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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/10/2025, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 7338/2022, passata in decisione all'udienza del 10.10.2025, tra rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Caporotundo in virtù Parte_1 mandato alle liti in atti Contro
“capogruppo Controparte_1 Controparte_2
”, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...] Controparte_3 difesa dall'avv. Giuseppe Dell'anna Misurale
Oggetto: contratti bancari
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. La domanda attrice è infondata. Sulla legittimazione attiva dell'attore. In via preliminare, si rileva che parte attrice ha fornito adeguata dimostrazione della propria legittimazione ad agire per il soddisfacimento del credito, sicché l'eccezione sollevata sul punto dalla convenuta deve ritenersi infondata. Vi è prova in atti, invero, dell'intervenuto accollo da parte di Parte_2
, soci della società , del mutuo, con atto
[...] CP_4 Parte_3 rogitato dal Notaio Dr.ssa rep n. 81 e racc n. 60 del 30.08.2019, accollo poi Persona_1 comunicato con che la raccomandata trasmessa e protocollata dall'istituto di credito in data 05.04.2019. Sulla violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 cod. civ. Sul punto, devono essere richiamati i principi espressi dalla pronuncia delle S.U. n. 15340 del 29.05.2024, secondo cui “la mancata indicazione di tale modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, non è causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza, potendo le parti stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto, o contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.). Inoltre, non vi è anatocismo, in quanto l'obbligazione per interessi è calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, nonostante quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, e non si prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi (sicché l'ammortamento alla francese non incide né sul TAN né sul TAEG, che devono essere esplicitati nel contratto). In buona sostanza, in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Nela caso, di specie, il mutuo in esame è a tasso fisso e contiene un piano di ammortamento con l'individuazione della quota interessi e della quota capitale, ragion per cui, alla luce dei principi espressi nella recente pronuncia delle S.U. n. 15340 del 29.05.2024, non è necessario indicare il regime finanziario per affermare la determinatezza o determinabilità dell' oggetto del contratto;
come già osservato nell' ordinanza del 18.07.2024, il decisum dell' Organo Supremo di nomofilachìa non trova applicazione solo nei mutui a tasso variabile o in quelli nei quali non è stato allegato un piano di ammortamento (o in quelli nei quali il piano di ammortamento riporta solo la quota capitale di ogni rata e non individua, invece, anche la quota interessi di ogni singola rata). Sulla difformità tra taeg pattuito e quello applicato al piano di ammortamento Sempre con l'ordinanza del 18.07.2024, il Tribunale osservava che “la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso Pt_4 del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125bis, comma 6, TUB”, (Cass. Civ., Sez. I, 14 febbraio 2023, n. 4597), mentre nel caso di specie si verte in tema di contratto di mutuo;
il Supremo Consesso motiva così tale principio : “l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare "le operazioni e i servizi per i quali ... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore SinteticO di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia". Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, Pt_5 non costituisce un tasso di interesse, un prezzo una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB". D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta di indicazione dell è prevista esclusivamente per il Pt_4 caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo cui è causa) prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta nullità del contratto". a la Ne consegue che, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e Par danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale”. Le spese, in considerazione della condotta processuale di parte attrice, che diligentemente ha più volte chiesto rinviarsi il giuramento del CTU già nominato, al fine di prendere atto della pronuncia della Suprema Corte innanzi richiamata ed in considerazione dell' evoluzione giurisprudenziale in materia, vengono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) rigetta la domanda attrice;
2) compensa integralmente le spese di lite. Lecce, 10.10.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI