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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/12/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. US LI ON Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1398 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nato a [...] il [...], ivi residente via Parte_1
Agrigento 69, pensionato, codice fiscale C.F._1
e
, nata a [...] il [...], ivi residente via Parte_2
Agrigento 69, casalinga, codice fiscale , C.F._2
entrambi difesi e rappresentati, dall'avv. Pierina Gucciardo (C.F.
PEC CodiceFiscale_3
del Foro di Agrigento, Email_1
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 3 dicembre 2025, come da ricorso del 29 settembre 2025
DEL PM: cfr. visto del 14 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3 dicembre 2025 innanzi al Presidente le parti hanno depositato, su invito del Tribunale, il ricorso in PDF ricercabile.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, i cui figli sono maggiorenni e economicamente autosufficienti.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: omologa la separazione consensuale dei coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_2
1/01/1958 – matrimonio concordatario contratto in Palermo il 25 giugno 1981, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Favara al n.113, Parte II, serie B, Anno 1981, alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 3 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
US LI
ON
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. US LI ON Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1398 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nato a [...] il [...], ivi residente via Parte_1
Agrigento 69, pensionato, codice fiscale C.F._1
e
, nata a [...] il [...], ivi residente via Parte_2
Agrigento 69, casalinga, codice fiscale , C.F._2
entrambi difesi e rappresentati, dall'avv. Pierina Gucciardo (C.F.
PEC CodiceFiscale_3
del Foro di Agrigento, Email_1
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 3 dicembre 2025, come da ricorso del 29 settembre 2025
DEL PM: cfr. visto del 14 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3 dicembre 2025 innanzi al Presidente le parti hanno depositato, su invito del Tribunale, il ricorso in PDF ricercabile.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, i cui figli sono maggiorenni e economicamente autosufficienti.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: omologa la separazione consensuale dei coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_2
1/01/1958 – matrimonio concordatario contratto in Palermo il 25 giugno 1981, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Favara al n.113, Parte II, serie B, Anno 1981, alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 3 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
US LI
ON
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