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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
PROCEDURA N. 1759 /2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E X I V C I V I L E
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Stefano Cardinali Presidente rel. dott. Fabio Miccio Giudice dott. Claudio Tedeschi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata iscritto al n. R.G. 1759/25 introdotto, con l'assistenza dell'OCC, dal debitore nato a Parte_1
Padova il 20/11/70 (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
DA OR giusta procura allegata al ricorso.
Visto il ricorso depositato il 30/10/25, con il quale ha chiesto di Parte_1
“dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII”, deducendo:
- di essere residente nella provincia di Roma;
- di trovarsi in situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2, lett. c) CCII;
- che l'ammontare della debitoria a proprio carico assomma a complessivi euro 197.260,17;
- che la propria situazione patrimoniale si sostanzia nella percezione di un reddito di circa euro 2.050,00 mensile, nella titolarità di quote sociali della MASIMASA S.R.L.S. e nel saldo di un conto corrente bancario che, secondo quanto indicato nella relazione dell'OCC, ammonta, alla data di presentazione della domanda, a € 353,90; rilevato che alla domanda è stata allegata la relazione ex art. 269 CCII a firma del Gestore della Crisi, dott. Persona_1
1 che, come riportato nella relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi, la documentazione prodotta dal debitore e quella acquisita dal Gestore ed allegata in questa sede consente di ricostruire compiutamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto che
nel ricorso e nella relazione dell'OCC siano contenute indicazioni e previsioni in ordine alle modalità con le quali potrebbe svolgersi la procedura di liquidazione e la conseguente soddisfazione dei creditori, da considerarsi ultronee e improprie, atteso che elementi qualificanti la struttura dell'istituto della liquidazione controllata promossa dal debitore sono la messa a disposizione del liquidatore, del complessivo suo patrimonio, in esso inclusi i crediti futuri e le azioni da porre in essere ai sensi dell'art. 274 CCII, lo svolgimento da parte del liquidatore delle attività di cui agli artt. 272 e s.s. CCII e l'accertamento del passivo e della natura prededucibile, privilegiata o chirografaria dei crediti con le modalità indicate nell'art. 273 CCII: elementi che devono essere valutati dagli organi della procedura nel corso del suo svolgimento e non possono essere predeterminati per volontà del debitore o per anticipata valutazione da parte dell'OCC prima della sua apertura, come peraltro espressamente chiarito nella stessa relazione ex art. 269 CCII;
che, in ogni caso, come si evince dalle conclusioni rassegnate nel ricorso, la richiesta di apertura della liquidazione controllata non può ritenersi condizionata dall'accoglimento delle valutazioni e indicazioni ivi contenute che, secondo il noto principio “utile per inutile non vitiatur”, deve ritenersi non determinino invalidità degli atti cui accedono, tenuto conto della concomitanza di ulteriori risultanze che permettono, come detto, di procedere alle verifiche necessarie per lo scrutinio giudiziale;
che, nello specifico, la determinazione della quota parte degli emolumenti percipiendi sottratti alla liquidazione perché funzionali alle esigenze di vita del debitore e la durata della procedura vengono rimesse, come dal medesimo richiesto nelle conclusioni rassegnate, agli organi della procedura, previa analitica indicazione e prova, da parte del ricorrente, dei pertinenti importi e causali e verifica dei presupposti per la cessazione della procedura, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 6/24; che appaiono, quindi, sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura, atteso che:
- si riscontra la competenza di questo tribunale a provvedere poiché il ricorrente è residente in [...];
- non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCII;
- il ricorso è corredato di relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi che idoneamente assolve agli scopi informativi e certificatori previsti dalla legge e conferma lo stato di sovraindebitamento del il quale non è più in grado di Pt_1 soddisfare le proprie obbligazioni, e attesta l'esistenza di attivo da distribuire ai creditori;
2 - il debitore chiede che venga disposta la liquidazione controllata del suo intero patrimonio, senza condizioni, salva una quota del proprio reddito necessaria a fronteggiare le esigenze di vita proprie e del proprio nucleo familiare che sarà comunque determinata all'esito dei necessari accertamenti;
che può essere designato quale liquidatore, il professionista che ha assolto alla funzione di OCC, dott. in conformità con il disposto di cui all'art. Persona_1
270 CCII;
che, quanto alla richiesta di provvedimenti in punto di divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive sul proprio patrimonio è sufficiente il rinvio all'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, quinto comma CCII;
P.Q.M.
letto l'art. 270 CCII, DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nato a Parte_1
Padova il 20/11/70 (C.F. ; C.F._1
NOMINA giudice delegato il dott. Stefano Cardinali;
NOMINA liquidatore il dott. Persona_1
ORDINA al debitore il deposito delle scritture fiscali e dell'elenco dei creditori, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine fino al 25/2/26, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvi gli eventuali provvedimenti, demandati al giudice delegato, da adottarsi ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII e 270, comma 2, lett. c), CCII;
DISPONE l'inserimento, a cura del liquidatore, della presente sentenza sul sito internet del tribunale di Roma, oscurando il nominativo del debitore e gli altri dati sensibili;
manda alla cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 19/11/25. Il Presidente dott. Stefano Cardinali
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S E Z I O N E X I V C I V I L E
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Stefano Cardinali Presidente rel. dott. Fabio Miccio Giudice dott. Claudio Tedeschi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata iscritto al n. R.G. 1759/25 introdotto, con l'assistenza dell'OCC, dal debitore nato a Parte_1
Padova il 20/11/70 (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
DA OR giusta procura allegata al ricorso.
Visto il ricorso depositato il 30/10/25, con il quale ha chiesto di Parte_1
“dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII”, deducendo:
- di essere residente nella provincia di Roma;
- di trovarsi in situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2, lett. c) CCII;
- che l'ammontare della debitoria a proprio carico assomma a complessivi euro 197.260,17;
- che la propria situazione patrimoniale si sostanzia nella percezione di un reddito di circa euro 2.050,00 mensile, nella titolarità di quote sociali della MASIMASA S.R.L.S. e nel saldo di un conto corrente bancario che, secondo quanto indicato nella relazione dell'OCC, ammonta, alla data di presentazione della domanda, a € 353,90; rilevato che alla domanda è stata allegata la relazione ex art. 269 CCII a firma del Gestore della Crisi, dott. Persona_1
1 che, come riportato nella relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi, la documentazione prodotta dal debitore e quella acquisita dal Gestore ed allegata in questa sede consente di ricostruire compiutamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto che
nel ricorso e nella relazione dell'OCC siano contenute indicazioni e previsioni in ordine alle modalità con le quali potrebbe svolgersi la procedura di liquidazione e la conseguente soddisfazione dei creditori, da considerarsi ultronee e improprie, atteso che elementi qualificanti la struttura dell'istituto della liquidazione controllata promossa dal debitore sono la messa a disposizione del liquidatore, del complessivo suo patrimonio, in esso inclusi i crediti futuri e le azioni da porre in essere ai sensi dell'art. 274 CCII, lo svolgimento da parte del liquidatore delle attività di cui agli artt. 272 e s.s. CCII e l'accertamento del passivo e della natura prededucibile, privilegiata o chirografaria dei crediti con le modalità indicate nell'art. 273 CCII: elementi che devono essere valutati dagli organi della procedura nel corso del suo svolgimento e non possono essere predeterminati per volontà del debitore o per anticipata valutazione da parte dell'OCC prima della sua apertura, come peraltro espressamente chiarito nella stessa relazione ex art. 269 CCII;
che, in ogni caso, come si evince dalle conclusioni rassegnate nel ricorso, la richiesta di apertura della liquidazione controllata non può ritenersi condizionata dall'accoglimento delle valutazioni e indicazioni ivi contenute che, secondo il noto principio “utile per inutile non vitiatur”, deve ritenersi non determinino invalidità degli atti cui accedono, tenuto conto della concomitanza di ulteriori risultanze che permettono, come detto, di procedere alle verifiche necessarie per lo scrutinio giudiziale;
che, nello specifico, la determinazione della quota parte degli emolumenti percipiendi sottratti alla liquidazione perché funzionali alle esigenze di vita del debitore e la durata della procedura vengono rimesse, come dal medesimo richiesto nelle conclusioni rassegnate, agli organi della procedura, previa analitica indicazione e prova, da parte del ricorrente, dei pertinenti importi e causali e verifica dei presupposti per la cessazione della procedura, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 6/24; che appaiono, quindi, sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura, atteso che:
- si riscontra la competenza di questo tribunale a provvedere poiché il ricorrente è residente in [...];
- non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCII;
- il ricorso è corredato di relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi che idoneamente assolve agli scopi informativi e certificatori previsti dalla legge e conferma lo stato di sovraindebitamento del il quale non è più in grado di Pt_1 soddisfare le proprie obbligazioni, e attesta l'esistenza di attivo da distribuire ai creditori;
2 - il debitore chiede che venga disposta la liquidazione controllata del suo intero patrimonio, senza condizioni, salva una quota del proprio reddito necessaria a fronteggiare le esigenze di vita proprie e del proprio nucleo familiare che sarà comunque determinata all'esito dei necessari accertamenti;
che può essere designato quale liquidatore, il professionista che ha assolto alla funzione di OCC, dott. in conformità con il disposto di cui all'art. Persona_1
270 CCII;
che, quanto alla richiesta di provvedimenti in punto di divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive sul proprio patrimonio è sufficiente il rinvio all'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, quinto comma CCII;
P.Q.M.
letto l'art. 270 CCII, DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nato a Parte_1
Padova il 20/11/70 (C.F. ; C.F._1
NOMINA giudice delegato il dott. Stefano Cardinali;
NOMINA liquidatore il dott. Persona_1
ORDINA al debitore il deposito delle scritture fiscali e dell'elenco dei creditori, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine fino al 25/2/26, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvi gli eventuali provvedimenti, demandati al giudice delegato, da adottarsi ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII e 270, comma 2, lett. c), CCII;
DISPONE l'inserimento, a cura del liquidatore, della presente sentenza sul sito internet del tribunale di Roma, oscurando il nominativo del debitore e gli altri dati sensibili;
manda alla cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 19/11/25. Il Presidente dott. Stefano Cardinali
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