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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII VVAASSTTOO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Franca Malatesta, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nel procedimento civile iscritto al n. 1162/2022 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
TRA
( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, ), Parte_2 C.F._1 Parte_3
( ), e ( ), tutte
[...] C.F._2 Parte_4 C.F._3
residenti a[...] e tutte rappresentate e difese dall'avv. Ciffolilli
Maurizio, presso il cui studio, con sede a Vasto, Via Madonna dell'Asilo n. 138, sono elettivamente domiciliate;
ATTRICI OPPONENTI
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
società unipersonale, con sede legale a Conegliano e, per essa, Controparte_2
la quale ha conferito a sua volta procura a in
[...] Controparte_3 TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2 Setto re Civile
persona del procuratore speciale dott.ssa rappresentata e difesa CP_4
dall'avv. Zingone Patrizia, presso il cui studio, con sede a Milano in via Lamarmora n.42,
è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA OPPOSTA
FATTO
La “ e, in qualità di soci e fideiussori, Parte_1
, e hanno convenuto in giudizio, Parte_2 Parte_3 Parte_4
innanzi a questo Tribunale, la opponendosi al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
238/2022, emesso il 01.10.2022 dal Tribunale di Vasto – R.G. n. 584/2022, notificato alle suddette parti opponenti a mezzo del servizio postale in data 19/10/2022, con cui veniva ingiunto il pagamento in solido di € 53.806,56 in favore della “ , Controparte_1
per ivi sentir dichiarare il difetto di titolarità sostanziale del credito e di legittimazione attiva della “ e, quindi, la nullità assoluta e radicale del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto, con conseguente revoca dello stesso e, in via subordinata e nel merito, la nullità assoluta e radicale, l'inefficacia e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno della domanda hanno dedotto le opponenti la carenza di titolarità del credito bancario e di legittimazione attiva processuale in capo alla “ , Controparte_1
poiché l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 66 del 06/06/2020 non può costituire idonea prova del diritto di credito in questione.
Hanno, altresì, eccepito il difetto assoluto di prova del preteso “estratto di conto ex art. 50 tub” prodotto dalla società ingiungente, violazione degli art. 633 e 634 cpc per carenza assoluta di idonea prova scritta anche in sede monitoria;
nonché nullità delle fideiussioni basate sulle clausole di cui allo schema ABI, tale ultimo sanzionato dalla
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Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust;
nullità delle fideiussioni de
quibus inficiate da ripetute “clausole vessatorie”; manifesta infondatezza della richiesta di provvisoria esecutività del decreto, ex art. 642 c.p.c..
Sulla base delle deduzioni svolte, all'udienza del 20 settembre 2024, fissata a trattazione scritta, le opponenti hanno così concluso: “
1. In via preliminare e
pregiudiziale, il difetto di titolarità sostanziale del credito e di legittimazione attiva della “ , come eccepito nel cap. 1) dell'opposizione a decreto Controparte_1
ingiuntivo e ribadita negli scritti difensivi successivi, donde, la nullità assoluta e radicale del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca dello stesso;
2. in via
subordinata e nel merito, la nullità assoluta e radicale, l'inefficacia e la revoca del
decreto ingiuntivo opposto sotto tutti i profili eccepiti nei capitoli 2-3-4 dell'opposizione proposta e negli scritti difensivi successivi, altresì considerando la
nullità, l'inefficacia e la decadenza delle pretese fideiussioni relative alle socie della
s.n.c.; 3. la condanna della (cf. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pt., con sede legale in Conegliano (TV), e per essa
[...]
la quale ultima ha conferito a sua volta procura alla Controparte_2 [...]
(cf. ), in persona del procuratore speciale Dott.ssa Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(cf. , al pagamento delle spese di giudizio ed accessori di CP_4 C.F._4
legge in favore del sottoscritto “procuratore antistatario” ex art. 93 cpc”.
Si è costituita in giudizio la quale, nel chiedere il rigetto CP_1
dell'opposizione, infondata in fatto ed in diritto, ha eccepito che ex art. 58 T.U.B. relativa alle cessioni di credito in blocco, non era tenuta ad alcuna Controparte_1
comunicazione posto che la pubblicità è avvenuta con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell'avviso della cessione, che è sufficiente a dare prova dell'esistenza della cessione;
che in data 10 settembre 2020 aveva ricevuto dal servicer Parte_3
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“Comunicazione di avvenuta cessione del credito pro soluto e Controparte_3
contestuale diffida al pagamento”; infondatezza dell'avversa eccezione relativa alla certificazione ex art. 50 T.U.B., in quanto il documento prodotto in sede monitoria a firma della Banca Cedente ai sensi dell'art. 50 T.U.B. presenta tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore quale estratto conto attestante i movimenti del conto e l'indicazione dell'insoluto.
Ha evidenziato, inoltre, la mancata prova dell'esistenza di fatti impeditivi estintivi o modificativi del diritto fatto valere con l'ingiunzione di pagamento;
infondatezza dell'avversa eccezione di nullità delle fideiussioni, asseritamente inficiate da clausole vessatorie;
ha instato per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Per l'udienza del 20 settembre 2024, fissata a trattazione scritta, parte opposta ha depositato un foglio di precisazione conclusioni non attinente con la presente causa, per cui si riportano le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta: “In
via pregiudiziale/ preliminare: - Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 238/2022 - R.G. 584/2022, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, nonché per le ulteriori ragioni meglio esposte in narrativa;
In via principale nel merito: - Rigettare in toto l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il sopra menzionato decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vasto in data 01 ottobre 2022 n. 238/2022 - R.G. 584/2022; In
via di subordine nel merito: - Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o nullità
e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, previa ogni più opportuna declaratoria,
condannare l'opponente al pagamento della somma di euro 53.806,56 oltre interessi dalla data della domanda sino al saldo effettivo, oltre le spese, rivalutazione monetaria, competenze e onorari, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia
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nei limiti di valore. In ogni caso: - Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.”.
In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. nonché la provvisoria esecuzione del decreto opposto, è stato assegnato a parte opposta termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ed è stata disposta l'acquisizione del fascicolo della fase monitoria. Precisate le conclusioni all'udienza del
20 settembre 2024, sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
E' pacifico che la normativa speciale di cui all'art. 50 T.U.B. sia applicabile anche ai cessionari di crediti cartolarizzati, che siano soggetti “non bancari”, come statuito dalla
Cassazione con l'ordinanza del 3 dicembre 2019, n. 31577, che ha affermato che la possibilità di avvalersi dell'estratto ex art. 50 T.U.B. deve essere riconosciuta anche ai cessionari dei crediti, ivi compresa l'ipotesi in cui non si tratti di banche.
Come statuito dalla Suprema Corte, con riguardo poi alla eventuale successiva fase di opposizione che il debitore ingiunto può proporre avverso il decreto ingiuntivo notificatogli, va rimarcato che spetta a quest'ultimo prendere posizione in modo altrettanto chiaro e preciso sui fatti posti a fondamento del ricorso monitorio, non potendosi limitare a dichiarare di “nulla dovere” (Cass., 6 ottobre 2015, n. 19896). In
merito, occorre considerare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'estratto conto certificato non costituisce di per sé prova del credito azionato dalla banca, sebbene secondo un risalente orientamento giurisprudenziale possa rivestire carattere indiziario (Cass., n. 21092/2016).
La banca, di conseguenza, è tenuta a supportare la propria pretesa creditoria tramite la produzione integrale degli estratti conto e del contratto di conto corrente: secondo le
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consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, infatti, la banca – attore in senso sostanziale – deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, mentre spetta al debitore opponente dimostrare l'avvenuto pagamento ovvero altri fatti estintivi, modificativi, o impeditivi del diritto fatto valere.
Tanto premesso, deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di carenza di titolarità
del credito bancario e di legittimazione attiva processuale in capo alla CP_1
formulata da parte opponente, che sostiene non poter costituire idonea prova del
[...]
diritto di credito l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 66 del 06/06/2020, poiché l'allegazione di copia della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale non è di per sé sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. Civ. 31/01/2019 n. 2.780).
A sostegno della propria tesi richiama una pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs n.
385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'effettiva inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale
della propria legittimazione sostanziale…”(Cass. Civ., Sez. VI, 05/11/2020 n. 24798).
Aderisce il giudicante al più recente principio espresso dai giudici Ermellini secondo il quale “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs.
n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che
rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una
specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli
elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza
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incertezze” (Cass. civ., Sez. III, Sent. 10/02/2023, n. 4277).
Nella fattispecie in esame, risulta dall'avviso (doc. all. C fascicolo monitorio) che “In virtù del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto da ciascuna Banca
Cedente, taluni crediti pecuniari (derivanti, tra l'altro, da finanziamenti ipotecari o chirografari) vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca Cedente a sofferenza in conformità alla circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti), individuati in ciascun documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione
(collettivamente, i “Crediti”). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (a) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (b) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 29/09/2019.”.
Si può dunque affermare che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale contiene l'indicazione dei crediti ceduti, individuati per tipologia e periodo.
Con la sentenza n.220 del 24 gennaio 2023, la Corte D'Appello di Milano ha statuito che
“L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione,
necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione. La dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.”.
Acclarata, quindi, la sussistenza della legittimazione attiva della cessionaria CP_1
[...
occorre in primis verificare se il decreto ingiuntivo sia stato illegittimamente
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emesso – come eccepito da parte opponente - per poi accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Nella fattispecie in esame, nella quale le opponenti hanno lamentato la violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., per carenza di idonea prova scritta anche in sede monitoria, per difetto assoluto di prova del preteso “estratto di conto ex art.50 TUB” prodotto dalla società ingiungente, va detto che proprio ex art. 50 T.U.B. le banche sono legittimate a chiedere il decreto ingiuntivo “anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”, per cui l'eccezione è infondata.
Viene, quindi, in rilievo, quanto dichiarato da parte opponente per la prima volta all'udienza del 7 luglio 2023, nelle allegate deduzioni depositate telematicamente
“documentazione tutta su cui, in primis, parte opponente formula l'eccezione di disconoscimento formale e sostanziale ex artt. 214 e segg. c.p.c.”.
Come correttamente evidenziato dall'opposta, l'estratto conto 50 e la lettera di Pt_5
cessione erano già stati posti a corredo del ricorso monitorio quindi, quantomeno con riferimento a questi due documenti, le opponenti avrebbero potuto formulare l'eccezione con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, per cui, con riferimento a questi documenti, eccezione deve essere rigettata in quanto tardiva.
Tanto premesso, non può sottacersi la considerazione che il disconoscimento deve essere proposto alla prima difesa utile successiva alla produzione documentale che si intende disconoscere: pertanto, la prima difesa utile nell'ambito della quale controparte avrebbe dovuto proporre il disconoscimento era l'udienza del 5 maggio
2023, alla quale non è comparsa.
L'eccezione, per di più, oltre che tardiva, è anche inammissibile, per carenza dei
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presupposti richiesti dalla legge: ex art. 214 c.p.c., infatti, non è disconoscibile ciò che
è stato sottoscritto da altri, come l'estratto ex art. 50 TUB a firma del funzionario di
Banca e la lettera di cessione a firma di CP_2
Da ultimo, va evidenziato che il detto disconoscimento è inammissibile, per eccessiva genericità: la relativa dichiarazione, infatti, deve indicare in modo chiaro e specifico quali censure vengono mosse alla genuinità della copia e, per quanto attiene al disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la contestazione della conformità delle stesse all'originale deve essere compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 14279 del 2021; Cass. n. 16836 del 2021).
Orbene, all'udienza del 7 luglio 2023 parte opponente ha, per la prima volta, dichiarato, nelle allegate deduzioni depositate telematicamente “documentazione tutta su cui, in primis, parte opponente formula l'eccezione di disconoscimento formale e sostanziale ex artt. 214 e segg. c.p.c.”: l'unica frase articolata sul punto, non è
sufficiente ai fini dell'ammissibilità del disconoscimento (Trib. Napoli Nord, sent. n.
4314/2023 del 30 ottobre 2023).
Ne consegue l'evidente decadenza in cui controparte è incorsa, motivo per cui l'eccezione dovrà essere rigettata.
Passando all'onere probatorio, rileva il giudicante che, diversamente da quanto affermato in atti, l'opposta non ha prodotto la dichiarazione di cessione proveniente dal banco cedente: indicato come documento n.9 del fascicolo monitorio, il suddetto documento non risulta prodotto né nel giudizio di opposizione, né nel fascicolo
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monitorio, nel quale sono stati prodotti documenti indicizzati dal n. 1 al n. 5, oltre quattro allegati indicati come A, B, C e D.
Neppure si rinviene l'elenco dei crediti ceduti, indicato come documento n.8:
anch'esso, non è stato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo né prodotto nella presente causa di opposizione (nella quale sono stati depositati esclusivamente le procure e la documentazione relativa alla mediazione).
E' stata omesso, infine, da parte dell'opposta, il deposito di tutti gli estratti conto,
rispetto ai quali la Cassazione ha affermato la necessità della produzione, dall'inizio del rapporto sino al passaggio a sofferenza (ex multis, Cass., n. 18541/2013; Cass. 24
dicembre 2020, n. 29577).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c.,
incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato e sull'opponente la dimostrazione dell'avvenuto pagamento o altri fatti estintivi,
modificativi, o impeditivi del diritto fatto valere.
Il convenuto opposto, infatti, è attore in senso sostanziale, per cui deve essere analitico e preciso nelle sue richieste, a partire dalla formulazione del ricorso per decreto ingiuntivo: solo se la banca /istituto ricorrente in sede monitoria abbia fondato la propria pretesa su estratti conto che – secondo costante orientamento della Suprema
Corte – consentano un pieno “controllo in ordine alle poste considerate e ai conteggi compiuti” l'opponente si troverà esposto all'onere di contestazione.
Dunque, l'estratto di saldaconto, di mera natura riassuntiva del debito finale, idoneo nel vigore del previgente articolo 102 della Legge Bancaria del 1938, non è più
sufficiente ai sensi dell'articolo 50 del T.u.b., che richiede finanche in monitorio un
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vero e proprio estratto conto con la registrazione delle varie partite in dare e avere”
(Cass. 30 maggio 2017, n.13542; ed inoltre Cass. 23 maggio 2017, n.12935; Cass., 23 maggio 2017, n. 12936).
Orbene, l'onere del convenuto in senso sostanziale di prendere posizione, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore in monitorio a fondamento della propria domanda, in tanto può esplicarsi, in quanto l'attore abbia a propria volta spiegato, nel ricorso per ingiunzione, una pretesa fondata su fatti esposti in modo chiaro ed analitico: fatti cioè che, ove non specificamente contestati, possono risultare idonei a far scattare il meccanismo della non contestazione.
Questo non accade nei casi in cui la banca si avvalga, nel ricorso per decreto ingiuntivo, dell'estratto conto previsto dal citato articolo 50, laddove esso non contenga un completo resoconto delle varie partite in dare e avere, tale da palesare la sussistenza del credito azionato in monitorio (Cass. civ., ord. 24 dicembre 2020 n. 29577).
Non essendo stata prodotta documentazione a sostegno del ricorso, né depositati gli estratti conto del rapporto controverso, sin dalla sua apertura – come sottolineato dalla
Corte di Cassazione (ex multis, Cass., 18541/2013) - l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, restando assorbite le eccezioni sollevate in ordine alle prestate fideiussioni.
Relativamente alla disposta mediazione, sono da confermare le motivazioni di cui all'ordinanza del 28.12.2023.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che all'accoglimento della domanda segue la condanna di parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo,
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secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia. In
particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ed in assenza di nota specifica,
il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del
10 marzo 2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022.
Vista l'istanza avanzata ex art. 93 c.p.c. dal procuratore di parte opponente, va disposta la distrazione, in favore del medesimo, delle spese liquidate in dispositivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti di , disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, CP_1
così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.238/2022,
emesso dal Tribunale di Vasto il 01.10.2022;
CONDANNA parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente – e CP_1
per essa, in favore dell'avv. Maurizio Ciffolilli, dichiaratosi antistatario - delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 11.268,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
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Così deciso in Vasto, 03/02/2025.
IL GIUDICE On. dott.ssa Franca Malatesta
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