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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 21/07/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1346/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1346/2021 promossa da:
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Ruggero Benvenuto ed elettivamente domiciliato in VIA G.B. Miliani 44 RI (AN) presso il difensore avv. Ruggero Benvenuto
ATTORE/I contro
(C.F. ), TE P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. FABBRI ANNA, elettivamente domiciliato in Corso Cavour
78 Cesena presso il difensore avv. FABBRI ANNA
CONVENUTO/I
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio Controparte_2 CodiceFiscale_2
pagina 1 di 16 dell'avv. Mario Cavallaro, elettivamente domiciliato in 62022 Castelraimondo, Via
Settempedana n. 30 presso il difensore avv. Mario Cavallaro
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: accertare e dichiarare che il danno subito dalla ricorrente sig. è Parte_1
riconducibile alla condotta imperita / negligente del personale sanitario della
[...]
che lo ebbe in cura a seguito degli TE
accessi di cui in narrativa presso il nosocomio di Cesena e così come descritto nell'elaborato peritale a firma Prof. nel procedimento ex art. 696 Persona_1
bis c.p.c. n. 2120/2019 R.G.; per l'effetto, condannare la resistente TE
in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei
[...]
danni non patrimoniali subiti dal ricorrente nella misura come sopra individuata secondo i criteri tabellari previsti ed in uso da questo Ill.mo Tribunale oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata fino al saldo;
in subordine per l'effetto, condannare la resistente TE
in persona del legale rappresentante pro tempore al
[...]
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal ricorrente nella misura individuata secondo i criteri tabellari previsti ed in uso da questo Ill.mo Tribunale oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata fino al saldo;
pagina 2 di 16 in via ulteriormente subordinata per l'effetto, condannare la resistente
[...]
in persona del legale rappresentante pro TE
tempore al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal ricorrente la cui determinazione definitiva è rimessa all'equa valutazione del Giudice anche in via equitativa ex art 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata fino al saldo;
nonché condannare la resistente TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni
[...]
patrimoniali riconducibili alle spese mediche sostenute e ritenute dal collegio peritale congrue e pertinenti nella misura pari ad Euro 1.439,05 o la maggiore o minore somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interesse e rivalutazione monetaria;
nonché condannare la resistente TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni
[...]
patrimoniali riconducibili alle spese mediche sostenute per l'espletamento della CTU
696 bis c.p.c. (CTU e CTP) per € 5.990,55 o la maggiore o minore somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interesse e rivalutazione monetaria;
Con condanna al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio nonché del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 2120/2019 R.G.
In via istruttoria si chiede l'acquisizione dell'elaborato peritale depositato dal Prof. nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 2120/2019 R.G. unitamente Persona_2
all'intero fascicolo e si allegano, con ogni riserva di ulteriori allegazioni e richieste nei termini di legge, i seguenti documenti:
1) Copia fascicolo di parte (telematico) relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. prodotto in favore dei ricorrenti nel procedimento iscritto presso il Tribunale di Ancona al ruolo generale n. 2120-2019 ed estratto con modalità telematica dal fascicolo informatico di cui attesto la conformità ai sensi degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16
pagina 3 di 16 undecies comma 1, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n.
90 del 24/6/2014:
a)Atti:
A. ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
B. Procura speciale;
C. nota di deposito originale di notifica;
D. Dichiarazione nomina CTP.
b) Documenti allegati al ricorso:
1. Referto + immagini rx ginocchio - Ospedale di Matelica 22.05.09;
2.Certificato Dott. Cavallaro 01.04.10;
3.Referto + immagini assiali rotule - Ospedale di Matelica19.04.10;
4.Cartella clinica 1405 - 22.03.11 - 29.03.11; TE
5.Certificato Dott. Cavallaro 29.03.11;
6.Lettera dimissione - 29.03.11; TE
7.Certificato Dott. ; Persona_3
8.Referto esame radiografico ginocchio destro - Ospedale di San Severino 22.04.11;
9.Referto PS di RI + referto RX ginocchio destro + esami del sangue 10.05.11;
10.Prescrizione scintigrafia ossea - Dott. Cavallaro 10.06.11;
11.Prescrizione scintigrafia ossea - Dott. Cavallaro 10.06.11;
12.Certificato Dott. Cavallaro 27.06.11;
13.Referto + immagini scintigrafia ossea Ospedale di Macerata 15.11.11;
14.Referto + immagini scintigrafia ossea Ospedale di Macerata 18.04.12;
15.Cartella clinica 2253 - – Cesena 15.05.12 - TE
23.05.12;
16.Lettera dimissione 23.05.12; TE
17.Scheda accettazione riabilitazione Santo Stefano 23.05.12;
18.Referto emocromo - ASUR 3 San Severino Marche 17.05.13;
pagina 4 di 16 18b. Certificato Area Vasta 2 25.05.13;
19.Referto PS - Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo 14.07.13;
20.Richiesta prestazioni - Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni
Rotondo14.07.13;
21.Referto esami - ASUR 2 RI 30.08.13;
22.Referto PS - Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo 07.10.13;
23.Referto rx ginocchio - Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo CP_1
07.10.13;
23b. Certificato Dott. Stopponi 15.10.13;
24.Certificato Dott. 09.10.13; Per_4
25.Dimissioni - 15.11.13; Controparte_3
26.Certificato casa di cura privata 27.01.14; CP_3
27 30.01.14; Controparte_4
28.Cartella clinica 2269 - Casa di Cura Privata G. Spatocco 24.05.14 - 04.06.14;
29.Perizia medico-legale dott. Per_5
30 del 20 gennaio 2015; Controparte_5
31.Missiva studio legale Fabbri del 23 gennaio 2015;
32 del 2 luglio 2015; Controparte_5
33 del 28 agosto 2015; Controparte_5
34 studio legale Marrino del 12 maggio 2016; CP_5
35.Missiva studio legale Marrino del 22 luglio 2016;
36 studio legale Marrino del 15 dicembre 2016; CP_5
37.Missiva studio legale Fabbri del 15 dicembre 2016;
38 del 26 maggio 2017; Controparte_5
39.e 39b. Missive studio legale Marrino del 21 settembre 2018;
40.e 40b Spese sostenute sig. . Pt_1
pagina 5 di 16 2)Copia perizia medico legale ufficiale espletata nel corso del procedimento ex art. 696- bis c.p.c. iscritto presso il Tribunale di Forlì al ruolo generale n. 2120/2019 ed estratta con modalità telematica dal fascicolo informatico di cui attesto la conformità ai sensi degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 1, D.L. 179/2012, conv. in L.
221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90 del 24/6/201;
3)Copia spesa CTU giudizio 696 bis c.p.c. – acconto versato e decreto di liquidazione;
4)Copia spesa dott. Persona_6
5) Copia spesa saldo CTU giudizio 696 bis c.p.c. fattura Dr. e relativo Per_2
pagamento (doc prodotto unitamente alle note di trattazione scritte per l'udienza del
20/01/2021).
D. Dichiara sin d'ora di non accettare il contradditorio sulle domande e/o eccezioni nuove e/o modificate contenute nelle eventuali conclusioni avversarie”.
: TE
“ogni contraria istanza, azione ed eccezione reietta, in via istruttoria, disporsi la rinnovazione e/o la integrazione della CTU ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1- vero che in occasione dell'intervento del 15.5.2012, il processo di sterilizzazione del materiale usato in sala operatoria, è stato effettuato con il metodo in autoclave con vapore saturo, nel rispetto delle linee guida e della legislazione vigente (pag.25 cartella clinica).
2-Vero che il documento che le si rammostra, denominato” scheda rintracciabilità materiale sterile”, riporta le etichette originali, di avvenuto processo di sterilizzazione del materiale utilizzato durante l'intervento (pag. 24-25 cartella clinica).
pagina 6 di 16 3-Vero che prima dell'intervento del 12.5.2012, fu compilata dall'anestesista la check list di sicurezza della sala operatoria, come da documento che si rammostra al teste
(pag. 29 cartella clinica).
4)-Vero che al paziente fu somministrata una terapia antibiotica, secondo le linee guida
(pag.40 cartella clinica).
Si indicano a testimoni sui capitoli:
Dott. Direttore Sanitario della Testimone_1 TE
, domiciliato presso la .
[...] TE
Dott. residente a [...] – Corso Italia n. 16. Testimone_2
residente in [...]9. Testimone_3
nel merito respingersi o comunque ridursi la domanda proposta da parte ricorrente verso la struttura sanitaria in quanto infondata e dichiarare la esente da ogni TE
responsabilità; in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse il diritto di parte attrice a vedersi risarcire, per i presunti lamentati danni, condannarsi in via esclusiva al risarcimento del danno il chiamato in causa DOTT. CP_2
quale esecutore degli interventi chirurgici;
[...]
in ipotesi ulteriormente subordinata, ove il Tribunale accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità in tutto od in parte della TE
in via solidale con il DOTT. ,
[...] Controparte_2
in accoglimento della domanda di manleva e/o regresso accertare e determinare le rispettive porzioni di responsabilità limitando la eventuale condanna della
[...]
alla quota di sua competenza e, in ogni caso TE
pagina 7 di 16 condannare il DOTT. a rimborsare alla Controparte_2 TE
qualsivoglia somma che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere a parte
[...]
attrice, in forza del vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale.
Vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre spese generali IVA e CPA come per legge”.
: Controparte_2
“preliminarmente ribadendo tutte le richieste, conclusioni, precisazioni ed integrazioni delle medesime e contestazioni alle altrui richieste e deduzioni avversarie contenute in atti e specificamente nelle memorie ritualmente depositate, di costituzione, quelle ex art. 183 comma 6 n. 1, n. 2 e n. 3, e nelle note autorizzate, qui da intendersi tutte per brevità integralmente trascritte e riportate e mai rinunciate, con espressa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio su tutte le domande nuove e le modifiche alle originarie domande e richieste che fossero state formulate o lo fossero in giudizio dalla parte chiamante e per quanto occorrer possa dalla parte attrice, ribadendosi che nessun contradditorio vi è nei confronti del e ribadendosi che le modifiche ed Parte_1
integrazioni all'atto di chiamata sono da considerarsi inammissibili, se ed in quanto successive al termine previsto dalla legge ed in quanto illogiche e contraddittorie, oltre che infondate in fatto ed in diritto e per fatti per i quali è maturata la prescrizione;
anche alla luce dell'impugnata ordinanza suindicata e delle difese, deduzioni e conclusioni delle parti sempre preliminarmente, dichiarare inammissibile, in quanto proposta in violazione degli att. 9 e 13 della L. 24/2017 e s.m.i. la chiamata in giudizio del dott. , per l'effetto estromettendolo dal giudizio con vittoria di Controparte_2
spese;
pagina 8 di 16 sempre in via preliminare subordinata, dichiarare la chiamata in causa inammissibile per difetto dei suoi presupposti ed in particolare del nesso causale, della colpa grave e/o del dolo, prescritta e comunque infondata in fatto ed in diritto, per l'effetto respingendola sempre con il favore delle spese;
in via istruttoria, si opus sempre previa revoca dell'ordinanza qui impugnata, dichiarare la nullità o annullare la CTU svolta in sede di ATP nel procedimento n. n.
2120/2019 R.G. Tribunale di Forlì, per essere rimasto assente, nonostante la richiesta di differimento ad altra data per lutto familiare, il CTP prof. e Persona_7
comunque per difetto di adeguata motivazione in ordine all'esistenza di condotte non conformi alle regole dell'arte, alla gravità della colpa dell'operatore ed alla distinzione fra i due interventi in riferimento alla assoluta mancanza, se non come giudizio ex post dipendente dall'esito, della asserita errata esecuzione del primo intervento ed alla natura infettiva nosocomiale che determinò l'asserita cattiva riuscita del secondo intervento e carente di allegazioni critiche sorrette da giudizio scientifico e per mancata adeguata risposta ai quesiti formulati ivi compreso quello sulla quantificazione del danno, per tutte le osservazioni svolte nella comparsa di costituzione e negli atti del processo, qui da ritenersi integralmente riportati e trascritti e per quelle che ulteriormente nel merito si fa riserva di precisare;
in estremo subordine richiamare a chiarimenti il CTU dott. onde risponda in Per_2
contraddittorio sia ai quesiti originariamente formulati sia ai seguenti quesiti integrativi: a) quali sono in concreto a prescindere da un giudizio ex post gli addebiti di errata esecuzione del primo intervento operatorio eseguito in data 23 marzo 2011 ascrivibili al Dott. ; b) se non sia vero che l'intervento operatorio in Controparte_2
data 16.5.2012 era stato correttamente eseguito ed aveva rimosso comunque ogni esito negativo del primo intervento, se non si fosse manifestata una infezione di natura nosocomiale con conseguente eventuale autonoma nuova e distinta limitazione all'integrità fisica del conseguente a causa priva di nesso causale con la Pt_1
pagina 9 di 16 condotta del sanitario dott. ; c) se e quali distinte ed autonome Controparte_2
conseguenze alla integrità fisica del sono ascrivibili ai successivi Parte_1
interventi ai quali il medesimo si è sottoposto dopo il 2012 e la loro rispettiva misura;
ammettere le prove orali dirette, a riprova e a prova contraria formulate nelle memorie in atti dall'istante difesa ex art. 183 c.p.c. comma 6 n. 2 e n. 3, con la precisazione che trattavasi non di prove negative, ma di prove del fatto positivo della responsabilità di altri e non del dottor Cavallaro nell'organizzazione della sala operatoria, da rendere come teste da parte di soggetti non in conflitto di interessi, non essendo stati evocati in giudizio e non essendo pertanto né parti né tali potenzialmente per fatti del 2011 e
2012; in ogni caso e comunque conclusivamente, dato atto che nessuna domanda diretta è stata rivolta al dott. dal , rigettare la domanda di Controparte_2 Parte_1
manleva e/o chiamata a garanzia impropria della nei TE
confronti del Dott. per essere la medesima inammissibile, carente Controparte_2
dei presupposti, prescritta e comunque infondata in fatto ed in diritto.
In ulteriore subordine, ritenere la sussistenza di colpa esclusiva o prevalente della struttura nella causazione dell'infezione di natura TE
nosocomiale da cui sarebbero scaturite le lesioni lamentate dell'attore, determinando in denegata ipotesi di corresponsabilità le quote delle rispettive responsabilità e determinando la misura del danno in misura inferiore a quella affermata nella CTU qui ulteriormente anche per tale profilo contestata.
Per completezza difensiva, si aderisce ad ogni richiesta, eccezione ed istanza anche istruttoria formulata dalla difesa della nei confronti Controparte_6
dell'attore finalizzata ad ottenere la reiezione della domanda attrice per Parte_1
l'insussistenza di colpa, di responsabilità professionale e di nesso causale con le lamentate lesioni all'integrità fisica del nella condotta del dott. Parte_1 CP_2
per i fatti per cui è processo e di cui al ricorso introduttivo di lite ed alle
[...]
pagina 10 di 16 successive modifiche ed integrazioni anche negli atti processuali di cui sopra (nostre memorie ex art. 183 n. 6 c.p.c. n. 1, 2 e 3 e la prova orale dedotta dalla parte chiamante con memoria ex art. 183 c. 6 n. 2). CP_1
Con vittoria in ogni caso, anche preliminare e subordinato, delle spese del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato presso questo tribunale e Parte_1
poi notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza ha agito nei confronti della al fine di ottenere il risarcimento dei danni TE
da responsabilità sanitaria.
Rappresenta che in seguito a diagnosi di gonartrosi bilaterale, il dott. Controparte_2
gli abbia impiantato presso la una protesi al ginocchio che in TE
breve tempo risultava mobilizzata.
Rappresenta inoltre che per porre rimedio alla mobilizzazione lo stesso medico presso la medesima casa di cura abbia provveduto alla revisione della protesi e che all'esito di ciò si verificava un'infezione che richiedeva ulteriori operazioni chirurgiche ad opera di altri sanitari presso altre strutture.
Rappresenta altresì che la scelta terapeutica dei sanitari della casa di cura sia CP_1
stata inadeguata in quanto preventivamente avrebbe dovuto essere eseguita una terapia conservativa e solo all'esito eventualmente insoddisfacente di questa l'intervento chirurgico.
In ogni caso il trattamento sanitario è risultato fallimentare con conseguente allungamento dei tempi di guarigione e protrazione della sofferenza del paziente.
2. Si è costituita la rappresentando in sintesi: i) TE
di contestare la ctu svolta nel procedimento ex art. 696 bis cpc per carenza di motivazione;
ii) che in ogni caso la ctu quanto al primo intervento riconduce la pagina 11 di 16 responsabilità alla mobilizzazione della protesi così che nulla possa essere addebitato alla casa di cura;
iii) quanto al secondo intervento che l'infezione è stata tardiva e non vi
è prova che abbia origine nosocomiale;
iv) di contestare la pretesa nel quantum, essendo eccessiva.
Inoltre dichiarava di voler chiamare in causa il dott. e chiedeva Controparte_2
conseguentemente lo spostamento della prima udienza.
3. Il giudice provvedeva conseguentemente e la convenuta chiamava in causa il dott.
Cavallaro.
4. Si costituiva tardivamente eccependo e rappresentando in sintesi: Controparte_2
i) l'inammissibilità della chiamata in causa non essendovi allegazione e prova della propria colpa grave;
ii) che prima dell'intervento chirurgico vennero svolti tutti i trattamenti conservativi possibili, senza però che il problema del paziente venisse risolto tant'è che egli stesso chiese di intervenire chirurgicamente;
iii) che la mobilizzazione della protesi non dipende da un cattivo posizionamento ma dall'infezione che erode le porzioni di osso a contatto con la protesi;
iv) che anche la seconda operazione venne eseguita secondo le regole dell'arte; v) che l'infezione nosocomiale non dipende dalla condotta dell'operatore; vi) che non possono essergli addebitate responsabilità per il fallimento dei due successivi interventi;
vii) che la ITT e IPT risultanti dalla ctu sono eccessive;
viii) che l'intervento venne fatto il 23.3.11 e quindi occorre valutare la prescrizione del diritto alla manleva o garanzia impropria.
5. All'udienza del 21.3.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni.
Parte convenuta e la terza chiamata insistevano per le istanze istruttorie non ammesse.
Tali richieste non possono essere accolte, ritenendo questo giudice di condividere la motivazione di cui all'ordinanza istruttoria del 29.11.22 del seguente tenore:
“...superflua la prova orale articolata da parte convenuta e terza chiamata nonché la pagina 12 di 16 richiesta di integrazione e rinnovazione della CTU svolta nel procedimento ex art. 696 bis celebrato tra le parti”.
6. L'eccezione di inammissibilità della chiamata effettuata dalla casa di cura, formulata dal terzo chiamato, è infondata, in quanto a mente dell'art. 106 c.p.c. è ben possibile chiamare in causa un terzo da cui si pretenda, come nel caso di specie, di essere garantiti.
7. Venendo al merito, si osserva quanto segue.
7.1. L'eccezione di prescrizione formulata dal terzo chiamato appare inammissibile attesa l'estrema genericità che la connota. In ogni caso ai sensi dell'art. 1310 c.c. “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori” e non è in discussione che l'attore svolse una pluralità di richieste tra il 2015 e il 2018 nei confronti della convenuta.
7.2. Il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato l'assenza di colpe in ordine all'indicazione di trattamento chirurgico, ritenendo che tale trattamento sarebbe comunque stato necessario a breve anche in caso di terapie non cruente.
L'intervento è stato invece ritenuto di carattere fallimentare con l'osservazione che il controllo tramite esame colturale, risultato negativo, confermò trattarsi di una mobilizzazione protesica su base meccanico-biologica e non su base flogistico-infettiva.
Anche il secondo intervento chirurgico, effettuato nel maggio del 2012, viene definito di carattere fallimentare dal ctu in quanto dopo circa 6 mesi si manifestarono significative problematiche e nell'agosto del 2013 un esame del liquido sinoviale del ginocchio confermò la diagnosi di infezione della protesi (da Stafilococco Aureus).
Conclude pertanto il ctu: “Appare invece innegabile il disastroso risultato sofferto dal pagina 13 di 16 Sig. sotto forma di due consecutivi fallimenti dell'impianto. Tali fallimenti Pt_1
furono di diversa natura: il primo, di tipo meccanico, legato ad una inadeguata stabilizzazione della protesi, il secondo, di tipo infettivo, di sicura natura nosocomiale”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha quindi stimato quale conseguenza dei due interventi fallimentari:
- una maggiore inabilità temporanea totale (iatrogena) pari a 60 (sessanta) giorni;
- la durata della maggiore inabilità temporanea parziale (iatrogena) in 24 (ventiquattro) mesi calcolata al 50% e in 6 (sei) mesi calcolata al 25%;
- un maggior danno non patrimoniale permanente iatrogeno (cosiddetto danno differenziale) nella misura del 12% (con un incremento dal 15% al 27%).
Ha inoltre valutato la sofferenza psicofisica dell'attore come “moderata-marcata”,
l'incapacità lavorativa pari al danno biologico e ritenuto che la menomazione subita influisca sulla vista quotidiana (capacità di guidare, cura igiene, salire e scendere le scale).
Infine le spese mediche sono state ritenute congrue in euro 1.439,05.
Ne derivano i seguenti importi con utilizzo della tabella di Milano anno 2011 cui andrà applicata la rivalutazione e considerando l'età di 56 anni al momento dell'evento:
- danno non patrimoniale euro 66.586 (come risulta sottraendo dall'importo del danno al
27% - euro 102696- l'importo del danno al 15% - euro 36110)
- invalidità temporanea totale euro 5.460,00
- invalidità temporanea parziale al 50% euro 33.215,00
- invalidità temporanea parziale al 25% euro 4.095,00
- personalizzazione euro 7000
Totale euro 116.356. pagina 14 di 16 Cui vanno aggiunti euro 1439,05 per spese mediche.
8. Posta la responsabilità solidale della casa di cura per l'opera dei sanitari, per quanto riguarda la ripartizione delle responsabilità, considerato che dalla ctu emerge come il secondo intervento sia stato determinato dalla necessità di rimediare alla mobilità della protesi, la quale non derivava da problemi di infezione ma meccanico-biologici (e dunque non imputabili alla casa di cura), appare ragionevole orientarsi nella misura del
50% ciascuno per terzo chiamato e convenuta.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate conformemente al d.m.
55/2014 nello scaglione da 52.000,01 euro a 260.000 euro.
Il medesimo criterio della soccombenza segue il rimborso delle spese di ctu (euro
4.790,55) e della ctp (euro 1.200,00).
Non può essere operata la distrazione delle spese a favore del primo difensore dell'attore, avendogli questi revocato la procura alle liti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna la casa di cura privata a corrispondere a a TE Parte_1
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale euro 116.356 oltre rivalutazione e interessi dall'evento al saldo;
- condanna altresì la casa di cura privata a corrispondere a TE Pt_1
a titolo di risarcimento di danno patrimoniale euro 1439,05;
[...]
- accerta la corresponsabilità in eguale misura della casa di cura privata CP_1
e di nella causazione dei danni che precedono all'attore e
[...] Controparte_2
per l'effetto condanna a corrispondere alla casa di cura privata Controparte_2
quanto da questa corrisposto a tal titolo all'attore, nei limiti della TE
pagina 15 di 16 metà degli importi sopra indicati;
condanna altresì la casa di cura privata e in solido TE Controparte_2
a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 14.103 per compensi, Parte_1
oltre a euro 1.200 per spese ed oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
condanna infine la casa di cura privata e in solido TE Controparte_2
a corrispondere a euro 4.790,55 per la ctu resa nell'atp. Parte_1
Forlì, 21 luglio 2025
Il GOT
dott. Enzo Chiarini
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1346/2021 promossa da:
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Ruggero Benvenuto ed elettivamente domiciliato in VIA G.B. Miliani 44 RI (AN) presso il difensore avv. Ruggero Benvenuto
ATTORE/I contro
(C.F. ), TE P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. FABBRI ANNA, elettivamente domiciliato in Corso Cavour
78 Cesena presso il difensore avv. FABBRI ANNA
CONVENUTO/I
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio Controparte_2 CodiceFiscale_2
pagina 1 di 16 dell'avv. Mario Cavallaro, elettivamente domiciliato in 62022 Castelraimondo, Via
Settempedana n. 30 presso il difensore avv. Mario Cavallaro
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: accertare e dichiarare che il danno subito dalla ricorrente sig. è Parte_1
riconducibile alla condotta imperita / negligente del personale sanitario della
[...]
che lo ebbe in cura a seguito degli TE
accessi di cui in narrativa presso il nosocomio di Cesena e così come descritto nell'elaborato peritale a firma Prof. nel procedimento ex art. 696 Persona_1
bis c.p.c. n. 2120/2019 R.G.; per l'effetto, condannare la resistente TE
in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei
[...]
danni non patrimoniali subiti dal ricorrente nella misura come sopra individuata secondo i criteri tabellari previsti ed in uso da questo Ill.mo Tribunale oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata fino al saldo;
in subordine per l'effetto, condannare la resistente TE
in persona del legale rappresentante pro tempore al
[...]
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal ricorrente nella misura individuata secondo i criteri tabellari previsti ed in uso da questo Ill.mo Tribunale oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata fino al saldo;
pagina 2 di 16 in via ulteriormente subordinata per l'effetto, condannare la resistente
[...]
in persona del legale rappresentante pro TE
tempore al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal ricorrente la cui determinazione definitiva è rimessa all'equa valutazione del Giudice anche in via equitativa ex art 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata fino al saldo;
nonché condannare la resistente TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni
[...]
patrimoniali riconducibili alle spese mediche sostenute e ritenute dal collegio peritale congrue e pertinenti nella misura pari ad Euro 1.439,05 o la maggiore o minore somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interesse e rivalutazione monetaria;
nonché condannare la resistente TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni
[...]
patrimoniali riconducibili alle spese mediche sostenute per l'espletamento della CTU
696 bis c.p.c. (CTU e CTP) per € 5.990,55 o la maggiore o minore somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interesse e rivalutazione monetaria;
Con condanna al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio nonché del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 2120/2019 R.G.
In via istruttoria si chiede l'acquisizione dell'elaborato peritale depositato dal Prof. nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 2120/2019 R.G. unitamente Persona_2
all'intero fascicolo e si allegano, con ogni riserva di ulteriori allegazioni e richieste nei termini di legge, i seguenti documenti:
1) Copia fascicolo di parte (telematico) relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. prodotto in favore dei ricorrenti nel procedimento iscritto presso il Tribunale di Ancona al ruolo generale n. 2120-2019 ed estratto con modalità telematica dal fascicolo informatico di cui attesto la conformità ai sensi degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16
pagina 3 di 16 undecies comma 1, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n.
90 del 24/6/2014:
a)Atti:
A. ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
B. Procura speciale;
C. nota di deposito originale di notifica;
D. Dichiarazione nomina CTP.
b) Documenti allegati al ricorso:
1. Referto + immagini rx ginocchio - Ospedale di Matelica 22.05.09;
2.Certificato Dott. Cavallaro 01.04.10;
3.Referto + immagini assiali rotule - Ospedale di Matelica19.04.10;
4.Cartella clinica 1405 - 22.03.11 - 29.03.11; TE
5.Certificato Dott. Cavallaro 29.03.11;
6.Lettera dimissione - 29.03.11; TE
7.Certificato Dott. ; Persona_3
8.Referto esame radiografico ginocchio destro - Ospedale di San Severino 22.04.11;
9.Referto PS di RI + referto RX ginocchio destro + esami del sangue 10.05.11;
10.Prescrizione scintigrafia ossea - Dott. Cavallaro 10.06.11;
11.Prescrizione scintigrafia ossea - Dott. Cavallaro 10.06.11;
12.Certificato Dott. Cavallaro 27.06.11;
13.Referto + immagini scintigrafia ossea Ospedale di Macerata 15.11.11;
14.Referto + immagini scintigrafia ossea Ospedale di Macerata 18.04.12;
15.Cartella clinica 2253 - – Cesena 15.05.12 - TE
23.05.12;
16.Lettera dimissione 23.05.12; TE
17.Scheda accettazione riabilitazione Santo Stefano 23.05.12;
18.Referto emocromo - ASUR 3 San Severino Marche 17.05.13;
pagina 4 di 16 18b. Certificato Area Vasta 2 25.05.13;
19.Referto PS - Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo 14.07.13;
20.Richiesta prestazioni - Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni
Rotondo14.07.13;
21.Referto esami - ASUR 2 RI 30.08.13;
22.Referto PS - Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo 07.10.13;
23.Referto rx ginocchio - Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo CP_1
07.10.13;
23b. Certificato Dott. Stopponi 15.10.13;
24.Certificato Dott. 09.10.13; Per_4
25.Dimissioni - 15.11.13; Controparte_3
26.Certificato casa di cura privata 27.01.14; CP_3
27 30.01.14; Controparte_4
28.Cartella clinica 2269 - Casa di Cura Privata G. Spatocco 24.05.14 - 04.06.14;
29.Perizia medico-legale dott. Per_5
30 del 20 gennaio 2015; Controparte_5
31.Missiva studio legale Fabbri del 23 gennaio 2015;
32 del 2 luglio 2015; Controparte_5
33 del 28 agosto 2015; Controparte_5
34 studio legale Marrino del 12 maggio 2016; CP_5
35.Missiva studio legale Marrino del 22 luglio 2016;
36 studio legale Marrino del 15 dicembre 2016; CP_5
37.Missiva studio legale Fabbri del 15 dicembre 2016;
38 del 26 maggio 2017; Controparte_5
39.e 39b. Missive studio legale Marrino del 21 settembre 2018;
40.e 40b Spese sostenute sig. . Pt_1
pagina 5 di 16 2)Copia perizia medico legale ufficiale espletata nel corso del procedimento ex art. 696- bis c.p.c. iscritto presso il Tribunale di Forlì al ruolo generale n. 2120/2019 ed estratta con modalità telematica dal fascicolo informatico di cui attesto la conformità ai sensi degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 1, D.L. 179/2012, conv. in L.
221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90 del 24/6/201;
3)Copia spesa CTU giudizio 696 bis c.p.c. – acconto versato e decreto di liquidazione;
4)Copia spesa dott. Persona_6
5) Copia spesa saldo CTU giudizio 696 bis c.p.c. fattura Dr. e relativo Per_2
pagamento (doc prodotto unitamente alle note di trattazione scritte per l'udienza del
20/01/2021).
D. Dichiara sin d'ora di non accettare il contradditorio sulle domande e/o eccezioni nuove e/o modificate contenute nelle eventuali conclusioni avversarie”.
: TE
“ogni contraria istanza, azione ed eccezione reietta, in via istruttoria, disporsi la rinnovazione e/o la integrazione della CTU ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1- vero che in occasione dell'intervento del 15.5.2012, il processo di sterilizzazione del materiale usato in sala operatoria, è stato effettuato con il metodo in autoclave con vapore saturo, nel rispetto delle linee guida e della legislazione vigente (pag.25 cartella clinica).
2-Vero che il documento che le si rammostra, denominato” scheda rintracciabilità materiale sterile”, riporta le etichette originali, di avvenuto processo di sterilizzazione del materiale utilizzato durante l'intervento (pag. 24-25 cartella clinica).
pagina 6 di 16 3-Vero che prima dell'intervento del 12.5.2012, fu compilata dall'anestesista la check list di sicurezza della sala operatoria, come da documento che si rammostra al teste
(pag. 29 cartella clinica).
4)-Vero che al paziente fu somministrata una terapia antibiotica, secondo le linee guida
(pag.40 cartella clinica).
Si indicano a testimoni sui capitoli:
Dott. Direttore Sanitario della Testimone_1 TE
, domiciliato presso la .
[...] TE
Dott. residente a [...] – Corso Italia n. 16. Testimone_2
residente in [...]9. Testimone_3
nel merito respingersi o comunque ridursi la domanda proposta da parte ricorrente verso la struttura sanitaria in quanto infondata e dichiarare la esente da ogni TE
responsabilità; in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse il diritto di parte attrice a vedersi risarcire, per i presunti lamentati danni, condannarsi in via esclusiva al risarcimento del danno il chiamato in causa DOTT. CP_2
quale esecutore degli interventi chirurgici;
[...]
in ipotesi ulteriormente subordinata, ove il Tribunale accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità in tutto od in parte della TE
in via solidale con il DOTT. ,
[...] Controparte_2
in accoglimento della domanda di manleva e/o regresso accertare e determinare le rispettive porzioni di responsabilità limitando la eventuale condanna della
[...]
alla quota di sua competenza e, in ogni caso TE
pagina 7 di 16 condannare il DOTT. a rimborsare alla Controparte_2 TE
qualsivoglia somma che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere a parte
[...]
attrice, in forza del vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale.
Vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre spese generali IVA e CPA come per legge”.
: Controparte_2
“preliminarmente ribadendo tutte le richieste, conclusioni, precisazioni ed integrazioni delle medesime e contestazioni alle altrui richieste e deduzioni avversarie contenute in atti e specificamente nelle memorie ritualmente depositate, di costituzione, quelle ex art. 183 comma 6 n. 1, n. 2 e n. 3, e nelle note autorizzate, qui da intendersi tutte per brevità integralmente trascritte e riportate e mai rinunciate, con espressa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio su tutte le domande nuove e le modifiche alle originarie domande e richieste che fossero state formulate o lo fossero in giudizio dalla parte chiamante e per quanto occorrer possa dalla parte attrice, ribadendosi che nessun contradditorio vi è nei confronti del e ribadendosi che le modifiche ed Parte_1
integrazioni all'atto di chiamata sono da considerarsi inammissibili, se ed in quanto successive al termine previsto dalla legge ed in quanto illogiche e contraddittorie, oltre che infondate in fatto ed in diritto e per fatti per i quali è maturata la prescrizione;
anche alla luce dell'impugnata ordinanza suindicata e delle difese, deduzioni e conclusioni delle parti sempre preliminarmente, dichiarare inammissibile, in quanto proposta in violazione degli att. 9 e 13 della L. 24/2017 e s.m.i. la chiamata in giudizio del dott. , per l'effetto estromettendolo dal giudizio con vittoria di Controparte_2
spese;
pagina 8 di 16 sempre in via preliminare subordinata, dichiarare la chiamata in causa inammissibile per difetto dei suoi presupposti ed in particolare del nesso causale, della colpa grave e/o del dolo, prescritta e comunque infondata in fatto ed in diritto, per l'effetto respingendola sempre con il favore delle spese;
in via istruttoria, si opus sempre previa revoca dell'ordinanza qui impugnata, dichiarare la nullità o annullare la CTU svolta in sede di ATP nel procedimento n. n.
2120/2019 R.G. Tribunale di Forlì, per essere rimasto assente, nonostante la richiesta di differimento ad altra data per lutto familiare, il CTP prof. e Persona_7
comunque per difetto di adeguata motivazione in ordine all'esistenza di condotte non conformi alle regole dell'arte, alla gravità della colpa dell'operatore ed alla distinzione fra i due interventi in riferimento alla assoluta mancanza, se non come giudizio ex post dipendente dall'esito, della asserita errata esecuzione del primo intervento ed alla natura infettiva nosocomiale che determinò l'asserita cattiva riuscita del secondo intervento e carente di allegazioni critiche sorrette da giudizio scientifico e per mancata adeguata risposta ai quesiti formulati ivi compreso quello sulla quantificazione del danno, per tutte le osservazioni svolte nella comparsa di costituzione e negli atti del processo, qui da ritenersi integralmente riportati e trascritti e per quelle che ulteriormente nel merito si fa riserva di precisare;
in estremo subordine richiamare a chiarimenti il CTU dott. onde risponda in Per_2
contraddittorio sia ai quesiti originariamente formulati sia ai seguenti quesiti integrativi: a) quali sono in concreto a prescindere da un giudizio ex post gli addebiti di errata esecuzione del primo intervento operatorio eseguito in data 23 marzo 2011 ascrivibili al Dott. ; b) se non sia vero che l'intervento operatorio in Controparte_2
data 16.5.2012 era stato correttamente eseguito ed aveva rimosso comunque ogni esito negativo del primo intervento, se non si fosse manifestata una infezione di natura nosocomiale con conseguente eventuale autonoma nuova e distinta limitazione all'integrità fisica del conseguente a causa priva di nesso causale con la Pt_1
pagina 9 di 16 condotta del sanitario dott. ; c) se e quali distinte ed autonome Controparte_2
conseguenze alla integrità fisica del sono ascrivibili ai successivi Parte_1
interventi ai quali il medesimo si è sottoposto dopo il 2012 e la loro rispettiva misura;
ammettere le prove orali dirette, a riprova e a prova contraria formulate nelle memorie in atti dall'istante difesa ex art. 183 c.p.c. comma 6 n. 2 e n. 3, con la precisazione che trattavasi non di prove negative, ma di prove del fatto positivo della responsabilità di altri e non del dottor Cavallaro nell'organizzazione della sala operatoria, da rendere come teste da parte di soggetti non in conflitto di interessi, non essendo stati evocati in giudizio e non essendo pertanto né parti né tali potenzialmente per fatti del 2011 e
2012; in ogni caso e comunque conclusivamente, dato atto che nessuna domanda diretta è stata rivolta al dott. dal , rigettare la domanda di Controparte_2 Parte_1
manleva e/o chiamata a garanzia impropria della nei TE
confronti del Dott. per essere la medesima inammissibile, carente Controparte_2
dei presupposti, prescritta e comunque infondata in fatto ed in diritto.
In ulteriore subordine, ritenere la sussistenza di colpa esclusiva o prevalente della struttura nella causazione dell'infezione di natura TE
nosocomiale da cui sarebbero scaturite le lesioni lamentate dell'attore, determinando in denegata ipotesi di corresponsabilità le quote delle rispettive responsabilità e determinando la misura del danno in misura inferiore a quella affermata nella CTU qui ulteriormente anche per tale profilo contestata.
Per completezza difensiva, si aderisce ad ogni richiesta, eccezione ed istanza anche istruttoria formulata dalla difesa della nei confronti Controparte_6
dell'attore finalizzata ad ottenere la reiezione della domanda attrice per Parte_1
l'insussistenza di colpa, di responsabilità professionale e di nesso causale con le lamentate lesioni all'integrità fisica del nella condotta del dott. Parte_1 CP_2
per i fatti per cui è processo e di cui al ricorso introduttivo di lite ed alle
[...]
pagina 10 di 16 successive modifiche ed integrazioni anche negli atti processuali di cui sopra (nostre memorie ex art. 183 n. 6 c.p.c. n. 1, 2 e 3 e la prova orale dedotta dalla parte chiamante con memoria ex art. 183 c. 6 n. 2). CP_1
Con vittoria in ogni caso, anche preliminare e subordinato, delle spese del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato presso questo tribunale e Parte_1
poi notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza ha agito nei confronti della al fine di ottenere il risarcimento dei danni TE
da responsabilità sanitaria.
Rappresenta che in seguito a diagnosi di gonartrosi bilaterale, il dott. Controparte_2
gli abbia impiantato presso la una protesi al ginocchio che in TE
breve tempo risultava mobilizzata.
Rappresenta inoltre che per porre rimedio alla mobilizzazione lo stesso medico presso la medesima casa di cura abbia provveduto alla revisione della protesi e che all'esito di ciò si verificava un'infezione che richiedeva ulteriori operazioni chirurgiche ad opera di altri sanitari presso altre strutture.
Rappresenta altresì che la scelta terapeutica dei sanitari della casa di cura sia CP_1
stata inadeguata in quanto preventivamente avrebbe dovuto essere eseguita una terapia conservativa e solo all'esito eventualmente insoddisfacente di questa l'intervento chirurgico.
In ogni caso il trattamento sanitario è risultato fallimentare con conseguente allungamento dei tempi di guarigione e protrazione della sofferenza del paziente.
2. Si è costituita la rappresentando in sintesi: i) TE
di contestare la ctu svolta nel procedimento ex art. 696 bis cpc per carenza di motivazione;
ii) che in ogni caso la ctu quanto al primo intervento riconduce la pagina 11 di 16 responsabilità alla mobilizzazione della protesi così che nulla possa essere addebitato alla casa di cura;
iii) quanto al secondo intervento che l'infezione è stata tardiva e non vi
è prova che abbia origine nosocomiale;
iv) di contestare la pretesa nel quantum, essendo eccessiva.
Inoltre dichiarava di voler chiamare in causa il dott. e chiedeva Controparte_2
conseguentemente lo spostamento della prima udienza.
3. Il giudice provvedeva conseguentemente e la convenuta chiamava in causa il dott.
Cavallaro.
4. Si costituiva tardivamente eccependo e rappresentando in sintesi: Controparte_2
i) l'inammissibilità della chiamata in causa non essendovi allegazione e prova della propria colpa grave;
ii) che prima dell'intervento chirurgico vennero svolti tutti i trattamenti conservativi possibili, senza però che il problema del paziente venisse risolto tant'è che egli stesso chiese di intervenire chirurgicamente;
iii) che la mobilizzazione della protesi non dipende da un cattivo posizionamento ma dall'infezione che erode le porzioni di osso a contatto con la protesi;
iv) che anche la seconda operazione venne eseguita secondo le regole dell'arte; v) che l'infezione nosocomiale non dipende dalla condotta dell'operatore; vi) che non possono essergli addebitate responsabilità per il fallimento dei due successivi interventi;
vii) che la ITT e IPT risultanti dalla ctu sono eccessive;
viii) che l'intervento venne fatto il 23.3.11 e quindi occorre valutare la prescrizione del diritto alla manleva o garanzia impropria.
5. All'udienza del 21.3.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni.
Parte convenuta e la terza chiamata insistevano per le istanze istruttorie non ammesse.
Tali richieste non possono essere accolte, ritenendo questo giudice di condividere la motivazione di cui all'ordinanza istruttoria del 29.11.22 del seguente tenore:
“...superflua la prova orale articolata da parte convenuta e terza chiamata nonché la pagina 12 di 16 richiesta di integrazione e rinnovazione della CTU svolta nel procedimento ex art. 696 bis celebrato tra le parti”.
6. L'eccezione di inammissibilità della chiamata effettuata dalla casa di cura, formulata dal terzo chiamato, è infondata, in quanto a mente dell'art. 106 c.p.c. è ben possibile chiamare in causa un terzo da cui si pretenda, come nel caso di specie, di essere garantiti.
7. Venendo al merito, si osserva quanto segue.
7.1. L'eccezione di prescrizione formulata dal terzo chiamato appare inammissibile attesa l'estrema genericità che la connota. In ogni caso ai sensi dell'art. 1310 c.c. “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori” e non è in discussione che l'attore svolse una pluralità di richieste tra il 2015 e il 2018 nei confronti della convenuta.
7.2. Il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato l'assenza di colpe in ordine all'indicazione di trattamento chirurgico, ritenendo che tale trattamento sarebbe comunque stato necessario a breve anche in caso di terapie non cruente.
L'intervento è stato invece ritenuto di carattere fallimentare con l'osservazione che il controllo tramite esame colturale, risultato negativo, confermò trattarsi di una mobilizzazione protesica su base meccanico-biologica e non su base flogistico-infettiva.
Anche il secondo intervento chirurgico, effettuato nel maggio del 2012, viene definito di carattere fallimentare dal ctu in quanto dopo circa 6 mesi si manifestarono significative problematiche e nell'agosto del 2013 un esame del liquido sinoviale del ginocchio confermò la diagnosi di infezione della protesi (da Stafilococco Aureus).
Conclude pertanto il ctu: “Appare invece innegabile il disastroso risultato sofferto dal pagina 13 di 16 Sig. sotto forma di due consecutivi fallimenti dell'impianto. Tali fallimenti Pt_1
furono di diversa natura: il primo, di tipo meccanico, legato ad una inadeguata stabilizzazione della protesi, il secondo, di tipo infettivo, di sicura natura nosocomiale”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha quindi stimato quale conseguenza dei due interventi fallimentari:
- una maggiore inabilità temporanea totale (iatrogena) pari a 60 (sessanta) giorni;
- la durata della maggiore inabilità temporanea parziale (iatrogena) in 24 (ventiquattro) mesi calcolata al 50% e in 6 (sei) mesi calcolata al 25%;
- un maggior danno non patrimoniale permanente iatrogeno (cosiddetto danno differenziale) nella misura del 12% (con un incremento dal 15% al 27%).
Ha inoltre valutato la sofferenza psicofisica dell'attore come “moderata-marcata”,
l'incapacità lavorativa pari al danno biologico e ritenuto che la menomazione subita influisca sulla vista quotidiana (capacità di guidare, cura igiene, salire e scendere le scale).
Infine le spese mediche sono state ritenute congrue in euro 1.439,05.
Ne derivano i seguenti importi con utilizzo della tabella di Milano anno 2011 cui andrà applicata la rivalutazione e considerando l'età di 56 anni al momento dell'evento:
- danno non patrimoniale euro 66.586 (come risulta sottraendo dall'importo del danno al
27% - euro 102696- l'importo del danno al 15% - euro 36110)
- invalidità temporanea totale euro 5.460,00
- invalidità temporanea parziale al 50% euro 33.215,00
- invalidità temporanea parziale al 25% euro 4.095,00
- personalizzazione euro 7000
Totale euro 116.356. pagina 14 di 16 Cui vanno aggiunti euro 1439,05 per spese mediche.
8. Posta la responsabilità solidale della casa di cura per l'opera dei sanitari, per quanto riguarda la ripartizione delle responsabilità, considerato che dalla ctu emerge come il secondo intervento sia stato determinato dalla necessità di rimediare alla mobilità della protesi, la quale non derivava da problemi di infezione ma meccanico-biologici (e dunque non imputabili alla casa di cura), appare ragionevole orientarsi nella misura del
50% ciascuno per terzo chiamato e convenuta.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate conformemente al d.m.
55/2014 nello scaglione da 52.000,01 euro a 260.000 euro.
Il medesimo criterio della soccombenza segue il rimborso delle spese di ctu (euro
4.790,55) e della ctp (euro 1.200,00).
Non può essere operata la distrazione delle spese a favore del primo difensore dell'attore, avendogli questi revocato la procura alle liti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna la casa di cura privata a corrispondere a a TE Parte_1
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale euro 116.356 oltre rivalutazione e interessi dall'evento al saldo;
- condanna altresì la casa di cura privata a corrispondere a TE Pt_1
a titolo di risarcimento di danno patrimoniale euro 1439,05;
[...]
- accerta la corresponsabilità in eguale misura della casa di cura privata CP_1
e di nella causazione dei danni che precedono all'attore e
[...] Controparte_2
per l'effetto condanna a corrispondere alla casa di cura privata Controparte_2
quanto da questa corrisposto a tal titolo all'attore, nei limiti della TE
pagina 15 di 16 metà degli importi sopra indicati;
condanna altresì la casa di cura privata e in solido TE Controparte_2
a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 14.103 per compensi, Parte_1
oltre a euro 1.200 per spese ed oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
condanna infine la casa di cura privata e in solido TE Controparte_2
a corrispondere a euro 4.790,55 per la ctu resa nell'atp. Parte_1
Forlì, 21 luglio 2025
Il GOT
dott. Enzo Chiarini
pagina 16 di 16