Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RG. n. 4621/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 9056 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto : cumulo domanda di separazione e divorzio , vertente
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Iannucci, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Caserta, alla Via dei Brignola, 7, elettivamente domicilia, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 giugno 2025, stante l'impossibilita di esperire il tentativo di conciliazione considerata la mancata costituzione in giudizio della resistente, il difensore della parte ricorrente, in assenza di richieste economiche e di articolazione dei mezzi istruttori, chiedeva la decisione immediata della causa con sentenza che recepisse le condizioni gia indicate in atti.
Il Pubblico Ministero, con visto depositato in data 14 novembre 2024, nulla opponeva.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso depositato in data 9 novembre 2024, il ricorrente epigrafato, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 20 settembre 2021 con , in Giugliano in Campania (NA), in Controparte_1 costanza del quale non nascevano figli, e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, nonche evidenziata la circostanza che la resistente si era allontanata dalla residenza familiare nel mese di ottobre 2021, adiva questo Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso e, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
-Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo la resistente non si costituiva rimanendo contumace.
-Fissata la prima udienza di comparizione delle parti per il 3 giugno 2025, compariva il solo ricorrente assistito dal proprio difensore che chiedeva pronunciarsi la separazione alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
indi il Presidente relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
- La domanda di separazione è fondata e va accolta.
-Difatti le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
-In particolare, il completo disinteresse dimostrato dalla resistente verso il proprio coniuge, comprovato dalla circostanza che la stessa ha lasciato la residenza familiare a decorrere dal ottobre
2022, l'impossibilità in ordine alla prosecuzione della convivenza (non contraddette da parte resistente, che non si è costituita in giudizio), sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
-In assenza di prole e di richieste economiche, alcun provvedimento ulteriore deve essere emesso.
- Avendo il ricorrente proposto ricorso con cumulo di domande, separazione e divorzio, ai sensi dell'art
473 bis 49 c.p.c., va disposta con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia del divorzio.
- Spese alla pronuncia definitiva. RG. n. 4621/2024
P. Q. M.
pronunciando in via non definitiva, così provvede:
- PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
, nato a [...] il [...], C.F.: , e ,
[...] C.F._1 Controparte_1 nata in [...] il [...], C.F. ; C.F._2
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania(NA) nonché per gli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto
n. 159, Parte I – Anno 2021);
- spese al definitivo;
- DISPONE con separata ordinanza il prosieguo del giudizio per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro