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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/05/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127-ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 5572 dell'anno 2024 TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Andrea Savella, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Raffaele Tedone, giusta procura generale alle liti;
- Resistente – In data 12.05.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.07.2024 il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a beneficiare del collocamento mirato. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda è fondata e deve essere accolta sulla base dei motivi che si seguito si espongono. L'istituto del collocamento mirato, disciplinato dalla L. n. 68 del 12 marzo 1999, ai sensi dell'art. 2, si sostanzia in “quella serie di strumenti tecnici e di supporto, che permettono di valutare adeguatamente le persone in base alle loro capacità lavorative, così da inserirle nel posto adatto, attraverso forme di sostegno, analisi del lavoro, soluzioni dei problemi connessi agli ambienti lavorativi”. La legge richiamata, la cui ratio è quella di favorire l'ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, nonché dei portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, prevede che, i predetti soggetti e quelli rientranti nelle altre categorie di cui all'art. 1, previo accertamento del possesso dei requisiti da parte delle commissioni di cui all'art. 4 L. 5 febbraio 1992 n. 104, vengano collocati in posizioni adeguate alle loro capacità e abilità.
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A tal fine, essa obbliga i datori di lavoro ad assumere i lavoratori di cui all'art. 1 in percentuali variabili a seconda del numero di dipendenti già occupati.
Ciò premesso, tornando al caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che il ricorrente, a causa delle patologie sofferte, abbia una percentuale di invalidità del
50 % a partire dalla data della domanda amministrativa del 27.02.2023 e che, pertanto, lo stesso possa beneficiare del collocamento mirato (cfr. CTU in atti, alla quale si rinvia e che le parti non hanno specificatamente contestato). Alla luce della CTU espletata, la domanda proposta dal ricorrente dev'essere accolta e, per l'effetto, deve dichiararsi che il ricorrente possiede il requisito sanitario per usufruire del collocamento mirato a partire dalla domanda amministrativa del 27.02.2023. Le spese legali, comprese quelle relative all'espletata CTU, seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 17.07.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara che il ricorrente possiede il requisito sanitario per beneficiare del collocamento mirato ex art. 1 L. n. 68/1999 dalla domanda amministrativa del 27.02.2023;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario in complessivi € 3.867,00 per compensi al difensore (nulla per esborsi), oltre RGS CAP e IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 12.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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