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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/12/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1349/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1349/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Cicerone Parte_1 C.F._1 presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato - -, in virtù di Email_1 procura allegata all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
( ) in persona della procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1
quale procuratrice speciale di ( , Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Milano (MI), via Vittoria Colonna n. 4., in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata l'8/11/2024
OPPOSTA
E
) in persona del procuratore speciale Controparte_4 P.IVA_3 CP_5
quale procuratrice speciale di ( , rappresentata e difesa
[...] Controparte_3 P.IVA_2 dall'Avv. Marco Pesenti presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in
Milano, via Correggio n. 43, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 13/11/2025
INTERVENUTA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI per l'opponente: “accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 301/2024 emesso dal Tribunale di Ravenna il 3/4/2024 nel procedimento
n.r.g. 614/2024, e per l'effetto, annullare, revocare, privare di efficacia e/o porre in non cale il decreto opposto nei confronti dell'Opponente. Con vittoria di spese e competenze legali oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario”; per l'opposta: “nel merito in via principale respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il Sig.
[...] al pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di Euro 25.186,07, oltre Pt_1 interessi dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 301/2024 del 3/4/2024, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 614/2024
RG, con cui gli fu intimato di pagare nella qualità di garante, in favore di e per essa, Controparte_3 nella qualità di mandataria, di la somma di € 25186,07, oltre interessi Controparte_1
e spese processuali, in solido con e , quale residuo importo CP_6 CP_7 Controparte_8 dovuto, comprensivo di interessi al 09/11/2023, derivante dal mutuo chirografario n. 78827 di originari
€ 50.000,00 concesso a dalla filiale di Cervia della Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a., in CP_6 data 17/05/2012.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che la fideiussione prestata da esso Parte_1 opponente nel 2012 fosse nulla perché interamente riproduttiva dello schema ABI sanzionato dalla
Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005; che dalla nullità dell'art. 5 della fideiussione, derogante all'art. 1957 c.c., conseguisse la decadenza della controparte dal diritto di agire nei confronti di esso opponente;
che, infatti, il mutuo chirografario stipulato il 17 maggio 2012 prevedesse un piano di pagamento di 60 rate mensili, con scadenza il 17 maggio 2017 e già il 13 ottobre 2016, prima ancora della scadenza dell'obbligazione principale, Cassa di Risparmio di Cesena, originaria titolare del credito, aveva comunicato a l'appostazione della posizione a sofferenza;
che, pertanto, entro i CP_6 sei mesi dal 13 ottobre 2016, o dal 17 maggio 2017, per non incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c., la Creditrice avrebbe dovuto proporre le sue istanze nei confronti della RI ed avrebbe dovuto con diligenza coltivarle. pagina 2 di 5 Tanto premesso ha chiesto “accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o Parte_1
l'invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 301/2024 emesso dal Tribunale di Ravenna il
3/4/2024 nel procedimento n.r.g. 614/2024, e per l'effetto, annullare, revocare, privare di efficacia e/o porre in non cale il decreto opposto nei confronti dell'Opponente. Con vittoria di spese e competenze legali oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8/11/2024 si è costituita
[...]
nella qualità di procuratrice speciale di che contestate le Controparte_1 Controparte_3 deduzioni dell'opponente ha chiesto, preliminarmente, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, con conferma del provvedimento monitorio;
vinte le spese di lite.
Concessa l'esecuzione provvisoria del provvedimento monitorio, fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13/11/2025 si è costituita nella qualità di nuova Controparte_4 procuratrice speciale di richiamando tutte le difese già svolte in atti. Controparte_3
All'udienza del 19/11/2025, quindi, acquisita documentazione varia, le parti hanno precisato le conclusioni e, udita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
1. La domanda proposta dall'odierna opposta trova fondamento nell'allegato inadempimento dell'obbligata principale, rispetto agli obblighi di pagamento nascenti dal mutuo CP_6 chirografario n. 78827 di originari € 50.000,00, concesso dalla filiale di Cervia della Cassa di
Risparmio di Cesena S.p.A. alla predetta società (doc. 8 allegato al ricorso monitorio) e nella garanzia personale prestata (anche) da in relazione a tale rapporto (doc. 10 allegato al ricorso Parte_1 monitorio).
L'allegazione dell'opposta circa l'inadempimento agli obblighi ex mutuo da parte della debitrice principale e del fideiussore e la documentazione prodotta sin dal ricorso monitorio (docc. 8 e 10 cit.) consentono di ritenere provati i fatti costitutivi della domanda.
Rispetto all'eccepita nullità (parziale) della fideiussione specifica prestata dall'odierno opponente, perché riportante le clausole dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, già censurate con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 perché in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, deve osservarsi, invece, quale ragione più liquida del decidere, che - posta la incontroversa natura di fideiussione specifica della garanzia costituente titolo della domanda proposta dall'opposta - secondo l'orientamento consolidato e preferibile la declaratoria di nullità delle clausole della fideiussione ricalcanti lo schema esaminato dal pagina 3 di 5 menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus (cfr., condivisibilmente, in senso diacronico e conforme, da ultimo, Cass. ord. n. 10689/2024, Cass. ord. n. 19401/2024, Cass. sent. n. 21841/2024, Cass. ord. n. 26847/2024,
Cass. ord. n. 30383/2024).
Pertanto, non essendovi ragione in questa sede per discostarsi dall'orientamento secondo cui le fideiussioni specifiche essendo caratterizzate da un oggetto determinato e riferite a obbligazioni singolarmente individuate risultano escluse dall'ambito di applicazione della nullità derivata dall'accertamento dell'Antitrust, l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dall'odierno opponente deve ritenersi infondata e va rigettata.
Deve anche osservarsi, in ogni caso, che laddove in ipotesi si ritenesse operante la nullità parziale della fideiussione prestata dall'odierno opponente, il vincolo di garanzia resterebbe valido ed efficace, ad eccezione delle clausole denunciate dall'opponente stesso. Pertanto resterebbe vincolato Parte_1 dalla garanzia prestata, segnatamente considerando che ha allegato (e non risulta Controparte_3 contestato – art. 115 c.p.c. - entro i termini preclusivi alle attività assertive della prima memoria istruttoria, per i fatti principali e della seconda memoria istruttoria, per i fatti secondari) di aver proposto le sue istanze contro il debitore principale ed i garanti sin dal 30/9/2016 (cfr. anche doc. 6 prodotto in questo giudizio dall'opposta), ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Ciò tenuto conto del pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui la presenza nella fideiussione della clausola “a prima richiesta” (cfr., nel caso di specie, art. 7 della fideiussione rilasciata dall'opponente) consentiva al creditore, entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, di evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. con una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 5179/2025), avvenuta nel caso di specie in data 30/9/2016, come dedotto dall'opposta sin dalla costituzione nel presente giudizio e, come detto, non contestato dall'opponente entro i termini preclusivi alle attività assertive.
L'opposizione è, pertanto, infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 26.000,00, valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel presente giudizio da ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1 deduzione disattesa, così provvede: pagina 4 di 5 1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 301/2024 del
3/4/2024, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 614/2024 RG e conferisce l'esecutorietà
a tale decreto nei confronti di Parte_1
2. condanna al pagamento, in favore di e per essa della sua Parte_1 Controparte_3
Procuratrice speciale, delle spese di lite che liquida in € 2540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ravenna, 13/12/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1349/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Cicerone Parte_1 C.F._1 presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato - -, in virtù di Email_1 procura allegata all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
( ) in persona della procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1
quale procuratrice speciale di ( , Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Milano (MI), via Vittoria Colonna n. 4., in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata l'8/11/2024
OPPOSTA
E
) in persona del procuratore speciale Controparte_4 P.IVA_3 CP_5
quale procuratrice speciale di ( , rappresentata e difesa
[...] Controparte_3 P.IVA_2 dall'Avv. Marco Pesenti presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in
Milano, via Correggio n. 43, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 13/11/2025
INTERVENUTA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI per l'opponente: “accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 301/2024 emesso dal Tribunale di Ravenna il 3/4/2024 nel procedimento
n.r.g. 614/2024, e per l'effetto, annullare, revocare, privare di efficacia e/o porre in non cale il decreto opposto nei confronti dell'Opponente. Con vittoria di spese e competenze legali oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario”; per l'opposta: “nel merito in via principale respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il Sig.
[...] al pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di Euro 25.186,07, oltre Pt_1 interessi dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 301/2024 del 3/4/2024, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 614/2024
RG, con cui gli fu intimato di pagare nella qualità di garante, in favore di e per essa, Controparte_3 nella qualità di mandataria, di la somma di € 25186,07, oltre interessi Controparte_1
e spese processuali, in solido con e , quale residuo importo CP_6 CP_7 Controparte_8 dovuto, comprensivo di interessi al 09/11/2023, derivante dal mutuo chirografario n. 78827 di originari
€ 50.000,00 concesso a dalla filiale di Cervia della Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a., in CP_6 data 17/05/2012.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che la fideiussione prestata da esso Parte_1 opponente nel 2012 fosse nulla perché interamente riproduttiva dello schema ABI sanzionato dalla
Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005; che dalla nullità dell'art. 5 della fideiussione, derogante all'art. 1957 c.c., conseguisse la decadenza della controparte dal diritto di agire nei confronti di esso opponente;
che, infatti, il mutuo chirografario stipulato il 17 maggio 2012 prevedesse un piano di pagamento di 60 rate mensili, con scadenza il 17 maggio 2017 e già il 13 ottobre 2016, prima ancora della scadenza dell'obbligazione principale, Cassa di Risparmio di Cesena, originaria titolare del credito, aveva comunicato a l'appostazione della posizione a sofferenza;
che, pertanto, entro i CP_6 sei mesi dal 13 ottobre 2016, o dal 17 maggio 2017, per non incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c., la Creditrice avrebbe dovuto proporre le sue istanze nei confronti della RI ed avrebbe dovuto con diligenza coltivarle. pagina 2 di 5 Tanto premesso ha chiesto “accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o Parte_1
l'invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 301/2024 emesso dal Tribunale di Ravenna il
3/4/2024 nel procedimento n.r.g. 614/2024, e per l'effetto, annullare, revocare, privare di efficacia e/o porre in non cale il decreto opposto nei confronti dell'Opponente. Con vittoria di spese e competenze legali oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8/11/2024 si è costituita
[...]
nella qualità di procuratrice speciale di che contestate le Controparte_1 Controparte_3 deduzioni dell'opponente ha chiesto, preliminarmente, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, con conferma del provvedimento monitorio;
vinte le spese di lite.
Concessa l'esecuzione provvisoria del provvedimento monitorio, fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13/11/2025 si è costituita nella qualità di nuova Controparte_4 procuratrice speciale di richiamando tutte le difese già svolte in atti. Controparte_3
All'udienza del 19/11/2025, quindi, acquisita documentazione varia, le parti hanno precisato le conclusioni e, udita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
1. La domanda proposta dall'odierna opposta trova fondamento nell'allegato inadempimento dell'obbligata principale, rispetto agli obblighi di pagamento nascenti dal mutuo CP_6 chirografario n. 78827 di originari € 50.000,00, concesso dalla filiale di Cervia della Cassa di
Risparmio di Cesena S.p.A. alla predetta società (doc. 8 allegato al ricorso monitorio) e nella garanzia personale prestata (anche) da in relazione a tale rapporto (doc. 10 allegato al ricorso Parte_1 monitorio).
L'allegazione dell'opposta circa l'inadempimento agli obblighi ex mutuo da parte della debitrice principale e del fideiussore e la documentazione prodotta sin dal ricorso monitorio (docc. 8 e 10 cit.) consentono di ritenere provati i fatti costitutivi della domanda.
Rispetto all'eccepita nullità (parziale) della fideiussione specifica prestata dall'odierno opponente, perché riportante le clausole dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, già censurate con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 perché in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, deve osservarsi, invece, quale ragione più liquida del decidere, che - posta la incontroversa natura di fideiussione specifica della garanzia costituente titolo della domanda proposta dall'opposta - secondo l'orientamento consolidato e preferibile la declaratoria di nullità delle clausole della fideiussione ricalcanti lo schema esaminato dal pagina 3 di 5 menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus (cfr., condivisibilmente, in senso diacronico e conforme, da ultimo, Cass. ord. n. 10689/2024, Cass. ord. n. 19401/2024, Cass. sent. n. 21841/2024, Cass. ord. n. 26847/2024,
Cass. ord. n. 30383/2024).
Pertanto, non essendovi ragione in questa sede per discostarsi dall'orientamento secondo cui le fideiussioni specifiche essendo caratterizzate da un oggetto determinato e riferite a obbligazioni singolarmente individuate risultano escluse dall'ambito di applicazione della nullità derivata dall'accertamento dell'Antitrust, l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dall'odierno opponente deve ritenersi infondata e va rigettata.
Deve anche osservarsi, in ogni caso, che laddove in ipotesi si ritenesse operante la nullità parziale della fideiussione prestata dall'odierno opponente, il vincolo di garanzia resterebbe valido ed efficace, ad eccezione delle clausole denunciate dall'opponente stesso. Pertanto resterebbe vincolato Parte_1 dalla garanzia prestata, segnatamente considerando che ha allegato (e non risulta Controparte_3 contestato – art. 115 c.p.c. - entro i termini preclusivi alle attività assertive della prima memoria istruttoria, per i fatti principali e della seconda memoria istruttoria, per i fatti secondari) di aver proposto le sue istanze contro il debitore principale ed i garanti sin dal 30/9/2016 (cfr. anche doc. 6 prodotto in questo giudizio dall'opposta), ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Ciò tenuto conto del pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui la presenza nella fideiussione della clausola “a prima richiesta” (cfr., nel caso di specie, art. 7 della fideiussione rilasciata dall'opponente) consentiva al creditore, entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, di evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. con una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 5179/2025), avvenuta nel caso di specie in data 30/9/2016, come dedotto dall'opposta sin dalla costituzione nel presente giudizio e, come detto, non contestato dall'opponente entro i termini preclusivi alle attività assertive.
L'opposizione è, pertanto, infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 26.000,00, valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel presente giudizio da ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1 deduzione disattesa, così provvede: pagina 4 di 5 1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 301/2024 del
3/4/2024, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 614/2024 RG e conferisce l'esecutorietà
a tale decreto nei confronti di Parte_1
2. condanna al pagamento, in favore di e per essa della sua Parte_1 Controparte_3
Procuratrice speciale, delle spese di lite che liquida in € 2540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ravenna, 13/12/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
pagina 5 di 5