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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 5963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5963 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45463 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 01/04/1949), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PAPADIA ALBERTO MARIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 15/06/1960), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PETRAGNANI ANDREA giusta procura speciale in atti;
resistente nonché
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] 2
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: attribuzione quota pensione di reversibilità.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 9 L. n. 898/1970 e successive modificazioni,
ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 24 agosto Parte_1
1969 contraeva matrimonio con , nato l'[...] e Persona_1
deceduto il 22 maggio 2022, e che con sentenza n. 9258 del 2011 il
Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti con sentenza non definitiva n. 13120 del 2008,
poneva a carico del l'obbligo di corrispondere all'ex coniuge un Per_1
assegno divorzile di euro 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, ha chiesto all'intestato Tribunale di volere determinare la quota del trattamento pensionistico di reversibilità del defunto ex coniuge alla medesima spettante, avendo contratto successivo Persona_1
matrimonio con il 10 dicembre 2020. Controparte_1
Si costituiva in giudizio che deduceva che in realtà la Controparte_1
convivenza con il era durata oltre venti anni, essendo iniziata ben Per_1
prima delle nozze contratte nel dicembre 2020, ed ella lo aveva assistito negli ultimi anni di vita allorché era malato di Morbo di Parkinson, tanto che nel 2010 aveva lasciato il lavoro per assisterlo. 3
Non si costituiva in giudizio l che deve, pertanto, essere CP_2
dichiarato contumace.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza dell'8 aprile 2025 il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Nel caso di specie non è contestato il diritto della ricorrente a percepire una quota del trattamento di reversibilità in conseguenza del decesso dell'ex coniuge essendo pacifico, oltre che Persona_1
documentalmente provato, che la stessa, non passata a nuove nozze, era titolare di assegno divorzile alla data del decesso del e non Per_1
essendo stato contestato che il rapporto lavorativo da cui scaturisce il trattamento previdenziale è antecedente alla pronuncia di divorzio.
Ciò premesso, il collegio osserva che la ricorrente non ha affatto contestato tempestivamente e nei termini di cui all'art. 473bis.17 c.p.c.
quanto dedotto dalla in ordine alla convivenza prematrimoniale tra CP_1
la stessa e il defunto , protrattasi per oltre venti anni, sin Persona_1
dalla memoria di costituzione depositata il 16 febbraio 2024, avendo la medesima svolto le contestazioni sul punto solo con le note di Pt_1
trattazione scritta depositate in vista dell'udienza dell'8 aprile 2025, cui la causa è stata differita d'ufficio a seguito di trasferimento del precedente giudice assegnatario che alla prima udienza del 19 marzo 2024 aveva rinviato la causa all'8 ottobre 2024 mandando alla ricorrente di notificare il ricorso introduttivo, il decreto di fissazione d'udienza e il verbale d'udienza all' , originariamente non evocato in giudizio. Controparte_3
Ciò premesso, tenuto conto che la è titolare di un trattamento Pt_1
pensionistico di poco superiore ad euro 900,00 mensili oltre tredicesima 4
mensilità e usufruttuaria dell'immobile in cui abita in Roma, di cui è nuda proprietaria la figlia , immobile gravato da mutuo il cui rateo CP_1
mensile ammonta ad euro 580,00 circa, mentre la resistente non è titolare di alcun trattamento pensionistico né di beni immobili, tenuto conto della lunga durata legale del matrimonio tra la e il pari a circa Pt_1 Per_1
trentanove anni, ovvero dal 1969 al 2008, essendo intervenuta separazione personale nel 2003, valorizzata la protratta convivenza prematrimoniale tra il medesimo e la pari a circa venti anni che vanno a Per_1 CP_1
sommarsi alla durata legale del matrimonio dagli stessi contratto a dicembre
2020 e scioltosi con il decesso del marito a maggio 2022, il collegio reputa equo quantificare nella misura del 50% la quota del trattamento di reversibilità spettante all'odierna ricorrente in conseguenza del decesso dell'ex coniuge . Persona_1
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della presente controversia ed il contegno processuale giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45463/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia dell' ; CP_2
accerta e dichiara il diritto di , nata a [...] il 1° Parte_1
aprile 1949, a percepire una quota pari al 50% della pensione di reversibilità
dell'ex coniuge nato a [...] l'[...] ed ivi Persona_1 5
deceduto il 22 maggio 2022, con decorrenza dal mese di giugno 2022;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti costituite.
Roma, 9 aprile 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45463 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 01/04/1949), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PAPADIA ALBERTO MARIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 15/06/1960), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PETRAGNANI ANDREA giusta procura speciale in atti;
resistente nonché
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] 2
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: attribuzione quota pensione di reversibilità.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 9 L. n. 898/1970 e successive modificazioni,
ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 24 agosto Parte_1
1969 contraeva matrimonio con , nato l'[...] e Persona_1
deceduto il 22 maggio 2022, e che con sentenza n. 9258 del 2011 il
Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti con sentenza non definitiva n. 13120 del 2008,
poneva a carico del l'obbligo di corrispondere all'ex coniuge un Per_1
assegno divorzile di euro 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, ha chiesto all'intestato Tribunale di volere determinare la quota del trattamento pensionistico di reversibilità del defunto ex coniuge alla medesima spettante, avendo contratto successivo Persona_1
matrimonio con il 10 dicembre 2020. Controparte_1
Si costituiva in giudizio che deduceva che in realtà la Controparte_1
convivenza con il era durata oltre venti anni, essendo iniziata ben Per_1
prima delle nozze contratte nel dicembre 2020, ed ella lo aveva assistito negli ultimi anni di vita allorché era malato di Morbo di Parkinson, tanto che nel 2010 aveva lasciato il lavoro per assisterlo. 3
Non si costituiva in giudizio l che deve, pertanto, essere CP_2
dichiarato contumace.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza dell'8 aprile 2025 il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Nel caso di specie non è contestato il diritto della ricorrente a percepire una quota del trattamento di reversibilità in conseguenza del decesso dell'ex coniuge essendo pacifico, oltre che Persona_1
documentalmente provato, che la stessa, non passata a nuove nozze, era titolare di assegno divorzile alla data del decesso del e non Per_1
essendo stato contestato che il rapporto lavorativo da cui scaturisce il trattamento previdenziale è antecedente alla pronuncia di divorzio.
Ciò premesso, il collegio osserva che la ricorrente non ha affatto contestato tempestivamente e nei termini di cui all'art. 473bis.17 c.p.c.
quanto dedotto dalla in ordine alla convivenza prematrimoniale tra CP_1
la stessa e il defunto , protrattasi per oltre venti anni, sin Persona_1
dalla memoria di costituzione depositata il 16 febbraio 2024, avendo la medesima svolto le contestazioni sul punto solo con le note di Pt_1
trattazione scritta depositate in vista dell'udienza dell'8 aprile 2025, cui la causa è stata differita d'ufficio a seguito di trasferimento del precedente giudice assegnatario che alla prima udienza del 19 marzo 2024 aveva rinviato la causa all'8 ottobre 2024 mandando alla ricorrente di notificare il ricorso introduttivo, il decreto di fissazione d'udienza e il verbale d'udienza all' , originariamente non evocato in giudizio. Controparte_3
Ciò premesso, tenuto conto che la è titolare di un trattamento Pt_1
pensionistico di poco superiore ad euro 900,00 mensili oltre tredicesima 4
mensilità e usufruttuaria dell'immobile in cui abita in Roma, di cui è nuda proprietaria la figlia , immobile gravato da mutuo il cui rateo CP_1
mensile ammonta ad euro 580,00 circa, mentre la resistente non è titolare di alcun trattamento pensionistico né di beni immobili, tenuto conto della lunga durata legale del matrimonio tra la e il pari a circa Pt_1 Per_1
trentanove anni, ovvero dal 1969 al 2008, essendo intervenuta separazione personale nel 2003, valorizzata la protratta convivenza prematrimoniale tra il medesimo e la pari a circa venti anni che vanno a Per_1 CP_1
sommarsi alla durata legale del matrimonio dagli stessi contratto a dicembre
2020 e scioltosi con il decesso del marito a maggio 2022, il collegio reputa equo quantificare nella misura del 50% la quota del trattamento di reversibilità spettante all'odierna ricorrente in conseguenza del decesso dell'ex coniuge . Persona_1
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della presente controversia ed il contegno processuale giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45463/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia dell' ; CP_2
accerta e dichiara il diritto di , nata a [...] il 1° Parte_1
aprile 1949, a percepire una quota pari al 50% della pensione di reversibilità
dell'ex coniuge nato a [...] l'[...] ed ivi Persona_1 5
deceduto il 22 maggio 2022, con decorrenza dal mese di giugno 2022;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti costituite.
Roma, 9 aprile 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi