Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 27/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 4245/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Giudice Dott.ssa Sara Pozzetti
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 4245/2024
avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio congiuntamente proposta da
Parte 1 nata il [...] a [...] rappresentata e difesa dall'AVV. VALERIA FILIPPI
E
nato il [...] a [...] 1
rappresentato e difeso dall'AVV. ZERELLA SONIA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, ma con residenza anagrafica e domicilio prevalente presso la madre;
2. le decisioni di maggiore interesse per Per 1 relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui ha con sé la minore, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente;
3. il padre potrà intrattenersi con la figlia nei seguenti tempi e modi: - a week end alternati dalle ore
18 del venerdì sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà all'asilo/scuola; - nella settimana in cui il week end sarà di spettanza della madre il sig. CP 1 potrà tenere con sé la figlia il martedì pomeriggio dall'uscita asilo/scuola sino alle ore 20,30 mediante riaccompagno presso l'abitazione materna, nonché il mercoledì pomeriggio con prelievo all'uscita dall'asilo/scuola, sino al giovedì mattina con riaccompagno a scuola;
- nella settimana in cui il week end è di spettanza del padre, il sig. CP_1 potrà tenere con sé la figlia il martedì con prelievo all'uscita scuola sino al mattino successivo con accompagno all'asilo/scuola;
4. modifiche al calendario sovra riportato e comunque ulteriori occasioni di incontro tra Per_1 e ciascuna parte - potranno essere concordate tra i genitori in relazione alle diverse esigenze lavorative degli stessi, nonché agli impegni e desideri della minore;
5. durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia 15 giorni, anche non consecutivi. Entro il 31 marzo di ogni anno le parti individueranno e concorderanno, in relazione alle ferie di cui possono godere, i periodi di vacanza che intendono trascorrere con la minore. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo circa i periodi di rispettiva spettanza, negli anni pari prevarranno le scelte della madre ed in quelli dispari quelle del padre;
6. durante le vacanze natalizie, fermo, per quanto possibile, il rispetto delle tradizioni fin qui praticate, le parti convengono che, compatibilmente con i turni lavorativi, siano suddivise tra loro in due periodi di pari durata (dal 24/12 sino al 30/12 e dal 31/12 alla serata del 6 gennaio) da assegnarsi all'uno o all'altro con alternanza di anno in anno del periodo comprensivo del giorno di Natale. Si precisa che quella parte che non avrà avuto con sé la figlia il giorno di Natale, trascorrerà con la piccola la Vigilia, dalle ore 16 sino alle ore 10,30 del giorno dopo, per lo scambio degli auguri e dei doni;
7. durante le vacanze pasquali, salvo diverso accordo che intervenga tra le parti, il genitore al quale spetta per il criterio dell'alternanza - di trascorrere il weekend corrispondente alle festività pasquali con la minore, terrà con sé la figlia dal giovedì mattina alla domenica di Pasqua, ore 21,00. L'altro genitore avrà con sé la prole dalle ore 21,00 del giorno di Pasqua sino all'ultimo giorno di vacanza, con riaccompagno a scuola;
8. le parti si impegnano a rendersi disponibili ad accudire la figlia - in tempi ed orari diversi da quelli di propria pertinenza ove l'altro genitore ne faccia richiesta (almeno 24 ore prima) in ragione di proprio sopravvenuto impegno/turno lavorativo e/o altro evento imprevisto. In ogni caso, sin d'ora, si pattuisce che i genitori possano (anche durante i periodi di rispettiva assenza per impegni lavorativi) farsi coadiuvare, nell'accudimento della figlia, da una baby-sitter che verrà individuata congiuntamente dalle parti ed i cui costi saranno suddivisi in misura del 50% ciascuno tra i genitori, qualora l'assenza sia determinata da esigenze lavorative e non vi sia disponibilità da parte dell'altro genitore (o degli stretti congiunti) ad accudire la figlia. Fatta salva la facoltà dei genitori di ricorrere alla collaborazione dei propri congiunti nei giorni di rispettiva spettanza;
9. ciascun genitore dovrà garantire - nei tempi di propria competenza - l'effettiva partecipazione della figlia alle attività sportive e/o ludico ricreative alle quali la stessa è iscritta, in modo da garantirne la continuità nella frequentazione, salvo impedimenti dovuti a motivi di salute e/o di studio della bimba stessa;
-10. stante la prevalente collocazione della minore presso la madre, il sig. CP_1 a decorrere dal mese di ottobre 2024 - corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di euro 300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla sig.ra
Pt 1 e da rivalutarsi annualmente ex Istat;
11. i genitori suddivideranno in misura del 50% ciascuno le spese straordinarie occorrenti e necessarie per la figlia in conformità a quanto disciplinato dal Protocollo del Tribunale di Asti;
12. l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.ra Pt_1
13. reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo di documento valido per l'espatrio anche per la figlia, riconoscendosi reciprocamente la facoltà di portare con sé la minore all'estero, previa tempestiva informativa all'altro genitore sulla destinazione e la durata del viaggio;
14. spese di procedura compensate tra le parti";
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) l'articolo 473-bis. 51 c.p.c. prescrive che le parti possano presentare la domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente proposte dalle parti, qui richiamate, per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Così deciso in Asti, in data 23/01/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.