall' e pertanto è stata aperta la posizione assicurativa a suo nome, ma non è in regola con il pagamento del premio. Più in particolare risultano dovute € 738,56 per l'anno 205, € 304,37 per l'anno 2016 ed € 195,37 per l'anno 2017”
CP_ Con note depositate il 10/11/2023 parte ricorrente sottolineando che “dalla certificazione e dall'estratto contributivo risulta provata la continuità lavorativa dall'anno 2000 al 2018.”, concludeva insistendo nell'ammissione dei mezzi istruttori.
Parte ricorrente in data 14/11/2023 e 25/03/2024 procedeva pertanto al deposito delle quietanze degli avvenuti pagamenti.
Stante la non contestazione delle mansioni svolte, si è ritenuta superflua l'escussione dei testi.
Si è quindi proceduto ad espletare CTU medica volta all'accertamento del nesso causale tra la malattia riscontrata e le mansioni svolte.
All'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*** Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
In merito all'eccezione sollevata dall' relativamente all'esclusione dalla tutela assicurativa del CP_2 ricorrente essendo lavoratore autonomo non in regola con il pagamento dei premi assicurativi, vero è che per i lavoratori autonomi a differenza di quelli dipendenti non opera l'automaticità di copertura assicurativa nel caso di mancato versamento dei contributi, tuttavia tale mancato versamento non determina
3 l'esclusione della tutela assicurativa, ma si limita a sospendere il pagamento delle prestazioni fino a quando la posizione stessa non sia sanata benché tardivamente. Così anche conformemente a quanto statuito dalla
Suprema Corte di Cassazione: “7. In diritto, si osserva che l'esclusione della applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni in favore dei lavoratori autonomi ai sensi della L. n. 447 del 1997, art. 59, comma 19, non rileva con riferimento a lavoratori titolari di regolare posizione previdenziale. Una volta che il lavoratore sia iscritto, peraltro, il mancato pagamento dei contribuiti da parte dello stesso non esclude l'operatività della tutela assicurativa: lo stesso , con CP_2 circolare (OMISSIS) del 7 maggio 98, ha in proposito precisato recependo un apposito avviso del Ministero del Lavoro- che la che la norma non modifica il diritto alla tutela assicurativa nei confronti del lavoratore autonomo, ma solo condiziona la esecutività del diritto alla regolarità contributiva con sospensione del pagamento delle prestazioni fino al momento in cui la situazione non sia stata regolarizzata e nei limiti della prescrizione.
8. Presupposti del sorgere di un diritto esigibile alle prestazioni erogate dall sono allora, oltre che la presenza delle CP_2 lavorazioni e attività protette, l'esistenza di una posizione assicurativa presso l ed il pagamento, pur tardivo, dei CP_2 contributi (cfr. Cass. Sez. L., sentenza n. 9525 del 01/07/2002, Rv. 555477 – 01) …” (cfr. Cass. sez. lav.
21302/2020).
Dunque, è risultato pacifico che parte ricorrente fosse titolare di posizione assicurativa quale lavoratore autonomo, benché non in regola con il pagamento di alcuni premi.
In corso di causa è stata prodotta prova di tali pagamenti sebbene intervenuti tardivamente.
Accertata pertanto la sussistenza della tutela assicurativa, questa Giudicante ha disposto consulenza tecnica medico-legale volta a verificare la sussistenza del nesso causale o concausale tra la natura dell'attività svolta e le lamentate patologie.
La CTU, dott.ssa , ha rilevato che: “Negli anni indicati il lavoratore ha svolto le seguenti attività: è Persona_2 stato titolare di una pizzeria (dove si occupava dell'approvvigionamento di farina e passata di pomodoro e eseguiva poi la mansione di pizzaiolo), poi addetto ad edilizia stradale (installazione di segnaletica verticale); infine dal 2013 al 2017 ha avorato come artigiano in edilizia civile (muratore, imbianchino, manovale) e come giardiniere. (….)
Per quanto attiene la mansione di pizzaiolo, sebbene negli anni più recenti le pubblicazioni scientifiche si siano maggiormente focalizzate sul rischio da sovraccarico degli arti superiori (per i movimenti ripetitivi compiuti per impastare e stendere la pasta, farcire le pizze ecc..), vi sono articoli che offrono interessanti informazioni anche sul sovraccarico biomeccanico del rachide.
(….) Passando all'analisi del caso concreto, anche sulla base della letteratura citata, si ritiene che sia effettivamente individuabile nella mansione di titolare di pizzeria e pizzaiolo una certa quota di rischio da sovraccarico dl rachide, dovuta sia alla movimentazione manuale di carichi (teglie, pala per la pizza, ma soprattutto i sacchi di farina, che erano caricati e scaricati manualmente al momento della spesa e poi sollevati, certamente in modo non occasionale data la tipologia di attività, per versarne il contenuto nell'impastatrice), che in secondo luogo, all'assunzione di posture incongrue per molto tempo
(posizione eretta prolungata). (…..) In relazione alle altre mansioni svolte, è indubbia la presenza di rischio da sovraccarico
4 biomeccanico del rachide per l'attività di montaggio di segnaletica stradale verticale. (….) In riferimento alla mansione di giardiniere, svolta negli anni più recenti del periodo da considerare, è possibile esprimere considerazioni simili, poiché gli addetti possono essere sottoposti a rischio da movimentazione manuale di carichi (sacchi di concimi, terra, torba, contenitori con erba e sfalci, le attrezzature da lavoro come tosaerba, tagliasiepi, rastrelli) e da assunzione di posizione incongrue per il rachide
(accovacciati, con rachide flesso o ruotato) (….) In proposito si ritiene opportuno segnalare che nella cartella sanitaria e di rischio del periziando presente in atti, istituita nel 2018 al momento dell'assunzione del presso la ditta “Garden CP_1
Niccolai” con mansione di giardiniere, è annotato all'esame obiettivo la presenza di “lieve rigidità del rachide lombare” e inserito tra i rischi specifici della mansione quello da movimentazione manuale di carichi. Questo documento è successivo al periodo temporale da considerare ai nostri fini ma risulta significativo per il ragionamento da condurre, poiché relativo ad una delle mansioni (giardiniere) che il periziando ha svolto nella finestra temporale indicata.”
Ha quindi concluso affermando che: “In conclusione dunque, dall'analisi delle mansioni svolta dal lavoratore, tenendo conto degli altri elementi emersi dall'anamnesi lavorativa, dalla documentazione in atti e dalla letteratura scientifica esaminata, si ritiene che l'attività lavorativa svolta nei periodi indicati nel quesito abbia comportato una significativa quota di esposizione al rischio per il sovraccarico biomeccanico del rachide, esercitando un ruolo concausale nell'insorgenza del quadro strumentalmente accertato di discopatie lombari multiple. Si sottolinea peraltro che la circostanza secondo cui il lavoratore ha riferito sia la medico competente di cui sopra, sia ai sanitari che la sintomatologia dolorosa al rachide era già presente CP_2 da molti anni, probabilmente anche prima dell'inizio della attività lavorativa (anno 2000), potrebbe indicare la presenza di una predisposizione individuale allo sviluppo della patologia (data la giovane età del alla fine degli anni '90 del secolo CP_1 scorso), ma di per sé non esclude assolutamente che l'attività lavorativa possa aver avuto un ruolo concausale nell'evolversi e aggravarsi della patologia medesima.
In merito alla valutazione del danno biologico permanente è possibile fare riferimento alla voce di danno n. 213 di cui alle
Tabelle delle menomazioni , “ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti”, per cui è CP_2 previsto un punteggio fino al 12 %, che, in considerazione del quadro strumentale di coinvolgimento multimetamerico con conflitto radicolare a sinistra su due livelli, potrebbe essere effettivamente rappresentativo dello stato attuale.
A parere di chi scrive, nel caso in oggetto per la valutazione complessiva occorre tuttavia tener conto anche: 1) del periodo di esposizione indicato nel quesito, non breve ma certamente non rappresentativo di tutta la vita lavorativa e 2) della circostanza secondo cui i primi disturbi a carico del rachide erano già presenti prima o contemporaneamente all'inizio dell'attività lavorativa, come confermato più volte dal periziando stesso(sia al medico competente nel 2018 (vedasi cartella sanitaria agli atti) sia ai sanitari (doc. 2 del fascicolo di parte resistente). Tali elementi potrebbero suggerire una predisposizione CP_2 individuale allo sviluppo della patologia;
si ritiene pertanto ragionevole attribuire all'attività lavorativa svolta, un peso di circa
2/3 sul totale, con una valutazione del danno pari a 8 punti percentuali.”
Le conclusioni cui la consulente è pervenuta, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata
5 motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali-relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito -con la conseguenza che -secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione -sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn°
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto evidentemente come nel caso di specie in cui nessuna osservazione è pervenuta dai consulenti tecnici di parte. CP_ La domanda del ricorrente deve quindi essere accolta e l' dovrà quindi essere condannato al pagamento dell'indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella misura del 8% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (non essendo contestato che la malattia sussistesse fin da quel momento), oltre interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella misura dell'8% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa e per l'effetto condanna l' al pagamento della relativa prestazione con tale decorrenza, oltre interessi legali con decorrenza CP_2 come per legge;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore di parte CP_2 ricorrente dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 2.424,50 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge CP_
- Pone in via definitiva a carico dell' le spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
6 Lucca, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
7
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 642/2022
All'udienza del 11/12/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv GENOVALI CARLA . Per parte resistente non è presente.
Il procuratore della parte dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli L'avv. Genovali discute riportandosi agli atti e dichiara di rinunciare a esser presente alla lettura della sentenza Il procuratore della parte dichiara che l'udienza, alla quale han partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 11.48 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 642/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GENOVALI CARLA CP_1 C.F._1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. NANNIZZI SILVIA CP_2 P.IVA_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01/08/2022 parte ricorrente adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro affinché: “accertato, previa ammissione di CTU medico-legale, che il ricorrente è affetto da lombodiscoartrosi contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dichiari che egli è permanentemente inabile al lavoro per postumi conseguenti a tale malattia professionale nella misura del 12% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condanni l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli il CP_2 relativo indennizzo sotto forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Chiedeva altresì ammissione prova testimoniale.
Rappresentava, in particolare, di aver lavorato dal 2000 al 2006 come titolare di pizzeria con la mansione di pizzaiolo;
dal 2007 al 2008 come dipendente presso una società per segnaletica stradale con la mansione di addetto alla realizzazione di segnaletica stradale;
dal 2008 al 2010 come titolare di bar e dal 2013 al 2017 svolgendo mansioni di giardiniere sia come artigiano che come dipendente.
Lamentava che a causa di tali attività lavorative aveva sviluppato la patologia di lombodiscoatrosi per la quale presentava all' in data 29/06/2018 domanda di riconoscimento quale malattia professionale che CP_2
1 veniva respinta in data 16/10/2018. Presentava quindi ricorso il 13/11/2018 il quale veniva respinto in data 04/03/2021.
Giungeva, pertanto, al presente giudizio per il riconoscimento della malattia professionale in oggetto.
L' si costituiva tempestivamente contestando integralmente, in fatto e in diritto, quanto dedotto da CP_2 parte ricorrente.
In particolare, l' rappresentava che “Il caso non è stato ammesso all'indennizzo per un duplice motivo: 1) CP_2 inidoneità del rischio, che si riduce al periodo dal 2013 al 2017; 2) sussistenza della malattia già al momento dell'inizio dell'attività lavorativa. L'attività di titolare di pizzeria svolta dal 2000 al 2006 e quella di titolare del bar svolta dal 2007
CP_ al 2010 non sono assicurate con l' pertanto, le mansioni svolte nel suddetto periodo non possono essere considerate. In
CP_ buona sostanza il periodo in cui il ricorrente è stato assicurato con l' è limitato al 2007-2008 in qualità di dipendente della Unit Pubblistudio srl e dal 2013 al 2017 in qualità di giardiniere.
CP_ Preme evidenziare che il ricorrente ha dichiarato all' di aver avvertito i primi sintomi della patologia nel 2000, ben 7
CP_ anni prima che iniziasse l'attività lavorativa tutelata dall' (vedi doc. n. 2).”
Confutando che vi sia nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la suddetta patologia, sottolineava che la malattia professionale in oggetto è una patologia ad eziologia multifattoriale e si rimetteva, quindi, alla relazione del proprio C.T.P. dott.ssa chiedendo pertanto il rigetto del ricorso. Per_1
In sede di udienza del 18.01.2023 parte ricorrente contestava quanto dedotto da e rilevava di avere CP_2 copertura assicurativa per tutti i periodi dedotti in ricorso, veniva quindi autorizzato al deposito della relativa documentazione.
Con memoria del 18/05/2023 eccepiva che dal documento depositato da parte ricorrente CP_2 emergono irregolarità contributive relativamente ai periodi lavorativi come artigiano, non risultando quindi in regola con il pagamento dei premi al momento del ricorso e sottolineando che in base alla normativa vigente i lavoratori autonomi non in regola con il pagamento dei premi assicurativi sono esclusi dalla tutela assicurativa.
procedeva quindi con il deposito dell'attestazione da cui risultano i periodi in cui il ricorrente risulta CP_2 avere copertura assicurativa in qualità di artigiano, rilevando che: “Pertanto si precisa che l 'attività definita come di CP_ titolare di pizzeria svolta dal 2000 al 2006 in realtà era svolta sotto forma di socio di società e pertanto assicurata da mentre l'attività svolta dal 2009 al 2017 risulta svolta in qualità di artigiano.
Preme evidenziare che il ricorrente aveva dichiarato all' di aver avvertito i primi sintomi CP_2
della patologia nel 2000, contestualmente all'inizio attività lavorativa.”
2 Parte ricorrente replicava dunque con note del 03/07/2023 affermando che è vero che non c'è copertura assicurativa automatica per i lavoratori autonomi non in regola con il pagamento dei premi assicurativi, tuttavia, si ha solo una sospensione delle prestazioni fintantoché non si abbia il versamento dei pagamenti arretrati.
All'udienza del 10/07/2023 il procuratore dell' evidenziava che parte ricorrente non aveva CP_2 depositato documentazione comprovante la regolarizzazione anche tardiva della propria posizione assicurativa. Il giudice rinviava ad altra udienza autorizzando la parte ricorrente al deposito di eventuale documentazione.
L' in data 17/07/2023 depositava attestazione “del Direttore della sede di Viareggio con allegato estratto della CP_2
CP_ contabilità da cui si desume che il sig. ha svolto attività lavorativa sotto forma di lavoro autonomo tutelata CP_3
CP_ dall' e pertanto è stata aperta la posizione assicurativa a suo nome, ma non è in regola con il pagamento del premio. Più in particolare risultano dovute € 738,56 per l'anno 205, € 304,37 per l'anno 2016 ed € 195,37 per l'anno 2017”
CP_ Con note depositate il 10/11/2023 parte ricorrente sottolineando che “dalla certificazione e dall'estratto contributivo risulta provata la continuità lavorativa dall'anno 2000 al 2018.”, concludeva insistendo nell'ammissione dei mezzi istruttori.
Parte ricorrente in data 14/11/2023 e 25/03/2024 procedeva pertanto al deposito delle quietanze degli avvenuti pagamenti.
Stante la non contestazione delle mansioni svolte, si è ritenuta superflua l'escussione dei testi.
Si è quindi proceduto ad espletare CTU medica volta all'accertamento del nesso causale tra la malattia riscontrata e le mansioni svolte.
All'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*** Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
In merito all'eccezione sollevata dall' relativamente all'esclusione dalla tutela assicurativa del CP_2 ricorrente essendo lavoratore autonomo non in regola con il pagamento dei premi assicurativi, vero è che per i lavoratori autonomi a differenza di quelli dipendenti non opera l'automaticità di copertura assicurativa nel caso di mancato versamento dei contributi, tuttavia tale mancato versamento non determina
3 l'esclusione della tutela assicurativa, ma si limita a sospendere il pagamento delle prestazioni fino a quando la posizione stessa non sia sanata benché tardivamente. Così anche conformemente a quanto statuito dalla
Suprema Corte di Cassazione: “7. In diritto, si osserva che l'esclusione della applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni in favore dei lavoratori autonomi ai sensi della L. n. 447 del 1997, art. 59, comma 19, non rileva con riferimento a lavoratori titolari di regolare posizione previdenziale. Una volta che il lavoratore sia iscritto, peraltro, il mancato pagamento dei contribuiti da parte dello stesso non esclude l'operatività della tutela assicurativa: lo stesso , con CP_2 circolare (OMISSIS) del 7 maggio 98, ha in proposito precisato recependo un apposito avviso del Ministero del Lavoro- che la che la norma non modifica il diritto alla tutela assicurativa nei confronti del lavoratore autonomo, ma solo condiziona la esecutività del diritto alla regolarità contributiva con sospensione del pagamento delle prestazioni fino al momento in cui la situazione non sia stata regolarizzata e nei limiti della prescrizione.
8. Presupposti del sorgere di un diritto esigibile alle prestazioni erogate dall sono allora, oltre che la presenza delle CP_2 lavorazioni e attività protette, l'esistenza di una posizione assicurativa presso l ed il pagamento, pur tardivo, dei CP_2 contributi (cfr. Cass. Sez. L., sentenza n. 9525 del 01/07/2002, Rv. 555477 – 01) …” (cfr. Cass. sez. lav.
21302/2020).
Dunque, è risultato pacifico che parte ricorrente fosse titolare di posizione assicurativa quale lavoratore autonomo, benché non in regola con il pagamento di alcuni premi.
In corso di causa è stata prodotta prova di tali pagamenti sebbene intervenuti tardivamente.
Accertata pertanto la sussistenza della tutela assicurativa, questa Giudicante ha disposto consulenza tecnica medico-legale volta a verificare la sussistenza del nesso causale o concausale tra la natura dell'attività svolta e le lamentate patologie.
La CTU, dott.ssa , ha rilevato che: “Negli anni indicati il lavoratore ha svolto le seguenti attività: è Persona_2 stato titolare di una pizzeria (dove si occupava dell'approvvigionamento di farina e passata di pomodoro e eseguiva poi la mansione di pizzaiolo), poi addetto ad edilizia stradale (installazione di segnaletica verticale); infine dal 2013 al 2017 ha avorato come artigiano in edilizia civile (muratore, imbianchino, manovale) e come giardiniere. (….)
Per quanto attiene la mansione di pizzaiolo, sebbene negli anni più recenti le pubblicazioni scientifiche si siano maggiormente focalizzate sul rischio da sovraccarico degli arti superiori (per i movimenti ripetitivi compiuti per impastare e stendere la pasta, farcire le pizze ecc..), vi sono articoli che offrono interessanti informazioni anche sul sovraccarico biomeccanico del rachide.
(….) Passando all'analisi del caso concreto, anche sulla base della letteratura citata, si ritiene che sia effettivamente individuabile nella mansione di titolare di pizzeria e pizzaiolo una certa quota di rischio da sovraccarico dl rachide, dovuta sia alla movimentazione manuale di carichi (teglie, pala per la pizza, ma soprattutto i sacchi di farina, che erano caricati e scaricati manualmente al momento della spesa e poi sollevati, certamente in modo non occasionale data la tipologia di attività, per versarne il contenuto nell'impastatrice), che in secondo luogo, all'assunzione di posture incongrue per molto tempo
(posizione eretta prolungata). (…..) In relazione alle altre mansioni svolte, è indubbia la presenza di rischio da sovraccarico
4 biomeccanico del rachide per l'attività di montaggio di segnaletica stradale verticale. (….) In riferimento alla mansione di giardiniere, svolta negli anni più recenti del periodo da considerare, è possibile esprimere considerazioni simili, poiché gli addetti possono essere sottoposti a rischio da movimentazione manuale di carichi (sacchi di concimi, terra, torba, contenitori con erba e sfalci, le attrezzature da lavoro come tosaerba, tagliasiepi, rastrelli) e da assunzione di posizione incongrue per il rachide
(accovacciati, con rachide flesso o ruotato) (….) In proposito si ritiene opportuno segnalare che nella cartella sanitaria e di rischio del periziando presente in atti, istituita nel 2018 al momento dell'assunzione del presso la ditta “Garden CP_1
Niccolai” con mansione di giardiniere, è annotato all'esame obiettivo la presenza di “lieve rigidità del rachide lombare” e inserito tra i rischi specifici della mansione quello da movimentazione manuale di carichi. Questo documento è successivo al periodo temporale da considerare ai nostri fini ma risulta significativo per il ragionamento da condurre, poiché relativo ad una delle mansioni (giardiniere) che il periziando ha svolto nella finestra temporale indicata.”
Ha quindi concluso affermando che: “In conclusione dunque, dall'analisi delle mansioni svolta dal lavoratore, tenendo conto degli altri elementi emersi dall'anamnesi lavorativa, dalla documentazione in atti e dalla letteratura scientifica esaminata, si ritiene che l'attività lavorativa svolta nei periodi indicati nel quesito abbia comportato una significativa quota di esposizione al rischio per il sovraccarico biomeccanico del rachide, esercitando un ruolo concausale nell'insorgenza del quadro strumentalmente accertato di discopatie lombari multiple. Si sottolinea peraltro che la circostanza secondo cui il lavoratore ha riferito sia la medico competente di cui sopra, sia ai sanitari che la sintomatologia dolorosa al rachide era già presente CP_2 da molti anni, probabilmente anche prima dell'inizio della attività lavorativa (anno 2000), potrebbe indicare la presenza di una predisposizione individuale allo sviluppo della patologia (data la giovane età del alla fine degli anni '90 del secolo CP_1 scorso), ma di per sé non esclude assolutamente che l'attività lavorativa possa aver avuto un ruolo concausale nell'evolversi e aggravarsi della patologia medesima.
In merito alla valutazione del danno biologico permanente è possibile fare riferimento alla voce di danno n. 213 di cui alle
Tabelle delle menomazioni , “ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti”, per cui è CP_2 previsto un punteggio fino al 12 %, che, in considerazione del quadro strumentale di coinvolgimento multimetamerico con conflitto radicolare a sinistra su due livelli, potrebbe essere effettivamente rappresentativo dello stato attuale.
A parere di chi scrive, nel caso in oggetto per la valutazione complessiva occorre tuttavia tener conto anche: 1) del periodo di esposizione indicato nel quesito, non breve ma certamente non rappresentativo di tutta la vita lavorativa e 2) della circostanza secondo cui i primi disturbi a carico del rachide erano già presenti prima o contemporaneamente all'inizio dell'attività lavorativa, come confermato più volte dal periziando stesso(sia al medico competente nel 2018 (vedasi cartella sanitaria agli atti) sia ai sanitari (doc. 2 del fascicolo di parte resistente). Tali elementi potrebbero suggerire una predisposizione CP_2 individuale allo sviluppo della patologia;
si ritiene pertanto ragionevole attribuire all'attività lavorativa svolta, un peso di circa
2/3 sul totale, con una valutazione del danno pari a 8 punti percentuali.”
Le conclusioni cui la consulente è pervenuta, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata
5 motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali-relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito -con la conseguenza che -secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione -sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn°
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto evidentemente come nel caso di specie in cui nessuna osservazione è pervenuta dai consulenti tecnici di parte. CP_ La domanda del ricorrente deve quindi essere accolta e l' dovrà quindi essere condannato al pagamento dell'indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella misura del 8% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (non essendo contestato che la malattia sussistesse fin da quel momento), oltre interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella misura dell'8% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa e per l'effetto condanna l' al pagamento della relativa prestazione con tale decorrenza, oltre interessi legali con decorrenza CP_2 come per legge;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore di parte CP_2 ricorrente dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 2.424,50 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge CP_
- Pone in via definitiva a carico dell' le spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
6 Lucca, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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