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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/12/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Carmelo Proiti,
in data odierna, nel giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria né con la necessità di concedere altro termine per note, stante l'assenza di contestazioni o osservazioni nelle note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 515/2023 R.G. al quale vi è riunito il procedimento n. 253/2024 R, e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Sinagra, giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sinagra, Via U. Corica n.36;
- ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide
Nieddu, Avv. Furcas Laura e Avv. Olla Marina, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura CP_ Distrettuale
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 20.02.2023, conveniva in Parte_1 giudizio l' premettendo di essere bracciante agricola e di aver svolto la CP_1 relativa attività lavorativa alle dipendenze della ditta “La Coccinella” Soc. Coop. nell'anno 2015 per 102 giornate lavorative.
Lamentava che l' , l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo inoltrato in data 27.10.2022, peraltro, rigettato in data 24.11.2022 con decreto n.
13709.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria del 28.05.2024, deducendo di aver CP_1 disconosciuto per l'anno 2015 il rapporto tra la ricorrente ed il presunto datore di lavoro ditta “La Coccinella” Soc. Coop, in seguito ad accertamento da parte degli
Ispettori del Lavoro come da verbale di accertamento n. 2021008644/DDL del
14.10.2021. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con autonomo ricorso n. 253/2024 RG estendeva le domande anche agli anni 2016-2019 per la ditta che, nel mentre, aveva cambiato il nome in LOUIS.
Anche in quel giudizio, poi riunito nel presente, l' si costituiva CP_1
contestando nel merito e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione di prova per testi.
In data odierna la causa viene decisa.
Parte ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità e le giornate dedotte in ricorso, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato nei modi e tempi sopra indicati, alle dipendenze della ditta “La
Coccinella” Soc. Coop. e Louis
In via preliminare, va dato atto della tempestività del ricorso.
2 Deve, dunque, procedersi all'analisi nel merito della fondatezza delle questioni dedotte e, quindi, principalmente, sul diritto della ricorrente al riconoscimento delle giornate lavorative per le annualità dedotte.
Ora, a fronte del disconoscimento operato dall' delle giornate CP_1
agricole dagli elenchi dei braccianti agricoli, sulla ricorrente gravava l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze “La Coccinella” Soc. Coop nell'anno 2015 e ditta Louis dal 2016 al 2019.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass.
19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che la ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Dalle risultanze istruttorie versate in atti si evince in modo incontrovertibilmente chiaro che parte ricorrente abbia svolto attività lavorativa denunciata.
Infatti, il teste, Sig. riferiva testualmente che “Conosco la Testimone_1 ricorrente da quando si è sposata e viviamo vicini, quindi da quarant'anni sicuro.
So che la signora ha fatto la bracciante agricola, nei cinque anni prima del covid.
Sono quattro case, sappiamo chi lavora e dove lavora. Perché abitiamo tutti quanti vicino. La vedevo passare per andare a lavorare, per tutti gli anni, verso le
7/7,30 del mattino, dall'estate in poi. E la vedevo anche tornare la sera per le ore
3 16,30 circa ma non ricordo precisamente. La signora si muoveva a piedi. È capitato, qualche volta, che l'ho vista anche lavorare. In particolare, la signora lavorava per dei terreni che sono, praticamente, confinanti vicino casa mia. Non so in quel periodo quale fosse la ditta. So che erano terreni puliti e sistemati e
c'era gente che lavorava. In particolare, io li vedevo dalla finestra. Tra quelli che lavoravano ho visto la ricorrente. Io non è che stavo fermo alla finestra a guardare, io per tutti gli anni in questione ero elettricista, bene o male lavoravo tutti i giorni, anche se l'ufficio è là vicino;
quindi, tornavo a casa e rientravo e poi ripartivo. Quando era a casa capitava che appunto la vedevo lavorare, vedevo che sicuramente raccoglieva le nocciole, piegata a terra che le raccoglieva. L'ho vista anche occuparsi della pulitura del noccioleto. Non so dire esattamente quanti giorni abbia lavorato, ovviamente, né ho mai lavorato come bracciante agricolo. C'era anche qualche pianta di oliva. Erano molto grandi questi terreni che vedevo, quindi poteva capitare che magari da casa vedevo il terreno ma la ricorrente non era in vista perché nella parte più lontana del terreno. Nulla so su chi eventualmente comandasse, sulla retribuzione o su altri aspetti del lavoro. I terreni erano prima di di Sant'Agata di Militello, ma Per_1
parlo di tanto tempo fa e sentivo che ne parlavano i miei genitori. Non so nel periodo indicato, credo fossero affittati ma non so a chi” (cfr. verbale di udienza del 19.11.2025).
L'altro teste sentito, Sig.ra affermava testualmente che Testimone_2
“Abbiamo anche lavorato insieme con parte ricorrente, dal 2015 fino al 2019, eravamo braccianti agricole dipendenti della ditta Coccinella un anno che poi ha cambiato nome in Louis;
Il datore di lavoro Ricordo che aveva un Persona_2
figlio di nome . Era il titolare di entrambe le ditte, erano Per_3 Per_2
praticamente stessi terreni, stessi attrezzi ecc. In questo periodo ho fatto sempre
102 giornate annue, da luglio fino a dicembre. Parte ricorrente ha svolto le mie stesse giornate, stessi periodi, lavoravamo insieme nello stesso gruppo. In particolare, abbiamo lavorato nei terreni presso a Sinagra. Controparte_2
Scendevamo insieme a lavorare. Specifico ancora che i terreni erano vicino casa nostra, anzi, proprio rispetto a casa mia erano proprio confinanti. Dai terreni,
4 durante il lavoro, si vedeva casa. Quello che è appena uscito dall'aula è mio marito. È capitato addirittura che, mentre lavoravo l'ho visto che era a casa e lo vedevo dalla finestra. O gli dicevo di scendere per il caffè. Non so se la ditta abbia altri terreni, noi abbiamo lavorato solo in quello che comunque è molto grande. Il terreno era per il 95% noccioleto e poi un po' uliveto. Ci occupavamo principalmente innanzitutto di pulitura del terreno. Gli uomini pulivano il terreno, passavano con la motofalce e poi noi donne, tra cui io e la ricorrente, passavamo
a prendere l'erba e pulivamo. C'erano i rovi da bruciare. Poi ci siamo occupati dal noccioleto, da agosto a settembre, insomma prima possibile poiché poi inizia
a piovere e non sono più buone, diventano nere e non sono buone per il mercato perché non sono commerciabili. Le nocciole venivano raccolte a mano, piegate, con un grembiule o dei cestini. Poi si riempivano i sacchi e i maschi prendevano i sacchi e li portavano via. Non ci siamo occupati di altro per le nocciole. Il terreno era un pezzo piano ed un pezzo un po' più scosceso ma sempre praticabile. Poi dopo si curano gli alberi di nocciole, si leva il secco, si curano i piccolini per farli crescere. Le piante poi da gennaio si lasciano crescere autonomamente e libere, non c'era qualcuno che le controllava sicuramente non lavoravamo noi da gennaio a giugno. In quel periodo, anzi, vedevo pochissime persone lavorare ogni tanto dalla finestra da casa. Né io né la ricorrente ci siamo mai occupati di olive. Non ci siamo mai occupati di altro rispetto a quanto sopra descritto. C'era il con suo figlio che ci diceva cosa fare e controllavano un Per_4 po' il lavoro. Poi nella zona si sa che cosa fare, magari dicevano “domani continuate”. Ricordo che c'era un' ma non mi sembra che comandasse, Per_5
non ricordo il cognome, sicuramente a noi due non ha mai comandate. Eravamo divisi in gruppetti, io e la ricorrente eravamo nello stesso gruppetto, non c'era qualcuno che gestiva il gruppo. L'importante era insomma raccogliere le nocciole. Venivamo pagati dal con bonifico generalmente e magari Per_4
capitava in contanti ad esempio per un acconto. I contributi li pagava lui, ci dava anche le buste paga. Aveva un ufficio il a Gliaca di Piraino ma a volte le Per_4
buste paga le portava sul terreno;
non sono mai stata nel magazzino della ditta.
L'orario di lavoro era dalle 7,00 di mattina fino alle 16,00. Parte ricorrente è
5 stata indicata quale testimone nei miei giudizi. Non ho mai visto gente al di fuori dei lavoratori nei terreni né gente che si è presentata come Mi è successo, CP_1 non ricordo se quest'estate e stavo male, di essere convocata dall' ma non CP_1
sono andato per certificato medico, non so però per cosa. Prima non sono stata mai convocata” (cfr. verbale di udienza del 19.11.2025).
Nel merito le domande attoree non possono essere accolte ed il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni.
Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità
(cass. n. 21239/2019).
La teste escussa, Sig.ra come dalla stessa ammesso in Testimone_2
sede di deposizione testimoniale, è persona che ha analogo ricorso pendente nei confronti della ditta “La Coccinella” Soc. Coop in cui la ricorrente ha reso testimonianza in suo favore (vedasi giudizio iscritto al n. 517/2023 RG Tribunale di Patti, vertente tra e pendente dinanzi al medesimo giudice ed all'udienza odierna), dunque la sua deposizione, deve ritenersi poco attendibile.
Si tratterebbe quindi dell'ipotesi dei testi incrociati, ove due ricorrenti svolgano l'ufficio di testimone reciprocamente, contro lo stesso resistente, per cui può sorgere ipotesi di inattendibilità.
In merito al teste, Sig. lo stesso non dice nulla con Testimone_1 riferimento all'effettiva attività lavorativa solta dalla ricorrente, in quanto lo
6 stesso come ha asserito abitava vicino ai terreni dove la ricorrente prestava l'attività lavorativa. Lo stesso evidenziava che vedeva la ricorrente recarsi a lavorare nei giorni in cui era presso la propria abitazione, ma non ha saputo riferire quante giornate lavorative e ed in quale annualità la abbia Parte_1 prestato attività lavorativa. Anzi testualmente ha affermato che “Io non è che stavo fermo alla finestra a guardare, io per tutti gli anni in questione ero elettricista, bene o male lavoravo tutti i giorni, anche se l'ufficio è là vicino;
quindi, tornavo a casa e rientravo e poi ripartivo. Quando era a casa capitava che appunto la vedevo lavorare, vedevo che sicuramente raccoglieva le nocciole, piegata a terra che le raccoglieva” (cfr. verbale di udienza del 19.11.2025).
Scarsa rilevanza probatoria può essere poi attribuita alla documentazione prodotta dalla ricorrente, perché trattasi di documentazione di formazione unilaterale (da parte del presunto datore di lavoro).
A tale documentazione non può, dunque, attribuirsi rilevante importanza probatoria laddove venga rilevato il probabile carattere fittizio del rapporto lavorativo come è avvenuto nel caso di specie. In tali casi alle dichiarazioni del datore di lavoro deve attribuirsi mero valore indiziario (vedi ex aliis Cass.
10529/1996, nonché Cassazione 92 90/2000), scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del suddetto datore nell'opera simulatoria inerente al sospetto di fittizietà.
In diverse pronunce la Cassazione ha sostenuto che, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ.
7 sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845, conf. Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n.
14296).
Dai principi espressi dalla Suprema Corte si evince che è il lavoratore a dover provare gli elementi che caratterizzavano il rapporto a fronte della contestazione da parte dell'ente resistente cosa che nella fattispecie non è avvenuta.
Alla luce delle superiori considerazioni in ricorso deve essere rigettato.
Sulle spese di lite si evidenzia quanto segue.
In merito all'applicazione dell'esonero ex art. 152 disp att. c.p.c. la giurisprudenza ha affermato che esso si applica quando il diritto alla prestazione previdenziale è l'oggetto della domanda giudiziale e non mera conseguenza
«indiretta ed eventuale» della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione (Cass. n. 6572/2023).
Questo anche alla luce del già espresso orientamento (Cass. nr. 37973 del
2022) che, affrontando la medesima questione, ha affermato il principio secondo cui «il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione.
Da detta argomentazione deriva che non può applicarsi l'esonero delle spese ex art. 152 disp att c.p.c. nel caso di ricorso diretto solo alla reiscrizione negli elenchi agricoli senza l'ulteriore richiesta (diretta ed in via principale) di qualsivoglia prestazione previdenziale.
Parte ricorrente va, quindi, condannata al pagamento in favore dell' CP_1
delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, avuto riguardo al valore della lite, con applicazione dei parametri minimi (liquidazione che avviene in maniera unitaria stante la connessione tra i giudizi che trattano di un unico lungo periodo di lavoro agricolo).
P.Q.M.
8 Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da contro Parte_1
l' con ricorso depositato il 20.02.2023, disattesa ogni contraria istanza, CP_1
eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta i ricorsi;
- Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell' che liquida in complessivi € 1.312,00 (€ 213,00 fase studio;
€ CP_1
213,00 fase introduttiva;
€ 426,00 fase istruttoria e € 460,00 fase decisionale), oltre rimborso spese generali come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Patti, 19.12.2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
9